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Document 32013D0041

2013/41/PESC: Decisione EUCAP NESTOR/1/2013 del Comitato politico e di sicurezza, dell' 11 gennaio 2013 , relativa all'istituzione del comitato dei contributori della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)

GU L 20 del 23.1.2013, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/41(1)/oj

23.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/50


DECISIONE EUCAP NESTOR/1/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

dell'11 gennaio 2013

relativa all'istituzione del comitato dei contributori della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)

(2013/41/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2012/389/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS») a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi a EUCAP NESTOR da parte degli Stati terzi e a istituire un comitato dei contributori («CdC»).

(2)

Le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 hanno stabilito i principi guida e le modalità per i contributi di Stati terzi alle missioni di polizia. Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato il documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all’UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell’UE», che ha ulteriormente sviluppato le modalità per la partecipazione dei paesi terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, tra cui l’istituzione di un CdC.

(3)

Il CdC dovrebbe costituire la sede di discussione di tutte le questioni relative alla gestione della missione EUCAP NESTOR con gli Stati terzi contributori. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUCAP NESTOR, dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse dal CdC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Costituzione

1.   È costituito un comitato dei contributori («CdC») per la missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR).

2.   Il mandato del CdC è fissato nel documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all’UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell’UE».

Articolo 2

Composizione

1.   Il CdC è composto dai seguenti membri:

rappresentanti di tutti gli Stati membri, e

rappresentanti degli Stati terzi che partecipano alla missione e forniscono contributi.

2.   Un rappresentante della Commissione europea può anche assistere alle riunioni del CdC.

Articolo 3

Informazioni del capo della missione

Il CdC riceve regolarmente informazioni dal capo della missione.

Articolo 4

Presidenza

La presidenza del CdC è esercitata dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da un suo rappresentante.

Articolo 5

Riunioni

1.   Il CdC è convocato periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.

2   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CdC al CPS.

Articolo 6

Riservatezza

1.   A norma della decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2), le norme di sicurezza del Consiglio si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.

2.   Le deliberazioni del CdC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all'unanimità decida altrimenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2013

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.

(2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


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