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Document 32012R1042
Commission Regulation (EU) No 1042/2012 of 7 November 2012 amending Regulation (EU) No 1031/2010 to list an auction platform to be appointed by the United Kingdom Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1042/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di registrare una piattaforma d’asta destinata a essere designata dal Regno Unito Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1042/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di registrare una piattaforma d’asta destinata a essere designata dal Regno Unito Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 310 del 9.11.2012, p. 19–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; abrog. impl. da 32023R2830
9.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/19 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1042/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di registrare una piattaforma d’asta destinata a essere designata dal Regno Unito
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2), consente agli Stati membri che non partecipano all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, di designare una piattaforma propria per la vendita all’asta della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE. Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la designazione di tali piattaforme d’asta è subordinata alla registrazione della piattaforma d’asta interessata di cui all’allegato III. |
(2) |
Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, il Regno Unito ha informato la Commissione della decisione di non partecipare all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento e di designare una propria piattaforma d’asta. |
(3) |
Il 30 aprile 2012 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l’intenzione di designare ICE Futures Europe (in appresso «ICE») quale piattaforma d’asta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010. |
(4) |
Il 25 aprile 2012 il Regno Unito ha presentato la notifica al comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa a un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (3). Il Regno Unito ha inoltre trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni e chiarimenti, integrando opportunamente detta notifica. |
(5) |
Al fine di garantire che la designazione proposta di ICE quale piattaforma d’asta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 sia compatibile con le prescrizioni del regolamento e coerente con gli obiettivi di cui all’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, è necessario imporre a ICE un certo numero di condizioni e obblighi. |
(6) |
A norma degli articoli da 18 a 21 del regolamento (UE) n. 1031/2010, una piattaforma d’asta espleta varie mansioni relative all’ammissione dei partecipanti alle aste, tra cui l’applicazione di misure relative agli obblighi di diligenza nel rapporto con la clientela per garantire che siano ammessi a partecipare direttamente all’asta solo i partecipanti legittimati. Le sue responsabilità emergono altresì nell’ambito dell’esame della conformità dei richiedenti a taluni requisiti minimi per l’ammissione alle aste, nella presentazione e nel trattamento delle domande di ammissione alle aste e, per quanto attiene alle decisioni di concedere o negare l’ammissione alle aste, alla revoca o alla sospensione di ammissioni alle aste già concesse. Nell’ambito del modello di cooperazione fra ICE e i suoi membri di scambio e i relativi clienti, i membri di scambio di ICE e alcuni loro clienti espleteranno tali funzioni di ammissione per quanto attiene ai loro clienti esistenti o futuri. Tale modello di cooperazione può essere compatibile con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1031/2010, a condizione che ICE garantisca la conformità con gli obblighi facenti capo alla piattaforma d’asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010. |
(7) |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1031/2010, una piattaforma d’asta designata è tenuta a fornire un accesso pieno ed equo alle aste alle piccole e medie imprese (PMI) e un accesso alle aste agli emettitori di entità ridotta. A tal fine ICE è tenuta a fornire a tali PMI ed emettitori di entità ridotta informazioni trasparenti, complete e aggiornate in merito alle possibilità di accesso alle aste condotte da ICE per il Regno Unito, compresi i necessari orientamenti pratici sulle modalità per sfruttare al meglio tali possibilità. È auspicabile che tali informazioni siano a disposizione del pubblico sulle pagine web di ICE. ICE è inoltre tenuta a riferire al sorvegliante d’asta, nominato a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010, in merito alla copertura conseguita mediante tale modello di cooperazione con i membri di scambio e i loro clienti, compreso il livello di copertura geografica ottenuto, tenendo nella massima considerazione le raccomandazioni del sorvegliante in tal senso, in modo da garantire il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b), del medesimo regolamento. |
(8) |
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nel designare una piattaforma d’asta, gli Stati membri considerano in che misura i candidati siano in grado di prevenire le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in particolare nel mercato del carbonio. Nella fattispecie, è opportuno che una piattaforma d’asta non si avvalga del contratto che la designa per ottenere un indebito vantaggio concorrenziale per le sue altre attività, in particolare riguardo al mercato secondario che organizza. È inoltre opportuno che la registrazione di ICE quale piattaforma d’asta sia subordinata all’obbligo per ICE, compresi gli eventuali membri di scambio o di compensazione ammessi da ICE, di consentire che potenziali offerenti partecipino alle aste senza dover diventare membri o partecipanti del mercato secondario organizzato da ICE o di qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da ICE o da terzi. |
(9) |
Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 1031/2010 gli Stati membri, nel designare una piattaforma d’asta, devono tenere conto della misura in cui sono previste disposizioni adeguate che prescrivano alla piattaforma d’asta di trasferire alla piattaforma che ad essa succederà tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento delle aste. Tali misure sono state definite nell’ambito di una strategia di uscita che deve essere esaminata dal sorvegliante d’asta. È opportuno che ICE sviluppi tempestivamente e chiaramente una propria strategia di uscita, tenendo in massima considerazione il parere del sorvegliante d’asta. |
(10) |
A norma dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1031/2010, tutte le tariffe e le condizioni applicate da una piattaforma d’asta nonché quelle relative al sistema di compensazione o di regolamento sono chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili. Nell’ambito del modello di cooperazione previsto da ICE, è altrettanto opportuno che tutte le eventuali tariffe e condizioni applicate dai membri di scambio e dai relativi clienti in merito alle funzioni di ammissione siano chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulle pagine web di quanti offrono i servizi, con riferimenti diretti a questi siti sulla pagina web di ICE. |
(11) |
A norma dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010, una piattaforma definitiva è tenuta a disporre di procedimenti extragiudiziali per l’esame dei ricorsi dei soggetti richiedenti l’ammissione alle aste, dei soggetti ammessi alle aste o dei soggetti cui è stata negata, revocata o sospesa l’ammissione. È opportuno che i soggetti richiedenti l’ammissione alle aste, i soggetti ammessi alle aste e i soggetti cui è stata negata, revocata o sospesa l’ammissione possano avvalersi del diritto di ricorso di cui all’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1031/2010, anche se tali decisioni sono prese dai membri di scambio di ICE e dei relativi clienti. |
(12) |
Oltre alle modifiche alle norme di ICE che disciplinano lo scambio al fine di garantire la piena conformità con le condizioni e gli obblighi stabiliti nell’allegato del presente regolamento, è altresì opportuno che ICE adotti tutte le azioni necessarie a garantire la piena conformità, il che può comportare adattamenti degli accordi contrattuali fra ICE a i relativi membri di scambio, fra i membri di scambio e i clienti e fra i clienti a valle. |
(13) |
All’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010 è inoltre opportuno modificare taluni riferimenti per colmare le lacune nella sorveglianza dei procedimenti d’asta da parte del sorvegliante delle aste e per motivi di coerenza con altre disposizioni de detto regolamento. |
(14) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010. |
(15) |
Al fine di garantire la prevedibilità e l’organizzazione tempestiva delle aste da parte della piattaforma d’asta designata dal Regno Unito, è auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il più rapidamente possibile. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:
1) |
all’articolo 25, il paragrafo 2 è così modificato:
|
2) |
l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.
(3) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Nella tabella dell’allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 è aggiunto quanto segue:
«Piattaforme d’asta designate dal Regno Unito |
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2 |
Piattaforma |
ICE Futures Europe (ICE) |
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Periodo di vigenza della designazione |
Da non prima del 10 novembre 2012 fino al più tardi al 9 novembre 2017, fatto salvo l’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma. |
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Definizioni |
Ai fini delle condizioni e degli obblighi applicabili a ICE, si applicano le seguenti definizioni:
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Condizioni |
L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione allo scambio o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da ICE o a qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da ICE o da un terzo qualsiasi. |
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Obblighi |
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