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Document 32012R1169

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 del Consiglio, del 10 dicembre 2012 , che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012

    GU L 337 del 11.12.2012, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2013; abrogato da 32013R0714

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1169/oj

    11.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 337/2


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1169/2012 DEL CONSIGLIO

    del 10 dicembre 2012

    che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 (2) che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

    (2)

    Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012.

    (3)

    Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 di avere deciso di mantenerli nell’elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata. Nel caso di talune persone e gruppi è stata fornita una modifica della motivazione.

    (4)

    Il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentategli dai soggetti interessati.

    (5)

    Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell’allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per combattere il terrorismo (3), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune, e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

    (6)

    È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, è sostituito dall’elenco figurante nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

    (2)  GU L 165 del 26.6.2012, pag. 12.

    (3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


    ALLEGATO

    ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1

    1.   PERSONE

    1.

    ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), nato l’11.8.1960 in Iran. Passaporto: D9004878

    2.

    AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia saudita), cittadinanza saudita

    3.

    AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia saudita), cittadinanza saudita

    4.

    ARBABSIAR Manssor (pseudonimo Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); passaporto: 477845448 (USA). Documento d’identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA)

    5.

    BOUYERI, Mohammed (pseudonimi: Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), nato l’8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) – membro dell’«Hofstadgroep»

    6.

    FAHAS, Sofiane Yacine, nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

    7.

    IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimi: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

    8.

    MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimi: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

    9.

    SHAHLAI Abdul Reza (pseudonimi: Abdol Reza Shala’i; Abd-al Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahla’i; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif; Yusuf Abu-al-Karkh), nato all’incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran

    10.

    SHAKURI Ali Gholam, nato all’incirca nel 1965 a Teheran, Iran

    11.

    SOLEIMANI Qasem (pseudonimi: Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), nato l’11.3.1957 in Iran. Cittadinanza iraniana. Passaporto: 008827 (diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore generale

    2.   GRUPPI E ENTITÀ

    1.

    «Organizzazione Abu Nidal» — «ANO», (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah»; «Brigate rivoluzionarie arabe»; «Settembre nero»; «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»)

    2.

    «Brigata dei martiri di Al-Aqsa»

    3.

    «Al-Aqsa e.V.»

    4.

    «Al-Takfir» e «Al-Hijra»

    5.

    «Babbar Khalsa»

    6.

    «Partito comunista delle Filippine», incluso «New People’s Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine

    7.

    «Gama’a al-Islamiyya», (anche noto come «Al-Gama’a al-Islamiyya») («Islamic Group» – «IG»)

    8.

    «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»)

    9.

    «Hamas» (incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»)

    10.

    «Hizbul Mujahideen» — «HM»

    11.

    «Hofstadgroep»

    12.

    «Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo»)

    13.

    «International Sikh Youth Federation» — «ISYF»

    14.

    «Khalistan Zindabad Force» — «KZF»

    15.

    «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (anche noto come «KADEK» o come «KONGRA-GEL»)

    16.

    «Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE»

    17.

    «Ejército de Liberaciòn Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»)

    18.

    «Jihad islamica palestinese» — «PIJ»

    19.

    «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP»

    20.

    «Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (anche noto come «Comando generale del PFLP»)

    21.

    «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»)

    22.

    «Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — DHKP/C» (anche noto come «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria») o come «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)

    23.

    «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»)

    24.

    «Stichting Al Aqsa» (anche noto come «Stichting Al Aqsa Nederland» o come «Al Aqsa Nederland»)

    25.

    «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [anche noto come «Kurdistan Freedom Falcons», o come «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)]


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