Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0303

    2013/303/UE: Decisione del Consiglio, del 29 maggio 2013 , relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018)

    GU L 170 del 22.6.2013, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/303(1)/oj

    Related international agreement

    22.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 170/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 29 maggio 2013

    relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018)

    (2013/303/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d’Avorio, dall’altro (1) (nel prosieguo «accordo di partenariato»).

    (2)

    Poiché l’attuale protocollo all’accordo di partenariato cesserà di produrre effetti il 30 giugno 2013, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell’Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica della Costa d’Avorio in materia di pesca (nel prosieguo «nuovo protocollo»). A seguito di tali negoziati, il 9 gennaio 2013 è stato siglato il nuovo protocollo.

    (3)

    Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione, il nuovo protocollo prevede che esso sia applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2013.

    (4)

    È opportuno firmare e applicare in via provvisoria il nuovo protocollo in attesa che siano espletate le pertinenti procedure di conclusione formale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo fra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018) (nel prosieguo «nuovo protocollo»), fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.

    Il testo del nuovo protocollo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone legittimate a firmare il nuovo protocollo a nome dell’Unione.

    Articolo 3

    Il nuovo protocollo, in conformità del suo articolo 13, si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2013, in attesa che siano espletate le pertinenti procedure di conclusione formale.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno della adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. BRUTON


    (1)  GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51.


    Top

    22.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 170/1


    PROTOCOLLO

    che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018)

    Articolo 1

    Periodo di applicazione e possibilità di pesca

    1.   Per un periodo di cinque (5) anni decorrente dal 1o luglio 2013, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:

    specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982):

    tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità,

    pescherecci con palangari di superficie: 10 unità.

    2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

    3.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea (di seguito, navi europee) possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio soltanto se sono in possesso di una licenza di pesca in corso di validità rilasciata dalla Costa d’Avorio nell’ambito del presente protocollo.

    Articolo 2

    Contropartita finanziaria — modalità di pagamento

    1.   Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 680 000 EUR.

    2.   La contropartita finanziaria comprende:

    a)

    un importo annuo di 422 500 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 6 500 tonnellate/anno, per l’accesso alla zona di pesca della Costa d’Avorio; e

    b)

    un importo specifico annuo di 257 500 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca della Costa d’Avorio.

    3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 5, 6 e 9 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

    4.   Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi europee nelle zone di pesca della Costa d’Avorio supera il quantitativo di riferimento, l’ammontare della contropartita finanziaria annuale è aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a) (422 500 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi europee superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

    5.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato nei 90 giorni successivi alla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

    6.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità della Costa d’Avorio.

    7.   La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico della Costa d’Avorio, i cui riferimenti sono comunicati annualmente dalle autorità ivoriane.

    Articolo 3

    Promozione di una pesca responsabile nelle acque della Costa d’Avorio

    1.   Entro il 1o ottobre 2013 l’Unione europea e la Costa d’Avorio concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

    a)

    gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

    b)

    gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Repubblica della Costa d’Avorio nell’ambito della politica nazionale della pesca, in particolare in materia di sorveglianza, controllo e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);

    c)

    i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

    2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente deve essere approvata dalle Parti in sede di commissione mista.

    3.   Le due Parti procedono ogni anno, in sede di commissione mista, a una valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale. Se necessario, le due Parti proseguono tale sorveglianza oltre la scadenza del presente protocollo, fino all’utilizzazione completa della contropartita finanziaria specifica prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

    Articolo 4

    Cooperazione tecnico-scientifica per una pesca responsabile

    1.   Le due Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Costa d’Avorio, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.

    2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo l’Unione europea e le autorità ivoriane si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Costa d’Avorio.

    3.   Le due Parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello locale in materia di pesca responsabile, in particolare nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente. Le due Parti si impegnano a rispettare le raccomandazioni dell’ICCAT.

    4.   In conformità all’articolo 4 dell’accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell’ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le Parti si consultano nell’ambito della commissione mista (già contemplata all’articolo 3) per adottare di comune accordo, se del caso a seguito di una riunione scientifica eventualmente a livello della sottoregione, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi europee.

    5.   Le due Parti collaborano al fine di rafforzare i sistemi di controllo e di ispezione della pesca nella Costa d’Avorio.

    Articolo 5

    Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

    1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a seguito delle consultazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, a condizione che tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Repubblica della Costa d’Avorio. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.

    2.   Nel caso in cui le Parti decidano invece di procedere alla riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

    3.   Le Parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 4, paragrafo 4, in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le Parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

    Articolo 6

    Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

    1.   Nel caso in cui le navi europee siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, l’Unione europea consulterà la Repubblica della Costa d’Avorio per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Nell’ambito di tali consultazioni le Parti tengono conto dei pareri scientifici pertinenti, e segnatamente dei pareri formulati da organizzazioni regionali di gestione della pesca quali il Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (COPACE). Se del caso, le Parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e all’attuazione di piani di gestione pluriennali e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

    2.   A seguito delle consultazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, le Parti possono autorizzare, nella zona di pesca della Costa d’Avorio, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca.

    2.1.

    A tal fine l’Unione europea comunica alle autorità della Costa d’Avorio le domande di licenza per la pesca sperimentale sulla base di un dossier tecnico contenente le seguenti informazioni:

    le caratteristiche tecniche della nave,

    il livello di esperienza degli ufficiali di bordo nell’attività di pesca considerata,

    i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.).

    2.2.

    Le campagne di pesca sperimentale hanno una durata massima di sei mesi e sono soggette al pagamento di un canone fissato dalle autorità ivoriane.

    2.3.

    Un osservatore scientifico dello Stato di bandiera e un osservatore scelto dalle autorità ivoriane sono presenti a bordo per tutta la durata della campagna.

    2.4.

    Le catture effettuate nell’ambito della campagna sperimentale rimangono di proprietà dell’armatore.

    2.5.

    I risultati dettagliati della campagna sono comunicati a fini di analisi alla commissione mista.

    Articolo 7

    Disposizioni applicabili del diritto nazionale

    1.   Le attività delle navi europee operanti nelle acque ivoriane sono disciplinate dalla normativa applicabile nella Repubblica della Costa d’Avorio, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo.

    2.   Le autorità della Costa d’Avorio informano al più presto l’Unione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

    3.   L’Unione europea informa le autorità ivoriane in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative riguardanti le attività di pesca della flotta d’altura dell’Unione europea.

    Articolo 8

    Sospensione dell’applicazione del protocollo

    1.   L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti, previa consultazione in sede di commissione mista, qualora siano constatate una o più delle seguenti condizioni:

    a)

    circostanze anomale, quali definite all’articolo 2, lettera h), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca ivoriana;

    b)

    mutamenti significativi nella definizione e nell’attuazione della politica della pesca di una delle Parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

    c)

    attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all’articolo 96 dell’Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all’articolo 9 di detto accordo;

    d)

    mancato pagamento della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), da parte dell’Unione europea, per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 9 del presente protocollo;

    e)

    controversia grave e non risolta tra le due Parti in merito all’applicazione e all’interpretazione del presente protocollo.

    2.   Quando l’applicazione del protocollo viene sospesa per motivi diversi da quelli menzionati al paragrafo 1, lettera c), la Parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena venga adottata la decisione di sospensione.

    3.   In caso di sospensione le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un’intesa, l’applicazione del protocollo riprende e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

    Articolo 9

    Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

    1.   La contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa, previa consultazione condotta in sede di commissione mista, qualora siano constatate una o più delle seguenti condizioni:

    a)

    circostanze anomale, quali definite all’articolo 2, lettera h), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca ivoriana;

    b)

    mutamenti significativi nella definizione e nell’attuazione della politica della pesca di una delle Parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

    c)

    attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all’articolo 96 dell’Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all’articolo 9 di detto accordo.

    2.   L’Unione europea può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria o quando una valutazione condotta dalla commissione mista mostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione.

    3.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle Parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati di attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino. Tuttavia la contropartita finanziaria specifica di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), può essere versata unicamente nei 6 mesi successivi alla scadenza del protocollo.

    4.   Le autorizzazioni di pesca concesse alle navi europee possono essere sospese in concomitanza alla sospensione del pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a). In caso di ripresa, la validità di tali autorizzazioni di pesca è prolungata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

    5.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, in caso di mancato pagamento, da parte dell’Unione europea, della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), le autorità ivoriane ne informano ufficialmente l’Unione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda ufficiale.

    In mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine suddetto, le autorità ivoriane possono sospendere l’applicazione del protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 8. L’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

    Articolo 10

    Informatizzazione degli scambi

    1.   La Repubblica della Costa d’Avorio e l’Unione europea si impegnano a predisporre nel più breve termine i sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all’attuazione dell’accordo.

    2.   I documenti su supporto informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta.

    3.   La Repubblica della Costa d’Avorio e l’Unione europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

    Articolo 11

    Riservatezza dei dati

    La Repubblica della Costa d’Avorio e l’Unione europea si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi europee e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell’accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

    Articolo 12

    Denuncia

    1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei (6) mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto.

    2.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti.

    Articolo 13

    Applicazione provvisoria

    Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2013.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

    Per l'Unione europea

    Per la Repubblica della Costa d’Avorio


    ALLEGATO

    Condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi dell’unione europea nella zona di pesca della costa d’avorio

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    1.   Designazione dell’autorità competente

    Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea (UE) o alla Repubblica della Costa d’Avorio in relazione a un’autorità competente designa:

    per l’UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell’UE in Costa d’Avorio,

    per la Repubblica della Costa d’Avorio: il Ministero della pesca.

    2.   Zona di pesca

    Fatte salve le disposizioni di cui al seguente punto 3, le navi dell’UE potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia nautiche a partire dalle linee di base.

    3.   Zone vietate alla navigazione e alla pesca

    Al momento del rilascio della licenza di pesca, il Ministero della pesca della Repubblica della Costa d’Avorio comunica agli armatori le coordinate geografiche delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Tale informazione è altresì trasmessa alla delegazione dell’UE.

    4.   Conto bancario

    Prima dell’entrata in vigore del protocollo, la Repubblica della Costa d’Avorio comunica all’UE gli estremi del conto bancario su cui dovranno essere versati gli importi finanziari dovuti dalle navi dell’UE nell’ambito dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

    CAPO II

    FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

    Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine «licenza» equivale al termine «autorizzazione di pesca» quale definito nella legislazione europea.

    1.   Condizioni preliminari all’ottenimento di una licenza di pesca — navi ammissibili

    Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio soltanto le navi che ne hanno diritto. A tal fine le navi devono essere iscritte nel registro dei pescherecci dell’UE.

    L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro vietato l’esercizio dell’attività di pesca in Costa d’Avorio. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione della Costa d’Avorio, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Costa d’Avorio nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione europea.

    2.   Domanda di licenza

    Le autorità competenti dell’UE presentano al Ministero della pesca della Costa d’Avorio, per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo; la domanda è trasmessa almeno 30 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.

    Le domande sono presentate al Ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice I.

    Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

    la prova del pagamento dell’anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda,

    1 fotografia a colori della nave (di profilo), delle imbarcazioni ausiliarie e degli impianti aerei ausiliari per l’individuazione del pesce,

    un’illustrazione e una descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati.

    La domanda di rinnovo di una licenza nell’ambito del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate sarà corredata della prova di pagamento del canone.

    3.   Canone forfettario

    Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità ivoriane in conformità dell’articolo 1, punto 4, del presente allegato.

    I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

    4.   Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

    Una volta ricevute le domande di autorizzazione di pesca e la notifica del pagamento dell’anticipo, la Costa d’Avorio stabilisce l’elenco provvisorio delle navi richiedenti. Questo elenco viene immediatamente comunicato all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE.

    L’UE trasmette copia dell’elenco provvisorio all’armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell’UE, la Costa d’Avorio può rilasciare copia dell’elenco provvisorio direttamente all’armatore o al suo raccomandatario. Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell’elenco provvisorio. Le navi devono tenere permanentemente a bordo copia dell’elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca.

    5.   Rilascio delle licenze

    Entro 21 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 2, il Ministero della pesca della Costa d’Avorio rilascia le licenze di pesca per tutte le navi agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione dell’Unione europea in Costa d’Avorio.

    Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili. Le licenze sono rilasciate per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

    6.   Elenco delle navi autorizzate a pescare

    Non appena rilasciate le licenze, la Repubblica della Costa d’Avorio stabilisce l’elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nelle acque ivoriane. L’elenco è immediatamente comunicato all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE e sostituisce l’elenco provvisorio sopra menzionato.

    7.   Trasferimento della licenza

    La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta dell’UE e in caso di dimostrata forza maggiore, come la perdita o l’immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria tecnica grave, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

    L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d’Avorio tramite la delegazione dell’UE.

    La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d’Avorio. Il trasferimento della licenza è comunicato alla delegazione dell’UE in Costa d’Avorio.

    8.   Detenzione a bordo della licenza

    La licenza deve essere sempre conservata a bordo della nave. Tuttavia le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell’elenco provvisorio di cui al punto 4 del presente capo.

    CAPO III

    CONDIZIONI DI LICENZA — CANONI E ANTICIPI

    1.   Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca della Costa d’Avorio per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.

    2.   Le licenze sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità nazionali, dei seguenti importi forfettari:

    5 390 EUR per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 154 tonnellate all’anno,

    1 960 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 56 tonnellate all’anno.

    3.   Entro il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione europea i quantitativi delle catture effettuate nell’anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui al seguente punto 6.

    4.   Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell’anno n + 1 sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti.

    5.   Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero della pesca della Costa d’Avorio e agli armatori per il tramite degli Stati membri.

    6.   Se il computo definitivo è superiore al canone forfettario versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo alla Repubblica della Costa d’Avorio entro un termine di 45 giorni, salvo contestazione da parte dell’armatore stesso.

    7.   Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 2 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

    CAPO IV

    REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

    1.   Giornale di pesca

    Il comandante di una nave dell’UE operante nel quadro dell’accordo tiene un giornale di pesca, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura all’appendice 3 del presente allegato.

    Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca della Costa d’Avorio.

    Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero. Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

    Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

    Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

    2.   Dichiarazione delle catture

    Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Ministero della pesca i giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca della Costa d’Avorio. Il comandante trasmette contestualmente copia dei giornali di pesca al Centre de Recherche Océanologique (CRO) della Costa d’Avorio e a uno degli istituti scientifici seguenti:

    i)

    IRD (Institut de recherche pour le développement)

    ii)

    IEO (Instituto Español de Oceanografía)

    iii)

    INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrària e das Pescas)

    I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

    i)

    se la nave transita in un porto della Costa d’Avorio, l’originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante dell’armatore in Costa d’Avorio; questi lo trasmette alle autorità ivoriane, che ne dichiarano il ricevimento per iscritto;

    ii)

    se la nave esce dalla zona di pesca della Costa d’Avorio senza passare preliminarmente per un porto ivoriano, il giornale di pesca è trasmesso nei 30 giorni successivi all’uscita dalla zona di pesca della Costa d’Avorio con uno dei mezzi seguenti:

    a)

    di preferenza mediante posta elettronica;

    b)

    per posta; oppure

    c)

    via fax.

    Il numero di fax e di telefono e l’indirizzo di posta elettronica sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca. La Costa d’Avorio notifica immediatamente alle navi interessate e all’UE eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

    In caso di inosservanza delle disposizioni del presente capo, il governo della Costa d’Avorio si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare all’armatore la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Costa d’Avorio. L’Unione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono informati.

    3.   Transizione verso un sistema elettronico

    Le due Parti si dichiarano disposte a effettuare la transizione verso un sistema elettronico di dichiarazione delle catture conforme alle caratteristiche tecniche specificate nell’appendice 5. Le Parti convengono di definire di comune accordo, in sede di commissione mista, le modalità di tale transizione con l’obiettivo di rendere il sistema operativo al 31 dicembre 2014.

    CAPO V

    IMBARCO DI MARITTIMI

    1.   Gli armatori europei si impegnano ad assumere cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

    per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati nel corso della campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP,

    per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati nel corso della campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.

    2.   Gli armatori fanno il possibile per imbarcare in via prioritaria marittimi di nazionalità ivoriana.

    3.   La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi europee. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

    4.   I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

    5.   Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso deve essere fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

    6.   I marittimi ingaggiati dalle navi europee devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

    7.   Gli armatori comunicano ogni anno le informazioni relative ai marittimi imbarcati, precisando il numero di marittimi:

    dell’Unione europea,

    di paesi ACP (operando una distinzione tra cittadini ivoriani e cittadini di altri paesi ACP),

    di paesi non ACP e non UE.

    CAPO VI

    MISURE TECNICHE

    Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di una licenza, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite nella scheda tecnica di cui all’appendice 2 del presente allegato.

    Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per la regione per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

    CAPO VII

    OSSERVATORI

    1.   Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca (ORP) alle condizioni di seguito precisate.

    1.1.

    Su richiesta dell’autorità competente, le navi europee prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate nelle acque della Costa d’Avorio.

    1.2.

    L’autorità competente elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. I suddetti elenchi vengono comunicati all’Unione europea al momento in cui sono redatti e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

    1.3.

    L’autorità competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno 15 giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore.

    2.   La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità ivoriane competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dall’autorità competente all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

    3.   Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall’autorità competente.

    4.   L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore all’inizio della prima bordata effettuata nelle acque della Costa d’Avorio dopo la notifica dell’elenco delle navi designate.

    5.   Gli armatori interessati comunicano entro due settimane, e con un preavviso di dieci giorni, le date e i porti della sub-regione previsti per l’imbarco degli osservatori.

    6.   In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della sub-regione, le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, devono essere prese opportune disposizioni per garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

    7.   Se l’osservatore non si presenta nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

    8.   All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Costa d’Avorio, l’osservatore svolge le seguenti funzioni:

    8.1.

    osserva le attività di pesca delle navi;

    8.2.

    verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

    8.3.

    procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

    8.4.

    prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

    8.5.

    verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Costa d’Avorio riportati nel giornale di bordo;

    8.6.

    verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

    8.7.

    comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all’attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

    9.   Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

    10.   L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

    11.   Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

    11.1.

    prende i provvedimenti necessari affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

    11.2.

    rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

    12.   Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia all’Unione europea. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico.

    13.   Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

    14.   La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico dell’autorità competente.

    15.   Le parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell’attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d’Avorio nell’ambito dell’accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità ivoriane competenti secondo le modalità di cui sopra.

    CAPO VIII

    CONTROLLO E ISPEZIONE

    1.   Entrata e uscita dalla zona

    1.1.

    Le navi europee comunicano alle autorità ivoriane preposte al controllo della pesca, con almeno tre ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca della Costa d’Avorio.

    Nel notificare l’entrata o l’uscita, la nave comunica in particolare:

    i)

    la data, l’ora e il punto di passaggio previsti;

    ii)

    il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

    iii)

    la natura e la presentazione dei prodotti.

    1.2.

    Tali comunicazioni sono effettuate di preferenza mediante posta elettronica o, in alternativa, via fax. La Repubblica della Costa d’Avorio ne conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica o via fax.

    1.3.

    Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità della Costa d’Avorio è considerata in infrazione.

    2.   Procedure di ispezione

    2.1.

    I comandanti delle navi europee impegnate in attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio consentono a qualsiasi funzionario ivoriano a tal fine debitamente autorizzato e identificabile di espletare le proprie mansioni di controllo delle attività di pesca.

    2.2.

    La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

    2.3.

    Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori della Costa d’Avorio redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell’UE ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso del procedimento connesso all’infrazione. Qualora si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma». Prima di lasciare la nave dell’UE, gli ispettori ivoriani consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante.

    2.4.

    I comandanti delle navi europee impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto della Costa d’Avorio consentono agli ispettori ivoriani a tal fine debitamente autorizzati e identificabili di procedere al controllo di tali operazioni. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

    2.5

    La Costa d’Avorio può autorizzare l’UE a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatore.

    3.   Trasbordi

    3.1.

    Le navi europee che intendono trasbordare catture nelle acque della Costa d’Avorio effettuano tale operazione nei porti o nella rada dei porti della Costa d’Avorio.

    3.2.

    Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità ivoriane, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

    il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo,

    il nome, il numero IMO e la bandiera del cargo vettore,

    il quantitativo di ogni specie da trasbordare,

    la data e il luogo del trasbordo.

    3.3.

    Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca della Costa d’Avorio. I comandanti delle navi trasmettono alle competenti autorità della Costa d’Avorio le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca della Costa d’Avorio.

    3.4.

    Nella zona di pesca della Costa d’Avorio è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente in Costa d’Avorio.

    CAPO IX

    SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)

    1.   Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

    Durante la loro permanenza nella zona di pesca della Costa d’Avorio, le navi dell’UE titolari di una licenza devono disporre di un sistema di sorveglianza via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

    Ogni messaggio di posizione reca le seguenti informazioni:

    a)

    l’identificazione della nave;

    b)

    l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un margine di affidabilità del 99 %;

    c)

    la data e l’ora di registrazione della posizione;

    d)

    la velocità e la rotta della nave.

    Ogni messaggio di posizione deve essere configurato secondo il formato di cui all’appendice 4 del presente allegato. La prima posizione registrata successivamente all’entrata nella zona di pesca della Costa d’Avorio è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona di pesca della Costa d’Avorio, che viene identificata con il codice «EXI».

    Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

    2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

    Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

    In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un mese. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca della Costa d’Avorio.

    Le navi operanti nella zona di pesca ivoriana con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie specificate al punto 1.

    3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione alla Repubblica della Costa d’Avorio

    Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Costa d’Avorio non appena quest’ultimo sia in grado di ricevere i messaggi. I CCP dello Stato di bandiera e della Repubblica della Costa d’Avorio provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica dei medesimi.

    La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e della Repubblica della Costa d’Avorio avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

    Il CCP della Repubblica della Costa d’Avorio informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di una licenza che non abbia notificato la propria uscita dalla zona.

    4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

    La Repubblica della Costa d’Avorio verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione, al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. Eventuali controversie sono sottoposte all’esame della commissione mista.

    Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Costa d’Avorio.

    5.   Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

    Sulla base di elementi fondati che inducano a ipotizzare un’infrazione, la Repubblica della Costa d’Avorio può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. La Repubblica della Costa d’Avorio trasmette senza indugio detti elementi di prova al CCP dello Stato di bandiera e all’UE. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio alla Repubblica della Costa d’Avorio i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

    Alla conclusione del periodo di indagine, la Repubblica della Costa d’Avorio ne informa immediatamente il CCP dello Stato di bandiera e l’UE, comunicando successivamente le misure eventualmente adottate a seguito dell’indagine.

    CAPO X

    INFRAZIONI

    1.   Trattamento delle infrazioni

    Ogni infrazione commessa da una nave dell’UE titolare di una licenza conformemente alle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è trasmesso all’UE e allo Stato di bandiera entro un termine di 7 giorni lavorativi.

    2.   Fermo — Riunione di informazione

    Ogni nave dell’UE in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare in un porto della Costa d’Avorio.

    La Repubblica della Costa d’Avorio notifica all’UE, entro un termine massimo di 24 ore, ogni fermo di una nave dell’UE titolare di una licenza. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all’infrazione denunciata.

    Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Repubblica della Costa d’Avorio organizza su richiesta dell’UE, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e illustrare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a questa riunione di informazione.

    3.   Sanzione dell’infrazione — Procedura transattiva

    La sanzione dell’infrazione denunciata è fissata dalla Repubblica della Costa d’Avorio secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

    Se la risoluzione dell’infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell’avvio di quest’ultimo, e a condizione che l’infrazione non costituisca reato penale, fra la Repubblica della Costa d’Avorio e l’UE è avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il livello della sanzione. Alla procedura transattiva possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell’UE. La procedura transattiva si conclude entro tre giorni dalla notifica del fermo della nave.

    4.   Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

    Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dalla Repubblica della Costa d’Avorio il cui importo, fissato dalla Repubblica della Costa d’Avorio, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

    La cauzione bancaria è svincolata e restituita all’armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

    a)

    nella sua totalità, se non è imposta alcuna sanzione;

    b)

    a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

    La Repubblica della Costa d’Avorio comunica all’UE l’esito del procedimento giudiziario entro un termine di 7 giorni lavorativi a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

    5.   Rilascio della nave e dell’equipaggio

    La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto:

    dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

    dopo che sia stata depositata la cauzione bancaria.


    Appendici

    1.

    Modulo di domanda di licenza

    2.

    Scheda tecnica

    3.

    Giornale di bordo ICCAT

    4.

    Formato del messaggio di posizione VMS

    5.

    Segnalazione elettronica delle operazioni di pesca (ERS)


    Appendice 1

    Modulo di domanda di licenza

    ACCORDO DI PESCA COSTA D’AVORIO — UNIONE EUROPEA

    DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

    Image


    Appendice 2

    Scheda tecnica

    TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI

    1.

    Zona di pesca

    Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base

    2.

    Attrezzo autorizzato:

    Sciabica

    Palangaro di superficie

    3.

    Specie vietate:

    In conformità della convenzione sulle specie migratorie e delle risoluzioni dell’ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). È inoltre vietata la pesca dello squalo toro (Carcharias taurus) e della canesca (Galeorhinus galeus).

    Le due Parti si consultano in sede di commissione mista al fine di aggiornare l’elenco di cui sopra sulla base di raccomandazioni scientifiche.

    4.

    Stazza autorizzata/Canoni

    4.1.

    Canone aggiuntivo per tonnellata catturata

    35 EUR/tonnellata

    4.2.

    Canone forfettario annuo

    5 390 EUR per 154 tonnellate per le tonniere con reti a circuizione

    1 960 EUR per 56 tonnellate per i pescherecci con palangari di superficie

    4.3.

    Numero di navi autorizzate a pescare

    28 tonniere con reti a circuizione

    10 pescherecci con palangari


    Appendice 3

    Giornale di pesca

    Image


    Appendice 4

    Formato del messaggio di posizione VMS

    COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS ALLA COSTA D’AVORIO RAPPORTO DI POSIZIONE

    Dato

    Codice

    Obbligatorio/ facoltativo

    Osservazioni

    Inizio della registrazione

    SR

    O

    Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

    Indirizzo di destinazione

    AD

    O

    Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa-3 del paese

    Origine

    FR

    O

    Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa-3 del paese

    Numero

    RN

    F

    Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l’anno considerato

    Tipo di messaggio

    TM

    O

    Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio: «ENT», «POS» o «EXI»

    Nome della nave

    NA

    F

    Nome della nave

    Numero di immatricolazione esterno

    XR

    F

    Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

    Indicativo di chiamata

    RC

    O

    Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

    Numero di registro della flotta dell’UE

    IR

    F

    Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

    Latitudine

    LT

    O

    Dato relativo alla posizione della nave; posizione ± 99.999 (WGS-84)

    Longitudine

    LG

    O

    Dato relativo alla posizione della nave; posizione ± 999.999 (WGS-84)

    Velocità

    SP

    O

    Dato relativo alla posizione della nave; velocità della nave in decimi di nodi

    Rotta

    CO

    O

    Dato relativo alla posizione della nave; rotta della nave su scala di 360°

    Data

    DA

    O

    Dato relativo alla posizione della nave; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

    Ora

    TI

    O

    Dato relativo alla posizione della nave; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

    Fine della registrazione

    ER

    O

    Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

    Formato per la trasmissione dei dati

    La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

    una doppia barra (//) e le lettere «SR» indicano l’inizio della trasmissione,

    una doppia barra (//) e un codice indicano l’inizio dell’informazione,

    una barra (/) separa il codice dal dato,

    coppie di dati sono separate da uno spazio,

    le lettere «ER» e una doppia barra (//) indicano la fine della comunicazione.


    Appendice 5

    Segnalazione elettronica delle operazioni di pesca

    Sistema elettronico di registrazione e comunicazione

    1.

    Le navi da pesca dell’UE operanti nel quadro del presente protocollo devono essere dotate di un sistema elettronico di registrazione e di comunicazione, di seguito denominato sistema ERS (Electronic Reporting System — sistema elettronico di trasmissione dei dati), operativo e in grado di registrare e trasmettere i dati relativi alle attività di pesca, per tutto il tempo della loro permanenza nelle acque della Costa d’Avorio. Le navi europee non dotate del sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad avviare operazioni di pesca nelle acque della Costa d’Avorio.

    2.

    Lo Stato membro di bandiera e la Costa d’Avorio si accertano che i rispettivi centri nazionali di controllo della pesca (CCP) dispongano di attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile su http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm nonché per la conservazione elettronica dei dati ERS per un periodo di almeno 3 anni. Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato dovranno essere identificati e datati ed entreranno in vigore dopo un termine di 6 mesi.

    3.

    La trasmissione dei dati ERS si avvale dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell’UE.

    4.

    Le Parti provvedono affinché i dati ERS siano registrati in ordine sequenziale.

    5.

    Lo Stato membro di bandiera e la Costa d’Avorio provvedono affinché i rispettivi CCP si comunichino reciprocamente i nomi, gli indirizzi elettronici e i numeri di telefono e di fax necessari. Ogni ulteriore modifica di tali dati sarà comunicata senza indugio.

    Trasmissione dei dati ERS

    6.

    Le navi dell’UE operanti nell’ambito del presente protocollo:

    a)

    tengono un giornale di bordo elettronico per ciascun giorno di presenza nelle acque della Costa d’Avorio. Ogni specie è identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3, in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di individui;

    b)

    fatte salve le disposizioni di cui al capo VII, trasmettono in occasione di ogni entrata o uscita dalle acque della Costa d’Avorio i quantitativi detenuti a bordo per ciascuna delle specie identificate sull’autorizzazione di pesca;

    c)

    registrano le catture effettuate nelle acque della Costa d’Avorio per specie e per ciascuna cala di pesca, identificando i quantitativi catturati e i rigetti. Per le specie identificate sull’autorizzazione di pesca, il comandante deve altresì indicare l’assenza di catture;

    d)

    fatte salve le disposizioni di cui al capo V, registrano i quantitativi trasbordati e/o sbarcati suddividendoli per specie;

    e)

    trasmettono per via elettronica i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera entro le 23:59 UTC.

    7.

    Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

    8.

    Lo Stato di bandiera si accerta che il proprio CCP trasmetta senza indugio i dati ERS al CCP della Costa d’Avorio secondo le procedure e il formato indicati al punto 2.

    9.

    Il CCP della Costa d’Avorio:

    a)

    tratta tutti i dati ERS in modo riservato;

    b)

    trasmette i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera della nave al massimo entro 48 ore dalla fine di ciascuna operazione di trasbordo e/o di sbarco.

    Guasti tecnici

    10.

    Lo Stato di bandiera di una nave dell’UE provvede affinché il comandante, il proprietario o il suo raccomandatario sia informato senza indugio di ogni guasto tecnico del sistema ERS installato sulla nave.

    11.

    In caso di guasto tecnico del sistema ERS, il comandante e/o il proprietario provvedono affinché il sistema sia riparato o sostituito entro il termine di un mese dal verificarsi del guasto.

    12.

    Le navi dell’UE che pescano con un sistema ERS difettoso trasmettono ogni giorno, entro le 23:59 UTC, i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo elettronico di comunicazione disponibile.

    Mancata ricezione dei dati ERS

    13.

    Il CCP della Costa d’Avorio notifica senza indugio al CCP dello Stato di bandiera competente e all’UE qualsiasi interruzione nella trasmissione dei dati ERS di una nave dell’UE operante nell’ambito del presente protocollo.

    14.

    Al ricevimento della notifica il CCP dello Stato di bandiera identifica senza indugio le ragioni per cui i dati ERS non sono stati trasmessi e adotta idonee misure per risolvere il problema. Il CCP dello Stato di bandiera informa senza indugio il CCP della Costa d’Avorio e l’UE in merito alle cause identificate e alle corrispondenti misure correttive.

    15.

    Il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP della Costa d’Avorio.

    16.

    In caso di mancata operatività del CCP della Costa d’Avorio l’Unione europea comunicherà alle autorità ivoriane, con cadenza mensile, i dati ERS aggregati delle navi europee che hanno svolto operazioni di pesca nelle sue acque.

    Top