EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0731

2013/731/UE: Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2013 , relativa alla comunicazione, da parte dell’Irlanda, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2013) 8638]

GU L 332 del 11.12.2013, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/731/oj

11.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2013

relativa alla comunicazione, da parte dell’Irlanda, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali

[notificata con il numero C(2013) 8638]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2013/731/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 5, primo comma della direttiva 2010/75/UE, il 31 dicembre 2012 l’Irlanda ha presentato alla Commissione il proprio piano nazionale transitorio (2).

(2)

Nel corso della valutazione della completezza del piano nazionale transitorio la Commissione ha rilevato alcune incongruenze fra gli impianti elencati nel piano nazionale transitorio e quelli indicati dall’Irlanda nell’inventario delle emissioni di cui alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nonché dati mancanti per un impianto. Queste circostanze non hanno consentito una corretta valutazione dei dati relativi a tale piano.

(3)

Con lettera del 3 giugno 2013 (4), la Commissione ha invitato l’Irlanda a fornire chiarimenti in merito alle eventuali incoerenze tra il piano nazionale transitorio e l’inventario a norma della direttiva 2001/80/CE, nonché in merito a uno specifico impianto di combustione.

(4)

Con lettera del 10 luglio 2013 (5), L’Irlanda ha trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione, riguardanti tra l’altro l’esclusione di un impianto dal piano nazionale transitorio.

(5)

In seguito a un’ulteriore valutazione del piano nazionale transitorio e delle informazioni supplementari fornite il 4 settembre 2013 (6), la Commissione ha inviato una seconda lettera in cui ha pregato l’Irlanda di fornire chiarimenti circa la data di prima autorizzazione di una serie di impianti e la corretta applicazione delle norme di aggregazione di cui all’articolo 29 della direttiva sulle emissioni industriali. La Commissione ha inoltre chiesto una revisione del calcolo del contribuito ai massimali del piano nazionale transitorio per gli impianti multicombustibile.

(6)

Con e-mail del 23 settembre 2013 (7), l’Irlanda ha fornito le informazioni supplementari e i chiarimenti richiesti, in conformità della decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione (8).

(7)

La Commissione ha pertanto valutato il piano nazionale transitorio in conformità dell’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.

(8)

In particolare, la Commissione ha esaminato la coerenza e la correttezza dei dati, le ipotesi e i calcoli utilizzati per determinare il contributo di ciascun impianto di combustione contemplato dal piano nazionale transitorio ai massimali di emissione in esso stabiliti. La Commissione ha inoltre verificato se il piano prevede obiettivi comprensivi delle relative tappe da raggiungere, delle misure da adottare e della tempistica da rispettare per il loro conseguimento nonché la presenza di un meccanismo di controllo per le future valutazioni di conformità.

(9)

In seguito alle informazioni supplementari comunicate, la Commissione ha rilevato che i massimali di emissione per gli anni 2016 e 2019 erano stati calcolati utilizzando dati e formule appropriati e che i calcoli erano corretti. L’Irlanda ha fornito sufficienti informazioni sulle misure che verranno attuate per i massimali di emissione, il monitoraggio e le comunicazioni alla Commissione in merito all’attuazione del piano nazionale transitorio.

(10)

La Commissione ritiene che le autorità irlandesi abbiano tenuto in considerazione le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, e alla direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.

(11)

Occorre applicare il piano nazionale transitorio senza pregiudicare il diritto applicabile a livello nazionale e dell’Unione. In particolare, al momento di stabilire le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni per gli impianti di combustione contemplati dal piano nazionale transitorio, è opportuno che l’Irlanda garantisca la conformità con i requisiti di cui, tra l’altro, alla direttiva 2010/75/UE, alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e alla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(12)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE l’Irlanda è tenuta a informare la Commissione in merito a ogni successiva modifica del piano. Occorre che la Commissione valuti se tali modifiche sono conformi alle disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sulla base dell’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE, non vengono sollevate obiezioni rispetto al piano nazionale transitorio comunicato dall’Irlanda alla Commissione il 31 dicembre 2012 a norma delle disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE e modificato conformemente alle informazioni complementari inviate in data 10 luglio 2013 e 23 settembre 2013 (11).

2.   L’elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio, gli inquinanti per i quali tali impianti sono coperti e i relativi massimali di emissione sono stabiliti nell’allegato.

3.   L’attuazione del piano nazionale transitorio da parte delle autorità irlandesi non esenta Irlanda dal rispetto delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE per quanto concerne le emissioni dai singoli impianti di combustione contemplati dal piano nonché delle altre disposizioni in materia previste dalla normativa ambientale dell’Unione europea.

Articolo 2

Per ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio comunicata in futuro dall’Irlanda la Commissione valuta la conformità con le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.

Articolo 3

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(2)  La comunicazione dell’Irlanda recante la data del 31 dicembre 2012, è stata inviata alla Commissione per posta il 31 dicembre 2012 ed è stata protocollata con il numero Ares(2012) 10636.

(3)  Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

(4)  Ares(2013) 1636798.

(5)  Ares(2013) 2640846.

(6)  Ares(2013) 2991162.

(7)  Ares(2013) 3103789.

(8)  Decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12).

(9)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1).

(10)  Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

(11)  La versione definitiva del piano nazionale transitorio è stata protocollata dalla Commissione il 26 novembre 2013 con il numero Ares (2013) 3571076.


ALLEGATO

Elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio

Numero

Denominazione dell’impianto nel piano nazionale transitorio

Potenza termica nominale totale il 31.12.2010 (MW)

Inquinanti contemplati dal piano nazionale transitorio

SO2

NOx

Polveri

1

P0605-MP1/2

Units 1 and 2, Moneypoint Generating Station

1 540

2

P0605-MP3

Unit 3, Moneypoint Generating Station

770

3

P0561-AD1

Unit 1, Aghada Generating Station

670

4

P0561-AT1

Turbine CT11, Aghada Generating Station

283

5

P0561-AT2

Turbine CT12, Aghada Generating Station

283

6

P0561-AT4

Turbine CT14, Aghada Generating Station

283

7

P0578-MR1

CT Unit, Marina Generating Station

277

8

P0606-GR1/2

Units 1 and 2, Great Island Generating Station

346

9

P0606-GR3

Unit 3, Great Island Generating Station

303

10

P0607-TB1/2

Units 1 and 2, Tarbert Generating Station

340

11

P0607-TB3/4

Units 3 and 4, Tarbert Generating Station

1 232

12

P0482-EP1

Edenderry Power Limited

299


Massimali di emissione (in tonnellate)

 

2016

2017

2018

2019

1.1. – 30.6.2020

SO2

15 202

12 076

8 950

5 824

2 912

NOx

8 811

7 853

6 896

5 938

2 969

Polveri

1 514

1 196

878

560

280


Top