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Document 32013D0385
2013/385/EU: Council Decision of 15 July 2013 extending the period of application of the appropriate measures in Decision 2011/492/EU concerning Guinea-Bissau and amending that Decision
2013/385/UE: Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2013 , che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione 2011/492/UE relativa alla Guinea-Bissau e che modifica tale decisione
2013/385/UE: Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2013 , che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione 2011/492/UE relativa alla Guinea-Bissau e che modifica tale decisione
GU L 194 del 17.7.2013, pp. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2015; abrogato da 32015D0541
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17.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/6 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2013
che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione 2011/492/UE relativa alla Guinea-Bissau e che modifica tale decisione
(2013/385/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo di partenariato ACP-UE»), modificato da ultimo a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 (2), in particolare l’articolo 96,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione 2011/492/UE del Consiglio (4) sono state concluse le consultazioni con la Repubblica di Guinea-Bissau a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate le misure appropriate specificate nell’allegato di tale decisione. |
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(2) |
Con decisione 2012/387/UE del Consiglio (5), la decisione 2011/492/UE è stata prorogata di dodici mesi, fino al 19 luglio 2013. |
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(3) |
Gli elementi essenziali menzionati all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-UE continuano ad essere violati e le attuali condizioni nella Guinea-Bissau non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare la decisione 2011/492/UE per prorogare ulteriormente il periodo di applicazione delle misure appropriate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/492/UE è così modificata:
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa cessa di produrre effetti il 19 luglio 2014.
Essa è riesaminata con periodicità almeno semestrale, preferibilmente sulla base di missioni congiunte di monitoraggio eseguite dal servizio europeo per l’azione esterna e dalla Commissione.»
Articolo 2
La lettera di cui all’allegato alla presente decisione è comunicata alle autorità della Guinea-Bissau.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA
(1) GU L 317, del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 287, del 4.11.2010, pag. 3.
(3) GU L 317, del 15.12.2000, pag. 376.
(4) Decisione 2011/492/UE del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 2).
ALLEGATO
Egregi Signori,
a seguito delle consultazioni che si sono svolte a Bruxelles il 29 marzo 2011 a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE, l’Unione europea ha deciso il 18 luglio 2011, con decisione 2011/492/UE del Consiglio, di adottare misure appropriate, tra cui un programma di impegni reciproci per la graduale ripresa della cooperazione dell’UE.
Con decisione 2012/387/UE del Consiglio, del 16 luglio 2012, la decisione 2011/492/UE del Consiglio è stata prorogata di un anno, fino al 19 luglio 2013.
Dodici mesi dopo tale proroga, l’Unione europea ritiene che non siano stati compiuti progressi significativi e ha pertanto deciso di estendere ulteriormente il periodo di applicazione della decisione 2011/492/UE, fino al 19 luglio 2014.
L’Unione europea desidera sottolineare ancora una volta l’importanza che annette alla futura cooperazione con la Guinea-Bissau e ribadire la sua intenzione di proseguire il dialogo e progredire nel prossimo futuro verso una situazione che consenta il pieno ripristino della cooperazione.
Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti
Per il Consiglio
C. ASHTON
Presidente
Per la Commissione
A. PIEBALGS
Commissario