This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012R0799
Commission Implementing Regulation (EU) No 799/2012 of 5 September 2012 laying down form and content of the accounting information to be submitted to the Commission for the purpose of the clearance of the accounts of the EAGF and EAFRD as well as for monitoring and forecasting purposes
Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2012 della Commissione, del 5 settembre 2012 , che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione
Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2012 della Commissione, del 5 settembre 2012 , che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione
GU L 240 del 6.9.2012, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2013; abrogato da 32013R0991
6.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 799/2012 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2012
che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (2), occorre stabilire la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione. |
(2) |
La forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono presentare alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché a fini di sorveglianza e di previsione, sono attualmente stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 della Commissione (3). |
(3) |
Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 non possono essere utilizzati per i fini previsti nell’esercizio finanziario 2013. Occorre quindi abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 e sostituirlo con un nuovo regolamento che definisca la forma e il contenuto delle informazioni contabili per detto esercizio finanziario. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione sono definiti negli allegati I (Tabella delle X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAGA e al FEASR), III (Promemoria) e IV (Struttura dei codici di bilancio FEASR [F109]) del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 ottobre 2012.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(2) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.
(3) GU L 234 del 10.9.2011, pag. 2.