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Document 32012R1239
Commission Implementing Regulation (EU) No 1239/2012 of 19 December 2012 amending Regulation (EC) No 543/2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the marketing standards for poultrymeat
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame
GU L 350 del 20.12.2012, p. 63–66
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
20.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 350/63 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1239/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione (2) dispongono che i polli surgelati e congelati e alcuni tagli di pollame possano essere commercializzati all’interno dell’Unione solo se il tenore d’acqua non supera i livelli tecnicamente inevitabili, determinati secondo i metodi di analisi descritti rispettivamente negli allegati VI, VII e VIII del suddetto regolamento. |
(2) |
L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 543/2008 dispone che presso i macelli si proceda a verifiche regolari dell’assorbimento d’acqua secondo quanto indicato nell’allegato IX del suddetto regolamento o alle verifiche a norma dell’allegato VI dello stesso regolamento. |
(3) |
Gli allegati VI e VII del regolamento (CE) n. 543/2008 fissano valori limite per il tenore d’acqua delle carcasse di polli congelati e surgelati, l’allegato VIII del medesimo regolamento fissa valori limite per il tenore d’acqua di alcuni tagli di pollame e l’allegato IX dello stesso regolamento fissa valori limite per il tenore d’acqua delle carni di pollame fresche nell’ambito delle verifiche dell’assorbimento d’acqua nello stabilimento di produzione. Questi valori limite sono tutti determinati con riferimento a tre metodi di raffreddamento definiti all’articolo 10 del suddetto regolamento, ossia raffreddamento ad aria, raffreddamento per aspersione o ventilazione e raffreddamento per immersione. |
(4) |
Le nuove tecnologie hanno permesso lo sviluppo di nuovi metodi di raffreddamento per i quali è opportuno applicare le stesse norme previste per i metodi di raffreddamento definiti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 543/2008. È pertanto necessario stabilire i valori limite che saranno applicati in concomitanza all’uso di nuovi metodi di raffreddamento. |
(5) |
Dato che le nuove tecnologie per il raffreddamento delle carcasse di polli vengono studiate al fine di migliorare la qualità generale delle carni di pollame, è opportuno che i valori limite per questi nuovi metodi di raffreddamento non superino i valori limite più bassi fissati per il metodo di raffreddamento ad aria. |
(6) |
L’allegato XI del regolamento (CE) n. 543/2008 contiene l’elenco dei laboratori nazionali di riferimento. Le autorità competenti di Malta hanno notificato alla Commissione la nuova designazione del loro laboratorio nazionale di riferimento. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 543/2008. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati da VI a IX e l’allegato XI del regolamento (CE) n. 543/2008 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.
ALLEGATO
Gli allegati da VI a IX e l’allegato XI del regolamento (CE) n. 543/2008 sono modificati come segue:
1) |
nell’allegato VI, il punto 7 è sostituito dal seguente: «7. Valutazione del risultato Se per il campione di 20 carcasse la quantità media d’acqua proveniente dal decongelamento è superiore alle percentuali di seguito indicate, si ritiene che la quantità d’acqua assorbita durante il trattamento superi il limite consentito. Le percentuali in parola sono:
|
2) |
nell’allegato VII, il punto 6 è sostituito dal seguente: «6. Calcolo dei risultati
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3) |
nell’allegato VIII, il punto 6 è sostituito dal seguente: «6. Calcolo dei risultati
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4) |
nell’allegato IX è aggiunto il seguente punto 11:
|
5) |
nell’allegato XI la voce relativa a Malta è sostituita dalla seguente: «Malta
|
(1) Calcolato rispetto alla carcassa, esclusa l’acqua estranea assorbita.;
(2) Calcolato in base al taglio, esclusa l’acqua estranea assorbita. Per i filetti (senza pelle) e la carne di coscia di tacchino disossata, la percentuale è pari al 2 % per ciascuno dei metodi di refrigerazione.»;