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Document 32012R0803

Regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2012 della Commissione, del 7 settembre 2012 , recante centosettantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

GU L 244 del 8.9.2012, pp. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/803/oj

8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 803/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2012

recante centosettantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 28 agosto 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono depennate dall’elenco “Persone fisiche”:

(a)

“Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias (a) Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani, (b) Abderrahmane). Data di nascita: 1.7.1977. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L886177 (passaporto tunisino rilasciato il 14.12.1998, scaduto il 13.12.2003). Altre informazioni: il nome della madre è Habibah al-Sahrawi. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.”

(b)

“Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Indirizzo: Rue Essadr El Aadam 43, Larache, Marocco. Data di nascita: 31.5.1963. Luogo di nascita: Ould Yahia, Sidi Kacem, Marocco. Nazionalità: marocchina. Numero di identificazione nazionale: G 0151108 (carta d’identità nazionale marocchina rilasciata il 4 marzo 1982 a Larache, Marocco). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: LBHHMD63E31Z330M; (b) il nome del padre è Mohamed Mohamed; (c) il nome della madre è Sfia Sellam; (d) sarebbe deceduto in Afghanistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.7.2005.”


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