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Document 32012R1012

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012 della Commissione, del 5 novembre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'elenco delle specie vettrici, le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione concernenti la sindrome ulcerativa epizootica e per quanto riguarda l'inserimento della Thailandia nell'elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati pesci e prodotti della pesca verso l'Unione Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 306 del 6.11.2012, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1012/oj

    6.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 306/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1012/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 5 novembre 2012

    che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'elenco delle specie vettrici, le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione concernenti la sindrome ulcerativa epizootica e per quanto riguarda l'inserimento della Thailandia nell'elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati pesci e prodotti della pesca verso l'Unione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 9, secondo comma,

    visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 16, secondo comma,

    vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (3), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, gli articoli 22 e 25 e l'articolo 61, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (4) stabilisce i modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di determinati animali acquatici e di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

    (2)

    Il modello di certificato sanitario per le importazioni dei prodotti della pesca destinati al consumo umano figurante nell'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 contiene un attestato sanitario relativo alle prescrizioni per le specie sensibili ad alcune malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, tra cui la sindrome ulcerativa epizootica.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (5) fissa le condizioni di polizia sanitaria e le prescrizioni di certificazione per l'importazione nell'Unione di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti.

    (4)

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 contiene un elenco di specie vettrici delle malattie menzionate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE. Le specie vettrici della sindrome ulcerativa epizootica sono attualmente comprese in tale elenco.

    (5)

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 contiene, tra l'altro, l'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui è consentita l'importazione nell'Unione di pesci ornamentali sensibili a una o più malattie di cui all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e destinati agli impianti ornamentali chiusi.

    (6)

    L'India e il Vietnam sono indicati in detto allegato come paesi tenuti ad applicare alle importazioni di specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica disposizioni specifiche di polizia sanitaria volte ad eliminare i rischi di tale malattia.

    (7)

    Inoltre, i modelli di certificati sanitari figuranti nell'allegato IV, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1251/2008 contengono attestati sanitari relativi alle prescrizioni per le specie sensibili e per le specie vettrici di alcune malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, tra cui la sindrome ulcerativa epizootica.

    (8)

    La direttiva 2006/88/CE, modificata dalla direttiva di esecuzione 2012/31/UE della Commissione (6), non elenca più la sindrome ulcerativa epizootica (EUS) come malattia esotica nel suo allegato IV, parte II.

    (9)

    Per motivi di coerenza e di chiarezza della normativa dell'Unione, è opportuno modificare i regolamenti (CE) nn. 2074/2005 e 1251/2008 per sopprimere le disposizioni ivi contenute che fanno riferimento alla sindrome ulcerativa epizootica.

    (10)

    In seguito alla soppressione della sindrome ulcerativa epizootica dall'elenco figurante nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, le disposizioni di polizia sanitaria corrispondenti applicabili all'India e al Vietnam sono diventate superflue e quindi occorre sopprimere questi paesi dall'elenco dei paesi tenuti ad applicare misure di polizia sanitaria specifiche per tale malattia agli animali acquatici destinati ad essere esportati nell'Unione.

    (11)

    La Thailandia è indicata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 come paese terzo da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di ciprinidi destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti e chiusi. La Thailandia ha chiesto di essere inserita nell'allegato III affinché siano autorizzate anche le esportazioni di altre specie ittiche da questo paese terzo verso l'Unione.

    (12)

    L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha effettuato un'ispezione sulla salute degli animali acquatici in Thailandia nel novembre 2009. Le raccomandazioni formulate dall'UAV in seguito a tale ispezione sono state attuate in modo soddisfacente dall'autorità competente della Thailandia. È quindi opportuno autorizzare anche le importazioni di altre specie ittiche da tale paese terzo verso l'Unione. La voce relativa alla Thailandia nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 va quindi modificata di conseguenza.

    (13)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) nn. 2074/2005 e 1251/2008.

    (14)

    È opportuno prevedere misure transitorie per consentire agli Stati membri e all'industria di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

    (15)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituita dall'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Gli allegati I, III e IV del regolamento (CE) n. 1251/2008 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Per un periodo transitorio che va fino al 1o marzo 2013, le partite di animali acquatici accompagnate da certificati sanitari rilasciati in conformità ai modelli figuranti nell'allegato IV, parte A o B, del regolamento (CE) n. 1251/2008 e i prodotti della pesca accompagnati da certificati sanitari rilasciati in conformità al modello figurante nell'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, nella versione precedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, possono essere immessi sul mercato o introdotti nell'Unione a condizione che raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José ManuelBARROSO


    (1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

    (3)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

    (4)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

    (5)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.

    (6)  GU L 297 del 26.10.2012, pag. 26.


    ALLEGATO I

    «Appendice IV dell'allegato VI

    Modello di certificato sanitario per le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano

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    ALLEGATO II

    Gli allegati I, III e IV del regolamento (CE) n. 1251/2008 sono così modificati:

    1)

    nell'allegato I è soppressa la voce relativa alla sindrome ulcerativa epizootica;

    2)

    l'allegato III è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO III

    Elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti  (1)

    (articolo 10, paragrafo 1, e articolo 11)

    Paese/territorio

    Specie d'acquacoltura

    Zona/compartimento

    Codice ISO

    Nome

    Pesce

    Molluschi

    Crostacei

    Codice

    Descrizione

    AU

    Australia

    X (2)

     

     

     

     

    BR

    Brasile

    X (3)

     

     

     

     

    CA

    Canada

    X

     

     

    CA 0 (4)

    Intero territorio

    CA 1 (5)

    British Columbia

    CA 2 (5)

    Alberta

    CA 3 (5)

    Saskatchewan

    CA 4 (5)

    Manitoba

    CA 5 (5)

    New Brunswick

    CA 6 (5)

    Nova Scotia

    CA 7 (5)

    Prince Edward Island

    CA 8 (5)

    Terranova e Labrador

    CA 9 (5)

    Yukon

    CA 10 (5)

    Northwest Territories

    CA 11 (5)

    Nunavut

    CL

    Cile

    X (2)

     

     

     

    Intero paese

    CN

    Cina

    X (3)

     

     

     

    Intero paese

    CO

    Colombia

    X (3)

     

     

     

    Intero paese

    CG

    Congo

    X (3)

     

     

     

    Intero paese

    CK

    Isole Cook

    X (7)

    X (7)

    X (7)

     

    Intero paese

    HR

    Croazia

    X (2)

     

     

     

    Intero paese

    HK

    Hong Kong

    X (3)

     

     

     

    Intero paese

    ID

    Indonesia

    X (2)

     

     

     

    Intero paese

    IL

    Israele

    X (2)

     

     

     

    Intero paese

    JM

    Giamaica

    X (3)

     

     

     

    Intero paese

    JP

    Giappone

    X (3)

     

     

     

    Intero paese

    KI

    Kiribati

    X (7)

    X (7)

    X (7)

     

    Intero paese

    LK

    Sri Lanka

    X (3)

     

     

     

    Intero paese

    MH

    Isole Marshall

    X (7)

    X (7)

    X (7)

     

    Intero paese

    MK (6)

    ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    X (3)

     

     

     

    Intero paese

    MY

    Malaysia

    X (3)

     

     

     

    Malaysia occidentale peninsulare

    NR

    Nauru

    X (7)

    X (7)

    X (7)

     

    Intero paese

    NU

    Niue

    X (7)

    X (7)

    X (7)

     

    Intero paese

    NZ

    Nuova Zelanda

    X (2)

     

     

     

    Intero paese

    PF

    Polinesia francese

    X (7)

    X (7)

    X (7)

     

    Intero paese

    PG

    Papua Nuova Guinea

    X (7)

    X (7)

    X (7)

     

    Intero paese

    PN

    Isole Pitcairn

    X (7)

    X (7)

    X (7)

     

    Intero paese

    PW

    Palau

    X (7)

    X (7)

    X (7)

     

    Intero paese

    RU

    Russia

    X (2)

     

     

     

    Intero paese

    SB

    Isole Solomon

    X (7)

    X (7)

    X (7)

     

    Intero paese

    SG

    Singapore

    X (3)

     

     

     

    Intero paese

    ZA

    Sud Africa

    X (2)

     

     

     

    Intero paese

    TW

    Taiwan

    X (3)

     

     

     

    Intero paese

    TH

    Thailandia

    X (2)

     

     

     

    Intero paese

    TR

    Turchia

    X (2)

     

     

     

    Intero paese

    TK

    Tokelau

    X (7)

    X (7)

    X (7)

     

    Intero paese

    TO

    Tonga

    X (7)

    X (7)

    X (7)

     

    Intero paese

    TV

    Tuvalu

    X (7)

    X (7)

    X (7)

     

    Intero paese

    US

    Stati Uniti (8)

    X

     

    X

    US 0 (4)

    Intero paese

    X

     

     

    US 1 (5)

    Tutto il paese, tranne gli stati seguenti: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota e Pennsylvania

     

    X

     

    US 2

    Humboldt Bay (California)

    US 3

    Netarts Bay (Oregon)

    US 4

    Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay e Dabob Bay (Washington)

    US 5

    NELHA (Hawaii)

    WF

    Wallis e Futuna

    X (7)

    X (7)

    X (7)

     

    Intero paese

    WS

    Samoa

    X (7)

    X (7)

    X (7)

     

    Intero paese

    3)

    nell'allegato IV, le parti A e B sono sostituite dalle seguenti:

    «PARTE A

    Modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti

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    PARTE B

    Modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di animali acquatici ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi

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    (1)  Conformemente all'articolo 11 anche i pesci ornamentali che non sono di specie sensibili alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e crostacei ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi possono essere importati nell'Unione da paesi terzi o territori che sono membri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

    (2)  Applicabile a tutte le specie di pesci.

    (3)  Applicabile unicamente ai ciprinidi.

    (4)  Non applicabile alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale in conformità all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

    (5)  Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale in conformità all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

    (6)  Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

    (7)  Applicabile unicamente alle importazioni di pesci ornamentali di specie non sensibili alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e di molluschi e crostacei ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi.

    (8)  Ai fini del presente regolamento gli Stati Uniti includono Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e Isole Marianne settentrionali.»


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