EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012R1250
Commission Implementing Regulation (EU) No 1250/2012 of 20 December 2012 amending Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1250/2012 della Commissione, del 20 dicembre 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1250/2012 della Commissione, del 20 dicembre 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
GU L 352 del 21.12.2012, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
21.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1250/2012 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento. |
(2) |
La Slovenia ha chiesto che sia modificato l'indirizzo delle sue autorità competenti. Inoltre l'indirizzo della Commissione europea deve essere aggiornato. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
ALLEGATO
L’allegato al regolamento (CE) n. 2580/2001 è così modificato:
(1) |
L'indirizzo che figura alla voce “Slovenia” è sostituito da quanto segue: “Articolo 4
Articoli 5 e 6
|
(2) |
La voce “Comunità europea” e il paragrafo successivo sono sostituiti da quanto segue: “Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
|