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Document 32012R1113

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2012 della Commissione, del 23 novembre 2012 , che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 329 del 29.11.2012, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1113/oj

29.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1113/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2012

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire il campo di applicazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto riguarda la sottovoce 2710 20 oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti in peso il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi, e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenente biodiesel, diversi dai residui di oli.

(2)

Conformemente alla nota di sottovoci 5 del capitolo 27, per «biodiesel» si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE) del tipo utilizzato come carburante, derivati da grassi e oli animali o vegetali, anche usati.

(3)

Al fine di consentire la classificazione dei prodotti alla sottovoce 2710 20 è necessario definire il valore del tenore minimo di biodiesel di cui alla sottovoce menzionata.

(4)

Occorre pertanto aggiungere un nuovo paragrafo alla nota complementare 2 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, che fissa allo 0,5 % in volume il tenore minimo di biodiesel (determinazione mediante il metodo EN 14078).

(5)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(6)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle note complementari del capitolo 27, sezione V, parte 2, della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, tra la frase «Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99 o 2710 20 90 » e la nota complementare 3 è aggiunto il seguente punto g):

«g)

“contenenti biodiesel” significa che i prodotti della sottovoce 2710 20 hanno un tenore di biodiesel, ovvero di esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE) del tipo utilizzato come carburante, dello 0,5 % in volume (determinazione mediante il metodo EN 14078).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


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