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Document 32012R1140
Commission Implementing Regulation (EU) No 1140/2012 of 28 November 2012 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Coppia Ferrarese (PGI)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1140/2012 della Commissione, del 28 novembre 2012 , recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coppia Ferrarese (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1140/2012 della Commissione, del 28 novembre 2012 , recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coppia Ferrarese (IGP)]
GU L 332 del 4.12.2012, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
4.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1140/2012 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2012
recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coppia Ferrarese (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese», registrata con il regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2) come modificato dal regolamento (CE) n. 2036/2001 (3). |
(2) |
Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
(3) GU L 275 del 18.10.2001, pag. 9.
(4) GU C 75 del 14.3.2012, pag. 13.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ITALIA
Coppia Ferrarese (IGP)