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Document 32013D0328
2013/328/EU: Commission Implementing Decision of 25 June 2013 establishing a specific control and inspection programme for fisheries exploiting cod, plaice and sole in the Kattegat, the North Sea, the Skagerrak, the eastern Channel, the waters west of Scotland and the Irish Sea
2013/328/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 giugno 2013 , che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda
2013/328/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 giugno 2013 , che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda
GU L 175 del 27.6.2013, p. 61–70
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018; abrogato da 32018D1986
27.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/61 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2013
che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda
(2013/328/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 95,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica a tutte le attività oggetto della politica comune della pesca, esercitate sul territorio degli Stati membri o nelle acque dell’Unione da pescherecci dell’Unione o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, da cittadini degli Stati membri, e prevede in particolare che gli Stati membri provvedano affinché il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione del rischio. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (2), stabilisce le condizioni per lo sfruttamento sostenibile del merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda. Il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (3), stabilisce le condizioni per lo sfruttamento sostenibile della passera di mare e della sogliola. |
(3) |
L’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che la Commissione possa determinare, di concerto con gli Stati membri interessati, le attività di pesca che saranno soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione. I programmi specifici di controllo ed ispezione devono definire gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione; tali parametri sono stabiliti sulla base della gestione del rischio e sono soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti. Gli Stati membri interessati sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire l’attuazione dei programmi specifici di controllo ed ispezione, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate. |
(4) |
L’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che il programma specifico di controllo ed ispezione precisi i parametri di riferimento per le attività di ispezione che devono essere stabiliti sulla base della gestione del rischio. A tal fine, è opportuno stabilire criteri comuni di valutazione e di gestione del rischio per le attività di controllo, ispezione e verifica per consentire la realizzazione in tempo utile delle analisi del rischio e delle valutazioni globali di tutte le informazioni pertinenti in materia di controllo ed ispezione. I criteri comuni sono volti a garantire un approccio armonizzato in materia di ispezioni e verifiche in tutti gli Stati membri e a creare condizioni paritarie per tutti gli operatori. |
(5) |
Il programma specifico di controllo ed ispezione deve essere stabilito per il periodo fino al 31 dicembre 2018 e deve essere attuato dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Irlanda, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dalla Svezia e dal Regno Unito. |
(6) |
A norma dell’articolo 98, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (4), fatte salve le disposizioni contemplate da piani pluriennali, le autorità competenti degli Stati membri devono adottare un approccio basato sul rischio per la selezione dei pescherecci da ispezionare, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili e, nel quadro di una strategia di controllo e di esecuzione basata sul rischio, svolgere le necessarie attività di ispezione in modo obiettivo al fine di prevenire la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, la trasformazione, il trasporto, il magazzinaggio, la commercializzazione e lo stoccaggio di prodotti della pesca derivanti da attività non conformi alle norme della politica comune della pesca. |
(7) |
L’Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (5) (di seguito «l’EFCA») è tenuta a coordinare l’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione tramite un piano di impiego congiunto che dia forma concreta agli obiettivi, alle priorità, alle procedure e ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo ed ispezione e identifichi i mezzi di controllo ed ispezione che potrebbero essere messi in comune dagli Stati membri interessati. Occorre pertanto chiarire i rapporti tra le procedure definite dal programma specifico di controllo ed ispezione e quelle definite dal piano di impiego congiunto. |
(8) |
Al fine di armonizzare le procedure di controllo ed ispezione delle attività di pesca del merluzzo bianco, della passera di mare e della sogliola, nonché per garantire l’efficacia dei piani pluriennali per questi stock e per le attività di pesca ivi afferenti, è opportuno stabilire norme comuni per le attività di controllo ed ispezione svolte dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, compreso il reciproco accesso ai dati pertinenti. A tal fine, l’intensità delle attività di controllo ed ispezione deve essere determinata mediante opportuni obiettivi di riferimento. |
(9) |
Le attività congiunte di ispezione e sorveglianza degli Stati membri interessati devono essere svolte, ove del caso, conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall’EFCA, al fine di armonizzare le pratiche di controllo, ispezione e sorveglianza e di contribuire a un migliore coordinamento delle attività di controllo, ispezione e sorveglianza tra le autorità competenti di tali Stati membri. |
(10) |
I risultati ottenuti con l’applicazione del programma specifico di controllo ed ispezione devono essere valutati mediante relazioni di valutazione annuali che ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione e all’EFCA. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite di concerto con gli Stati membri interessati. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco nelle zone geografiche del Kattegat, del Mare del Nord, dello Skagerrak, della Manica orientale, delle acque ad ovest della Scozia e del Mare d’Irlanda, nonché la passera di mare e la sogliola nella zona geografica del mare del Nord. Le suddette zone geografiche sono in appresso definite «le zone interessate».
Articolo 2
Campo di applicazione
1. Il programma specifico di controllo ed ispezione riguarda in particolare le seguenti attività:
a) |
le attività di pesca ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone interessate; e |
b) |
le attività inerenti alla pesca, compresi la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca. |
2. Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica fino al 31 dicembre 2018.
3. Il programma specifico di controllo ed ispezione è attuato dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Irlanda, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dalla Svezia e dal Regno Unito (in appresso «gli Stati membri interessati»).
CAPO II
OBIETTIVI, PRIORITÀ, PROCEDURE E PARAMETRI DI RIFERIMENTO
Articolo 3
Obiettivi
1. Il programma specifico di controllo ed ispezione garantisce l’attuazione armonizzata ed efficace delle misure di conservazione e di controllo applicabili agli stock di cui all’articolo 1.
2. Le attività di controllo ed ispezione svolte nell’ambito del programma specifico di controllo ed ispezione intendono in particolare garantire il rispetto delle seguenti disposizioni:
a) |
la gestione delle possibilità di pesca e le condizioni specifiche ad esse eventualmente associate, compreso il monitoraggio dell’utilizzo dei contingenti e del regime dello sforzo nelle zone interessate; |
b) |
gli obblighi in materia di dichiarazione applicabili alle attività di pesca, in particolare per quanto concerne l’affidabilità dei dati registrati e comunicati; |
c) |
le disposizioni relative al divieto di selezione qualitativa e l’obbligo di sbarcare tutte le catture soggette a un contingente. |
Articolo 4
Priorità
1. Gli Stati membri interessati effettuano attività di controllo ed ispezione con riguardo alle attività di pesca praticate dai pescherecci e alle attività inerenti alla pesca praticate da altri operatori sulla base di una strategia di gestione del rischio, conformemente all’articolo 4, paragrafo 18, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
2. Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi di pesca, operatore e/o attività inerente alla pesca, per ciascuno stock di cui all’articolo 1, è oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma del paragrafo 3.
3. Ogni Stato membro interessato attribuisce un livello di priorità in base ai risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente alle procedure di cui all’articolo 5.
Articolo 5
Procedure per la valutazione del rischio
1. Il presente articolo si applica agli Stati membri interessati nonché, ai soli fini dell’applicazione del paragrafo 4, a tutti gli altri Stati membri.
2. Gli Stati membri valutano i rischi inerenti agli stock e alle zone interessate sulla base della tabella di cui all’allegato I.
3. La valutazione del rischio effettuata da ciascuno Stato membro esamina, sulla base dell’esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze. Combinando questi elementi, ciascuno Stato membro stabilisce un livello di rischio («molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto») per ciascuna categoria di ispezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
4. Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nelle zone di cui all’articolo 1, a tale peschereccio viene attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 3. In assenza di informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell’articolo 9, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, e del paragrafo 3, al peschereccio in questione viene attribuito un livello di rischio «molto alto».
Articolo 6
Strategia di gestione del rischio
1. Sulla base della propria valutazione del rischio, ciascuno Stato membro interessato definisce una strategia di gestione del rischio volta a garantire il rispetto delle norme. Tale strategia implica l’identificazione, la descrizione e l’assegnazione di strumenti di controllo e mezzi di ispezione adeguati ed efficaci sotto il profilo dei costi, in relazione alla natura e al livello stimato di ciascun rischio, nonché la realizzazione di obiettivi di riferimento.
2. La strategia di gestione del rischio di cui al paragrafo 1 è coordinata a livello regionale tramite un piano di impiego congiunto quale definito all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CΕ) n. 768/2005.
Articolo 7
Collegamento con le procedure dei piani di impiego congiunto
1. Nell’ambito di un piano di impiego congiunto, se del caso, ciascuno Stato membro interessato comunica all’EFCA i risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, e, in particolare, un elenco dei livelli stimati di rischio e degli obiettivi corrispondenti in materia di ispezione.
2. Se del caso, gli elenchi relativi ai livelli di rischio e agli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono aggiornati sulla base delle informazioni raccolte durante le operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza. L’EFCA è informata senza indugio al termine di ciascun aggiornamento.
3. L’EFCA utilizza le informazioni ricevute dagli Stati membri interessati per coordinare la strategia di gestione del rischio a livello regionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 2.
Articolo 8
Obiettivi di riferimento
1. Fatti salvi gli obiettivi di riferimento definiti all’allegato I del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (6), gli obiettivi di riferimento a livello dell’Unione per i pescherecci e/o gli altri operatori che presentano un livello di rischio «alto» e «molto alto» sono fissati nell’allegato II.
2. Gli obiettivi di riferimento per i pescherecci e/o gli altri operatori che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» e «medio» sono fissati dagli Stati membri interessati mediante i programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e le misure nazionali di cui all’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono anche applicare obiettivi di riferimento diversi, espressi in termini di livelli superiori di conformità, a condizione che:
a) |
un’analisi dettagliata delle attività di pesca o delle attività inerenti alla pesca e degli aspetti connessi all’esecuzione giustifichi la necessità di fissare obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità; |
b) |
gli obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità siano notificati alla Commissione e quest’ultima non sollevi obiezioni in proposito entro un termine di 90 giorni; inoltre essi non devono essere discriminatori e non devono compromettere gli obiettivi, le priorità e le procedure fondate sul rischio definiti dal programma specifico di controllo ed ispezione. |
4. Tutti gli obiettivi di riferimento sono valutati annualmente sulla scorta delle relazioni di valutazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e, se del caso, sono rivisti di conseguenza nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 13, paragrafo 4.
5. Se del caso, gli obiettivi di riferimento di cui al presente articolo vengono resi effettivi da un piano di impiego congiunto.
CAPO III
ATTUAZIONE
Articolo 9
Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi
1. Gli Stati membri interessati cooperano ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.
2. Se del caso, tutti gli altri Stati membri cooperano con gli Stati membri interessati.
3. Gli Stati membri possono cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.
Articolo 10
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
1. Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza nelle acque sotto la loro giurisdizione e, se del caso, sul loro territorio. Se del caso, tali attività sono svolte nel quadro dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005.
2. Ai fini delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati:
a) |
provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza; |
b) |
stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza; |
c) |
designano, se del caso, i punti di contatto di cui all’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
3. Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari e ispettori dell’Unione.
Articolo 11
Scambio di dati
1. Ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico diretto dei dati di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 con altri Stati membri interessati e con l’EFCA.
2. I dati di cui al paragrafo 1 riguardano le attività di pesca e le attività inerenti alla pesca svolte nelle zone contemplate dal programma specifico di controllo ed ispezione.
Articolo 12
Informazioni
1. In attesa della piena attuazione del capo III, titolo XII, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e conformemente al formato previsto all’allegato III della presente decisione, ciascuno Stato membro interessato comunica per via elettronica alla Commissione e all’EFCA, entro il 31 gennaio successivo a ogni anno civile, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:
a) |
l’identificazione, la data e il tipo di ciascuna operazione di controllo e/o di ispezione effettuata nell’anno precedente; |
b) |
l’identificazione di ciascun peschereccio (numero del registro della flotta dell’Unione), veicolo e/o operatore (nome della società) soggetto a un controllo e/o a un’ispezione; |
c) |
se del caso, il tipo di attrezzo ispezionato; e |
d) |
nel caso in cui siano state constatate una o più infrazioni gravi:
|
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate per ciascun controllo e/o ispezione e vengono riportate e aggiornate in ciascuna relazione fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Qualora in seguito al rilevamento di un’infrazione grave non venga preso alcun provvedimento occorre darne motivazione.
Articolo 13
Valutazione
1. Ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione e all’EFCA, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno civile in questione, una relazione di valutazione relativa all’efficacia delle attività di controllo ed ispezione svolte nell’ambito del programma specifico di controllo ed ispezione.
2. La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 include almeno le informazioni di cui all’allegato IV. Gli Stati membri interessati possono inoltre includere nella loro relazione di valutazione altre misure (ad esempio, sessioni di formazione o di informazione destinate a migliorare il rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli altri operatori).
3. Nel quadro della valutazione annuale dell’efficacia dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005, l’EFCA tiene conto delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1.
4. La Commissione organizza una volta all’anno una riunione del comitato per la pesca e l’acquacoltura al fine di valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del programma specifico di controllo ed ispezione nonché il suo impatto generale sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli altri operatori, sulla base delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1. Gli obiettivi di riferimento di cui all’allegato II possono essere riesaminati di conseguenza.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.
(3) GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.
(4) GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.
(5) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.
(6) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
ALLEGATO I
PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi di pesca, operatore, e/o attività inerente alla pesca, per i vari stock e le varie zone di cui all’articolo 1, sono soggetti a controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito. Il livello di priorità è attribuito in funzione dell’esito della valutazione del rischio effettuata da ciascuno Stato membro interessato, o da qualunque altro Stato membro ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, sulla base della procedura descritta di seguito:
Descrizione del rischio [in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili] |
Indicatore [in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili] |
Fase della catena della pesca/della commercializzazione (quando e dove il rischio si manifesta) |
Elementi da prendere in considerazione [in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili] |
Frequenza nel tipo di pesca (1) |
Possibili conseguenze (1) |
Livello di rischio (1) |
[Nota: i rischi identificati dagli Stati membri devono essere conformi agli obiettivi definiti all’articolo 3] |
|
|
Livelli di catture/sbarchi ripartiti per pescherecci, stock e attrezzi Disponibilità di contingenti per i pescherecci, ripartita per pescherecci, stock e attrezzi Utilizzo di casse standardizzate Livello e fluttuazione del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati (prima vendita) Numero di ispezioni svolte precedentemente e numero di infrazioni rilevate per il peschereccio e/o ogni altro operatore interessato Antecedenti e/o potenziale pericolo di frode correlati al porto/luogo/regione e al mestiere Ogni altra informazione pertinente |
Alta/Media/Scarsa/Irrilevante |
Gravi/Rilevanti/Accettabili/Marginali |
molto basso/basso/medio/alto/molto alto |
Nota: Elementi che devono essere valutati dagli Stati membri. La valutazione del rischio esamina, sulla base dell’esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze.
ALLEGATO II
OBIETTIVI DI RIFERIMENTO
1. Livello di ispezioni in mare (inclusa se del caso la sorveglianza aerea)
Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati (1) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni in mare dei pescherecci che praticano la pesca del merluzzo bianco, della passera di mare e della sogliola nella zona, qualora le ispezioni in mare siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca e rientrino nella strategia di gestione del rischio.
Obiettivi di riferimento annui (2) |
Livello di rischio stimato per i pescherecci ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 |
|
Alto |
Molto alto |
|
Attività di pesca |
Ispezione in mare di almeno il 2,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «alto» che praticano il tipo di pesca in questione |
Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «molto alto» che praticano il tipo di pesca in questione |
2. Livello di ispezioni a terra (inclusi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita)
Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati (3) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita) dei pescherecci e di altri operatori che praticano la pesca del merluzzo bianco, della passera di mare e della sogliola nella zona, qualora le ispezioni a terra siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/della commercializzazione e rientrino nella strategia di gestione del rischio.
Obiettivi di riferimento annui (4) |
Livello di rischio per i pescherecci e/o altri operatori (primo acquirente) |
|
Alto |
Molto alto |
|
Attività di pesca |
Ispezione in porto di almeno il 10 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto» |
Ispezione in porto di almeno il 15 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «molto alto» |
Le ispezioni condotte successivamente allo sbarco o al trasbordo vengono utilizzate in particolare come meccanismo complementare di controllo incrociato per verificare l’affidabilità delle informazioni registrate e comunicate in relazione alle catture e agli sbarchi.
(1) Per i pescherecci che trascorrono meno di 24 ore in mare per bordata, e sulla base della strategia di gestione del rischio, gli obiettivi di riferimento possono essere ridotti della metà.
(2) espressi in % annua delle bordate effettuate nella zona dalle navi a rischio alto e molto alto.
(3) Per i pescherecci che sbarcano meno di 10 tonnellate di catture per sbarco, e sulla base della strategia di gestione del rischio, gli obiettivi di riferimento possono essere ridotti della metà.
(4) espressi in % annua dei quantitativi sbarcati da pescherecci a rischio alto e molto alto.
ALLEGATO III
INFORMAZIONI PERIODICHE RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO ED ISPEZIONE
Formato per la comunicazione delle informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 12 per ciascuna ispezione da includere nella relazione:
Nome dell’elemento |
Codice |
Descrizione e contenuto |
Identificazione dell’ispezione |
II |
Codice del paese (ISO alpha2) + 9 cifre, ad esempio DK201200000 |
Data dell’ispezione |
DA |
AAAA-MM-GG |
Tipo di ispezione o di controllo |
IT |
In mare, a terra, trasporto, documento (da precisare) |
Identificazione di ciascun peschereccio, veicolo o operatore |
ID |
Numero di iscrizione del peschereccio nel registro della flotta dell’Unione, identificazione del veicolo e/o ragione sociale dell’operatore |
Tipo di attrezzo da pesca |
GE |
Codice dell’attrezzo basato sulla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO |
Infrazione grave |
SI |
S = sì, N = no |
Tipo di infrazione grave constatata |
TS |
Specificare il tipo di infrazione grave constatata, facendo riferimento al numero (colonna di sinistra) menzionato nell’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. Inoltre, le infrazioni gravi di cui all’articolo 90, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento sul controllo devono essere identificate rispettivamente con i numeri «13», «14» e «15». |
Stato di avanzamento del procedimento |
FU |
Indicare lo stato di avanzamento: IN CORSO, APPELLO o ARCHIVIATO |
Ammenda |
SF |
Ammenda in EUR, ad esempio 500 |
Confisca |
SC |
CATTURE/ATTREZZO in caso di confisca fisica. Importo confiscato in caso di valore delle catture/degli attrezzi in EUR, ad esempio 10 000 |
Altro |
SO |
In caso di revoca della licenza/autorizzazione, indicare LI o AU + il numero di giorni, ad esempio AU30. |
Punti |
SP |
Numero di punti assegnati, ad esempio 12 |
Osservazioni |
RM |
Se alla constatazione di un’infrazione grave non ha fatto seguito l’adozione di opportune misure, darne motivazione con testo libero. |
ALLEGATO IV
CONTENUTO DELLE RELAZIONI DI VALUTAZIONE
Le relazioni di valutazione devono contenere almeno le seguenti informazioni.
I. Analisi generale delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)
— |
Descrizione dei rischi identificati dallo Stato membro interessato e del contenuto della strategia di gestione del rischio adottata, compresa una descrizione della procedura di riesame e di revisione, |
— |
raffronto tra il tipo di strumenti di controllo ed ispezione utilizzati e il numero di mezzi di ispezione utilizzati/numero di mezzi forniti nell’esecuzione del programma specifico di controllo ed ispezione, comprese la durata e le zone in cui sono stati utilizzati, |
— |
raffronto tra il tipo di strumenti di controllo ed ispezione utilizzati e il numero di attività di controllo ed ispezione effettuate (completare sulla base delle informazioni fornite in conformità dell’allegato III)/il numero di infrazioni gravi constatate e, ove possibile, analisi dei motivi che hanno condotto a commettere tali infrazioni, |
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sanzioni imposte per le infrazioni gravi (completare in base alle informazioni trasmesse in conformità dell’allegato III), |
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analisi di altre azioni (diverse dalle attività di controllo, d’ispezione e di esecuzione, ad esempio, sessioni di formazione o di informazione) destinate ad avere un impatto sul rispetto delle norme da parte delle navi da pesca e/o di altri operatori [ad esempio: numero di attrezzi più selettivi utilizzati, numero di campioni di merluzzo bianco/novellame ecc.] |
II. Analisi dettagliata delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)
1. |
Analisi delle attività di ispezione in mare (compresa se del caso la sorveglianza aerea), in particolare:
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2. |
Analisi delle attività di ispezione a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti, al momento della prima vendita o in occasione di trasbordi), in particolare:
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3. |
Analisi degli obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli di conformità (se del caso), in particolare:
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4. |
Analisi di altre attività di ispezione e di controllo: trasbordo, sorveglianza aerea, importazione/esportazione ecc. e altre azioni, quali sessioni di formazione o informazione destinate ad avere un impatto sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e/o di altri operatori. |
III. Proposte volte a migliorare l’efficacia delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)