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Document 32013D0030

    2013/30/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012 , che adotta un primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero [notificata con il numero C(2012) 8234]

    GU L 24 del 26.1.2013, p. 740–743 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2013; abrogato da 32013D0737

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/30/oj

    26.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 24/740


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 16 novembre 2012

    che adotta un primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero

    [notificata con il numero C(2012) 8234]

    (2013/30/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La regione biogeografica del Mar Nero, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende alcune parti del territorio dell’Unione di Bulgaria e Romania specificate nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).

    (2)

    Nell’ambito di un processo avviato nel 1995 occorre proseguire nell’effettiva istituzione della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell’Unione.

    (3)

    Con la decisione 2009/92/CE della Commissione (2) è stato adottato un elenco provvisorio di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Sulla base dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, lo Stato membro interessato deve designare il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni i siti compresi nell’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero come zone speciali di conservazione, stabilendo le priorità in materia di conservazione e le misure di conservazione necessarie.

    (4)

    Gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti nell’ambito di un adattamento dinamico della rete Natura 2000. È dunque necessario adottare un primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero.

    (5)

    Da un lato, l’aggiornamento dell’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale è necessario per inserire gli ulteriori siti proposti a decorrere dal 2010 dagli Stati membri come siti di importanza comunitaria per detta regione ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Per questi ulteriori siti gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall’adozione della presente decisione.

    (6)

    D’altro lato, l’aggiornamento dell’elenco provvisorio di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero è necessario per tener conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti presentate dagli Stati membri a seguito dell’adozione dell’elenco unionale. A tale riguardo l’elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero costituisce una versione consolidata dell’elenco di siti di importanza comunitaria per detta regione. Va tuttavia sottolineato che, per i siti inclusi nella presente decisione, gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall’adozione dell’elenco dei siti di importanza comunitaria in cui il sito è stato inserito per la prima volta.

    (7)

    Per la regione biogeografica del Mar Nero, tra marzo 2007 e ottobre 2011 sono stati trasmessi alla Commissione gli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza comunitaria ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva.

    (8)

    Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l’inserimento nella rete Natura 2000 (3).

    (9)

    Dette informazioni comprendono la mappa del sito trasmessa dallo Stato membro interessato, la denominazione, l’ubicazione e l’estensione del sito, nonché i dati derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 92/43/CEE.

    (10)

    Sulla base dell’elenco proposto, redatto dalla Commissione con l’accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o specie prioritarie, dovrà essere adottato un elenco aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero.

    (11)

    Grazie alla sorveglianza attuata a norma dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello dell’Unione sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.

    (12)

    Alcuni Stati membri interessati non hanno proposto siti sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. La rete Natura 2000 non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie. Tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con gli Stati membri, è necessario adottare un elenco aggiornato di siti, che dovrà essere riveduto conformemente all’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

    (13)

    Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e di alcune specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43/CEE continuano ad essere incomplete, non si può stabilire se la rete è completa o incompleta relativamente a tali habitat e specie. Se necessario, occorre rivedere l’elenco in conformità all’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

    (14)

    Per motivi di chiarezza e di trasparenza è opportuno abrogare la decisione 2009/92/CE.

    (15)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE, figura nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione 2009/92/CE è abrogata.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2012

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

    (2)  GU L 43 del 13.2.2009, pag. 59.

    (3)  GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.


    ALLEGATO

    Primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero

    Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente, trasmesse dalle autorità nazionali competenti in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE.

    La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:

    A

    :

    codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;

    B

    :

    denominazione del SIC;

    C

    :

    *= presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;

    D

    :

    superficie in ettari o lunghezza in km del SIC;

    E

    :

    coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine) in gradi decimali.

    Tutte le informazioni riportate nel seguente elenco unionale sono basate sui dati proposti, trasmessi e convalidati da Bulgaria e Romania.

    A

    B

    C

    D

    E

    Codice del SIC

    Denominazione del SIC

    *

    Superficie del SIC (ha)

    Lunghezza del SIC (km)

    Coordinate geografiche del SIC

     

     

     

     

     

    Longitudine

    Latitudine

    BG0000100

    Plazh Shkorpilovtsi

    *

    5 125,6526

     

    27,8653

    42,9453

    BG0000102

    Dolinata na reka Batova

    *

    18 459,2388

     

    27,9261

    43,3764

    BG0000103

    Galata

    *

    1 623,7186

     

    27,9411

    43,1378

    BG0000110

    Ostrovi Sv. Ivan i Sv. Petar

     

    30,04

     

    27,6919

    42,4383

    BG0000116

    Kamchia

    *

    12 919,9374

     

    27,7536

    43,0217

    BG0000118

    Zlatni pyasatsi

    *

    1 374,44

     

    28,0364

    43,3044

    BG0000119

    Trite bratya

    *

    1 021,99

     

    27,2883

    42,7117

    BG0000130

    Kraymorska Dobrudzha

    *

    6 520,74

     

    28,3333

    43,6200

    BG0000132

    Pobitite kamani

    *

    231,35

     

    27,6925

    43,2322

    BG0000133

    Kamchiyska i Emenska planina

    *

    63 678,468

     

    27,5081

    42,9231

    BG0000141

    Reka Kamchia

    *

    158,84

     

    27,4783

    43,0381

    BG0000143

    Karaagach

    *

    64,16

     

    27,7725

    42,2233

    BG0000146

    Plazh Gradina - Zlatna ribka

    *

    1 153,12

     

    27,6672

    42,4233

    BG0000151

    Aytoska planina

    *

    29 379,4

     

    27,4414

    42,6892

    BG0000154

    Ezero Durankulak

    *

    5 050,7948

     

    28,5775

    43,6828

    BG0000198

    Sredetska reka

    *

    707,78

     

    27,0475

    42,3153

    BG0000208

    Bosna

    *

    16 225,8881

     

    27,6447

    42,1869

    BG0000219

    Derventski vazvishenia 2

    *

    55 036,13

     

    27,0536

    42,1297

    BG0000230

    Fakiyska reka

    *

    4 104,72

     

    27,2911

    42,2942

    BG0000242

    Zaliv Chengene skele

    *

    190,0154

     

    27,5119

    42,4292

    BG0000270

    Atanasovsko ezero

    *

    7 210,0163

     

    27,4547

    42,5836

    BG0000271

    Mandra - Poda

    *

    6 139,1738

     

    27,4042

    42,4150

    BG0000273

    Burgasko ezero

     

    3 066,8992

     

    27,3922

    42,4975

    BG0000573

    Kompleks Kaliakra

    *

    44 128,2643

     

    28,3217

    43,3469

    BG0000574

    Aheloy - Ravda - Nesebar

    *

    3 928,38

     

    27,6986

    42,6586

    BG0000620

    Pomorie

    *

    2 085,15

     

    27,6364

    42,5989

    BG0000621

    Ezero Shabla - Ezerets

    *

    2 623,53

     

    28,5875

    43,5753

    BG0001001

    Ropotamo

    *

    12 815,82

     

    27,7000

    42,3033

    BG0001004

    Emine - Irakli

    *

    11 282,7954

     

    27,8397

    42,7383

    BG0001007

    Strandzha

    *

    118 225,03

     

    27,6283

    42,0678

    ROSCI0065

    Delta Dunării

    *

    454 037,3

     

    28,9203

    44,9003

    ROSCI0066

    Delta Dunării - zona marină

     

    123 373,7

     

    29,2489

    44,7789

    ROSCI0073

    Dunele marine de la Agigea

    *

    11,4

     

    28,6433

    44,0883

    ROSCI0094

    Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia

     

    382

     

    28,5986

    43,8136

    ROSCI0114

    Mlaștina Hergheliei - Obanul Mare și Peștera Movilei

    *

    232,2

     

    28,5717

    43,8344

    ROSCI0157

    Pădurea Hagieni - Cotul Văii

    *

    3 617,7

     

    28,4500

    43,7889

    ROSCI0197

    Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud

     

    140,4

     

    28,6517

    44,0503

    ROSCI0237

    Structuri submarine metanogene - Sf. Gheorghe

     

    6 121,5

     

    29,7600

    44,8700

    ROSCI0269

    Vama Veche - 2 Mai

     

    6 255

     

    28,6511

    43,7564

    ROSCI0273

    Zona marină de la Capul Tuzla

     

    1 737,9

     

    28,6872

    43,9889

    ROSCI0281

    Cap Aurora

     

    13 071

     

    28,7031

    43,8497

    ROSCI0293

    Costinesti - 23 August

     

    4 877,8

     

    28,7208

    43,9256


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