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Document 32013D0633

2013/633/UE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2013 , che modifica la decisione 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica UE alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas [notificata con il numero C(2013) 7154] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 292 del 1.11.2013, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/633/oj

1.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2013

che modifica la decisione 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica UE alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas

[notificata con il numero C(2013) 7154]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/633/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea [Ecolabel UE (1)], in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/742/CE della Commissione (2) si applica fino al 31 dicembre 2013.

(2)

Al fine di esaminare la pertinenza e l’adeguatezza degli attuali criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione succitata è stata condotta una valutazione. In considerazione della fase in cui si trova il processo di riesame di tale decisione, è opportuno prorogare i periodi di validità dei criteri ecologici da essa stabiliti e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica. Occorre quindi prorogare fino al 31 ottobre 2014 il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/742/CE.

(3)

La decisione 2007/742/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 4 della decisione 2007/742/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas” e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 ottobre 2014».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14).


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