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Document 32013D0747

2013/747/UE, Euratom: Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 dicembre 2013 , che autorizza il Regno Unito a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2013) 8685]

GU L 333 del 12.12.2013, p. 79–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/747/oj

12.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/79


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2013

che autorizza il Regno Unito a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA

[notificata con il numero C(2013) 8685]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2013/747/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Il Regno Unito ha chiesto che la Commissione la autorizzi a ricorrere a valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, poiché non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui al punto 9 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in oggetto sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall’IVA del Regno Unito. Il Regno Unito è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. Il Regno Unito deve essere pertanto autorizzato a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando valutazioni approssimative conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

(3)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA a decorrere dal 1o gennaio 2013, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui alla parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE:

le cessioni di terreni edificabili (punto 9).

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2017.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


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