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Document 32013D0417
2013/417/EU: Commission Implementing Decision of 31 July 2013 amending Annex III to Council Directive 2002/99/EC laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption as regards the addition of a treatment to eliminate certain animal health risks in meat (notified under document C(2013) 4853) Text with EEA relevance
2013/417/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 luglio 2013 , che modifica l’allegato III della direttiva 2002/99/CE del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda l’aggiunta di un trattamento delle carni atto ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali [notificata con il numero C(2013) 4853] Testo rilevante ai fini del SEE
2013/417/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 luglio 2013 , che modifica l’allegato III della direttiva 2002/99/CE del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda l’aggiunta di un trattamento delle carni atto ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali [notificata con il numero C(2013) 4853] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 206 del 2.8.2013, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021
2.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2013
che modifica l’allegato III della direttiva 2002/99/CE del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda l’aggiunta di un trattamento delle carni atto ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali
[notificata con il numero C(2013) 4853]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/417/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/99/CE stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di prodotti di origine animale nell’Unione nonché la loro introduzione nell’Unione da paesi terzi. |
(2) |
L’articolo 4 della direttiva 2002/99/CE dispone che nel rispetto di determinate condizioni gli Stati membri possono autorizzare la produzione, la trasformazione e la distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una sua parte soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria. L’allegato III di tale direttiva comprende una tabella in cui si elencano i trattamenti delle carni e del latte che possono essere applicati a prodotti di origine animale al fine di eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali. Tali trattamenti sono in linea con quelli raccomandati negli appositi capitoli del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). |
(3) |
Nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’UIE, nel capitolo sull’afta epizootica, figura un trattamento che garantisce l’inattivazione del virus dell’afta epizootica nelle carni. |
(4) |
Tale trattamento deve pertanto essere incluso nei trattamenti elencati nella tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/99/CE in quanto atto a eliminare il rischio di afta epizootica nelle carni. |
(5) |
Il riferimento a «sheep and goat plague» nella tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/99/CE andrebbe inoltre sostituito da «peste des petits ruminants» in conformità alla denominazione ufficiale di tale malattia nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’UIE. È altresì opportuno sopprimere il numero «1» nel titolo della tabella e sostituire il termine «CARNI» con il termine «LATTE» prima dei trattamenti del latte. |
(6) |
Occorre pertanto modificare l’allegato III della direttiva 2002/99/CE. |
(7) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2002/99/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
ALLEGATO
«ALLEGATO III
Trattamenti delle carni e del latte atti ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali
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Efficacia riconosciuta. |
0 |
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Efficacia non riconosciuta. |
CARNI Trattamento (1) |
Malattia |
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Afta epizootica |
Peste suina classica |
Malattia vescicolare dei suini |
Peste suina africana |
Peste bovina |
Malattia di Newcastle |
Influenza aviaria |
Peste dei piccoli ruminanti |
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+ |
LATTE Trattamento (1) |
Malattia |
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Afta epizootica |
Peste suina classica |
Malattia vescicolare dei suini |
Peste suina africana |
Peste bovina |
Malattia di Newcastle |
Influenza aviaria |
Peste dei piccoli ruminanti |
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LATTE e prodotti lattieri (comprese le creme) destinati al consumo umano |
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(1) Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare contaminazioni reciproche.
(2) F0 è l’effetto calcolato che neutralizza le spore batteriche. Un valore F0 di 3,00 significa che il punto più freddo del prodotto è stato trattato sufficientemente per ottenere lo stesso effetto neutralizzante di 121 °C (250 °F) in 3 minuti con riscaldamento e refrigerazione istantanei.»