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Document 32013D0764

    2013/764/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 2013 , recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2013) 8667] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 338 del 17.12.2013, p. 102–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 20/10/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/764/oj

    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 338/102


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2013

    recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri

    [notificata con il numero C(2013) 8667]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/764/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2001/89/CE del Consiglio (3) stabilisce le misure minime di lotta contro la peste suina classica applicabili nell’Unione, comprese le misure da adottare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia. Dette misure comprendono i piani adottati dagli Stati membri ai fini dell’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e le vaccinazioni di emergenza dei suini selvatici in determinate condizioni.

    (2)

    Le misure di cui alla direttiva 2001/89/CE sono state attuate con la decisione 2008/855/CE della Commissione (4), adottata in risposta alla comparsa della peste suina classica in taluni Stati membri. La suddetta decisione definisce misure di protezione contro la peste suina classica nelle zone degli Stati membri in cui la malattia è presente nei suini selvatici, allo scopo di prevenire la diffusione del contagio ad altre zone dell’Unione. Gli Stati membri, o le zone di essi, interessati da tali misure sono elencati nell’allegato di detta decisione.

    (3)

    La decisione 2008/855/CE è stata modificata a più riprese in risposta all’evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina classica nell’Unione. Negli ultimi anni la situazione della malattia nell’Unione è notevolmente migliorata e attualmente i problemi specifici legati a rischi comuni specifici della peste suina classica interessano solo poche zone.

    (4)

    È opportuno stilare un elenco in cui figurino le zone degli Stati membri in cui la situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica nelle aziende suinicole è generalmente favorevole e nelle quali la situazione è in fase di miglioramento anche nella popolazione di suini selvatici.

    (5)

    Da un punto di vista del rischio, nonché come norma generale, poiché la movimentazione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni dalle zone infette o da zone caratterizzate da una situazione epidemiologica incerta comporta rischi più elevati rispetto alla movimentazione di carni suine fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine, la movimentazione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni dalle zone elencate deve essere vietata. In deroga a quanto sopra è tuttavia opportuno stabilire le condizioni in base alle quali i suini vivi potrebbero essere spediti verso impianti di macellazione o aziende situati nello stesso Stato membro, ma al di fuori delle zone che figurano nell’elenco.

    (6)

    In aggiunta, al fine di prevenire la diffusione della peste suina classica ad altre zone dell’Unione, è opportuno disporre che la spedizione di carni suine fresche, di preparazioni di carni e di prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini allevati in aziende situate nelle zone figuranti nell’elenco sia subordinata a determinate condizioni. In particolare, le carni suine, le preparazioni di carni e i prodotti che non provengono da suini allevati in aziende che soddisfano determinate condizioni supplementari relative alla prevenzione della peste suina classica o non che non sono trattati in modo tale da eliminare il rischio di peste suina classica, a norma dell’articolo 4 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (5) devono essere ottenuti, manipolati, trasportati e immagazzinati separatamente o in momenti diversi rispetto ai prodotti che non soddisfano le stesse condizioni e quindi contrassegnati da marchi speciali che non possano essere confusi con il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e con il bollo sanitario per le carni suine fresche di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    (7)

    Conformemente all’articolo 5 della direttiva 2002/99/CE, occorre stabilire determinate prescrizioni in tema di certificazione anche per la spedizione di carni suine, preparazioni di carni e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini allevati in aziende situate nelle zone di cui all’elenco che sono stati trattati a norma dell’articolo 4 della direttiva 2002/99/CE.

    (8)

    La decisione 2008/855/CE è stata modificata a più riprese. Occorre quindi abrogare la suddetta decisione e sostituirla con la presente.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    La presente decisione stabilisce determinate misure di protezione contro la peste suina classica negli Stati membri o nelle zone di cui all’allegato («gli Stati membri interessati»).

    La presente decisione si applica fatti salvi i piani per l’eradicazione della peste suine classica e i piani per la vaccinazione di emergenza contro tale malattia approvati dalla Commissione conformemente alla direttiva 2001/89/CE.

    Articolo 2

    Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell’allegato verso altri Stati membri

    1.   Lo Stato membro interessato garantisce che nessun suino vivo proveniente dalle zone elencate nell’allegato sia spedito verso altri Stati membri o verso altre zone del territorio dello stesso Stato membro non comprese fra quelle elencate nell’allegato.

    2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi dalle aziende situate nelle zone elencate nell’allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, a condizione che la situazione complessiva relativa alla peste suina classica nelle aree di cui all’allegato sia favorevole e che:

    a)

    i suini siano spediti direttamente ad un macello ai fini di una macellazione immediata; oppure

    b)

    i suini siano stati allevati in aziende che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, lettera a).

    Articolo 3

    Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nell’allegato verso altri Stati membri

    Gli Stati membri interessati provvedono affinché nessuna partita dei seguenti prodotti sia spedita dal proprio territorio verso il territorio di altri Stati membri:

    a)

    sperma suino, a meno che esso non provenga da verri tenuti in un centro di raccolta riconosciuto, di cui all’articolo 3, lettera a) della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (8) e situato al di fuori delle zone elencate nell’allegato della presente decisione;

    b)

    ovuli ed embrioni di suini, a meno che detti ovuli ed embrioni non provengano da animali tenuti in un’azienda situata al di fuori delle zone elencate nell’allegato.

    Articolo 4

    Spedizione di carni suine fresche e di alcune preparazioni di carni e prodotti a base di carne provenienti da zone elencate nell’allegato

    Gli Stati membri interessati provvedono affinché le partite di carni suine fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini allevati in aziende situate nelle zone elencate nell’allegato siano spedite verso altri Stati membri soltanto se:

    alternativamente

    a)

    i suini in questione sono stati allevati in aziende:

    in cui non sia stato registrato alcun focolaio di peste suina classica nel corso dei 12 mesi precedenti e siano situate al di fuori della zona di protezione o di sorveglianza stabilita conformemente alla direttiva 2001/89/CE;

    in cui i suini siano stati presenti per almeno 90 giorni e non sia stato introdotto nessun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione al macello;

    in cui venga attuato un piano di biosicurezza approvato dall’autorità competente;

    che siano state sottoposte a ispezioni almeno due volte nel corso di un anno da parte dell’autorità veterinaria competente, ispezioni che devono essere:

    i)

    conformi alle linee guida di cui al capitolo III dell’allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (9);

    ii)

    comprensive di un esame clinico conforme alle procedure di controllo e di campionamento di cui al capitolo IV, sezione A, dell’allegato della decisione 2002/106/CE;

    iii)

    finalizzate al controllo dell’effettiva applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2001/89/CE; e

    l’azienda è oggetto di un piano di sorveglianza della peste suina classica attuato dall’autorità competente conformemente alle procedure di campionamento di cui al capitolo IV, sezione F, punto 2, dell’allegato della decisione 2002/106/CE. Almeno tre mesi prima della spedizione degli animali al macello sono stati inoltre effettuati esami di laboratorio, con esito negativo,

    l’azienda è stata oggetto di un piano di sorveglianza della peste suina classica attuato dall’autorità competente conformemente alle procedure di campionamento di cui al capitolo IV, sezione F, punto 2, dell’allegato della decisione 2002/106/CE, e di esami di laboratorio, con esito negativo, per almeno un anno prima della spedizione dei suini al macello. Inoltre, prima che fosse concessa l’autorizzazione alla spedizione dei suini al macello, è stato effettuato un esame clinico per la peste suina classica da parte di un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di controllo e di campionamento di cui al capitolo IV, sezione D, punti 1 e 3, dell’allegato della decisione 2002/106/CE;

    oppure

    b)

    le carni suine, le preparazioni di carni e i prodotti in questione:

    sono stati prodotti e trasformati conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE,

    sono soggetti a certificazione veterinaria conformemente all’articolo 5 della direttiva 2002/99/CE,

    sono accompagnati dal certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi nell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (10), la cui parte II va completata con la seguente frase,

    «Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione del 13 dicembre 2013 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri.»

    Articolo 5

    Bolli sanitari e prescrizioni particolari in tema di certificazione per carni suine fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine diverse da quelle di cui all’articolo 4

    Gli Stati membri interessati provvedono affinché le carni suine fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine diverse da quelle di cui all’articolo 4 siano provviste di un bollo sanitario speciale che non deve essere ovale e non deve poter essere confuso con:

    a)

    il marchio di identificazione per le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine, di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché

    b)

    il bollo sanitario per le carni suine fresche di cui all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

    Articolo 6

    Prescrizioni relative alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell’allegato

    Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

    a)

    le disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2001/89/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all’interno delle zone elencate nell’allegato alla presente decisione;

    b)

    i veicoli utilizzati per il trasporto di suini allevati in aziende situate nelle zone elencate nell’allegato vengano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni operazione e il trasportatore fornisca la prova dell'avvenuta pulizia e disinfezione.

    Articolo 7

    Requisiti in materia di informazione degli Stati membri interessati

    Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli Stati membri, nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, dei risultati della sorveglianza della peste suina classica relativa alle zone elencate nell’allegato, conformemente ai piani per l’eradicazione della peste suina classica o ai piani di vaccinazione di emergenza contro la malattie approvati dalla Commissione e di cui all’articolo 1, secondo comma.

    Articolo 8

    Conformità

    Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno adeguata ed immediata pubblicità alle misure adottate.

    Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 9

    Abrogazione

    La decisione 2008/855/CE è abrogata.

    Articolo 10

    Applicabilità

    La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2017.

    Articolo 11

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5).

    (4)  Decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19).

    (5)  Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

    (6)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    (7)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

    (8)  Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

    (9)  Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

    (10)  Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).


    ALLEGATO

    1.   Bulgaria

    Tutto il territorio della Bulgaria.

    2.   Croazia

    Il territorio delle contee di Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina e Vukovar-Srijem.

    3.   Lettonia

    Nel novads di Alūksnes i pagasti di Pededzes e Liepnas.

    Nel novads di Rēzeknes i pagasti di Pušas, Mākoņkalna e Kaunatas.

    Nel novads di Daugavpils i pagasti di Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes e Laucesas.

    Nel novads di Balvu i pagasti di Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu e Bērzpils.

    Nel novads di Rugāju i pagasti di Rugāju e Lazdukalna. Nel novads di Viļakas i pagasti di Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas e Šķilbēnu.

    Nel novads di Baltinavas il pagasts di Baltinavas.

    Nel novads di Kārsavas i pagasti di Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes e Mežvidu. Nel novads di Ciblas i pagasti di Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes e Blontu.

    Nel novads di Ludzas i pagasti di Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu e Istras.

    Nel novads di Zilupes i pagasti di Zaļesjes, Lauderu e Pasienes.

    Nel novads di Dagdas i pagasti di Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas e Andrupenes.

    Nel novads di Aglonas i pagasti di Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas e Aglonas.

    Nel novads di Krāslavas i pagasti di Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu e Izvaltas.

    4.   Romania

    Tutto il territorio della Romania.


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