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Document 32013D0736

2013/736/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 novembre 2013 , che adotta un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica [notificata con il numero C(2013) 7352]

GU L 350 del 21.12.2013, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/12/2018; abrogato da 32019D0015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/736/oj

21.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/36


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2013

che adotta un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica

[notificata con il numero C(2013) 7352]

(2013/736/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La regione biogeografica steppica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende alcune parti del territorio dell’Unione della Romania specificate nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).

(2)

Nell’ambito di un processo avviato nel 1995 occorre proseguire nell’effettiva istituzione della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell’Unione.

(3)

Con la decisione 2008/966/CE (2) della Commissione e la decisione di esecuzione 2013/28/UE (3) della Commissione sono stati adottati un elenco provvisorio e il primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Sulla base dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, lo Stato membro interessato deve designare il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni i siti compresi nell’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica come zone speciali di conservazione, stabilendo le priorità in materia di conservazione e le misure di conservazione necessarie.

(4)

Gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti nell’ambito di un adattamento dinamico della rete Natura 2000. È dunque necessario aggiornare l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica.

(5)

Da un lato, l’aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica è necessario per inserire gli ulteriori siti proposti a decorrere dal 2011 dalla Romania come siti di importanza comunitaria per detta regione ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Per questi ulteriori siti gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall’adozione della presente decisione.

(6)

D’altro lato, l’aggiornamento dell’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica è necessario per tener conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti presentati dalla Romania a seguito dell’adozione dell’elenco provvisorio e del primo elenco aggiornato dell’Unione. A tale riguardo l’elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica costituisce una versione consolidata dell’elenco di siti di importanza comunitaria per detta regione. Va tuttavia sottolineato che, per i siti inclusi nella presente decisione, gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall’adozione dell’elenco dei siti di importanza comunitaria in cui il sito è stato inserito per la prima volta.

(7)

Per la regione biogeografica steppica, tra giugno 2007 e ottobre 2012 gli elenchi di siti proposti quali siti di importanza comunitaria ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE sono stati trasmessi alla Commissione, in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva.

(8)

Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito. Dal 2012 le informazioni sono trasmesse nel formato fissato dalla decisione di esecuzione 2011/484/UE della Commissione, dell’11 luglio 2011, concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000 (4).

(9)

Dette informazioni comprendono la mappa del sito trasmessa dallo Stato membro interessato, la denominazione, l’ubicazione e l’estensione del sito, nonché i dati derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 92/43/CEE.

(10)

Sulla base dell’elenco proposto, redatto dalla Commissione con l’accordo di ciascuno Stato membro interessato, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o specie prioritarie, dovrà essere adottato un elenco aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica.

(11)

Grazie alla sorveglianza attuata a norma dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello dell’Unione sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati disponibili in quel momento.

(12)

Lo Stato membro in questione non ha proposto un numero di siti sufficiente per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. La rete Natura 2000 non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie. Tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con lo Stato membro, è necessario adottare un elenco aggiornato di siti, che dovrà essere riveduto conformemente all’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

(13)

Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e di alcune specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43/CEE continuano ad essere incomplete, non si può stabilire se la rete è completa o incompleta relativamente a tali habitat e specie. Se necessario, occorre rivedere l’elenco in conformità all’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

(14)

Per motivi di chiarezza e di trasparenza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2013/28/UE.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2013/28/UE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(2)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 117.

(3)  GU L 24 del 26.1.2013, pag. 643.

(4)  GU L 198 del 30.7.2011, pag. 39.


ALLEGATO

Secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente, trasmesse dalle autorità nazionali competenti in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE.

La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:

A

:

codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;

B

:

denominazione del SIC;

C

:

*= presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;

D

:

superficie in ettari o lunghezza in km del SIC;

E

:

coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine) in gradi decimali.

Tutte le informazioni riportate nel seguente elenco unionale si basano sui dati proposti, trasmessi e convalidati dalla Romania.

A

B

C

D

E

Codice del SIC

Denominazione del SIC

*

Superficie del SIC

(ha)

Lunghezza del SIC

(km)

Coordinate geografiche del SIC

 

 

 

 

 

Longitudine

Latitudine

ROSCI0005

Balta Albă — Amara — Jirlău — Lacul Sărat Câineni

*

6 300,3

 

27,3162

45,2895

ROSCI0006

Balta Mică a Brăilei

 

20 872,1

 

27,9063

44,9453

ROSCI0012

Brațul Măcin

*

10 235,4

 

28,0441

44,7694

ROSCI0022

Canaralele Dunării

*

25 942,9

 

27,6895

44,2004

ROSCI0053

Dealul Alah Bair

*

193,5

 

28,2188

44,5011

ROSCI0060

Dealurile Agighiolului

*

1 433,3

 

28,8303

45,0416

ROSCI0065

Delta Dunării

*

453 076,1

 

29,1987

45,0520

ROSCI0067

Deniz Tepe

*

413,7

 

28,6881

45,0028

ROSCI0071

Dumbrăveni — Valea Urluia — Lacul Vederoasa

*

17 974,7

 

27,8794

44,1481

ROSCI0072

Dunele de nisip de la Hanul Conachi

*

241,7

 

27,5794

45,5710

ROSCI0083

Fântânița Murfatlar

*

577,5

 

28,3863

44,1543

ROSCI0103

Lunca Buzăului

*

6 986,5

 

27,0008

45,0760

ROSCI0105

Lunca Joasă a Prutului

*

5 806,5

 

28,1375

45,5729

ROSCI0114

Mlaștina Hergheliei — Obanul Mare și Peștera Movilei

*

232,2

 

28,5706

43,8334

ROSCI0123

Munții Măcinului

*

16 893,9

 

28,3030

45,1559

ROSCI0131

Oltenița — Mostiștea — Chiciu

 

11 348,7

 

26,9685

44,1432

ROSCI0133

Pădurea Bădeana

*

60,6

 

27,5724

46,1563

ROSCI0134

Pădurea Balta — Munteni

 

86

 

27,4647

45,9487

ROSCI0139

Pădurea Breana — Roșcani

*

156,8

 

27,9948

45,9266

ROSCI0149

Pădurea Eseschioi — Lacul Bugeac

*

2 967,4

 

27,4377

44,0816

ROSCI0151

Pădurea Gârboavele

*

219,1

 

27,9979

45,5769

ROSCI0157

Pădurea Hagieni — Cotul Văii

*

3 620,1

 

28,4279

43,7424

ROSCI0162

Lunca Siretului Inferior

*

25 080,7

 

27,4880

45,6184

ROSCI0163

Pădurea Mogoș — Mâțele

*

64,9

 

27,9487

45,7219

ROSCI0165

Pădurea Pogănești

*

180,9

 

28,0257

45,9760

ROSCI0169

Pădurea Seaca — Movileni

*

50,9

 

27,5333

46,2883

ROSCI0172

Pădurea și Valea Canaraua Fetii — Iortmac

*

13 631,8

 

27,6248

44,1106

ROSCI0175

Pădurea Tălășmani

 

53,4

 

27,8410

46,1222

ROSCI0178

Pădurea Torcești

 

129,9

 

27,4904

45,6806

ROSCI0191

Peștera Limanu

 

12,4

 

28,5230

43,8070

ROSCI0201

Podișul Nord Dobrogean

*

84 799,2

 

28,4894

44,7663

ROSCI0213

Râul Prut

 

10 540,6

 

28,1746

46,2907

ROSCI0215

Recifii Jurasici Cheia

*

5 686,2

 

28,4395

44,4556

ROSCI0259

Valea Călmățuiului

*

17 922,9

 

27,2022

44,9806

ROSCI0278

Bordușani — Borcea

*

5 809,7

 

27,8872

44,6529

ROSCI0286

Colinele Elanului

*

755,3

 

28,1271

46,4004

ROSCI0290

Coridorul Ialomiței

*

26 726,8

 

26,8848

44,6021

ROSCI0305

Ianca — Plopu — Sărat — Comăneasca

*

3 222,4

 

27,7175

45,2274

ROSCI0307

Lacul Sărat — Brăila

*

376,7

 

27,8849

45,1968

ROSCI0308

Lacul și Pădurea Cernica

 

3 267,3

 

26,3030

44,4498

ROSCI0309

Lacurile din jurul Măscurei

 

1 159,7

 

27,5398

46,3888

ROSCI0315

Lunca Chineja

 

944,9

 

27,9960

45,7825

ROSCI0319

Mlaștina de la Fetești

 

2 019,8

 

27,8034

44,3403

ROSCI0335

Pădurea Dobrina — Huși

*

8 518,3

 

27,9757

46,5905

ROSCI0343

Pădurile din Silvostepa Mostiștei

*

2 119,8

 

26,7393

44,2279

ROSCI0353

Peștera — Deleni

 

2 508,1

 

28,0509

44,0748

ROSCI0360

Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbăvoțulu

 

2 569,4

 

27,6697

46,2068

ROSCI0389

Sărăturile de la Gura Ialomiței — Mihai Bravu

*

3 449,4

 

27,7542

44,7559

ROSCI0398

Straja-Cumpăna

 

1 117

 

28,5054

44,0919


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