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Document 32012R1151

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

GU L 343 del 14.12.2012, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/05/2024; abrogato da 32024R1143

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj

14.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2012

sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell’acquacoltura dell’Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell’Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione degli agricoltori e dei produttori dell’Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell’evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi.

(2)

Sempre di più, i cittadini e i consumatori dell’Unione chiedono qualità e prodotti tradizionali e si preoccupano del mantenimento della varietà della produzione agricola dell’Unione. Queste esigenze determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolar modo quelle connesse all’origine geografica.

(3)

I produttori possono continuare a produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità solo se i loro sforzi sono equamente ricompensati. Ciò presuppone che essi possano comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche dei propri prodotti in condizioni di concorrenza leale e che i prodotti possano essere identificati correttamente sul mercato.

(4)

Contribuire attraverso regimi di qualità a ricompensare gli sforzi dispiegati dai produttori per ottenere una gamma diversificata di prodotti di qualità può avere ricadute positive per l’economia rurale. Ciò vale soprattutto per le aree svantaggiate, le zone di montagna e le regioni ultraperiferiche, nelle quali il settore agricolo ha un peso economico notevole e i costi di produzione sono elevati. Pertanto i regimi di qualità sono in grado di fornire un contribuito e un complemento alla politica di sviluppo rurale e alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell’ambito della politica agricola comune (PAC). In particolare essi possono fornire un contributo alle aree il cui settore agricolo ha un peso economico più rilevante e, specialmente, alle aree svantaggiate.

(5)

Tra le priorità politiche di Europa 2020 presentate nella comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» vi sono la realizzazione di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione e la promozione di un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. La politica di qualità dei prodotti agricoli dovrebbe pertanto, da un lato, fornire ai produttori gli strumenti che consentano loro di identificare e promuovere meglio i prodotti aventi caratteristiche specifiche e, dall’altro, proteggere tali produttori dalle pratiche sleali.

(6)

Le diverse misure complementari previste dovrebbero rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

(7)

Le misure riguardanti la politica della qualità dei prodotti agricoli sono contenute nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (4); nella direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (5), e in particolare nell’articolo 2; nel regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (6), in particolare nell’articolo 14; nel regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (7); nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (8); nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (9), in particolare nella parte II, titolo II, capo I, sezione I e nella sezione I bis, sottosezione I; nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (10), e nel regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (11).

(8)

L’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari dovrebbe essere soggetta alle norme generali fissate nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (12), in particolare alle disposizioni intese a evitare che l’etichettatura possa confondere o indurre in errore i consumatori.

(9)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli ha individuato che il rafforzamento della coerenza e dell’uniformità generale della politica di qualità dei prodotti agricoli costituisce una priorità.

(10)

Il regime relativo alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari e il regime relativo alle specialità tradizionali garantite hanno in comune alcuni obiettivi e alcune disposizioni.

(11)

Da qualche tempo l’Unione persegue un approccio che ha l’obiettivo di semplificare il quadro normativo della PAC. È opportuno applicare tale approccio anche ai regolamenti che disciplinano la politica di qualità dei prodotti agricoli, senza per questo mettere in discussione le caratteristiche specifiche di tali prodotti.

(12)

Alcuni regolamenti che concorrono a formare la politica di qualità dei prodotti agricoli sono stati riveduti di recente ma non sono ancora attuati appieno. Di conseguenza, essi non dovrebbero essere inclusi nel presente regolamento. Essi possono tuttavia essere inclusi in un secondo tempo, una volta sia data piena attuazione alla normativa.

(13)

Alla luce delle suddette considerazioni, è opportuno far confluire le seguenti disposizioni in un unico quadro normativo comprendente le disposizioni nuove o aggiornate dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 e le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 che sono mantenute.

(14)

Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 e sostituirli con il presente regolamento.

(15)

L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere limitato ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato e a un elenco di prodotti non compresi in tale allegato e strettamente connessi alla produzione agricola o all’economia rurale.

(16)

Le norme previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi lasciando impregiudicata la normativa vigente dell’Unione in materia di vini, vini aromatizzati, bevande spiritose, prodotti dell’agricoltura biologica e regioni ultraperiferiche.

(17)

È opportuno circoscrivere l’ambito di applicazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai prodotti per i quali esiste un legame intrinseco fra le caratteristiche del prodotto o dell’alimento e la sua origine geografica. L’inclusione nell’attuale regime soltanto di alcuni tipi di cioccolato quali prodotti di confetteria costituisce un’anomalia che dovrebbe essere corretta.

(18)

La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all’origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli.

(19)

Garantire il rispetto uniforme nell’intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell’Unione è una priorità che può essere conseguita più efficacemente a livello di Unione.

(20)

Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche prevedendone l’inserimento in un registro facilita lo sviluppo di tali strumenti, poiché l’approccio più uniforme derivante garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. È opportuno stabilire disposizioni per lo sviluppo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a livello di Unione e per promuovere la creazione di meccanismi per proteggerle nei paesi terzi nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di accordi multilaterali e bilaterali, contribuendo in tal modo al riconoscimento della qualità dei prodotti e del loro modello di produzione, quale fattore di valore aggiunto.

(21)

Alla luce dell’esperienza acquisita con l’attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (13), e del regolamento (CE) n. 510/2006, si avverte l’esigenza di affrontare alcune questioni, di chiarire e semplificare alcune norme e di snellire le procedure previste da tale regime.

(22)

Tenuto conto della prassi esistente, è opportuno definire ulteriormente e mantenere i due diversi strumenti che permettono di identificare il legame tra il prodotto e la sua origine geografica, vale a dire la denominazione di origine protetta e l’indicazione geografica protetta. Senza modificare il concetto di tali strumenti, è opportuno adottare alcune modifiche delle definizioni per renderle più semplici e chiare agli operatori ai fini della comprensione e per tenere maggiormente conto della definizione di «indicazioni geografiche» contenuta nell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

(23)

Un prodotto agricolo o alimentare recante tale riferimento geografico dovrebbe soddisfare determinate condizioni previste da un disciplinare, quali prescrizioni specifiche intese a proteggere le risorse naturali o il paesaggio della zona di produzione, ovvero a migliorare il benessere degli animali.

(24)

Per usufruire della protezione nel territorio degli Stati membri, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate unicamente a livello di Unione. A decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello di Unione, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli gli scambi intraunionali o internazionali. Anche le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all’atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento.

(25)

La procedura di registrazione a livello di Unione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo di uno Stato membro diverso da quello della domanda, oppure di un paese terzo, di far valere i propri diritti notificando la propria opposizione.

(26)

L’iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dovrebbe fornire informazioni anche ai consumatori e agli operatori commerciali.

(27)

L’Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli concernenti la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Per agevolare la fornitura al pubblico di informazioni riguardo ai nomi protetti in tal modo, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all’utilizzo di tali nomi, i nomi possono essere iscritti nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. A meno che non siano espressamente qualificate come denominazioni di origine in tali accordi internazionali, tali nomi dovrebbero essere iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.

(28)

Tenuto conto della loro peculiarità, è opportuno adottare norme specifiche in materia di etichettatura per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette, che impongono ai produttori di utilizzare sugli imballaggi i simboli dell’Unione o le indicazioni adeguate. Per i nomi dell’Unione è opportuno rendere obbligatorio l’utilizzo di tali simboli o indicazioni allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolare l’identificazione di questi prodotti sul mercato, facilitandone in tal modo i controlli. Tenuto conto delle esigenze dell’OMC, l’uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe essere facoltativo per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei paesi terzi.

(29)

È opportuno tutelare i nomi iscritti nel registro allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori. Si dovrebbe inoltre opportuno chiarire con quali mezzi debba essere garantita la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, in particolare per quanto attiene al ruolo dei gruppi di produttori e delle autorità competenti degli Stati membri.

(30)

È opportuno stabilire disposizioni relative a deroghe specifiche che permettano, per periodi di tempo transitori, l’uso di un nome registrato insieme ad altri nomi. Tali deroghe dovrebbero essere semplificate e chiarite. In taluni casi, al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l’obiettivo a lungo termine dell’osservanza dei disciplinari da parte di tutti i produttori, tali deroghe possono essere concesse per un periodo massimo di dieci anni.

(31)

È opportuno chiarire la portata della tutela conferita dal presente regolamento, in particolare con riferimento alle limitazioni imposte alla registrazione di nuovi marchi dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (14), in caso di conflitto con la registrazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come già accade per la registrazione di nuovi marchi a livello di Unione. Tale chiarimento è necessario anche per il caso dei titolari di diritti di proprietà intellettuale anteriori, in particolare per quanto attiene ai marchi e nomi omonimi registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

(32)

La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe essere estesa ai casi di usurpazione, imitazione ed evocazione dei nomi registrati relativi sia a beni che a servizi, onde garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo. È opportuno tener conto della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari ottenuti da ingredienti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP)» quando le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette sono utilizzate come ingredienti.

(33)

I nomi già registrati a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 il 3 gennaio 2013 dovrebbero continuare a essere protette nell’ambito del presente regolamento ed essere iscritti automaticamente nel registro.

(34)

L’obiettivo specifico del regime relativo alle specialità tradizionali garantite consiste nell’aiutare i produttori di prodotti tradizionali a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti. Tuttavia, dato il numero esiguo dei nomi registrati, l’attuale regime delle specialità tradizionali garantite non ha sfruttato appieno tutte le sue potenzialità. Le attuali disposizioni in materia dovrebbero perciò essere migliorate, chiarite e rese più incisive per ottenere un regime più comprensibile, efficace e interessante per i potenziali richiedenti.

(35)

Il regime attuale consente di registrare un nome a fini identificativi, senza riserva d’uso del nome nell’Unione. Poiché tale possibilità non è stata compresa appieno dai soggetti interessati e poiché la funzione di identificare i prodotti tradizionali può essere realizzata meglio a livello nazionale o regionale in applicazione del principio di sussidiarietà, è opportuno eliminare tale possibilità. Alla luce dell’esperienza, il regime dovrebbe trattare soltanto la riserva d’uso dei nomi nell’intera Unione.

(36)

Per assicurare che nell’ambito del regime siano registrati i nomi di prodotti davvero tradizionali, è opportuno adattare gli altri criteri e condizioni per la loro registrazione, in particolare per quanto riguarda la definizione di «tradizionale», che dovrebbe includere prodotti la cui produzione ha luogo già da un periodo di tempo significativo.

(37)

Per garantire la conformità delle specialità tradizionali garantite al loro disciplinare e la continuità delle stesse, i produttori organizzati in gruppi dovrebbero definire essi stessi il prodotto in un disciplinare. I produttori dei paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di registrare un nome tra le specialità tradizionali garantite.

(38)

Per avere diritto all’uso riservato, le specialità tradizionali garantite dovrebbero essere registrate a livello di Unione. L’iscrizione nel registro dovrebbe fornire informazioni anche ai consumatori e agli operatori commerciali.

(39)

Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli. Per le specialità tradizionali garantite prodotte all’interno dell’Unione, il simbolo dell’Unione dovrebbe figurare nell’etichettatura e dovrebbe essere possibile abbinarlo all’indicazione «specialità tradizionale garantita».

(40)

Per proteggere i nomi registrati da usurpazioni o da pratiche che potrebbero indurre in errore i consumatori, il loro uso dovrebbe essere riservato.

(41)

Per i nomi già registrati a norma del regolamento (CE) n. 509/2006 che al 3 gennaio 2013 non rientrerebbero altrimenti nell’ambito di applicazione del presente regolamento le condizioni d’uso stabilite nel regolamento (CE) n. 509/2006 dovrebbero continuare ad applicarsi per un periodo transitorio.

(42)

Per i nomi registrati senza riserva d’uso del nome ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006, è opportuno prevedere una procedura di registrazione del nome affinché possano essere registrate con riserva d’uso del nome.

(43)

È inoltre opportuno stabilire misure transitorie per le domande di registrazione pervenute alla Commissione prima del 3 gennaio 2013.

(44)

È opportuno introdurre un secondo ordine di regimi di qualità, basato su indicazioni di qualità che conferiscono valore aggiunto, che possano essere comunicate nel mercato interno e da utilizzare su base volontaria. Tali indicazioni facoltative di qualità dovrebbero far riferimento a caratteristiche orizzontali specifiche con riguardo a una o più categorie di prodotti, metodi di produzione o modalità di trasformazione che si applicano in settori specifici. L’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» è risultata sinora conforme alle condizioni e genererà valore aggiunto al prodotto sul mercato. La Commissione può adottare degli orientamenti al fine di agevolare l’applicazione della direttiva 2000/13/CE laddove l’etichettatura dei prodotti alimentari può generare confusione nei consumatori riguardo alle indicazioni facoltative di qualità, compresi, in particolare, i «prodotti di montagna».

(45)

Al fine di fornire ai produttori di montagna uno strumento efficace per migliorare la commercializzazione dei loro prodotti e ridurre i rischi effettivi di confusione dei consumatori sulla provenienza montana dei prodotti sul mercato, è opportuno prevedere la definizione a livello di Unione di un’indicazione facoltativa di qualità per i prodotti di montagna. La definizione di zone di montagna dovrebbe basarsi sui criteri di classificazione generale utilizzati per individuare una zona di montagna nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (15).

(46)

Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite si basa sulla fiducia dei consumatori. Esso è credibile solo se accompagnato da verifiche e controlli effettivi. I regimi di qualità disciplinati dal presente regolamento dovrebbero essere oggetto di un sistema di monitoraggio mediante controlli ufficiali, in conformità dei principi enunciati dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (16), e dovrebbero comprendere un sistema di controlli in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. Per aiutare gli Stati membri ad applicare meglio le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 per i controlli relativi alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, il presente regolamento dovrebbe contenere riferimenti agli articoli più rilevanti.

(47)

Per garantire al consumatore le caratteristiche specifiche delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, è opportuno che gli operatori siano soggetti a un sistema che verifichi il rispetto del disciplinare.

(48)

Al fine di garantire l’imparzialità e l’efficienza delle autorità competenti, esse dovrebbero soddisfare una serie di criteri operativi. È opportuno prevedere disposizioni che deleghino a organismi di controllo alcune competenze a svolgere compiti di controllo specifici.

(49)

È opportuno utilizzare le norme europee (norme EN) elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e le norme internazionali elaborate dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) per l’accreditamento degli organismi di controllo ed è altresì opportuno che tali organismi le utilizzino per le operazioni da essi svolte. L’accreditamento di tali organismi dovrebbe aver luogo in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (17).

(50)

Le informazioni relative alle attività di controllo sulle indicazioni geografiche e sulle specialità tradizionali garantite dovrebbero essere inserite nei piani di controllo nazionali pluriennali e nelle relazioni annuali redatte dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 882/2004.

(51)

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.

(52)

È opportuno chiarire le norme che disciplinano attualmente la possibilità di continuare a utilizzare nomi generici, in modo che i termini generici simili a un nome o a un’indicazione protetta o riservata o che ne fanno parte mantengano il loro carattere generico.

(53)

La data da prendere in considerazione per stabilire la preesistenza di un marchio e di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica dovrebbe essere la data della domanda di registrazione del marchio nell’Unione o negli Stati membri e la data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

(54)

È opportuno continuare ad applicare le disposizioni relative al rigetto o alla coesistenza di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica in caso di conflitto con un marchio preesistente.

(55)

I criteri per respingere la registrazione di marchi posteriori o dichiararne nulla la registrazione poiché confliggenti con una denominazione di origine o un’indicazione geografica preesistente dovrebbero corrispondere all’ambito di applicazione della tutela della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

(56)

Le disposizioni relative ai sistemi che conferiscono diritti di proprietà intellettuale, in particolar modo i diritti conferiti dal regime di qualità riguardante le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche o quelli conferiti dalla normativa sui marchi, dovrebbero lasciare impregiudicate la riserva d’uso dei nomi e l’istituzione di indicazioni e simboli nell’ambito dei regimi di qualità riguardanti le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

(57)

È opportuno chiarire e riconoscere il ruolo dei gruppi. I gruppi svolgono un ruolo fondamentale nel processo di presentazione delle domande di registrazione dei nomi di denominazioni di origine e indicazioni geografiche nonché di specialità tradizionali garantite, e nella modifica dei disciplinari e delle domande di annullamento. Essi possono inoltre sviluppare attività connesse alla sorveglianza in merito all’effettiva protezione dei nomi registrati, alla conformità della produzione al relativo disciplinare, all’informazione e alla promozione delnome registrato e, in generale, qualsiasi attività volta ad accrescere il valore dei nomi registrati e l’efficacia dei regimi di qualità. Inoltre, i gruppi dovrebbero seguire da vicino la posizione dei prodotti sul mercato. Tali attività non dovrebbero tuttavia agevolare né determinare comportamenti anticoncorrenziali incompatibili con gli articoli 101 e 102 del trattato.

(58)

Per garantire che i nomi registrati delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nonché delle specialità tradizionali garantite soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento, è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprendenti una procedura nazionale di opposizione. La Commissione dovrebbe procedere successivamente all’esame delle domande per assicurarsi che esse non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell’Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.

(59)

Dovrebbe essere possibile la registrazione come denominazioni di origine, indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite di nomi relativi a prodotti originari di paesi terzi e che soddisfano le condizioni stabilite nel presente regolamento.

(60)

È opportuno proteggere sia nell’Unione che nei paesi terzi i simboli, le indicazioni e le abbreviazioni che dimostrano l’adesione a un regime di qualità nonché i diritti dell’Unione, onde garantire che essi siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti. Inoltre, affinché la protezione sia efficace, è opportuno che la Commissione abbia a disposizione risorse di bilancio ragionevoli su base centralizzata, nel quadro del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (18) e in conformità dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (19).

(61)

È opportuno abbreviare e migliorare, in particolare per quanto riguarda il processo decisionale, la procedura di registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite, compresi i periodi previsti per l’esame e l’opposizione. La Commissione, assistita in determinate circostanze dagli Stati membri, dovrebbe essere responsabile dell’adozione delle decisioni relative alla registrazione. Si dovrebbero stabilire procedure che permettano di modificare il disciplinare dopo la registrazione e di annullare la registrazione del nome, in particolare se il prodotto non è più conforme al relativo disciplinare o se il nome non è più utilizzato sul mercato.

(62)

Al fine di agevolare le domande transfrontaliere di registrazione congiunta delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette o delle specialità tradizionali garantite, dovrebbero essere previste delle procedure appropriate.

(63)

Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato, per completare la lista dei prodotti di cui all’allegato I del presente regolamento; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla provenienza dei mangimi per animali nel caso di una denominazione di origine; stabilire delle restrizioni e delle deroghe con riferimento alla macellazione di animali vivi o con riferimento alla provenienza delle materie prime; stabilire regole che limitino le informazioni contenute nel disciplinare; definire i simboli dell’Unione; stabilire norme transitorie supplementari al fine di proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati; stabilire ulteriori dettagli in relazione ai criteri di ammissibilità dei nomi delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme particolareggiate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; riservare una indicazione facoltativa di qualità supplementare, precisandone le condizioni di utilizzo e modificando tali condizioni; stabilire deroghe all’uso del termine «prodotto di montagna» e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l’applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare stabilire le condizioni alle quali le materie prime o i prodotti alimentari possono provenire dal di fuori delle zone di montagna; stabilire norme supplementari per determinare il carattere generico di termini nell’Unione; stabilire norme per determinare l’utilizzo del nome di una varietà vegetale o di una razza animale; definire le norme per lo svolgimento della procedura nazionale di opposizione relativa alle domande congiunte concernenti più territori nazionali e completare le norme relative alla procedura di domanda, alla procedura di opposizione, alla procedura di domanda di modifica e alla procedura di annullamento in generale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(64)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire norme relative alla forma del disciplinare; stabilire norme particolareggiate sulla forma e il contenuto del registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette; definire le caratteristiche tecniche dei simboli dell’Unione e le indicazioni e le norme riguardanti il loro uso sui prodotti, comprese le versioni linguistiche appropriate da utilizzare; concedere e prorogare periodi transitori per deroghe temporanee per l’uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette; stabilire norme particolareggiate in merito alla forma e al contenuto del registro delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme per la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire tutte le misure relative alle forme, alle procedure e agli altri dettagli tecnici per l’applicazione del titolo IV; stabilire norme per l’uso delle indicazioni facoltative di qualità; stabilire norme per la protezione uniforme di indicazioni, abbreviazioni e simboli di cui ai regimi di qualità; stabilire norme particolareggiate in merito alla procedura, alla forma e alla presentazione di domande di registrazione o di opposizioni; respingere la domanda; decidere in merito alla registrazione di un nome se un accordo non è stato raggiunto; stabilire norme particolareggiate sulla procedura, sulla forma e sulla presentazione di una domanda di modifica; annullare la registrazione di una denominazione di origine protetta, di una indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita e stabilire norme particolareggiate sulla procedura e sulla forma della procedura di annullamento e sulla presentazione delle domande di annullamento. Tali competenze dovrebbero essre esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (20).

(65)

Per quanto riguarda l’istituzione e la tenuta di registri di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite, riconosciute in base a questo regime; la definizione dei mezzi attraverso i quali il nome e l’indirizzo di organismi di certificazione di prodotti sono pubblicati e la registrazione di un nome in caso di mancata notifica di opposizione o in caso di mancata dichiarazione di opposizione motivata ammissibile o in caso contrario se si è raggiunto un accordo, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

1.   Il presente regolamento intende aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti, garantendo in tal modo:

a)

una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;

b)

la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti;

c)

il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e

d)

l’integrità del mercato interno.

Le misure previste dal presente regolamento sono finalizzate a sostenere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.

2.   Il presente regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l’identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che, in particolare, indicano o designano prodotti agricoli con:

a)

caratteristiche che conferiscono valore aggiunto; o

b)

proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato e ad altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del presente regolamento.

Per tenere conto di impegni internazionali o di nuovi metodi di produzione o materiali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che integrano l’elenco dei prodotti di cui all’allegato I del presente regolamento. Tali prodotti sono strettamente connessi a prodotti agricoli o all’economia rurale.

2.   Il presente regolamento non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione degli aceti di vino.

3.   Il presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione in commercio dei prodotti, in particolare con riferimento all’organizzazione comune unica dei mercati e all’etichettatura degli alimenti.

4.   La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (21), non si applica ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«regimi di qualità», i regimi istituiti ai titoli II, III e IV;

2)

«gruppo», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto;

3)

«tradizionale», l’uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni;

4)

«etichettatura», le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;

5)

«specificità», in relazione a un prodotto, le modalità di produzione specifiche che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria;

6)

«termini generici», i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell’Unione;

7)

«fase di produzione», la produzione, la trasformazione o l’elaborazione;

8)

«prodotti trasformati», prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. I prodotti trasformati possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.

TITOLO II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

Articolo 4

Obiettivo

È istituito un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti:

a)

garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti;

b)

garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione;

c)

fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.

Articolo 5

Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1.   Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:

a)

originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

b)

la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e

c)

le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

2.   Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:

a)

originario di un determinato luogo, regione o paese;

b)

alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e

c)

la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

3.   In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la zona di produzione delle materie prime è delimitata;

b)

sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime;

c)

esiste un regime di controllo atto a garantire l’osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e

d)

le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1o maggio 2004.

Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte.

4.   Per tenere conto delle specificità connesse alla produzione di prodotti di origine animale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine.

Inoltre, per tenere conto delle specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime.

Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell’uso e di know-how o fattori naturali riconosciuti.

Articolo 6

Genericità, conflitti con nomi di varietà vegetali e di razze animali, con omonimi e marchi

1.   I termini generici non sono registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

2.   Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

3.   Un nome proposto per la registrazione che sia in tutto o in parte omonimo di un nome già iscritto nel registro stabilito a norma dell’articolo 11 non può essere registrato, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d’impiego e di presentazione locali e tradizionali del nome omonimo registrato successivamente e quelle del nome già iscritto nel registro, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

4.   Un nome proposto per la registrazione come denominazione di origine o indicazione geografica non è registrato qualora, tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Articolo 7

Disciplinare

1.   Una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

a)

il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

b)

la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;

c)

la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3;

d)

gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2;

e)

la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;

f)

gli elementi che stabiliscono:

i)

il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 5, paragrafo 1; o

ii)

se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 5, paragrafo 2;

g)

il nome e l’indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l’indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell’articolo 37, e i relativi compiti specifici;

h)

qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione.

2.   Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 8

Contenuto della domanda di registrazione

1.   Una domanda di registrazione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica a norma dell’articolo 49, paragrafo 2 o 5, comprende almeno:

a)

il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;

b)

il disciplinare di cui all’articolo 7;

c)

un documento unico contenente gli elementi seguenti:

i)

gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;

ii)

la descrizione del legame del prodotto con l’ambiente geografico o con l’origine geografica di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame.

Una domanda di cui all’articolo 49, paragrafo 5, contiene inoltre la prova che il nome del prodotto è protetto nel suo paese di origine.

2.   Un fascicolo di domanda di cui all’articolo 49, paragrafo 4, comprende:

a)

il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente;

b)

il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo;

c)

una dichiarazione dello Stato membro in cui quest’ultimo afferma che la domanda presentata dal gruppo richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo;

d)

il riferimento della pubblicazione del disciplinare.

Articolo 9

Protezione nazionale transitoria

A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale.

Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure alla data in cui la domanda è ritirata.

Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente regolamento, le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

Le misure adottate dagli Stati membri a norma del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

Articolo 10

Motivi di opposizione

1.   Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale paragrafo e se:

a)

dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all’articolo 5 e all’articolo 7, paragrafo 1;

b)

dimostra che la registrazione del nome proposto sarebbe contraria all’articolo 6, paragrafo 2, 3 o 4;

c)

dimostra che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a); o

d)

fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

2.   I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione.

Articolo 11

Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, che creano e tengono un registro, aggiornato e accessibile al pubblico, delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette riconosciute nell’ambito del presente regime.

2.   Possono essere iscritte nel registro le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell’Unione in base a un accordo internazionale del quale l’Unione è parte contraente. A meno che non siano espressamente identificate nel suddetto accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali nomi sono iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme particolareggiate relative alla forma e al contenuto del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

4.   La Commissione pubblica e tiene regolarmente aggiornato l’elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 2 nonché l’elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi.

Articolo 12

Nomi, simboli e indicazioni

1.   Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.

2.   Sono definiti simboli dell’Unione destinati a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.

3.   Nel caso dei prodotti originari dell’Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell’Unione associati a tali prodotti figurano nell’etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono figurare nell’etichettatura.

4.   Possono inoltre figurare nell’etichettatura: riproduzioni della zona di origine geografica di cui all’articolo 5 e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica.

5.   Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è consentito l’uso nell’etichettatura dei marchi collettivi geografici di cui all’articolo 15 della direttiva 2008/95/CE unitamente alla denominazione di origine protetta o all’indicazione geografica protetta.

6.   Per i prodotti originari di paesi terzi, commercializzati con un nome iscritto nel registro, possono figurare nell’etichettatura le indicazioni di cui al paragrafo 3 o i simboli dell’Unione a esse associati.

7.   Affinché al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono i simboli dell’Unione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche dei simboli e delle indicazioni dell’Unione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 13

Protezione

1.   I nomi registrati sono protetti contro:

a)

qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Se una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l’uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

2.   Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche.

3.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.

A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.

Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Articolo 14

Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche

1.   Qualora una denominazione di origine o un’indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l’articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all’indicazione geografica presso la Commissione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95/CE.

2.   Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, un marchio il cui uso violi l’articolo 13, paragrafo 1, di cui sia stata depositata la domanda di registrazione, che sia stato registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione pertinente, acquisito con l’uso in buona fede sul territorio dell’Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (22), o ai sensi della direttiva 2008/95/CE. In tali casi l’uso della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta, nonché l’uso dei marchi in questione, è consentito.

Articolo 15

Periodi transitori per l’uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette

1.   Fatto salvo l’articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l’articolo 13, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell’articolo 49, paragrafo 3 o dell’articolo 51 dimostri che:

a)

la registrazione del nome danneggerebbe l’esistenza di unnome omonimo o parzialmente identico; o

b)

tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data della pubblicazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

2.   Fatto salvo l’articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:

a)

la denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione;

b)

l’uso della denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

3.   Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell’etichettatura.

4.   Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l’obiettivo a lungo termine dell’osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, lo Stato membro può stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e che abbiano sollevato questo problema nella procedura nazionale di opposizione di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Il primo comma si applica mutatis mutandis a un’indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo ad eccezione della procedura di opposizione.

I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1.   I nomi figuranti nel registro di cui all’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all’articolo 11 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all’articolo 7 del presente regolamento. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni.

2.   Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’articolo 56, relativi a ulteriori disposizioni transitorie.

3.   L’applicazione del presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di coesistenza riconosciuto dal regolamento (CE) n. 510/2006 per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, da un lato, e i marchi, dall’altro.

TITOLO III

SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE

Articolo 17

Obiettivo

È istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto.

Articolo 18

Criteri

1.   Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto o alimento:

a)

ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o

b)

ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

2.   Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve:

a)

essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o

b)

designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

3.   Se nella procedura di opposizione ai sensi dell’articolo 51 viene dimostrato che il nome è usato anche in un altro Stato membro o in un paese terzo, al fine di distinguere i prodotti comparabili o i prodotti che condividono un nome identico o analogo, la decisione di registrazione adottata conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, può prevedere che il nome della specialità tradizionale garantita sia accompagnato dall’affermazione «fatto secondo la tradizione di» immediatamente seguito dal nome di un paese o di una sua regione.

4.   Non può essere registrato un nome che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell’Unione.

5.   Per garantire il corretto funzionamento del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, concernenti ulteriori aspetti sui criteri di ammissibilità stabiliti nel presente articolo.

Articolo 19

Disciplinare

1.   Una specialità tradizionale garantita deve rispettare un disciplinare che comprende:

a)

il nome di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti;

b)

la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto;

c)

la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi se del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto; e

d)

gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto.

2.   Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 20

Contenuto della domanda di registrazione

1.   La domanda di registrazione di un nome in quanto specialità tradizionale garantita di cui all’articolo 49, paragrafo 2 o 5, comprende:

a)

il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente;

b)

il disciplinare di cui all’articolo 19.

2.   Un fascicolo di domanda di cui all’articolo 49, paragrafo 4, comprende:

a)

gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo; e

b)

una dichiarazione dello Stato membro in cui si afferma che la domanda presentata dal gruppo e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo.

Articolo 21

Motivi di opposizione

1.   Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione prima della scadenza del termine stabilito e se:

a)

fornisce ragioni debitamente motivate a dimostrazione dell’incompatibilità tra la registrazione proposta e le disposizioni del presente regolamento; o

b)

dimostra che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi.

2.   I criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione.

Articolo 22

Registro delle specialità tradizionali garantite

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, che creano e tengono un registro, accessibile al pubblico e aggiornato, delle specialità tradizionali garantite riconosciute nell’ambito del presente regime.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alla forma e al contenuto del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 23

Nomi, simbolo e indicazione

1.   Un nome registrato come specialità tradizionale garantita può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.

2.   È stabilito un simbolo dell’Unione inteso a dare pubblicità alle specialità tradizionali garantite.

3.   Per i prodotti originari dell’Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 figura nell’etichettatura, fatto salvo il paragrafo 4. Inoltre, il nome del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Può inoltre figurare nell’etichettatura l’indicazione di «specialità tradizionale garantita» o la corrispondente sigla «STG».

Il simbolo è facoltativo nell’etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell’Unione.

4.   Al fine di garantire che al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’articolo 56, che stabiliscano il simbolo dell’Unione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche del simbolo dell’Unione e dell’indicazione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti che recano il nome di una specialità tradizionale garantita, anche in relazione alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 24

Restrizioni dell’uso dei nomi registrati

1.   I nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale non ingenerino confusione con i nomi registrati.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme per la protezione delle specialità tradizionali garantite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 25

Disposizioni transitorie

1.   I nomi registrati a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all’articolo 22 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all’articolo 19 del presente regolamento. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni.

2.   I nomi registrati secondo le prescrizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006, compresi quelli registrati in base alle domande di cui all’articolo 58, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 509/2006 fino al 4 gennaio 2023, a meno che gli Stati membri non facciano ricorso alla procedura di cui all’articolo 26 del presente regolamento.

3.   Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono ulteriori disposizioni transitorie.

Articolo 26

Procedura semplificata

1.   Entro il 4 gennaio 2016, su richiesta di un gruppo, uno Stato membro può presentare alla Commissione i nomi delle specialità tradizionali garantite registrati conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 e conformi al presente regolamento.

Prima di presentare un nome, lo Stato membro avvia una procedura di opposizione ai sensi dell’articolo 49, paragrafi 3 e 4.

Se nel corso di tale procedura è dimostrato che il nome è usato anche in riferimento a prodotti comparabili o a prodotti che condividono un nome identico o analogo, il nome può essere integrato da un termine che ne identifica il carattere tradizionale o la specificità.

Un gruppo di un paese terzo può presentare tali nomi alla Commissione, direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo.

2.   Entro due mesi dal ricevimento la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i nomi di cui al paragrafo 1, unitamente al disciplinare relativo a ciascuno di essi.

3.   Si applicano gli articoli 51 e 52.

4.   Un volta conclusa la procedura di opposizione, la Commissione, se del caso, adegua le voci del registro di cui all’articolo 22. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all’articolo 19.

TITOLO IV

INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ

Articolo 27

Obiettivo

È istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione, da parte dei produttori, nel mercato interno delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto.

Articolo 28

Disposizioni nazionali

Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali sulle indicazioni facoltative di qualità non disciplinate dal presente regolamento, purché tali disposizioni siano conformi al diritto dell’Unione.

Articolo 29

Indicazioni facoltative di qualità

1.   Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano i criteri seguenti:

a)

l’indicazione si riferisce a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o ad una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche;

b)

l’uso dell’indicazione conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile; e

c)

l’indicazione ha una dimensione europea.

2.   Sono escluse dal presente regime le indicazioni facoltative di qualità che descrivono qualità tecniche di un prodotto ai fini dell’applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.

3.   Le indicazioni facoltative di qualità escludono le indicazioni facoltative riservate che promuovono e integrano le norme di commercializzazione specifiche su base settoriale o di categoria di prodotto.

4.   Per tener conto delle specificità di alcuni settori e delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono le modalità di applicazione relative ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono tutte le misure relative alle forme, alle procedure o altre modalità tecniche, necessarie per l’applicazione del presente titolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

6.   Quando adotta atti delegati e di esecuzione conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, la Commissione tiene conto delle pertinenti norme internazionali.

Articolo 30

Riserva e modifica

1.   Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell’evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 56 che riservano una indicazione facoltativa di qualità supplementare e che ne stabiliscono le condizioni di utilizzo.

2.   In casi debitamente motivati e per tenere conto dell’uso adeguato dell’indicazione facoltativa di qualità supplementare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono modifiche delle condizioni di impiego di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 31

Prodotto di montagna

1.   È istituita l’indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità.

Tale indicazione è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato in merito ai quali:

a)

sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna;

b)

nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.

2.   Ai fini del presente articolo si intendono per «zone di montagna dell’Unione» le zone di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Nel caso dei prodotti di paesi terzi, le zone di montagna comprendono le zone ufficialmente designate come zone di montagna dal paese terzo o rispondenti a criteri equivalenti a quelli enunciati all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

3.   In casi debitamente motivati e per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’articolo 56, che stabiliscono deroghe delle condizioni d’uso di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato che stabilisce le condizioni alle quali le materie prime o gli alimenti per animali possono provenire dal di fuori delle zone di montagna, le condizioni alle quali la trasformazione dei prodotti può aver luogo al di fuori delle zone di montagna in una zona geografica da definire e la definizione di tale zona geografica.

4.   Per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, per quanto riguarda la definizione dei metodi di produzione e altri criteri pertinenti per l’applicazione dell’indicazione facoltativa di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 32

Prodotto dell’agricoltura delle isole

Entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità di creare la nuova indicazione «prodotto dell’agricoltura delle isole». L’indicazione può essere utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato, le cui materie prime provengano dalle isole. Inoltre, affinché tale indicazione possa essere applicata ai prodotti trasformati, è necessario che anche la trasformazione avvenga in zone insulari nei casi in cui ciò incide in misura determinante sulle caratteristiche particolari del prodotto finale.

La relazione è corredata, se del caso, da adeguate proposte legislative intese a riservare un’indicazione facoltativa di qualità «prodotto dell’agricoltura delle isole».

Articolo 33

Restrizioni dell’uso

1.   Un’indicazione facoltativa di qualità può essere usata solo per descrivere prodotti conformi alle pertinenti condizioni d’uso.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme sull’uso delle indicazioni facoltative di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 34

Monitoraggio

Gli Stati membri procedono a controlli in base a un’analisi del rischio per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente titolo e, in caso di violazione, applicano sanzioni amministrative adeguate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

Controlli ufficiali delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite

Articolo 35

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III.

Articolo 36

Designazione dell’autorità competente

1.   Conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l’adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento.

Le procedure e le prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli ufficiali intesi a verificare l’adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità per tutti i prodotti contemplati dall’allegato I del presente regolamento.

2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

3.   I controlli ufficiali riguardano:

a)

la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare; e

b)

il monitoraggio dell’uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell’articolo 13 per i nomi registrati a norma del titolo II e in conformità dell’articolo 24 per i nomi registrati a norma del titolo III.

Articolo 37

Verifica del rispetto del disciplinare

1.   Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell’Unione, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da:

a)

una o più autorità competenti di cui all’articolo 36 del presente regolamento; e/o

b)

uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti.

I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo. Gli Stati membri possono altresì contribuire a tali costi.

2.   Per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da:

a)

una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; e/o

b)

uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

3.   Gli Stati membri pubblicano il nome e l’indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e aggiornano periodicamente tali informazioni.

La Commissione pubblica il nome e l’indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e aggiorna periodicamente tali informazioni.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, che definiscono i mezzi attraverso i quali sono resi pubblici il nome e l’indirizzo degli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 38

Sorveglianza sull’uso del nome sul mercato

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità competenti di cui all’articolo 36. La Commissione pubblica il nome e l’indirizzo di tali autorità.

Gli Stati membri procedono a controlli in base a un’analisi del rischio, per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento e, in caso di violazione, adottano tutte le misure necessarie.

Articolo 39

Delega da parte delle autorità competenti a organismi di controllo

1.   Le autorità competenti possono delegare, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004, compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali sui regimi di qualità a uno o più organismi di controllo.

2.   Tali organismi di controllo sono accreditati in conformità della norma europea EN 45011 o della guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti).

3.   L’accreditamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere effettuato solo da:

a)

un organismo nazionale di accreditamento nell’Unione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008; o

b)

un organismo di accreditamento fuori dall’Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l’egida del Forum internazionale per l’accreditamento.

Articolo 40

Pianificazione e comunicazione delle attività di controllo

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli 41, 42 e 43 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2.   Le relazioni annuali relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comprendono una sezione distinta contenente le informazioni previste all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004.

CAPO II

Eccezioni per taluni usi anteriori

Articolo 41

Termini generici

1.   Fatto salvo l’articolo 13, il presente regolamento non pregiudica l’uso dei termini che sono generici nell’Unione, anche se il termine generico fa parte di un nome protetto nell’ambito di un regime di qualità.

2.   Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a)

della situazione esistente nelle zone di consumo;

b)

dei pertinenti atti giuridici nazionali o dell’Unione.

3.   Al fine di tutelare pienamente i diritti delle parti interessate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono ulteriori disposizioni sulla determinazione del carattere generico dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 42

Varietà vegetali e razze animali

1.   Il presente regolamento non osta all’immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura riporti un nome o un termine protetti o riservati nell’ambito di un regime di qualità descritto al titolo II, al titolo III o al titolo IV che contiene o comprende il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il prodotto in questione comprende la varietà o la razza indicata oppure ne è derivato;

b)

i consumatori non sono indotti in errore;

c)

l’uso del nome della varietà o della razza rispetta le regole della concorrenza leale;

d)

l’uso non sfrutta la notorietà del termine protetto; e

e)

nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, la produzione e la commercializzazione del prodotto si siano diffuse al di fuori della sua zona di origine prima della data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica.

2.   Al fine di chiarire ulteriormente la portata dei diritti e delle libertà degli operatori del settore alimentare in relazione all’uso del nome di una varietà vegetale o di una specie animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, per quanto riguarda le norme per la determinazione dell’uso di tali nomi.

Articolo 43

Relazione con la proprietà intellettuale

L’applicazione dei regimi di qualità di cui ai titoli III e IV lascia impregiudicate le norme dell’Unione o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e ai marchi, e i diritti concessi in base a tali norme.

CAPO III

Indicazioni e simboli dei regimi di qualità e ruolo dei produttori

Articolo 44

Protezione delle indicazioni e dei simboli

1.   Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che fanno riferimento ai regimi di qualità possono essere utilizzati soltanto in relazione ai prodotti ottenuti in conformità delle norme del relativo regime di qualità. Ciò riguarda in particolare le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli seguenti:

a)

«denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta», «indicazione geografica», «DOP», «IGP» e i simboli associati, a norma del titolo II;

b)

«specialità tradizionale garantita», «STG» e il simbolo associato, a norma del titolo III;

c)

«prodotto di montagna», a norma del titolo IV.

2.   Conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) può, su iniziativa della Commissione o su incarico di quest’ultima, finanziare in modo centralizzato il supporto amministrativo riguardo all’elaborazione, all’attività preparatoria, al monitoraggio, al supporto amministrativo e giuridico, all’assistenza legale, alle tasse di registrazione, di rinnovo e di sorveglianza dei marchi, alle spese per controversie legali e a qualsiasi altra misura collegata, necessaria per tutelare l’uso delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli che si riferiscono ai regimi di qualità contro l’abuso, l’imitazione, l’evocazione o qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore, nell’Unione e nei paesi terzi.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano norme finalizzate alla protezione uniforme delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 45

Ruolo dei gruppi

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007, un gruppo può:

a)

contribuire a garantire che la qualità, la notorietà e l’autenticità dei propri prodotti sia garantita sul mercato monitorando l’uso del nome negli scambi commerciali e, se necessario, informando le autorità competenti di cui all’articolo 36 o qualsiasi altra autorità competente in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3;

b)

adottare provvedimenti intesi a garantire una protezione giuridica adeguata della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta e dei diritti di proprietà intellettuale ad esse direttamente collegati;

c)

sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti;

d)

sviluppare attività miranti a garantire la conformità dei prodotti al loro disciplinare;

e)

adottare provvedimenti volti a migliorare l’efficacia del regime, quali lo sviluppo di competenze economiche, lo svolgimento di analisi economiche, la diffusione di informazioni economiche sul regime e la fornitura di consulenza ai produttori;

f)

adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere svalorizzanti per l’immagine dei prodotti.

2.   Gli Stati membri possono incoraggiare a livello amministrativo la costituzione e l’attività dei gruppi sul loro territorio. Inoltre, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo dei gruppi di cui all’articolo 3, punto 2. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 46

Diritto di avvalersi dei regimi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni sui regimi di qualità di cui ai titoli II e III abbiano diritto a beneficiare di una verifica del rispetto del disciplinare a norma dell’articolo 37.

2.   Sono soggetti ai controlli stabiliti al capo I del presente titolo anche gli operatori che preparano e immagazzinano un prodotto commercializzato a norma dei regimi di specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o che immettono in commercio tali prodotti.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che intendono aderire alle regole di uno dei regimi di qualità istituito al titolo III o al titolo IV possano parteciparvi senza incontrare ostacoli discriminatori o non oggettivamente fondati.

Articolo 47

Tasse

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, e in particolare le disposizioni del titolo II, capo VI, gli Stati membri possono imporre il pagamento di una tassa a copertura delle spese di gestione dei regimi di qualità, comprese quelle sostenute per il trattamento delle domande, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione previste dal presente regolamento.

CAPO IV

Procedure di domanda e registrazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite

Articolo 48

Ambito di applicazione della procedura di domanda

Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III.

Articolo 49

Domanda di registrazione di nomi

1.   Le domande di registrazione di nomi nell’ambito dei regimi di qualità di cui all’articolo 48 possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome. Nel caso di una «denominazione di origine protetta» o di una «indicazione geografica protetta» che designa una zona geografica transfrontaliera o nel caso di una «specialità tradizionale garantita», più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune.

Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo qualora sia dimostrato che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)

la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda;

b)

per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

2.   Se, nell’ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di uno Stato membro o se, nell’ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in uno Stato membro, essa è rivolta alle autorità di tale Stato membro.

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente.

3.   Nel corso dell’esame di cui al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.

Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell’ambito del regime di cui al titolo II alla luce dei criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 1, ovvero la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell’ambito del regime di cui al titolo III alla luce dei criteri di cui all’articolo 21, paragrafo 1.

4.   Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente regolamento, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 3.

Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso.

Lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e fornisce l’accesso per via elettronica al disciplinare.

Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, lo Stato membro assicura inoltre l’adeguata pubblicazione della versione del disciplinare oggetto della decisione adottata dalla norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

5.   Se, nell’ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di un paese terzo o se, nell’ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione, direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.

6.   I documenti di cui al presente articolo che sono trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

7.   Al fine di agevolare la procedura di domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 56, che definiscono le norme per lo svolgimento della procedura nazionale di opposizione per le domande comuni che riguardano più di un territorio nazionale e integrino le norme relative all’iter delle domande.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande, comprese le domande che riguardano più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 50

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1.   La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell’articolo 49 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.

La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l’elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione.

2.   Se, in base all’esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

a)

per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare;

b)

per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare.

Articolo 51

Procedura di opposizione

1.   Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione.

Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta di presentare un’opposizione a norma del primo comma.

La notifica di opposizione contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Una notifica di opposizione che non contenga tale dichiarazione è nulla.

La Commissione trasmette senza indugio la notifica di opposizione all’autorità o all’organismo che ha presentato la domanda.

2.   Qualora alla Commissione sia presentata una notifica di opposizione, seguita entro due mesi da una dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione esamina la ricevibilità di tale dichiarazione di opposizione motivata.

3.   Entro due mesi dal ricevimento di una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, la Commissione invita l’autorità o la persona che ha presentato opposizione e l’autorità o l’organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi.

L’autorità o la persona che ha presentato opposizione e l’autorità o l’organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni del presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

In qualsiasi momento durante questi tre mesi, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

4.   Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli elementi pubblicati a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all’esame di cui all’articolo 50.

5.   La notifica di opposizione, la dichiarazione di opposizione motivata e i documenti connessi trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

6.   Al fine di stabilire procedure e termini chiari per l’opposizione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’articolo 56, che integrano le norme relative alla procedura di opposizione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle opposizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 52

Decisione sulla registrazione

1.   Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all’esame effettuato ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

2.   Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell’articolo 51, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, che registrano il nome.

3.   Se le perviene una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all’articolo 51, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:

a)

se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; o

b)

se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

4.   Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 53

Modifica di un disciplinare

1.   Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l’approvazione di una modifica di un disciplinare.

La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.

2.   Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52.

Tuttavia, se le modifiche proposte sono minori, la Commissione approva o respinge la domanda. In caso di approvazione di modifiche comportanti una modifica degli elementi di cui all’articolo 50, paragrafo 2, la Commissione pubblica detti elementi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, essa non:

a)

si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;

b)

altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o ii), dell’articolo 7, paragrafo 1;

c)

include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;

d)

riguarda la zona geografica delimitata; o

e)

rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.

Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo III, essa non:

a)

si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;

b)

introduce modifiche sostanziali del metodo di ottenimento; o

c)

include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto.

L’esame della domanda verte sulla modifica proposta.

3.   Al fine di agevolare amministrativo di una domanda di modifica, anche quando la modifica non comporta alcuna modifica del singolo documento e riguarda una modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 56, che integrano le norme relative all’iter delle domande di modifica.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 54

Cancellazione

1.   Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di una denominazione di origine protetta, di un’indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita nei casi seguenti:

a)

qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare;

b)

qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

Su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato, la Commissione può cancellare la relativa registrazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

2.   Al fine di garantire, nel rispetto della certezza del diritto, a tutte le parti interessate l’opportunità di tutelare i propri diritti e interessi legittimi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 56 che integrano le norme relative alla procedura di cancellazione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure e alla forma della procedura di cancellazione, nonché alla presentazione delle richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI

CAPO I

Agricoltura locale e vendita diretta

Articolo 55

Relazione su agricoltura locale e vendita diretta

Entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità di istituire un nuovo regime di etichettatura relativo all’agricoltura locale e alla vendita diretta al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale. Tale relazione si concentra sulla capacità degli agricoltori di conferire valore aggiunto ai loro prodotti grazie alla nuova etichetta e dovrebbe tenere conto di altri criteri, tra cui le possibilità di ridurre le emissioni di carbonio e i rifiuti grazie a catene di produzione e distribuzione brevi.

La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative appropriate intese a istituire un regime di etichettatura per l’agricoltura locale e la vendita diretta.

CAPO II

Norme procedurali

Articolo 56

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, all’articolo 12, paragrafo 5, primo comma, all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, all’articolo 23, paragrafo 4, primo comma, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, paragrafo 4, all’articolo 30, all’articolo 31, paragrafi 3 e 4, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 42, paragrafo 2, all’articolo 49, paragrafo 7, primo comma, all’articolo 51, paragrafo 6, primo comma, all’articolo 53, paragrafo 3, primo comma, e all’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 gennaio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di poteri di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, all’articolo 12, paragrafo 5, primo comma, all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, all’articolo 23, paragrafo 4, primo comma, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, paragrafo 4, all’articolo 30, all’articolo 31, paragrafi 3 e 4, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 42, paragrafo 2, all’articolo 49, paragrafo 7, primo comma, all’articolo 51, paragrafo 6, primo comma, all’articolo 53, paragrafo 3, primo comma, e all’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, dell’articolo 12, paragrafo 5, primo comma, dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, dell’articolo 23, paragrafo 4, primo comma, dell’articolo 25, paragrafo 3, dell’articolo 29, paragrafo 4, dell’articolo 30, dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 41, paragrafo 3, dell’articolo 42, paragrafo 2, dell’articolo 49, paragrafo 7, primo comma, dell’articolo 51, paragrafo 6, primo comma, dell’articolo 53, paragrafo 3, primo comma, e dell’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 57

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO III

Abrogazione e disposizioni finali

Articolo 58

Abrogazione

1.   I regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 sono abrogati.

Tuttavia, l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 509/2006 continua ad applicarsi per le domande relative ai prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del titolo III del presente regolamento ricevute dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 59

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 12, paragrafo 3 e l’articolo 23, paragrafo 3 si applicano a decorrere dal 4 gennaio 2016, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 114.

(2)  GU C 192 dell’1.7.2011, pag. 28.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2012.

(4)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

(5)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

(6)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(7)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(8)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(9)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(10)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(11)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(12)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(13)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(14)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25.

(15)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(16)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(17)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(18)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(19)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(20)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(21)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(22)  GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

I.

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

birra,

cioccolato e prodotti derivati,

prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,

bevande a base di estratti di piante,

pasta alimentare,

sale,

gomme e resine naturali,

pasta di mostarda,

fieno,

oli essenziali,

sughero,

cocciniglia,

fiori e piante ornamentali,

cotone,

lana,

vimini,

lino stigliato,

cuoio,

pellame,

piume.

II.

Specialità tradizionali garantite

piatti pronti,

birra,

cioccolato e prodotti derivati,

prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,

bevande a base di estratti di piante,

pasta alimentare,

sale.


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2

Regolamento (CE) n. 509/2006

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, punto 5

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, punto 3

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, punto 2

Articolo 2, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma

Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 3

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 43

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 49, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 6, lettere a), b) e c)

Articolo 49, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 6, lettera d)

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 49, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 8

Articolo 49, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 50, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 52, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 52, paragrafi 3 e 4

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 51, paragrafo 5

Articolo 10

Articolo 54

Articolo 11

Articolo 53

Articolo 12

Articolo 23

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 17, paragrafi 1 e 2

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 57

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 49, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 49, paragrafo 7, primo comma

Articolo 19, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 51, paragrafo 6

Articolo 19, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 54, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 19, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 20

Articolo 47

Articolo 21

Articolo 58

Articolo 22

Articolo 59

Allegato I

Allegato I (Parte II)


Regolamento (CE) n. 510/2006

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, punto 2, e articolo 49, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 49, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 9

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 8

Articolo 5, paragrafo 9, primo comma

Articolo 5, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 49, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 10

Articolo 49, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 11

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

Articolo 50, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 52, paragrafi 2 e 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 51, paragrafo 3 e articolo 52, paragrafi 3 e 4

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 11

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 51, paragrafo 5

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 53

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 54

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 57

Articolo 16, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 16, lettera b)

Articolo 16, lettera c)

Articolo 16, lettera d)

Articolo 49, paragrafo 7

Articolo 16, lettera e)

Articolo 16, lettera f)

Articolo 51, paragrafo 6

Articolo 16, lettera g)

Articolo 12, paragrafo 7

Articolo 16, lettera h)

Articolo 16, lettera i)

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 16, lettera j)

Articolo 16, lettera k)

Articolo 54, paragrafo 2

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 47

Articolo 19

Articolo 58

Articolo 20

Articolo 59

Allegato I e allegato II

Allegato I (Parte I)


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