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Document 32013D0654

    2013/654/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 novembre 2013 , recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) [notificata con il numero C(2013) 7491] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 303 del 14.11.2013, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/654/oj

    14.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 303/48


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 12 novembre 2013

    recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)

    [notificata con il numero C(2013) 7491]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/654/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le condizioni tecniche e operative necessarie per consentire l’uso dei sistemi GSM a bordo degli aeromobili sono stabilite nell’allegato della decisione 2008/294/CE della Commissione (2).

    (2)

    Lo sviluppo di mezzi di comunicazione avanzati sostenuti dal progresso tecnico dovrebbe permettere a tutti i cittadini di collegarsi ovunque e in qualsiasi momento. Questo contribuirebbe altresì al raggiungimento degli obiettivi dell’agenda digitale europea (3) e della strategia Europa 2020.

    (3)

    Al fine di prepararsi all’uso delle più moderne tecnologie e delle frequenze disponibili per la fornitura di servizi MCA, il 5 ottobre 2011 la Commissione ha dato mandato alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»), ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, di valutare la compatibilità tecnica fra il funzionamento dei sistemi UMTS a bordo degli aeromobili come pure altre tecnologie quali LTE e WiMAX, che possono funzionare a bordo in determinate bande di frequenza, in particolare 2 GHz e 2,6 GHz, e i servizi radio su cui potrebbero avere un impatto.

    (4)

    Conformemente a tale mandato, l’8 marzo 2013 la CEPT ha presentato il rapporto n. 48, nel quale concludeva che, a patto che vengano rispettate le pertinenti condizioni tecniche, sarebbe possibile introdurre le tecnologie UMTS e LTE rispettivamente nelle bande 2 100 MHz e 1 800 MHz. Si renderebbe pertanto necessario modificare l’allegato della decisione 2008/294/CE in base ai risultati del rapporto n. 48 della CEPT, al fine di includere tali tecnologie e consentirne l’uso a bordo degli aeromobili.

    (5)

    In considerazione dell’uso crescente delle tecnologie LTE e UMTS nell’Unione, la presente decisione deve essere applicata quanto prima possibile.

    (6)

    Occorre garantire una protezione adeguata dei servizi radio esistenti sui quali potrebbero avere un impatto i servizi MCA, limitando la potenza di trasmissione di questi ultimi. Tuttavia, poiché non sarebbe possibile utilizzare l’unità di controllo della rete (NCU) aggiornata per la banda 2,6 GHz fino alla definizione dei vincoli tecnici da parte delle competenti autorità di certificazione aeronautica per permettere l’avvio della produzione delle NCU e fino al completamento della certificazione di aeronavigabilità per ciascun tipo di aeromobile, è opportuno rinviare l’applicazione dei parametri NCU per la banda 2,6 GHz fino al 1o gennaio 2017.

    (7)

    È necessario che le specifiche tecniche MCA siano costantemente al passo con il progresso tecnologico.

    (8)

    Occorre pertanto modificare la decisione 2008/294/CE.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato della decisione 2008/294/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    I valori indicati nella tabella 3 dell’allegato della presente decisione per la banda 2 570-2 690 MHz si applicano a partire dal 1o gennaio 2017.

    Articolo 3

    Appena possibile, e in ogni caso non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri mettono le bande di frequenza elencate nella tabella 1 dell’allegato a disposizione dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA), senza interferenze e senza protezione, purché tali servizi rispettino le condizioni stabilite nel medesimo allegato.

    Articolo 4

    Gli Stati membri fissano l’altitudine minima sopra il livello del suolo per le trasmissioni da un sistema MCA funzionante in conformità alle specifiche definite nella parte 3 dell’allegato.

    Gli Stati membri possono imporre altitudini minime più elevate per il funzionamento dei servizi MCA se lo giustificano le caratteristiche topografiche del loro territorio e le condizioni di costruzione della rete a terra. Queste informazioni, corredate dei necessari documenti giustificativi, sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dall’adozione della presente decisione e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Vicepresidente


    (1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

    (2)  Decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 19).

    (3)  COM(2010) 245 definitivo.


    ALLEGATO

    1.   BANDE DI FREQUENZA E SISTEMI AUTORIZZATI PER I SERVIZI MCA

    Tabella 1

    Tipo

    Frequenza

    Sistema

    GSM 1 800

    1 710-1 785 MHz (uplink) 1 805-1 880 MHz (downlink)

    GSM conforme alle norme GSM quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 e EN 302 480, o a specifiche equivalenti.

    UMTS 2 100

    (FDD)

    1 920-1 980 MHz (uplink) 2 110-2 170 MHz (downlink)

    UMTS conforme alle norme UMTS quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN301 908-1 EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11 o a specifiche equivalenti.

    LTE 1 800

    (FDD)

    1 710-1 785 MHz (uplink) 1 805-1 880 MHz (downlink)

    LTE conforme alle norme LTE quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN301 908-1, EN301 908-13, EN 301 908-14 e EN301 908-15 o a specifiche equivalenti.

    2.   PREVENZIONE DELLA CONNESSIONE DEI TERMINALI MOBILI ALLE RETI A TERRA

    Nel periodo in cui il funzionamento dei servizi MCA è autorizzato a bordo dell’aeromobile, deve essere vietato ai terminali mobili riceventi nelle bande di frequenza di cui alla tabella 2 di tentare una connessione alle reti mobili terrestri.

    Tabella 2

    Banda di frequenza (MHz)

    Sistemi terrestri

    460–470

    CDMA2000, FLASH OFDM

    791-821

    LTE

    921–960

    GSM, UMTS, LTE, WiMAX

    1 805-1 880

    GSM, UMTS, LTE, WiMAX

    2 110-2 170

    UMTS, LTE

    2 570-2 620

    UMTS, LTE, WiMAX

    2 620-2 690

    UMTS, LTE

    3.   PARAMETRI TECNICI

    a)   Potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.), all’esterno dell’aeromobile, dalla NCU/BTS d’aeromobile

    Tabella 3

    L’e.i.r.p. totale, all’esterno dell’aeromobile, dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d’aeromobile, non deve essere superiore a:

    Altitudine al di sopra del livello del terreno

    (m)

    Densità e.i.r.p. massima prodotta dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d’aeromobile all’esterno dell’aeromobile

    460-470 MHz

    791-821 MHz

    921-960 MHz

    1 805-1 880 MHz

    2 110-2 170 MHz

    2 570-2 690 MHz

    dBm/1,25 MHz

    dBm/10 MHz

    dBm/200 kHz

    dBm/200 kHz

    dBm/3,84 MHz

    dBm/4,75 MHz

    3 000

    –17,0

    –0,87

    –19,0

    –13,0

    1,0

    1,9

    4 000

    –14,5

    1,63

    –16,5

    –10,5

    3,5

    4,4

    5 000

    –12,6

    3,57

    –14,5

    –8,5

    5,4

    6,3

    6 000

    –11,0

    5,15

    –12,9

    –6,9

    7,0

    7,9

    7 000

    –9,6

    6,49

    –11,6

    –5,6

    8,3

    9,3

    8 000

    –8,5

    7,65

    –10,5

    –4,4

    9,5

    10,4

    b)   Potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.), all’esterno dell’aeromobile, dal terminale a bordo

    Tabella 4

    L’e.i.r.p., all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile, non deve essere superiore a:

    Altitudine al di sopra del livello del terreno

    (m)

    e.i.r.p. massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile GSM in dBm/200 kHz

    e.i.r.p. massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile LTE in dBm/5 MHz

    e.i.r.p. massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile UMTS in dBm/3,84 MHz

    GSM 1 800 MHz

    LTE 1 800 MHz

    UMTS 2 100 MHz

    3 000

    –3,3

    1,7

    3,1

    4 000

    –1,1

    3,9

    5,6

    5 000

    0,5

    5

    7

    6 000

    1,8

    5

    7

    7 000

    2,9

    5

    7

    8 000

    3,8

    5

    7

    c)   Requisiti operativi

    I.

    L’altitudine minima al di sopra del livello del terreno per qualsiasi trasmissione di un sistema MCA in esercizio deve essere di 3 000 metri.

    II.

    La BTS d’aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili GSM che trasmettono nella banda 1 800 MHz ad un valore nominale di 0 dBm/200 kHz in tutte le fasi della comunicazione, compreso l’accesso iniziale.

    III.

    Il Node B d’aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili LTE che trasmettono nella banda 1 800 MHz ad un valore nominale di 5 dBm/5 MHz in tutte le fasi della comunicazione.

    IV.

    Il Node B d’aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili UMTS che trasmettono nella banda 2 100 MHz ad un valore nominale di – 6 dBm/3,84 MHz in tutte le fasi della comunicazione e il numero massimo di utenti non può essere superiore a 20.


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