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Document 32012R1263
Council Regulation (EU) No 1263/2012 of 21 December 2012 amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
GU L 356 del 22.12.2012, p. 34–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 356/34 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1263/2012 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1),
vista le proposte congiunte dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 267/2012 (2) attua le misure di cui alla decisione 2010/413/PESC. Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/635/PESC (3), che modifica la decisione 2010/413/PESC e dispone ulteriori misure restrittive nei confronti dell’Iran. |
(2) |
Tali ulteriori misure restrittive comprendono, in particolare, il divieto di esportare attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l’adattamento di navi. Occorre inoltre vietare il commercio di grafite, metalli grezzi o semilavorati, quali l’alluminio e l’acciaio, e software per determinati processi industriali. |
(3) |
Le ulteriori misure restrittive comprendono anche il divieto di importare, acquistare o trasportare gas naturale iraniano. L’effettiva applicazione di questo divieto richiede l’adozione di misure che vietino gli scambi di gas naturale che aumentano notoriamente le esportazioni di gas naturale dall’Iran aggirando il divieto o quando vi siano fondati motivi di sospettarlo. Il divieto di importare gas naturale non dovrebbe applicarsi ai contratti eseguiti utilizzando un gasdotto collegato direttamente alla rete di trasmissione di gas naturale dell’Unione senza punti d’ingresso intesi a facilitare l'acquisto o a incrementare l'esportazione di gas naturale originario dell’Iran. |
(4) |
La decisione 2012/635/PESC dispone la revisione delle misure restrittive applicate ai prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (4), al fine di includervi determinate voci della parte 2 della categoria 5 che potrebbero essere di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, tenendo conto al contempo della necessità di evitare effetti indesiderati sulla popolazione civile iraniana. |
(5) |
Per garantire l’effettiva attuazione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Iran di altre attrezzature o tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nei settori chiave delle industrie del petrolio, del gas naturale e petrolchimica, è opportuno fornire un elenco aggiuntivo di tali attrezzature e tecnologie fondamentali. |
(6) |
Per lo stesso motivo, è opportuno fornire elenchi di voci soggette a restrizioni commerciali applicate a gas naturale, grafite, alcuni metalli grezzi o semilavorati, quali l’alluminio e l’acciaio, e software per determinati processi industriali. |
(7) |
La decisione 2012/635/PESC vieta altresì le operazioni tra l’Unione e le banche e gli enti finanziari iraniani, salvo previa autorizzazione dello Stato membro interessato. |
(8) |
La decisione 2012/635/PESC vieta inoltre di fornire alle petroliere e alle navi mercantili iraniane servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione nonché navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone ed entità iraniane o ad altre persone ed entità ai fini del trasporto o dello stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani. |
(9) |
Per tutelare l'ambiente e la salute e la sicurezza dei lavoratori, è necessario disporre che le autorità competenti degli Stati membri possano adottare tutte le misure che ritengono necessarie per garantire il rispetto degli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell’ambiente. In casi urgenti occorre consentire allo Stato membro interessato di adottare tali misure senza previa notifica purché informi gli altri Stati membri e la Commissione il più rapidamente possibile. |
(10) |
Ove uno Stato membro abbia concesso una licenza di partecipazione ad attività di sfruttamento di idrocarburi a una persona, un'entità o un organismo designati prima che tale persona, tale entità o tale organismo fossero designati, l'autorità competente dello Stato membro in questione può autorizzare deroghe a taluni divieti disposti dal regolamento (UE) n. 267/2012 ove tali deroghe siano necessarie per evitare o rimediare a danni ambientali o la distruzione permanente del valore della licenza |
(11) |
Poiché le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(12) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 6 sono aggiunte le lettere seguenti:
In relazione alla lettera d), entro quattro settimane lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (CE) n. 428/2009. |
3) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Articolo 8 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature o tecnologie fondamentali elencate negli allegati VI e VI A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. 2. Negli allegati VI e VI A figurano le attrezzature e le tecnologie fondamentali per i seguenti settori chiave dell’industria del petrolio e del gas in Iran:
3. Negli allegati VI e VI A figurano altresì le attrezzature e le tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica in Iran. 4. Negli allegati VI e VI A non figurano i prodotti inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I, II o III.”; |
4) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: "Articolo 9 È vietato:
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5) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: "Articolo 10 1. I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano:
purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende avviare tali transazioni o prestare assistenza per tali transazioni abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’operazione o l’assistenza all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o. 2. I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti dai contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione, che l’esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dall’autorità competente interessata e che lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione." |
6) |
sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 10 bis 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature o tecnologie elencate nell’allegato VI B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. 2. Nell’allegato VI B figurano le attrezzature e le tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l’adattamento di navi, comprese le attrezzature e le tecnologie utilizzate per la costruzione di petroliere. Articolo 10 ter 1. È vietato:
Articolo 10 quater 1. I divieti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non pregiudicano la fornitura di attrezzature e tecnologie navali fondamentali a una nave che non sia di proprietà o sotto il controllo di una persona, di un’entità o di un organismo iraniana/o e che sia stata costretta a ormeggiare in un porto iraniano o nelle acque territoriali iraniane per cause di forza maggiore. 2. I divieti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non si applicano all’esecuzione, fino al 15 febbraio 2013, di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. Articolo 10 quinquies 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, software elencato nell’allegato VII A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. 2. Nell’allegato VII A figura il software per integrare i processi industriali di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o per il programma nucleare, militare o riguardante i missili balistici iraniano. Articolo 10 sexies 1. È vietato:
Articolo 10 septies 1. I divieti di cui all’articolo 10 quinquies e all’articolo 10 sexies non si applicano all’esecuzione, fino al 15 gennaio 2013, di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti." |
7) |
l'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "1. I divieti di cui all’articolo 11 non si applicano:
purché la persona, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto di cui alle lettere a), b) e c) abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o."; |
8) |
all'articolo 14, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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9) |
è inserito l'articolo seguente: “Articolo 14 bis 1. È vietato:
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:
3. Per "gas naturale" si intendono i prodotti elencati nell’allegato IV A. 4. Ai fini del paragrafo 1, per "scambiare" si intende scambiare flussi di gas naturale di origine differente.". |
10) |
sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 15 bis 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, grafite e metalli grezzi o semilavorati elencati nell’allegato VII B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. 2. Nell’allegato VII B figurano la grafite e i metalli grezzi o semilavorati, quali l’alluminio e l’acciaio, di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o per il programma nucleare, militare o riguardante i missili balistici iraniano. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni elencati negli allegati I, II e III. Articolo 15 ter 1. È vietato:
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano in relazione ai beni elencati negli allegati I, II e III. Articolo 15 quater I divieti di cui all’articolo 15 bis non si applicano all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti." |
11) |
l’articolo 23 è così modificato:
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12) |
all’articolo 25, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
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13) |
all’articolo 26, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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14) |
l’articolo 28 è sostituito dal seguente: “Articolo 28 In deroga all’articolo 23, paragrafo 2, le autorità competenti possono altresì autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell’autorizzazione.”; |
15) |
l’articolo 30 è sostituito dagli articoli seguenti: "Articolo 30 1. È vietato trasferire fondi tra, da un lato, enti finanziari e creditizi a cui si applica il presente regolamento e, dall'altro:
a meno che tali trasferimenti ricadano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 e siano stati trattati in conformità del paragrafo 3. 2. I seguenti trasferimenti possono essere autorizzati in conformità del paragrafo 3:
3. I trasferimenti di fondi che possono essere autorizzati a norma del paragrafo 2 sono trattati come segue:
4. Per i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 10 000 EUR o equivalente non occorre né un’autorizzazione preliminare né una notifica. 5. Le notifiche e le richieste di autorizzazioni riguardanti il trasferimento di fondi a un'entità rientrante nell'ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento. Le notifiche e le richieste di autorizzazioni riguardanti il trasferimento di fondi da un'entità rientrante nell'ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento. Se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, le notifiche e le richieste di autorizzazioni sono rivolte, nel caso di trasferimento a un’entità rientrante nell'ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), dall'ordinante e, nel caso di trasferimento da un’entità rientrante nell'ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, rispettivamente, l'ordinante o il beneficiario. 6. Nelle loro attività con gli enti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al fine di prevenire violazioni delle disposizioni del presente regolamento, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell'ambito del presente regolamento esercitano una vigilanza rafforzata nel modo seguente:
Articolo 30 bis 1. I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un’entità o un organismo iraniani che non rientrano nell'ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, sono trattati come segue:
Gli Stati membri si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni negate. 2. Per i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 10 000 EUR o equivalente non occorre né un’autorizzazione preliminare né una notifica. 3. Alle notifiche e alle richieste di autorizzazione riguardanti il trasferimento di fondi si applica il seguente trattamento:
Articolo 30 ter 1. Ove un’autorizzazione sia stata concessa a norma degli articoli 24, 25, 26, 27, 28 o 28 bis, gli articoli 30 e 30 bis non si applicano. Il requisito dell'autorizzazione preliminare dei trasferimenti di fondi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettere b) e c), fa salva l'esecuzione di trasferimenti di fondi previamente notificati a o autorizzati dall'autorità competente anteriormente a 22 dicembre 2012. Tali trasferimenti di fondi sono eseguiti prima del 15 aprile 2013. Gli articoli 30 e 30 bis non si applicano ai trasferimenti di fondi di cui all'articolo 29. 2. L’articolo 30, paragrafo 3, e l’articolo 30 bis, paragrafo 1, si applicano a prescindere dal fatto che il trasferimento di fondi sia eseguito in un’unica operazione o in più operazioni apparentemente collegate. Ai fini del presente regolamento, per “operazioni apparentemente collegate” si intende:
3. Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, lettere b), e c), e dell’articolo 30 bis, paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti concedono l’autorizzazione, alle condizioni che ritengono appropriate, tranne nel caso in cui abbiano fondati motivi per ritenere che il trasferimento di fondi per il quale è chiesta l’autorizzazione potrebbe violare uno dei divieti o obblighi di cui al presente regolamento. Un’autorità competente può richiedere il pagamento di diritti per la valutazione delle richieste di autorizzazione. 4. Ai fini dell’articolo 30 bis, paragrafo 1, lettera c), l’autorizzazione è considerata concessa se un’autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un’obiezione perché è in corso un’inchiesta, l’autorità competente lo dichiara e comunica senza indugio la propria decisione. Le autorità competenti hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull’applicazione della legge necessarie per svolgere l’inchiesta. 5. Le persone, le entità o gli organismi seguenti non rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 30 e 30 bis:
|
16) |
l’articolo 31 è sostituito dal seguente: “Articolo 31 1. Le succursali e le controllate rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, quali definite all'articolo 49, di enti finanziari o creditizi con sede in Iran notificano all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l’importo e la data della transazione entro cinque giorni lavorativi dall’esecuzione o dalla ricezione di tali trasferimenti. Se l’informazione è disponibile, la notifica deve precisare la natura della transazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto della transazione e indicare, in particolare, se si tratta di beni contemplati dagli allegati I, II, III, IV, IV A, V, VI, VI A, VI B, VII, VII A o VII B del presente regolamento nonché, se l’esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza rilasciata. 2. Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le autorità competenti notificate, se necessario al fine di evitare transazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio le informazioni sulle notifiche di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle transazioni.”; |
17) |
l’articolo 32 è soppresso; |
18) |
agli articoli 33 e 34, i riferimenti all’articolo 32, paragrafo 2, sono sostituiti da riferimenti all’articolo 30, paragrafo 1; |
19) |
sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 37 bis 1. È vietato fornire i seguenti servizi a petroliere e navi mercantili che battono bandiera della Repubblica islamica dell’Iran o sono possedute, noleggiate o gestite, direttamente o indirettamente, da una persona, un’entità o un organismo iraniani:
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dal 15 gennaio 2013. Articolo 37 ter 1. È vietato mettere a disposizione navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici:
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l’esecuzione di obblighi derivanti dai contratti e dai contratti accessori di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c), purché l'importazione e il trasporto del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi o dei prodotti petrolchimici siano stati notificati all'autorità competente a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, o dell'articolo 14, paragrafo 1." |
20) |
l’articolo 41 è sostituito dal seguente: “Articolo 41 È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere le misure dell'articolo 2, 5, paragrafo 1, 8, 9, 10 bis, 10 ter, 10 quinquies, 10 sexies, 11, 13, 14 bis, 15 bis, 15 ter, 17, 22, 23, 30, 30 bis, 34, 35, 37 bis o 37 ter.”; |
21) |
all’articolo 43, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della decisione di cui al paragrafo 1 e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell'autorizzazione. In caso di minaccia per l'ambiente e/o per la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Unione che richieda misure urgenti, lo Stato membro interessato può concedere un'autorizzazione senza previa notifica e informa gli altri Stati membri e la Commissione entro tre giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione."; |
22) |
è inserito il seguente articolo: “Articolo 43 bis 1. In deroga agli articoli 8 e 9, all'articolo 17, paragrafo 1, per quanto riguarda persone, entità od organismi iraniani di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, nella misura in cui si riferiscono a persone, entità e organismi elencati nell'allegato IX, nonché agli articoli 30 e 35, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, attività connesse alla prospezione o allo sfruttamento di idrocarburi sul territorio dell'Unione svolte in virtù di una licenza di prospezione o sfruttamento rilasciata da uno Stato membro a una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato IX, purché:
2. La deroga di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto per il periodo necessario e la sua validità non supera la validità della licenza rilasciata alla persona, all'entità o all'organismo elencati nell'allegato IX. Qualora l'autorità competente consideri necessaria la surrogazione nei contratti o la corresponsione di indennità, il periodo di validità della deroga non supera i cinque anni. 3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell'autorizzazione. In caso di minaccia per l'ambiente dell'Unione che richieda misure urgenti per evitare danni ambientali, lo Stato membro interessato può concedere un'autorizzazione senza previa notifica e informa gli altri Stati membri e la Commissione entro tre giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione."; |
23) |
nel titolo dell'allegato X è aggiunto un riferimento all'articolo 43 bis; |
24) |
all’articolo 45, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
25) |
l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento; |
26) |
il testo dell’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato IV A; |
27) |
il testo dell’allegato III del presente regolamento è inserito come allegato VI A; |
28) |
il testo dell’allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato VI B; |
29) |
il testo dell’allegato V del presente regolamento è inserito come allegato VII A; |
30) |
il testo dell’allegato VI del presente regolamento è inserito come allegato VII B. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(2) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(3) GU L 282 del 16.10.2012, pag. 58.
(4) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
ALLEGATO I
“ALLEGATO I
PARTE A
Beni e tecnologie di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 6, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafo 2, e all’articolo 31, paragrafo 1
Il presente allegato comprende tutti i beni e le tecnologie elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, quali ivi definiti, ad eccezione di quelli specificati nella parte A e, fino al 15 aprile 2013, di quelli specificati nella parte C.
|
Designazione delle merci |
||||||||||||||||||||||||
1. |
Sistemi e apparecchiature di “sicurezza dell’informazione” per l'utilizzo finale per i servizi di telecomunicazione pubblici e la fornitura di servizi Internet o la protezione a cura dell'operatore di rete di tali servizi, compresi i componenti necessari per i servizi di funzionamento, installazione (compresa l'installazione in loco), manutenzione (controllo), riparazione, revisione e rinnovamento relativi a tali sistemi e apparecchiature, come segue:
|
||||||||||||||||||||||||
2. |
“Software” per l'utilizzo finale per i servizi di telecomunicazione pubblici, la fornitura di servizi Internet o la protezione a cura dell'operatore di rete di tali servizi, come segue:
|
||||||||||||||||||||||||
3. |
“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l’“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 1.a.1 o di “software” specificato in 2.a. o 2.b.1 del presente elenco, per l'utilizzo finale per i servizi di telecomunicazione pubblici e la fornitura di servizi Internet o la protezione a cura dell'operatore di rete di tali servizi. |
PARTE B
L’articolo 6 si applica ai seguenti beni:
Voce dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
Designazione delle merci |
||||||||||||||||||||||
0A001 |
“Reattori nucleari” e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:
|
||||||||||||||||||||||
0C002 |
Uranio a bassa concentrazione rientrante in 0C002 se incorporato in elementi di combustibili nucleari assemblati. |
PARTE C
Voce dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
Designazione delle merci |
||||||||||||||||||||||||
5A002 |
Sistemi, apparecchiature e componenti di sicurezza dell’informazione, come segue:
|
||||||||||||||||||||||||
5D002 |
“Software”, come segue:
|
||||||||||||||||||||||||
5E002 |
“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l’“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 5A002.a.1 o di “software” specificato in 5D002.a. o 5D002.c.1 del presente elenco." |
ALLEGATO II
"ALLEGATO IV A
Prodotti di cui agli articoli 14 bis e 31, paragrafo 1
Gas naturale e altri idrocarburi gassosi
Codice SA |
Designazione delle merci |
2709 00 10 |
Condensati di gas naturale |
2711 11 00 |
Gas naturale – allo stato liquefatto |
2711 21 00 |
Gas naturale – allo stato gassoso |
2711 12 |
Propano |
2711 13 |
Butani |
2711 19 00 |
Altro". |
ALLEGATO III
“ALLEGATO VI A
Attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all’articolo 8, all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 31, paragrafo 1
Codice SA |
Designazione delle merci |
|
– Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas: |
7304 22 |
– Aste di perforazione di acciai inossidabili |
7304 23 |
– – altre aste di perforazione |
7304 24 |
– – altri, di acciai inossidabili |
7304 29 |
– – altri |
ex ex 7305 |
Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, con un contenuto di cromo pari o superiore all’1% e una resistenza al freddo che può andare al di sotto di -120°C |
|
– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti: |
7306 11 |
– – saldati, di acciai inossidabili |
7306 19 |
– – altri |
|
– Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas: |
7306 21 00 |
– – saldati, di acciai inossidabili |
7306 29 00 |
– – altri |
|
Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio: |
7311 00 99 |
– altri, di capacità uguale o superiore a 1 000 litri |
ex ex 7613 |
Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti, di capacità uguale o superiore a 1 000 litri”. |
ALLEGATO IV
“ALLEGATO VI B
Attrezzature e tecnologie fondamentali di cui agli articoli 10 bis, 10 ter, 10 quater e all’articolo 31, paragrafo 1
Codice SA |
Designazione delle merci |
8406 10 00 |
Turbine a vapore per la propulsione di navi |
ex ex 8406 90 |
Parti di turbine a vapore per la propulsione di navi |
8407 21 |
Motori per la propulsione di navi, di tipo fuoribordo |
ex ex 8407 29 |
Motori per la propulsione di navi, altri |
8408 10 |
Motori per la propulsione di navi |
ex ex 8409 91 00 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine delle sottovoci 8407 21 o 8407 29 |
ex ex 8409 99 00 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine della sottovoce 8408 10 |
ex ex 8411 81 |
Altre turbine a gas di potenza non superiore a 5 000 kW, per la propulsione di navi |
ex ex 8411 82 |
Altre turbine a gas di potenza superiore a 5 000 kW, per la propulsione di navi |
ex ex 8468 |
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale |
ex ex 8483 |
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione, progettati per la propulsione di navi alla massima portata lorda possibile al massimo pescaggio pari o superiore a 55 000 tonnellate |
8487 10 |
Eliche per navi o barche e loro pale |
ex ex 8515 |
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet |
ex ex 9014 10 00 |
Bussole, comprese quelle di navigazione, esclusivamente per l'industria marittima |
ex ex 9014 80 00 |
Altri strumenti e apparecchi di navigazione, esclusivamente per l'industria marittima |
ex ex 9014 90 00 |
Parti e accessori delle sottovoci 9014 10 00 e 9014 80 00, esclusivamente per l'industria marittima |
ex ex 9015 |
Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri, esclusivamente per l'industria marittima”. |
ALLEGATO V
“ALLEGATO VII A
Software per integrare i processi industriali di cui agli articoli 10 quinquies, 10 sexies, 10 septies e all'articolo 31, paragrafo 1
1. |
Software per la pianificazione delle risorse aziendali concepito specificamente per l'utilizzo nell'industria nucleare, militare, del gas, del petrolio, della marina, dell'aviazione, finanziaria ed edile. |
Nota esplicativa: il software per la pianificazione delle risorse aziendali è un software utilizzato per la contabilità finanziaria, la contabilità di gestione, la gestione delle risorse umane, della produzione, della catena di approvvigionamento, dei progetti e dei rapporti con la clientela, i servizi di dati o il controllo dell’accesso.”.
ALLEGATO VI
“ALLEGATO VII B
Grafite e metalli grezzi o semilavorati di cui agli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater e all’articolo 31, paragrafo 1
Nota introduttiva: l'inclusione di beni nel presente allegato fa salve le regole applicabili ai beni inclusi negli allegati I, II e III.
1. Grafite
Codice SA |
Designazione delle merci |
2504 |
Grafite naturale |
3801 |
Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti |
6815 10 |
Lavori di grafite o di altro carbonio, anche di fibre di carbonio, per usi diversi da quelli elettrici |
6903 10 |
Storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette ed altri prodotti ceramici refrattari diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili contenenti, in peso, più di 50% di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti |
8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
2. Siderurgia
Codice SA |
Designazione delle merci |
7201 |
Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie |
7202 |
Ferroleghe |
7203 |
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94%, in pezzi, palline o forme simili |
7204 |
Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio |
7205 |
Graniglie e polveri di ghisa greggia, ghisa specolare, ferro od acciaio |
7206 |
Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie; |
7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
7218 |
Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili |
7224 |
Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati |
3. Rame e lavori di rame
Codice SA |
Designazione delle merci |
7401 00 00 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
7402 00 00 |
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica |
7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
7404 00 |
Cascami ed avanzi di rame |
7405 00 00 |
Leghe madri di rame |
7406 |
Polveri e pagliette di rame |
7407 |
Barre e profilati di rame |
7410 |
Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili) di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto) |
7413 00 00 |
Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l’elettricità |
4. Nichel e lavori di nichel
Codice SA |
Designazione delle merci |
7501 |
Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel |
7502 |
Nichel greggio |
7503 00 |
Cascami ed avanzi rottami di nichel |
7504 00 00 |
Polveri e pagliette di nichel |
7505 |
Barre, profilati e fili, di nichel |
7506 |
Lamiere, nastri e fogli, di nichel |
7507 |
Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel |
5. Alluminio
Codice SA |
Designazione delle merci |
7601 |
Alluminio greggio |
7602 |
Cascami ed avanzi di alluminio |
7603 |
Polveri e pagliette di alluminio |
7605 |
Fili di alluminio |
7606 |
Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm |
7609 00 00 |
Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) |
7614 |
Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità |
6. Piombo
Codice SA |
Designazione delle merci |
7801 |
Piombo greggio |
7802 00 00 |
Cascami ed avanzi di piombo |
7804 |
Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo |
7. Zinco
Codice SA |
Designazione delle merci |
7901 |
Zinco greggio |
7902 00 00 |
Cascami ed avanzi di zinco |
7903 |
Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) |
7904 00 00 |
Barre, profilati e fili, di zinco |
7905 00 00 |
Lamiere, fogli e nastri, di zinco |
8. Stagno
Codice SA |
Designazione delle merci |
8001 |
Stagno greggio |
8002 00 00 |
Cascami ed avanzi di stagno |
8003 00 00 |
Barre, profilati e fili, di stagno |
9. Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie:
Codice SA |
Designazione delle merci |
ex ex 8101 |
Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dagli anticatodi per tubi di emissione di raggi X |
ex ex 8102 |
Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dagli articoli specificamente concepiti per l'odontoiatria |
ex ex 8103 |
Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dagli strumenti dentistici e chirurgici e dagli articoli specificamente concepiti per usi in ortopedia e chirurgia |
8104 |
Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi |
8105 |
Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi |
ex ex 8106 00 |
Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi, diversi da quelli specificamente concepiti per la preparazione di composti chimici per uso farmaceutico |
8107 |
Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi |
8108 |
Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi |
8109 |
Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi |
8110 |
Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi |
8111 00 |
Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi |
ex ex 8112 |
Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dalle finestre dei tubi protettori di radiologia |
8113 00 |
Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi”. |