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Document 32013D0225

    2013/225/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 maggio 2013 , che modifica la decisione di esecuzione 2012/362/UE concernente un contributo finanziario dell’Unione a determinati Stati membri a sostegno di studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api, riguardo alla proroga del termine previsto per i programmi di tali Stati membri nell’ambito di tali studi [notificata con il numero C(2013) 2785]

    GU L 135 del 22.5.2013, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/225/oj

    22.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 135/22


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 maggio 2013

    che modifica la decisione di esecuzione 2012/362/UE concernente un contributo finanziario dell’Unione a determinati Stati membri a sostegno di studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api, riguardo alla proroga del termine previsto per i programmi di tali Stati membri nell’ambito di tali studi

    [notificata con il numero C(2013) 2785]

    (I testi in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

    (2013/225/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 23,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione di esecuzione 2012/362/UE (2) prevede un contributo finanziario dell’Unione da accordare al Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito per i rispettivi programmi relativi a studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api per il periodo compreso tra il 1o aprile 2012 e il 30 giugno 2013.

    (2)

    Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la salute delle api ha elaborato le linee direttrici per un progetto pilota di sorveglianza sulla perdita di colonie di api (3), fornendo agli Stati membri indicazioni sui rispettivi programmi relativi a studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api. Tali direttrici prevedono l’esecuzione di tre controlli in determinati apiari e dispongono che l’ultimo controllo venga effettuato durante la stagione di produzione del miele al fine di stimare in modo oggettivo il numero di colonie che sono andate perdute o che si sono indebolite. È opportuno che il periodo venga scelto dagli Stati membri in base alle rispettive caratteristiche climatiche specifiche.

    (3)

    Alcuni Stati membri hanno chiesto che il periodo di attuazione dei programmi relativi a studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api di cui alla decisione di esecuzione 2012/362/UE venga esteso oltre il 30 giugno 2013 poiché l’ubicazione geografica e le condizioni stagionali di tali Stati membri potrebbero rendere impossibile concludere i rispettivi programmi prima di tale data.

    (4)

    Al fine di permettere a tutti gli Stati membri partecipanti ai programmi relativi a studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api di concludere nell’estate il terzo ciclo di controlli, è necessario modificare il termine previsto nella decisione di esecuzione 2012/362/UE dal 30 giugno 2013 al 30 settembre 2013.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/362/UE.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 1, paragrafo 2, lettera a, della decisione di esecuzione 2012/362/UE, la data «30 giugno 2013» è sostituita dalla data «30 settembre 2013».

    Articolo 2

    Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

    Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2013

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

    (2)  GU L 176 del 6.7.2012, pag. 65.

    (3)  http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/docs/annex_i_pilot_project_en.pdf


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