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Document 32013D0092

    2013/92/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 febbraio 2013 , concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina [notificata con il numero C(2013) 789]

    GU L 47 del 20.2.2013, p. 74–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrogato da 32018D1137

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/92/oj

    20.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 47/74


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 18 febbraio 2013

    concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina

    [notificata con il numero C(2013) 789]

    (2013/92/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura verso l’Unione deve essere conforme all’allegato IV, parte A, Sezione I, punti 2 e 8, della direttiva 2000/29/CE.

    (2)

    Dai controlli fitosanitari eseguiti di recente dagli Stati membri è emerso che il materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di determinati prodotti originari della Cina era contaminato da organismi nocivi — in particolare dalla Anoplophora glabripennis (Motschulsky) — con conseguenti focolai di tali organismi in Austria, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito.

    (3)

    Il materiale da imballaggio in legno utilizzato per tali prodotti deve pertanto essere sottoposto alla sorveglianza di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, ai controlli fitosanitari di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della suddetta direttiva nonché, se del caso, alle misure di cui all’articolo 13 quater, paragrafo 7, della medesima direttiva. I risultati di tali controlli fitosanitari devono essere notificati alla Commissione.

    (4)

    Entro il 31 maggio 2014, sulla base dei risultati notificati alla Commissione, occorre procedere a un riesame inteso a valutare l’efficacia della presente decisione e a determinare i rischi fitosanitari derivanti dall’importazione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari della Cina.

    (5)

    La presente decisione deve applicarsi fino al 31 marzo 2015.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    a)   «materiale da imballaggio in legno»: il legname o i prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm;

    b)   «prodotti specificati»: prodotti originari della Cina, importati nell’Unione con i codici della nomenclatura combinata di cui all’allegato I e conformi alle descrizioni di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2);

    c)   «spedizione»: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità.

    Articolo 2

    Sorveglianza

    1.   Il materiale da imballaggio in legno di ciascuna spedizione dei prodotti specificati è sottoposto a vigilanza doganale ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3) e alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. I prodotti specificati possono essere vincolati a uno dei regimi doganali di cui all’articolo 4, paragrafo 16, lettere a), d), e), f), e g), del regolamento (CEE) n. 2913/92 solo se le formalità di cui all’articolo 3 sono state espletate.

    2.   Gli organismi ufficiali responsabili possono prescrivere l’obbligo per le autorità aeroportuali, portuali o anche per gli importatori o gli operatori, in base agli accordi intercorsi tra loro, di dare notifica preventiva all’ufficio doganale del punto di entrata e all’organismo ufficiale del punto di entrata dell’imminente arrivo dei prodotti specificati non appena ne siano a conoscenza.

    Articolo 3

    Controlli fitosanitari

    Il materiale da imballaggio in legno utilizzato per le spedizioni dei prodotti specificati è sottoposto ai controlli fitosanitari di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 2000/29/CE con le frequenze minime stabilite nell’allegato I della presente decisione per confermare che il materiale da imballaggio in legno soddisfa i requisiti di cui all’allegato IV, parte A, Sezione 1, punti 2 e 8, della direttiva 2000/29/CE.

    I controlli fitosanitari sono effettuati al punto di entrata nell’Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (4), che si applica mutatis mutandis.

    Articolo 4

    Misure in caso di mancata conformità

    Se dai controlli fitosanitari di cui all’articolo 3 emerge che i requisiti di cui all’allegato IV, parte A, Sezione I, punti 2 e 8, della direttiva 2000/29/CE non sono soddisfatti o che il materiale da imballaggio in legno è contaminato dagli organismi nocivi elencati nell’allegato I, parte A, di tale direttiva, lo Stato membro interessato adotta immediatamente, nei confronti del materiale da imballaggio in legno non conforme, una delle misure di cui all’articolo 13 quater, paragrafo 7, della medesima direttiva.

    Articolo 5

    Comunicazione

    Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione (5), gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e i risultati dei controlli fitosanitari effettuati a norma degli articoli 2 e 3 della presente decisione, utilizzando il modello di relazione di cui all’allegato II, entro il 31 ottobre 2013 per il periodo dal 1o aprile 2013 al 30 settembre 2013, entro il 30 aprile 2014 per il periodo dal 1o ottobre 2013 al 31 marzo 2014, entro il 31 ottobre 2014 per il periodo dal 1o aprile 2014 al 30 settembre 2014 ed entro il 30 aprile 2015 per il periodo dal 1o ottobre 2014 al 31 marzo 2015.

    Articolo 6

    Riesame

    La presente decisione è riesaminata entro il 31 maggio 2014.

    Articolo 7

    Entrata in vigore e termine di applicazione

    La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2013.

    Essa si applica fino al 31 marzo 2015.

    Articolo 8

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

    (2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (4)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

    (5)  GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37.


    ALLEGATO I

    PRODOTTI SPECIFICATI

    Codice della nomenclatura combinata

    Descrizione

    Frequenza dei controlli fitosanitari (%)

    2514 00 00

    Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

    90

    2515

    Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5 e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

    90

    2516

    Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

    90

    6801 00 00

    Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall’ardesia)

    15

    6802

    Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall’ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l’ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l’ardesia), colorati artificialmente

    15


    ALLEGATO II

    MODELLO DI RELAZIONE

    Relazione sui controlli fitosanitari all’importazione effettuati sul materiale da imballaggio in legno di ciascuna spedizione dei prodotti specificati originari della Cina

    Periodo di riferimento:

    Stato membro relatore:

    Punti di entrata interessati:

    Luogo di ispezione

    :

    numero ispezionato al punto di entrata:

    numero ispezionato nel luogo di destinazione:

     

    Codice della nomenclatura combinata: 2514 00 00

    Codice della nomenclatura combinata: 2515

    Codice della nomenclatura combinata: 2516

    Codice della nomenclatura combinata: 6801 00 00

    Codice della nomenclatura combinata 6802

    Numero di spedizioni in arrivo che entrano nell’UE attraverso lo Stato membro relatore

     

     

     

     

     

    Numero di spedizioni sottoposte a ispezione

     

     

     

     

     

    in cui è stata riscontrata la presenza di un organismo nocivo e che sono prive di un marchio ISPM 15 conforme (si prega di fornire i dati disaggregati per organismo nocivo e di indicare se il marchio è assente o non corretto)

     

     

     

     

     

    in cui è stata riscontrata la presenza di un organismo nocivo e che sono dotate di un marchio ISPM 15 conforme (si prega di fornire i dati disaggregati per organismo nocivo)

     

     

     

     

     

    che sono solo prive di un marchio ISPM 15 conforme (si prega di fornire i dati disaggregati relativi a marchio assente e marchio non corretto)

     

     

     

     

     

    Numero totale di spedizioni sottoposte a ispezione e intercettate con materiale da imballaggio in legno non conforme

     

     

     

     

     

    Numero totale di spedizioni sottoposte a ispezione con materiale da imballaggio in legno conforme

     

     

     

     

     


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