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Document 32012R1029

    Regolamento (UE) n. 1029/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan

    GU L 316 del 14.11.2012, p. 43–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1029/oj

    14.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 316/43


    REGOLAMENTO (UE) N. 1029/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 25 ottobre 2012

    recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le relazioni tra l'Unione europea («Unione») e la Repubblica islamica del Pakistan («Pakistan») si fondano sull'accordo di cooperazione entrato in vigore il 1o settembre 2004 (2). Uno dei suoi principali obiettivi è creare condizioni favorevoli all'incremento e allo sviluppo del commercio fra le parti dell'accordo di cooperazione. Il rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti fondamentali dei lavoratori, e dei principi democratici costituisce altresì un elemento essenziale di tale accordo.

    (2)

    Nei mesi di luglio e agosto del 2010, a seguito di abbondanti piogge monsoniche, inondazioni devastanti hanno colpito vaste regioni del Pakistan, in particolare le zone del Balochistan, del Khyber Pakhtunkhwa, del Punjab, del Sindh e del Gilgit-Baltistan. Secondo fonti delle Nazioni Unite, le inondazioni hanno colpito circa 20 milioni di persone e circa il 20 % del territorio del Pakistan, pari ad almeno 160 000 chilometri quadrati, lasciando fino a 12 milioni di persone nella necessità di aiuti umanitari d'urgenza.

    (3)

    Gli aiuti umanitari rappresentano ovviamente lo strumento principale in questo tipo di situazione e l'Unione è in prima linea su questo fronte fin dall'inizio dell'emergenza, essendosi impegnata a destinare al Pakistan un aiuto d'urgenza pari a oltre 423 milioni di EUR.

    (4)

    Sarà importante utilizzare tutti i mezzi disponibili per aiutare il Pakistan a uscire dall'emergenza, incluse le misure commerciali eccezionali proposte per incentivare le esportazioni del Pakistan, onde contribuire al suo futuro sviluppo economico, garantendo nel contempo che la coerenza e l'uniformità siano mantenute a tutti i livelli al fine di sviluppare una strategia sostenibile a lungo termine.

    (5)

    La gravità di questa catastrofe naturale richiede una reazione forte e immediata, che tenga conto dell'importanza geo-strategica del partenariato tra il Pakistan e l'Unione, soprattutto grazie al ruolo chiave svolto dal Pakistan nella lotta al terrorismo, contribuendo nel contempo allo sviluppo, alla sicurezza e alla stabilità globali della regione.

    (6)

    È opportuno poter misurare concretamente gli effetti delle preferenze commerciali autonome in termini di creazione di posti di lavoro, eradicazione della povertà e sviluppo sostenibile per la popolazione attiva e per i poveri del Pakistan.

    (7)

    Il Consiglio europeo, nella dichiarazione sul Pakistan acclusa alle sue conclusioni del 16 settembre 2010, ha deciso di conferire ai ministri l'incarico di approvare con urgenza un pacchetto globale di misure a breve, medio e lungo termine in grado di contribuire a sostenere la ripresa e il futuro sviluppo del Pakistan e comprendenti tra l'altro ambiziose misure commerciali che sono fondamentali per la ripresa e la crescita economiche.

    (8)

    Il Consiglio europeo ha, in particolare, sottolineato il suo fermo impegno a concedere esclusivamente al Pakistan un maggiore accesso al mercato dell'Unione attraverso la riduzione immediata e limitata nel tempo di dazi sulle importazioni principali dal Pakistan. Alla luce di tale dichiarazione, la Commissione ha proposto un pacchetto contenente 75 linee tariffarie specifiche per i principali settori di esportazione del Pakistan presenti nelle regioni più gravemente colpite dalle inondazioni, sostenendo che un aumento delle esportazioni del Pakistan verso l'Unione per un importo pari ad almeno 100 milioni di EUR all'anno costituirebbe un aiuto reale, sostanziale e prezioso per la regione.

    (9)

    Il commercio del Pakistan con l'Unione riguarda essenzialmente prodotti tessili e dell'abbigliamento che nel 2009 hanno costituito il 73,7 % delle esportazioni pakistane verso l'Unione. Il Pakistan esporta anche etanolo e pellame, che si aggiungono ai tessili e all’abbigliamento, prodotti industriali sensibili in alcuni Stati membri nei quali i posti di lavoro nell’industria sono già stati colpiti in varia misura dalla recessione globale. Queste industrie stanno lottando per adattarsi ad un nuovo ambiente commerciale globale.

    (10)

    Il settore tessile riveste un'importanza fondamentale per l'economia del Pakistan in quanto rappresenta l'8,5 % del prodotto interno lordo ed occupa il 38 % della manodopera, che è costituita per circa la metà da donne.

    (11)

    Viste le condizioni di vita estremamente difficili della popolazione pakistana a seguito delle devastanti inondazioni, è quindi opportuno concedere al Pakistan preferenze commerciali autonome eccezionali, sospendendo per un periodo di tempo limitato tutte le tariffe doganali su determinati prodotti di interesse per le esportazioni del Pakistan. La concessione di queste preferenze commerciali dovrebbe produrre solo effetti negativi limitati sul mercato interno dell'Unione e non dovrebbe incidere negativamente sui membri meno sviluppati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

    (12)

    Tali misure sono proposte nell'ambito di un pacchetto eccezionale inteso a rispondere alla situazione specifica del Pakistan e non dovrebbero costituire in nessun caso un precedente per la politica commerciale dell'Unione nei confronti di altri paesi.

    (13)

    Le preferenze commerciali autonome saranno concesse sotto forma di esenzione dai dazi doganali all'importazione nell'Unione o sotto forma di contingenti tariffari.

    (14)

    L'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome eccezionali è subordinato al rispetto da parte del Pakistan delle pertinenti norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate nonché alla partecipazione a una collaborazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire rischi di frode. Violazioni gravi e sistematiche delle condizioni di ammissione al regime preferenziale, la frode o la mancata collaborazione amministrativa per la verifica dell'origine delle merci costituiscono motivi per una sospensione temporanea delle preferenze.

    (15)

    Allo scopo di definire le nozioni di prodotti originari, certificazione di origine e metodi di cooperazione amministrativa è opportuno applicare la parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1 e sezione 1 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), ad eccezione degli articoli da 68 a 71, da 90 a 97 decies e 97 undecies, paragrafo 2, di tali sezioni. Per quanto concerne il cumulo dell'origine, possono tuttavia essere utilizzati solo materiali originari dell'Unione. Per la determinazione del carattere originario dei prodotti oggetto delle preferenze commerciali autonome stabilite ai sensi del presente regolamento non dovrebbero applicarsi il cumulo regionale né altri tipi di cumulo diversi da quello con materiali originari dell'Unione, al fine di garantire che essi subiscano una trasformazione sufficiente in Pakistan.

    (16)

    La concessione di preferenze commerciali autonome al Pakistan richiede una deroga agli obblighi che incombono all'Unione a norma degli articoli I e XIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT), conformemente all'articolo IX dell'accordo che istituisce l'OMC. Il Consiglio generale dell'OMC ha concesso tale deroga il 14 febbraio 2012.

    (17)

    Al fine di garantire un impatto immediato e sostenibile sulla ripresa economica del Pakistan all'indomani delle inondazioni e conformemente alla deroga dell’OMC, è opportuno limitare la durata delle preferenze commerciali autonome fino al 31 dicembre 2013.

    (18)

    Al fine di reagire rapidamente e garantire l'integrità e il corretto funzionamento delle preferenze commerciali autonome per il Pakistan e al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto concerne la sospensione temporanea dovuta al mancato rispetto delle procedure e degli obblighi doganali, a violazioni gravi e sistematiche dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto da parte del Pakistan o al mancato rispetto da parte del Pakistan della condizione che, dal 1o luglio 2012, si astenga dall’introdurre o aumentare dazi all'esportazione ovvero tasse di effetto equivalente o qualunque altra restrizione o altro divieto di esportazione o vendita per quanto concerne l'esportazione di qualsiasi materiale utilizzato nella produzione dei prodotti contemplati dal presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di atti di esecuzione immediatamente applicabili, qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4).

    (19)

    Al fine di apportare i necessari adeguamenti tecnici all'elenco dei beni ai quali si applicano le preferenze commerciali autonome e di escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento i prodotti in relazione ai quali i volumi delle importazioni contemplate dal presente regolamento superino determinate soglie, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati I e II, onde rispecchiare le modifiche della nomenclatura combinata e escludere i prodotti dall’ambito di applicazione del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (20)

    Al fine di affrontare senza indugio e in modo significativo l’aumento delle importazioni di prodotti esenti da dazi doganali al momento dell’importazione nell'Unione e che possono avere un impatto negativo sui produttori dell'Unione, la Commissione dovrebbe adottare con procedura d’urgenza atti delegati che escludano tali prodotti dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

    (21)

    Entro due anni dalla scadenza del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli effetti di tali preferenze commerciali autonome. Tale relazione dovrebbe contenere un'analisi dettagliata degli effetti di queste preferenze sull'economia del Pakistan e del loro impatto sul commercio e sulle entrate tariffarie dell'Unione, nonché sull'economia e sull'occupazione nell'Unione. Nel riferire, la Commissione dovrebbe tener conto in particolare degli effetti delle preferenze commerciali autonome in termini di creazione di posti di lavoro, eliminazione della povertà e sviluppo sostenibile della popolazione attiva e dei poveri del Pakistan,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Regimi preferenziali

    1.   I prodotti originari del Pakistan e che figurano nell'allegato I sono esenti dai dazi doganali all'importazione nell'Unione.

    2.   I prodotti originari del Pakistan e che figurano nell'allegato II sono ammessi all'importazione nell'Unione nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 3.

    Articolo 2

    Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

    1.   L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

    a)

    il rispetto delle norme relative all’origine dei prodotti e delle procedure correlate, di cui alla parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1 e sezione 1 bis, sottosezioni 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, ad eccezione degli articoli da 68 a 71, da 90 a 97 decies e 97 undecies, paragrafo 2, di queste sezioni. Tuttavia, per quanto concerne il cumulo dell'origine per la determinazione del carattere originario dei prodotti oggetto dei regimi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, è consentito unicamente il cumulo con materiali originari dell'Unione. Non sono consentiti il cumulo regionale né altri tipi di cumulo, salvo il cumulo con materiali originari dell'Unione;

    b)

    il rispetto dei metodi di cooperazione amministrativa di cui alla parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, sottosezione 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93;

    c)

    l'assenza di violazioni gravi e sistematiche, da parte del Pakistan, dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, i principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto;

    d)

    l'impegno del Pakistan a non introdurre o aumentare, a decorrere dal 1o luglio 2012, dazi o tasse di effetto equivalente o qualunque altra restrizione o divieto all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di qualsiasi tipo di materiale utilizzato principalmente per la produzione di uno dei prodotti contemplati da tali accordi preferenziali destinati al territorio dell'Unione.

    2.   I certificati di origine, modulo A, rilasciati dalle autorità competenti del Pakistan a norma del presente regolamento, recano nella casella 4 la seguente dicitura: «Autonomous measure — Regulation (EU) No 1029/2012 (5)» («Misura autonoma — regolamento (UE) n. 1029/2012»).

    Articolo 3

    Contingenti tariffari

    1.   I prodotti elencati nell'allegato II sono ammessi all'importazione nell'Unione in esenzione da dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione stabiliti in tale allegato.

    2.   I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 ed il cui elenco è contenuto nell'allegato II sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 4

    Esclusione di prodotti dall’ambito di applicazione del presente regolamento

    1.   Qualora, rispettivamente, nell'anno civile 2012 o 2013, le importazioni sulla base dei dati doganali concernenti l’importazione di un prodotto originario del Pakistan e che figura nell'allegato I aumentino, in volume, del 25 % o più, rispetto alla media degli anni 2009-2011, tale prodotto è escluso dall’ambito di applicazione del presente regolamento per la parte rimanente di quell'anno. Ai fini del presente paragrafo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 riguardo alla modifica dell'allegato I, al fine di escludere tale prodotto dall'ambito di applicazione del presente regolamento per la parte rimanente di quell'anno.

    2.   Dall'entrata in vigore dell'atto delegato, le importazioni del prodotto di cui al paragrafo 1 sono soggette ai dazi applicabili secondo il principio della nazione più favorita o ad altri dazi applicabili.

    Articolo 5

    Adeguamenti tecnici degli allegati

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 riguardo alla modifica degli allegati al fine di inserirvi le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche alla nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC.

    Articolo 6

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4 e 5 è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4 e 5 è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.

    3.   La delega di potere di cui agli articoli 4 e 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4 e 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 7

    Procedura d'urgenza

    1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

    2   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

    Articolo 8

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dagli articoli 247 bis, paragrafo 1, e 248 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (6). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Tale comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento, sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

    Articolo 9

    Sospensione temporanea

    1.   Qualora la Commissione constati l'esistenza di prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, essa può sospendere, in tutto o in parte, al fine di reagire a tale urgenza mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, purché essa abbia preliminarmente:

    a)

    informato il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

    b)

    invitato gli Stati membri ad adottare le misure conservative necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione o per garantire il rispetto dell'articolo 2 da parte del Pakistan;

    c)

    pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in relazione all'applicazione dei regimi preferenziali o al rispetto dell'articolo 2 da parte del Pakistan, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei benefici concessi dal presente regolamento;

    d)

    informato il Pakistan di eventuali decisioni adottate in conformità del presente paragrafo, prima che prendano effetto.

    2.   Al termine del periodo di sospensione temporanea, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di porre fine alla sospensione o di prorogarne il periodo di applicazione.

    3.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

    4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le pertinenti informazioni che possono giustificare una sospensione temporanea dei regimi preferenziali o la sua proroga.

    Articolo 10

    Relazione

    Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento e sugli effetti del presente regolamento.

    Articolo 11

    Entrata in vigore e applicazione

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   Esso si applica a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore fino al 31 dicembre 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. D. MAVROYIANNIS


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.

    (2)  Decisione del Consiglio 2004/870/CE del 29 aprile 2004 relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 22).

    (3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (4)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (5)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 43.

    (6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


    ALLEGATO I

    PRODOTTI CHE BENEFICIANO DELL'ESENZIONE DAL DAZIO DOGANALE

    I prodotti cui si applicano le misure sono identificati mediante i rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione di questi codici si trova all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1). La descrizione dei codici NC è fornita a mero titolo informativo.

    Codice NC

    Descrizione delle merci

    0712 39 00

    Funghi e tartufi secchi, interi, tagliati in pezzi, a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (ad eccezione dei funghi del genere Agaricus, delle orecchie di giuda (Auricularia spp.) e delle tremelle (Tremella spp.)

    5205 12 00

    Filati di cotone semplici, di fibre non pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non inferiore a 232,56 decitex (superiore a 14 nm ma non superiore a 43 nm), non condizionati per la vendita al minuto

    5205 22 00

    Filati di cotone semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non inferiore a 232,56 decitex (superiore a 14 nm ma non superiore a 43 nm), non condizionati per la vendita al minuto

    5205 32 00

    Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non inferiore a 232,56 decitex (superiore a 14 nm ma non superiore a 43 nm di filati semplici), non condizionati per la vendita al minuto

    5205 42 00

    Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non inferiore a 232,56 decitex (superiore a 14 nm ma non superiore a 43 nm di filati semplici), non condizionati per la vendita al minuto

    5208 11 90

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, greggi, ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2 ad eccezione della garza per fasciatura

    5208 12 16

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, greggi, ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza inferiore o uguale a 165 cm

    5208 12 19

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, greggi, ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza superiore a 165 cm

    5208 13 00

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, greggi, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    5208 19 00

    Altri tessuti di cotone, contenenti in peso, almeno 85 % di cotone, greggi

    5208 21 90

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, imbianchiti, ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2 ad eccezione della garza per fasciatura

    5208 22 19

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, imbianchiti, ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2ma non a 130 g/m2, di larghezza superiore a 165 cm

    5208 22 96

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, imbianchiti, ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza inferiore o uguale a 165 cm

    5208 29 00

    Altri tessuti di cotone, contenenti in peso, almeno 85 % di cotone, imbianchiti

    5208 51 00

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

    5208 52 00

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, ad armatura a tela, di peso superiore a 200 g/m2

    5208 59 90

    Altri tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati

    5209 11 00

    Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, greggi, ad armatura a tela

    5209 12 00

    Tessuti di cotone, contenenti in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, greggi, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    5209 19 00

    Altri tessuti di cotone, contenenti in peso, almeno 85 % di cotone, greggi

    5209 22 00

    Tessuti di cotone, contenenti in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, greggi, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    5209 29 00

    Altri tessuti di cotone, contenenti in peso, almeno 85 % di cotone, imbianchiti

    5209 32 00

    Tessuti di cotone, contenenti in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, tinti, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    5211 12 00

    Tessuti di cotone greggi, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    5407 81 00

    Tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici, inclusi i tessuti ottenuti con monifilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, misti principalmente o unicamente con cotone, greggi o imbianchiti

    5407 82 00

    Tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici, inclusi i tessuti ottenuti con monifilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, misti principalmente o unicamente con cotone, tinti

    5513 11 20

    Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, ad armatura a tela, greggi o imbianchiti, di larghezza inferiore o uguale a 165 cm

    5513 21 00

    Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, ad armatura a tela, tinti

    5513 41 00

    Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, stampati

    6101 20 90

    Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, giacche di cotone, a maglia, per uomo o ragazzo

    6112 12 00

    Tute sportive, a maglia, di fibre sintetiche

    6116 10 20

    Guanti a maglia, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma

    6116 10 80

    Mezzoguanti e muffole a maglia, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, e guanti a maglia, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica

    6116 92 00

    Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia, di cotone

    6116 93 00

    Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia, di fibre sintetiche

    6201 93 00

    Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali

    6203 43 19

    Pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche (non da lavoro)

    6204 22 80

    Completi per donna o ragazza, di cotone (non da lavoro)

    6204 62 90

    Pantaloni corti «shorts», di cotone, per donna o ragazza

    6207 91 00

    Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, di cotone

    6208 91 00

    Camiciole e camicie da giorno, slips e mutandine, camicie da notte, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, di cotone

    6211 43 10

    Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

    6216 00 00

    Guanti, mezzoguanti e muffole

    6303 91 00

    Tendine, tende e tende per interni; mantovane e tendaggi per letto, di cotone, non a maglia

    6303 92 90

    Tendine, tende e tende per interni; mantovane e tendaggi per letto, di fibre sintetiche o artificiali, non di stoffe non tessute e non a maglia

    6303 99 90

    Tendine, tende e tende per interni; mantovane e tendaggi per letto, non di cotone, non di fibre sintetiche o artificiali, non di stoffe non tessute e non a maglia

    6304 92 00

    Altri manufatti per l'arredamento, di cotone, non a maglia

    6307 10 90

    Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie, non a maglia e non di stoffe non tessute

    6307 90 99

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti, non a maglia e non di feltro


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


    ALLEGATO II

    PRODOTTO AL QUALE SI APPLICA IL CONTINGENTE TARIFFARIO ANNUO IN ESENZIONE DA DAZI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

    I prodotti ai quali si applicano le misure sono identificati mediante i rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione di questi codici si trova all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. La descrizione dei codici NC è fornita a mero titolo informativo.

    Numero d'ordine

    Codice NC

    Descrizione delle merci

    Dall’entrata in vigore fino alla fine del 2012

    1.1.2013-31.12.2013

    09.2401

    2207 10 00

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.

    18 750 tonnellate

    75 000 tonnellate

    09.2409

    4107 92 10

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione, di bovini (compresi i bufali), depilati, lato fiore, esclusi cuoi e pelli interi

    89 tonnellate

    356 tonnellate

    09.2410

    4107 99 10

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione, di bovini (compresi i bufali), depilati, esclusi cuoi e pelli interi, esclusi cuoi e pelli pieno fiore non spaccati e lato fiore

    90,25 tonnellate

    361 tonnellate

    09.2411

    4203 21 00

    Guanti, mezzoguanti e muffole di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, speciali per praticare gli sport

    361,75 tonnellate

    1 447 tonnellate

    09.2412

    4203 29 10

    Guanti, mezzoguanti e muffole di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, di protezione per qualsiasi mestiere, diversi da quelli speciali per praticare gli sport

    1 566,5 tonnellate

    6 266 tonnellate

    09.2413

    ex 4203 29 90

    Guanti, mezzoguanti e muffole, di cuoio e di pelli, naturali o ricostituiti, per uomini e ragazzi, diversi da quelli speciali per praticare gli sport e da quelli di protezione per qualsiasi mestiere

    62,75 tonnellate

    251 tonnellate

    09.2414

    ex 4203 29 90

    Guanti, mezzoguanti e muffole di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, diversi da quelli speciali per praticare gli sport, da quelli di protezione per qualsiasi mestiere e da quelli per uomini e ragazzi

    135,5 tonnellate

    542 tonnellate

    09.2415

    5205 23 00

    Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non inferiore a 192,31 decitex (superiore a 43 nm ma non superiore a 52 nm), non condizionati per la vendita al minuto

    1 790 tonnellate

    7 160 tonnellate

    09.2416

    5205 24 00

    Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non inferiore a 125 decitex (superiore a 52 nm ma non superiore a 80 nm), non condizionati per la vendita al minuto

    1 276,25 tonnellate

    5 105 tonnellate

    09.2417

    5208 39 00

    Altri tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, tinti

    421,25 tonnellate

    1 685 tonnellate

    09.2418

    5209 39 00

    Altri tessuti di cotone, contenenti in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, tinti, ad armatura a tela

    689,25 tonnellate

    2 757 tonnellate

    09.2419

    5509 53 00

    Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), misti principalmente o unicamente con cotone, non condizionati per la vendita al minuto

    3 061 tonnellate

    12 244 tonnellate

    09.2420

    6103 32 00

    Giacche di cotone, a maglia, per uomo o ragazzo

    249,75 tonnellate

    999 tonnellate

    09.2421

    6103 42 00

    Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo

    568,75 tonnellate

    2 275 tonnellate

    09.2422

    6107 21 00

    Camicie da notte e pigiami a maglia, per uomo o ragazzo, di cotone

    167,5 tonnellate

    670 tonnellate

    09.2423

    6108 31 00

    Camicie da notte e pigiami a maglia, per donna o ragazza, di cotone

    374,5 tonnellate

    1 498 tonnellate

    09.2424

    6109 90 20

    T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di lana o di peli fini o fibre sintetiche o artificiali

    297,5 tonnellate

    1 190 tonnellate

    09.2425

    6111 20 90

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli di cotone (diversi da guanti, mezzoguanti e cuffie)

    153,5 tonnellate

    614 tonnellate

    09.2426

    6115 95 00

    Calzamaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, a maglia, di cotone [esclusi quelli a compressione graduata, ed esclusi le calzamaglie «collant», calze e calzettoni da donna (gambaletti), con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex]

    2 263 tonnellate

    9 052 tonnellate

    09.2427

    6204 62 31

    Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, per donna o ragazza, di tessuti detti «denim» (non da lavoro)

    1 892,75 tonnellate

    7 571 tonnellate

    09.2428

    6211 42 90

    Indumenti per donna o ragazza, di cotone

    96,5 tonnellate

    386 tonnellate

    09.2429

    6302 60 00

    Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone

    9 602 tonnellate

    38 408 tonnellate

    09.2430

    6302 91 00

    Biancheria da toeletta o da cucina, di cotone (diversa da quella in tessuto riccio del tipo spugna)

    2 499,25 tonnellate

    9 997 tonnellate

    09.2431

    6403 99 93

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm, non riconoscibili come calzature per uomo o per donna, diverse dalle calzature per lo sport e dalle calzature con puntale protettivo di metallo, che non ricoprono la caviglia, senza suola principale di legno (e senza suola interna), diverse dalle calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, diverse dalle pantofole

    60,5 tonnellate

    242 tonnellate

    09.2432

    6403 99 96

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm, per uomo, diverse dalle calzature per lo sport e dalle calzature con puntale protettivo di metallo, che non ricoprono la caviglia, senza suola principale di legno (e senza suola interna), diverse dalle calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, diverse dalle pantofole

    363,25 tonnellate

    1 453 tonnellate

    09.2433

    6403 99 98

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm, per donna, diverse dalle calzature per lo sport e dalle calzature con puntale protettivo di metallo, che non ricoprono la caviglia, senza suola principale di legno (e senza suola interna), diverse dalle calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, diverse dalle pantofole

    172,75 tonnellate

    691 tonnellate


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