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Document 32013D0496

2013/496/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 ottobre 2013 , che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo

GU L 272 del 12.10.2013, pp. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2015; sostituito da 32015D1876

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/496/oj

12.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/44


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2013

che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo

(2013/496/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze(OEDT), nel corso di una sessione speciale, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi sulla nuova sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo. Tale relazione è stata in seguito presentata alla Commissione e al Consiglio il 16 aprile 2013.

(2)

La sostanza 5-(2-amminopropil)indolo è un derivato sintetico dell’indolo, sostituito dalla parte del fenile dell’anello dell’indolo. Risulta essere una sostanza stimolante che può anche avere effetti allucinogeni. Il 5-(2-amminopropil)indolo è stato rilevato per lo più in forma di polvere ma anche in forma di compressa e capsula. È disponibile alla vendita su Internet e nei negozi specializzati in sostanze psicotrope (head shop) ed è commercializzato come «sostanza chimica sperimentale». È stato anche rilevato in campioni di un prodotto venduto come sostanza psicoattiva legale (legal high), denominata «Benzo Fury», e in compresse somiglianti all’ecstasy.

(3)

Le informazioni e i dati esistenti indicano che l’acuta tossicità del 5-(2-amminopropil)indolo può provocare effetti nocivi nell’uomo, come tachicardia e ipotermia, e può anche causare midriasi, agitazione e tremore. Il 5-(2-amminopropil)indolo può interagire con altre sostanze, fra cui medicinali e stimolanti che agiscono sul sistema monoaminergico. Gli specifici effetti fisici del 5-(2-amminopropil)indolo nell’uomo sono difficili da stabilire, poiché non sono stati pubblicati studi che ne valutino la tossicità acuta e cronica, gli effetti psicologici e comportamentali o il potenziale di dipendenza, e anche a causa del fatto che le informazioni e i dati disponibili sono limitati.

(4)

Da aprile ad agosto del 2012 in quattro Stati membri è stato registrato un numero complessivo di 24 casi di mortalità, in relazione ai quali l’autopsia ha rilevato tracce di 5-(2-amminopropil)indolo, solo o combinato con altre sostanze. Dalle informazioni disponibili non è possibile stabilire con certezza il ruolo del 5-(2-amminopropil)indolo in tutti questi casi di mortalità; in alcuni casi tuttavia questa sostanza è stata specificamente constatata fra le cause del decesso. Se questa nuova sostanza psicoattiva dovesse diventare più ampiamente disponibile e dovesse essere utilizzata maggiormente, le conseguenze in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere significative. Non sono disponibili informazioni sui rischi sociali che comporta il 5-(2-amminopropil)indolo.

(5)

Nove paese europei hanno segnalato all’OEDT e all’Ufficio europeo di polizia (Europol) di aver rilevato la presenza di 5-(2-amminopropil)indolo. Non sono disponibili dati sulla prevalenza d’uso del 5-(2-amminopropil)indolo, ma le limitate informazioni esistenti indicano che il suo consumo può avvenire in ambienti analoghi a quelli di altri stimolanti, come a casa, nei bar e nei locali notturni o nei festival di musica.

(6)

Nessun elemento indica che il 5-(2-amminopropil)indolo sia prodotto nell’Unione e non vi sono prove che portino a presupporre il coinvolgimento della criminalità organizzata nella produzione, distribuzione o fornitura di questa nuova sostanza psicoattiva.

(7)

La sostanza 5-(2-amminopropil)indolo non ha proprietà o usi terapeutici noti, provati o riconosciuti, e non è oggetto di un’autorizzazione alla commercializzazione nell’Unione. A parte l’utilizzo come campione analitico e nella ricerca scientifica, non vi è alcuna indicazione che venga utilizzato per altri scopi.

(8)

La sostanza 5-(2-amminopropil)indolo non è stata e non è attualmente oggetto di alcuna valutazione da parte del sistema delle Nazioni Unite, come definito nella decisione 2005/387/GAI. In due Stati membri questa nuova sostanza psicoattiva è soggetta a misure di controllo conformemente alla loro legislazione nazionale, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. Per controllare il 5-(2-amminopropil)indolo, cinque Stati membri applicano la legislazione nazionale relativa alle nuove sostanze psicoattive, alle merci pericolose o alle medicine.

(9)

La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sul 5-(2-amminopropil)indolo e aggiunge che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi sulla salute e sociali che pone questa sostanza. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per assoggettare il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo in tutta l’Unione. Alla luce dei rischi sulla salute che comporta, come documentato dalla sua presenza in vari casi di decesso segnalati, alla luce del fatto che può essere assunto senza saperlo, e per la mancanza di proprietà o usi terapeutici, il 5-(2-amminopropil)indolo dovrebbe essere oggetto di misure di controllo nell’insieme dell’Unione.

(10)

Poiché sei Stati membri già controllano il 5-(2-amminopropil)indolo attraverso vari tipi di disposizioni legislative, assoggettare questa sostanza a misure di controllo nell’insieme dell’Unione contribuirebbe a evitare il sorgere di ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e giudiziarie, e a proteggere dai rischi che può determinare la sua assunzione.

(11)

La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di consentire la fornitura a livello dell’Unione di una risposta rapida, basata sulle competenze tecniche, all’emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l’Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per avviare l’esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo il 5-(2-amminopropil)indolo in tutta l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo è sottoposta a misure di controllo in tutta l’Unione.

Articolo 2

Entro il 13 ottobre 2014 gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo e a sanzioni penali conformemente alla loro legislazione nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. BERNATONIS


(1)   GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.


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