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Document 32013D0190

2013/190/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 aprile 2013 , relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [notificata con il numero C(2013) 2297]

GU L 112 del 24.4.2013, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/190/oj

24.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/30


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2013

relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti

[notificata con il numero C(2013) 2297]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2013/190/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto iii), e l’articolo 248,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 160/2007, del 15 febbraio 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (3), che ha classificato nel codice NC 208 90 69 un prodotto costituito da un liquido trasparente, di color marrone scuro, avente un profumo aromatico di tipo vegetale ed un gusto di erbe amaro, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo di 43 % vol. e consistente in una miscela di 32 diversi estratti di piante medicinali, estratto di caramello, acqua e alcole.

(2)

Tale classificazione è stata adottata per le motivazioni seguenti: «Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota complementare 1 b) del capitolo 30 e del testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69. Il prodotto non può essere considerato un medicamento del capitolo 30. Le indicazioni relative al tipo ed alla concentrazione della(e) sostanza(e) attiva(e) non sono riportate sull’etichetta e neppure nelle istruzioni per l’uso o sulla confezione. Sono indicati soltanto il quantitativo ed il tipo delle piante o parti di piante utilizzate. Le condizioni di cui alla nota complementare 1.b) del capitolo 30 non sono pertanto soddisfatte. Il prodotto è una bevanda contenente alcole di distillazione della voce 2208, avente le caratteristiche di un alimento complementare, inteso a mantenere in uno stato generale di salute o di benessere, a base di estratti di piante (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).»

(3)

A seguito della pubblicazione del regolamento precitato il 20 febbraio 2007, tutte le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) precedentemente rilasciate dagli Stati membri che classificavano i prodotti interessati nella voce 3004 hanno cessato di essere valide.

(4)

Gli Stati membri hanno di conseguenza rilasciato ITV che classificavano tali prodotti nella voce 2208.

(5)

L’Austria ha tuttavia rilasciato l’ITV di cui all’allegato, classificando un prodotto simile nel codice NC 3004 90 00. Procedendo in questo modo l’Austria non ha tenuto conto del fatto che il regolamento relativo alla classificazione costituisce l’applicazione di una norma generale a un caso particolare e fornisce pertanto l’orientamento sull’interpretazione della norma che può essere applicata dall’autorità responsabile della classificazione di un prodotto identico o simile.

(6)

L’ITV di cui all’allegato riguarda un prodotto costituito da un liquido trasparente, di un colore tra il giallo e il marrone, con un profumo aromatico caratteristico e un gusto amaro, speziato e aromatico. Il prodotto ha un titolo alcolometrico volumico effettivo di 43,4 % vol e consiste in una miscela di canfora e di 26 estratti di piante medicinali con oli essenziali, un colorante alimentare e alcole. Il prodotto è sufficientemente simile a quello contemplato dal regolamento (CE) n. 160/2007.

(7)

Le condizioni di cui alla nota complementare 1 b) del capitolo 30 non sono soddisfatte in quanto l’etichetta non riporta informazioni precise sulla composizione quantitativa. Il prodotto descritto nell’ITV rilasciata dall’Austria consiste in una miscela alcolica di canfora e di diversi estratti di piante. Manca tuttavia una motivazione chiara della scelta delle piante che compongono la miscela. Il prodotto non cura né previene malattie o disturbi specifici. Alcune indicazioni fanno riferimento a condizioni fisiopatologiche non chiaramente definite.

(8)

Al fine di garantire parità di condizioni tra gli operatori e l’applicazione uniforme della NC è necessario che l’ITV di cui all’allegato cessi di essere valida. L’amministrazione doganale che ha rilasciato l’informazione deve pertanto revocarla quanto prima e notificare la revoca alla Commissione.

(9)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, il titolare di un’informazione tariffaria vincolante che ha cessato di essere valida deve avere la possibilità, per un determinato periodo, di invocare detta informazione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 della tabella figurante nell’allegato, rilasciata dalle autorità doganali indicate nella colonna 2 per la classificazione tariffaria specificata nella colonna 3, cessa di essere valida.

2.   Le autorità doganali specificate nella colonna 2 della tabella figurante nell’allegato revocano l’informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 quanto prima e comunque entro dieci giorni dalla notifica della presente decisione.

3.   L’autorità doganale che revoca l’informazione tariffaria vincolante ne informa la Commissione.

Articolo 2

L’informazione tariffaria vincolante di cui all’allegato può continuare ad essere invocata per un periodo di sei mesi a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2013

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 51 del 20.2.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Informazione tariffaria vincolante

Numero di riferimento

Autorità doganale

Classificazione tariffaria

1

2

3

AT 2009/000788

Zollamt Wien

30049000


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