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Document 32012R1160

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1160/2012 della Commissione, del 7 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda il certificato veterinario per i bovini domestici destinati al transito dalla regione di Kaliningrad ad altre parti della Russia attraverso il territorio della Lituania Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 336 del 8.12.2012, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1160/oj

    8.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 336/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1160/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 7 dicembre 2012

    che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda il certificato veterinario per i bovini domestici destinati al transito dalla regione di Kaliningrad ad altre parti della Russia attraverso il territorio della Lituania

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 7, lettera e), e l’articolo 13, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per il transito nell’Unione europea di ungulati vivi. Essa prevede la possibilità di stabilire disposizioni particolari, compresi i modelli di certificati veterinari applicabili al transito nell’Unione di ungulati vivi provenienti da paesi terzi autorizzati, purché tali animali siano in transito sul territorio dell’Unione attraverso posti d’ispezione frontalieri riconosciuti con l’accordo e sotto la supervisione dei servizi doganali e del veterinario ufficiale, senza soste se non quelle necessarie per il benessere degli animali.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2), contiene prescrizioni in materia di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite contenenti animali vivi, compresi gli ungulati. L’allegato I di tale regolamento fissa un elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell’Unione, nonché i modelli di certificati veterinari destinati ad accompagnarle.

    (3)

    Le prescrizioni relative al transito, attraverso il territorio della Lituania, di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad (Kaliningradskaya oblast) e diretti verso altre regioni della Russia, attualmente prevedono, tra l’altro, che prima del transito venga certificato che gli animali sono rimasti nel territorio di Kaliningrad dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data di spedizione attraverso il territorio dell’Unione e non sono entrati in contatto con artiodattili importati negli ultimi 30 giorni.

    (4)

    La Russia ha chiesto una revisione di tali prescrizioni al fine di consentire il transito attraverso la Lituania di bovini vivi da riproduzione e da produzione originari dell’Unione, ma in seguito introdotti nella regione di Kaliningrad, senza prevedere la loro permanenza per un periodo minimo in tale regione.

    (5)

    Poiché la situazione zoosanitaria dell’Unione non presenta problemi, è opportuno prevedere una prescrizione alternativa in materia di certificati per il transito di tali animali dalla regione di Kaliningrad ad altre parti della Russia attraverso il territorio della Lituania su autocarri. Al fine di salvaguardare lo status zoosanitario dell’Unione, tale transito deve essere tuttavia consentito solo se viene opportunamente certificato che gli animali dopo la loro introduzione a Kaliningrad sono tenuti in strutture in cui vengono tenuti solo animali originari dell’Unione.

    (6)

    Il modello di certificato veterinario «BOV-X-TRANSIT-RU» di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 va quindi modificato di conseguenza.

    (7)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, il modello di certificato veterinario BOV-X-TRANSIT-RU è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

    (2)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.


    ALLEGATO

    «Modello BOV-X-TRANSIT-RU

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