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Document 32013D0635
2013/635/EU: Commission Implementing Decision of 31 October 2013 amending Decisions 2005/734/EC, 2006/415/EC and 2007/25/EC as regards their period of application (notified under document C(2013) 7148) Text with EEA relevance
2013/635/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 ottobre 2013 , che modifica le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE e 2007/25/CE per quanto riguarda i periodi della loro applicazione [notificata con il numero C(2013) 7148] Testo rilevante ai fini del SEE
2013/635/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 ottobre 2013 , che modifica le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE e 2007/25/CE per quanto riguarda i periodi della loro applicazione [notificata con il numero C(2013) 7148] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 293 del 5.11.2013, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogato da 32020R0687
5.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/40 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2013
che modifica le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE e 2007/25/CE per quanto riguarda i periodi della loro applicazione
[notificata con il numero C(2013) 7148]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/635/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l’articolo 18,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (4), in particolare l’articolo 63, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Le decisioni 2005/734/CE (5), 2006/415/CE (6) e 2007/25/CE (7) della Commissione erano state adottate a causa della presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 allo scopo di proteggere la salute umana e degli animali nell’Unione. |
(2) |
La decisione 2005/734/CE istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività e prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio. La decisione 2006/415/CE, stabilisce alcune misure di protezione da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in uno Stato membro, compresa l’istituzione di aree A e B a seconda della presenza, sospettata o confermata, di un focolaio di tale malattia. Inoltre, la decisione 2007/25/CE della Commissione riguarda talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno dell’Unione. |
(3) |
Le misure di cui alle decisioni summenzionate si applicano fino alla data del 31 dicembre 2013. Focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 continuano tuttavia a manifestarsi nel pollame e nei volatili selvatici di paesi terzi, e rappresentano perciò un rischio anche per la salute umana e degli animali nell’Unione. |
(4) |
Data la situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1, è opportuno continuare ad attenuare i rischi posti dall’infezione mantenendo misure di biosicurezza, sistemi di individuazione precoce e alcune misure di protezione relative ai focolai nel pollame e nei movimenti di uccelli da compagnia provenienti da paesi terzi verso l’Unione. |
(5) |
Inoltre, una valutazione esterna (8) della rete di reazione di emergenza dell’Unione, effettuata nel 2012, ha dimostrato che gli Stati membri ritengono pertinenti ed efficaci le misure di protezione adottate a livello dell’Unione in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria, comprese quelle stabilite dalla decisione 2006/415/CE. |
(6) |
Il periodo di applicazione delle decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE e 2007/25/CE deve perciò essere prorogato fino al 31 dicembre 2015. |
(7) |
Le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE e 2007/25/CE devono pertanto essere modificate di conseguenza. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 4 della decisione 2005/734/CE, la data del «31 dicembre 2013» è sostituita da quella del «31 dicembre 2015».
Articolo 2
All’articolo 12 della decisione 2006/415/CE, la data del «31 dicembre 2013» è sostituita da quella del «31 dicembre 2015».
Articolo 3
All’articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data del «31 dicembre 2013» è sostituita da quella del «31 dicembre 2015».
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
(4) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(5) Decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105).
(6) Decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51).
(7) Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).
(8) http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/pillars/docs/23_final_report_eu_rapid_response.pdf