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Document 32013D0779
2013/779/EU: Commission Implementing Decision of 17 December 2013 establishing the European Research Council Executive Agency and repealing Decision 2008/37/EC
2013/779/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2013 , che istituisce l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la decisione 2008/37/CE
2013/779/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2013 , che istituisce l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la decisione 2008/37/CE
GU L 346 del 20.12.2013, p. 58–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2021; abrogato da 32021D0173
20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/58 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2013
che istituisce l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la decisione 2008/37/CE
(2013/779/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 58/2003 autorizza la Commissione a delegare poteri alle agenzie esecutive per l’esecuzione integrale o parziale di un programma o di un progetto dell’Unione, a suo nome e sotto la sua responsabilità. |
(2) |
L’affidamento alle agenzie esecutive di compiti di esecuzione dei programmi è volto a consentire alla Commissione di concentrarsi sulle sue attività e sulle sue funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza per questo rinunciare al controllo o alla responsabilità finale delle attività gestite da dette agenzie esecutive. |
(3) |
A norma dell’articolo 6 del programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020– (2014-2020) del Consiglio (2) (di seguito «il programma specifico che attua Orizzonte 2020»), la Commissione istituisce un Consiglio europeo della ricerca (di seguito «CER»). Il CER succede giuridicamente al Consiglio europeo della ricerca istituito con la decisione della Commissione 2007/134/CE (3) al fine di attuare la decisione 2006/972/CE del Consiglio (4) (di seguito «il programma specifico Idee»). Il CER è composto da un Consiglio scientifico indipendente (di seguito «il consiglio scientifico del CER») e da una struttura di attuazione specifica sotto forma di agenzia esecutiva. |
(4) |
La delega di compiti connessi all’esecuzione dei programmi a un’agenzia esecutiva richiede una separazione netta tra le fasi di programmazione, definite dal consiglio scientifico del CER e adottate dalla Commissione, e l’attuazione di programma a norma dei principi e della metodologia stabiliti dal consiglio scientifico del CER, che è opportuno affidare all’agenzia esecutiva. |
(5) |
Con la decisione 2008/37/CE (5) la Commissione ha istituito l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (di seguito «l’Agenzia»), cui ha affidato la gestione delle azioni comunitarie nel settore della ricerca di frontiera finalizzate all’esecuzione del programma specifico Idee. |
(6) |
L’Agenzia istituita con la decisione 2008/37/CE ha dimostrato di aver conseguito una reputazione di rilievo tra la comunità scientifica in Europa e nel mondo. L’Agenzia si è dimostrata un elemento essenziale del panorama di finanziamento della ricerca unionale, con buona visibilità e percezione positiva da parte delle parti interessate. La valutazione esterna dell’Agenzia condotta a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 58/2003 ha dimostrato che l’istituzione dell’Agenzia è stata positiva grazie alla sua specializzazione scientifica e alla sua capacità di erogare un servizio migliore in termini di prossimità ai beneficiari, migliorando la comunicazione e la visibilità dei programmi e garantendo un pagamento più rapido ai beneficiari. I risparmi derivati dalla delega dei compiti all’Agenzia sono stati stimati a circa 45 milioni di EUR per il periodo 2009-2012. |
(7) |
Nella comunicazione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020» (6), la Commissione ha proposto di avvalersi dell’opzione di un più ampio ricorso alle agenzie esecutive esistenti per l’esecuzione dei programmi dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. |
(8) |
L’analisi costi-benefici condotta a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 ha dimostrato che è opportuno che la Commissione affidi all’Agenzia l’attuazione dell’obiettivo specifico «Rafforzamento della ricerca di frontiera, mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca» della parte I «Eccellenza scientifica» del programma specifico che attua Orizzonte 2020. L’Agenzia vanta risultati in termini di gestione di programma ed erogazione di servizi di elevata qualità, oltre a visibilità e a canali di diffusione di provata efficacia. L’obiettivo specifico «Rafforzamento della ricerca di frontiera, mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca» è coerente con gli attuali obiettivi e compiti dell’Agenzia. Il ricorso all’esperienza e alle conoscenze accumulate dall’Agenzia consentirebbe di realizzare una maggior efficienza. Inoltre, poiché la Commissione non ha mai gestito internamente tale programma, l’ipotesi della gestione interna comporterebbe un’interruzione nella continuità delle attività ed evidenzierebbe lacune nelle conoscenze. È opportuno rammentare che risparmi di 79 milioni di EUR per il periodo 2014-2024 sono realizzabili istituendo l’agenzia rispetto a uno scenario di gestione interna in cui il programma sarebbe gestito dalla Commissione. |
(9) |
È opportuno affidare all’Agenzia la gestione dell’obiettivo specifico «Rafforzamento della ricerca di frontiera, mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca» della parte I «Eccellenza scientifica» del programma specifico che attua Orizzonte 2020, che sostituisce attività analoghe che, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, sono già gestite dall’Agenzia e la cui gestione comprende progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza scientifica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto. |
(10) |
È opportuno che l’Agenzia continui l’attuazione del programma specifico Idee che le è stata affidata nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013. |
(11) |
Al fine di garantire l’attuazione coerente nel tempo della presente decisione e dei programmi in questione, è necessario garantire che l’Agenzia eserciti i propri compiti connessi all’esecuzione di questi programmi a condizione dell’entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data di tale entrata in vigore. |
(12) |
È opportuno istituire l’Agenzia, che dovrebbe sostituire e succedere giuridicamente all’Agenzia esecutiva istituita con la decisione 2008/37/CE. È opportuno che essa operi conformemente allo statuto generale stabilito dal regolamento (CE) n. 58/2003. |
(13) |
È pertanto opportuno abrogare la decisione 2008/37/CE e stabilire disposizioni transitorie. |
(14) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione
È istituita l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (di seguito «l’Agenzia») che sostituisce e succede giuridicamente all’agenzia esecutiva istituita con la decisione 2008/37/CE per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2024. Lo statuto dell’Agenzia è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.
Articolo 2
Sede
La sede dell’Agenzia è fissata a Bruxelles.
Articolo 3
Obiettivi e compiti
1. L’Agenzia è la struttura di attuazione specifica del Consiglio europeo della ricerca, responsabile dell’attuazione amministrativa e di programma.
2. Nell’ambito del programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020), è affidata all’Agenzia l’attuazione del programma specifico «Rafforzamento della ricerca di frontiera, mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca» della parte I «Eccellenza scientifica». Il presente paragrafo si applica con riserva dell’entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020).
3. Nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (7), è affidata all’Agenzia l’attuazione della parte residua del programma specifico Idee.
4. L’Agenzia è responsabile dei seguenti compiti connessi all’esecuzione delle parti dei programmi dell’Unione di cui ai paragrafi 2 e 3:
a) |
la gestione dell’esecuzione del programma e di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro stabiliti dal consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca (di seguito «il consiglio scientifico del CER») e adottati dalla Commissione, qualora quest’ultima le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega; |
b) |
l’adozione degli atti di esecuzione del bilancio per entrate e spese e l’esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega; |
c) |
il sostegno all’attuazione dei programmi, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega; |
d) |
il sostegno al consiglio scientifico del CER nell’espletamento di tutte le sue mansioni. |
Articolo 4
Durata delle nomine
1. I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.
2. Il direttore è nominato per quattro anni, tenuto conto dell’opinione del Consiglio scientifico del CER.
3. La nomina del personale dirigente dell’Agenzia tiene conto dell’opinione del Consiglio scientifico del CER.
Articolo 5
Controllo e rendiconto d’esecuzione
L’Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dei progressi compiuti nell’esecuzione dei programmi o delle parti dei programmi dell’Unione che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.
Articolo 6
Esecuzione del bilancio di funzionamento
L’Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (8).
Articolo 7
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. La decisione 2008/37/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2014. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
2. L’Agenzia succede giuridicamente all’agenzia esecutiva istituita con la decisione 2008/37/CE.
3. Fatta salva la revisione dei criteri di inquadramento dei funzionari distaccati prevista dallo strumento di delega, la presente decisione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale dell’Agenzia, ivi compreso il direttore.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.
(3) Decisione 2007/134/CE della Commissione, del 19 dicembre 2006, che istituisce il Consiglio di ricerca europeo (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 14).
(4) Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico: «Idee» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242).
(5) Decisione 2008/37/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per la gestione del programma specifico comunitario «Idee», nel settore della ricerca di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, GU L 9 del 12.1.2008, pag. 15.
(6) COM(2011) 500 definitivo.
(7) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(8) Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari, GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.