This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012R1113
Commission Implementing Regulation (EU) No 1113/2012 of 23 November 2012 amending Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2012 della Commissione, del 23 novembre 2012 , che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2012 della Commissione, del 23 novembre 2012 , che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 329 del 29.11.2012, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
|
29.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1113/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2012
che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire il campo di applicazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto riguarda la sottovoce 2710 20 oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti in peso il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi, e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenente biodiesel, diversi dai residui di oli. |
|
(2) |
Conformemente alla nota di sottovoci 5 del capitolo 27, per «biodiesel» si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE) del tipo utilizzato come carburante, derivati da grassi e oli animali o vegetali, anche usati. |
|
(3) |
Al fine di consentire la classificazione dei prodotti alla sottovoce 2710 20 è necessario definire il valore del tenore minimo di biodiesel di cui alla sottovoce menzionata. |
|
(4) |
Occorre pertanto aggiungere un nuovo paragrafo alla nota complementare 2 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, che fissa allo 0,5 % in volume il tenore minimo di biodiesel (determinazione mediante il metodo EN 14078). |
|
(5) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87. |
|
(6) |
Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle note complementari del capitolo 27, sezione V, parte 2, della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, tra la frase «Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99 o 2710 20 90 » e la nota complementare 3 è aggiunto il seguente punto g):
|
«g) |
“contenenti biodiesel” significa che i prodotti della sottovoce 2710 20 hanno un tenore di biodiesel, ovvero di esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE) del tipo utilizzato come carburante, dello 0,5 % in volume (determinazione mediante il metodo EN 14078).» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione