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Document 32012R1110

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2012 della Commissione, del 23 novembre 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 329 del 29.11.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1110/oj

29.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1110/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un caricabatteria del tipo convertitore corrente continua (il cosiddetto «Universal Dual Port Car Charger» — «Caricabatterie universale da auto con doppia porta») comprendente una connessione all’accendisigari del veicolo, due interfacce USB e un indicatore luminoso.

Il caricabatteria ha una tensione d’ingresso in CC di 12 V, una tensione d’uscita in CC di 5 V e una corrente d’uscita di 500 mA o 2 × 250 mA.

Il caricabatterie è utilizzato per fornire corrente al fine di ricaricare diverse apparecchiature, quali telefoni cellulari, PDA, GPS, macchine fotografiche e lettori MP3 e MP4.

8504 40 90

La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8504, 8504 40 e 8504 40 90.

Il prodotto è un convertitore statico del tipo convertitore corrente continua [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8504, II), punto D)].

Il caricabatterie può essere utilizzato per la ricarica di diverse apparecchiature, ad esempio apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, apparecchiature per la registrazione o riproduzione audio/video e apparecchiature di radionavigazione.

Ne è pertanto esclusa la classificazione al codice NC 8504 40 30 come convertitore statico del tipo utilizzato con apparecchiature di telecomunicazione, macchine e unità automatiche per l’elaborazione dell’informazione e relative unità.

Il caricabatterie deve pertanto essere classificato al codice NC 8504 40 90 come gli altri convertitori statici.


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