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Document 32012R0901

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2012 della Commissione, del 2 ottobre 2012 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)]

    GU L 268 del 3.10.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/901/oj

    3.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 268/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 901/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 2 ottobre 2012

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata il 29 ottobre 2004 dalla Slovenia, relativa alla registrazione della denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje» quale indicazione geografica protetta (IGP), è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

    (2)

    Varie persone fisiche e giuridiche in Austria si sono opposte alla registrazione proposta mediante presentazione di dichiarazioni motivate presso le autorità competenti del paese ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

    (3)

    L’Austria ha quindi dichiarato di opporsi alla suddetta registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. L’opposizione è stata considerata ricevibile a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c) di detto regolamento.

    (4)

    Con lettera dell’8 ottobre 2009, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.

    (5)

    Poiché non si è raggiunto un accordo nei termini previsti, la Commissione ha l’obbligo di adottare una decisione in base alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

    (6)

    L’opposizione per presunta inosservanza delle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 riguarda l’origine delle materie prime, che non è delimitata alla zona e neppure indicata, il metodo di ottenimento, che secondo le dichiarazioni non è specifico né tradizionale, l’asserita mancanza di un legame tra la reputazione del prodotto e la zona di produzione, nonché il presunto uso non corretto del nome di una regione quale indicazione geografica. Tuttavia la Commissione non ha individuato alcun errore palese relativo a questi elementi. La Slovenia ha inoltre dimostrato che la denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje» è stata utilizzata in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006.

    (7)

    Nell’opposizione è indicato che un marchio commerciale contenente il termine «Steirisches Kürbiskernöl» era stato registrato prima che fosse presentata la domanda di registrazione come IGP della denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje». Tuttavia, non è stata prodotta alcuna prova riguardo alla possibilità che i consumatori siano indotti in errore circa la vera identità di un prodotto commercializzato con la denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje». Pertanto, la Commissione non può concludere che la registrazione della denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje» sia contraria all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006.

    (8)

    Nonostante la registrazione della denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje» come IGP, detto marchio commerciale può continuare a essere utilizzato tranne qualora la normativa sui marchi ne preveda la nullità o la decadenza.

    (9)

    Inoltre, occorre rilevare che anche il termine «Steirisches Kürbiskernöl» è una IGP registrata con il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (3). Le denominazioni «Štajersko prekmursko bučno olje» e «Steirisches Kürbiskernöl», nelle lingue originali, sono chiaramente diverse ed è pertanto possibile concludere che non si tratta di denominazioni omonime; di conseguenza l’esistenza della denominazione «Steirisches Kürbiskernöl» non può risultare danneggiata dalla registrazione di «Štajersko prekmursko bučno olje» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.

    (10)

    Poiché non si è raggiunto un accordo, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione in conformità all’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006. La denominazione «Steierisches Kürbiskernöl» è stata registrata prima di «Štajersko prekmursko bučno olje». A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Steirisches Kürbiskernöl» è tutelata contro l’uso nelle traduzioni. Il termine «Štajersko» è ritenuto una traduzione letterale del termine geografico «Steirisches». Inoltre le due denominazioni possono essere molto simili se tradotte in altre lingue. Non vi è motivo di non registrare la denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje», ma è tuttavia necessario tutelare i diritti pregressi e assicurare prassi corrette. Pertanto, i termini geografici presenti nella denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje» non dovrebbero essere tradotti in altre lingue quando viene commercializzato il prodotto corrispondente al disciplinare di «Štajersko prekmursko bučno olje». Questa regola va seguita quando si utilizza detta traduzione tanto nell’etichettatura quanto nella presentazione e nella pubblicità del prodotto. Inoltre, nelle etichette, occorre indicare il paese di origine nello stesso campo visivo dei termini «Štajersko prekmursko bučno olje», con caratteri aventi le stesse dimensioni di quelli utilizzati per i termini in questione.

    (11)

    Alla luce di quanto sopra esposto, la denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje» dovrebbe quindi essere iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine protette,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

    Articolo 2

    Quando si commercializzano prodotti conformi al disciplinare della denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento, i riferimenti alle regioni di Štajerska e di Prekmurje non sono tradotti.

    Le etichette recanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento indicano il paese d’origine nello stesso campo visivo e con caratteri aventi le stesse dimensioni di quelli della denominazione.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU C 72 del 26.3.2009, pag. 67.

    (3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

    Classe 1.5.   Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    SLOVENIA

    Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)


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