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Document 32012R1148
Commission Regulation (EU) No 1148/2012 of 4 December 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sulphur dioxide — sulphites (E 220-228) and propane-1, 2-diol alginate (E 405) in fermented grape must-based drinks Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1148/2012 della Commissione, del 4 dicembre 2012 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di anidride solforosa — solfiti (E 220-228) e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) in bevande a base di mosto di uve fermentato Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1148/2012 della Commissione, del 4 dicembre 2012 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di anidride solforosa — solfiti (E 220-228) e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) in bevande a base di mosto di uve fermentato Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 333 del 5.12.2012, p. 37–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
5.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/37 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1148/2012 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2012
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di anidride solforosa — solfiti (E 220-228) e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) in bevande a base di mosto di uve fermentato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3 e l’articolo 30, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. |
(2) |
Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2). |
(3) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, l’aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può avvenire su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(4) |
Una domanda di autorizzazione all’uso di anidride solforosa — solfiti (E 220-228) e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) è stata presentata il 30 giugno 2011 e notificata agli Stati membri. |
(5) |
Esiste una necessità tecnologica per l’uso di anidride solforosa — solfiti (E 220-228) e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) nelle bevande a base di mosto di uve fermentato. L’anidride solforosa e i solfiti (E 220-228) sono aggiunti allo scopo di bloccare l’ossidazione e di inibire la crescita di microrganismi. Tali sostanze impediscono inoltre la crescita di lieviti indesiderati durante la seconda fermentazione in bottiglia. L’alginato di propan-1,2-diolo (E 405) è aggiunto per stabilizzare la schiuma: in questo modo le bolle di anidride carbonica non si dissolvono e il colletto di schiuma diventa più cremoso e dura più a lungo. |
(6) |
Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha stabilito dosi giornaliere ammissibili per anidride solforosa — solfiti (E 220-228) (3) e alginato di propan-1,2-diolo (E 405) (4). Le bevande a base di mosto di uve parzialmente fermentato sono bevande alcoliche comparabili, per le loro proprietà, ad altre bevande alcoliche quali birra e bevande a base di malto. Il consumo di queste bevande può quindi essere considerato come un’alternativa a quello di altre bevande alcoliche, in particolare birra e bevande a base di malto. L’esposizione supplementare ad anidride solforosa — solfiti (E 220-228) e alginato di propan-1,2-diolo (E 405) che comporta questo nuovo uso resterà limitata e non provocherà un aumento dell’assunzione globale. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di anidride solforosa — solfiti (E 220-228) come conservanti e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) come stabilizzante della schiuma nelle bevande a base di mosto di uve fermentato. |
(7) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Dal momento che l’autorizzazione all’uso di anidride solforosa — solfiti (E 220-228) come conservanti e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) come stabilizzante della schiuma nelle bevande a base di mosto di uve fermentato costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
(8) |
In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione (5), l’elenco di additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 si applica, in linea di principio, a decorrere dal 1o giugno 2013. Al fine di autorizzare l’uso di anidride solforosa — solfiti (E 220-228) e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) nelle bevande a base di mosto di uve fermentato prima di tale data, è necessario fissare per l’uso specifico di tali additivi alimentari una data di applicazione anteriore. |
(9) |
Pertanto, occorre modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf
(4) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf
(5) GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria di alimenti 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» sono inserite le seguenti voci in ordine numerico:
|
«E 220-228 |
Anidride solforosa — solfiti |
20 |
(3) |
Solo in bevande a base di mosto di uve fermentato |
Periodo di applicazione: a decorrere dal 25 |
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|
E 405 |
Alginato di propan-1,2-diolo |
100 |
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Solo in bevande a base di mosto di uve fermentato |
Periodo di applicazione: a decorrere dal 25 dicembre 2012 |
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