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Document 32012R0799

Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2012 della Commissione, del 5 settembre 2012 , che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione

GU L 240 del 6.9.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2013; abrogato da 32013R0991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/799/oj

6.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 799/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2012

che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (2), occorre stabilire la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione.

(2)

La forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono presentare alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché a fini di sorveglianza e di previsione, sono attualmente stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 della Commissione (3).

(3)

Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 non possono essere utilizzati per i fini previsti nell’esercizio finanziario 2013. Occorre quindi abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 e sostituirlo con un nuovo regolamento che definisca la forma e il contenuto delle informazioni contabili per detto esercizio finanziario.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione sono definiti negli allegati I (Tabella delle X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAGA e al FEASR), III (Promemoria) e IV (Struttura dei codici di bilancio FEASR [F109]) del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 ottobre 2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

(3)  GU L 234 del 10.9.2011, pag. 2.


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