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Document 32012R0718
Commission Implementing Regulation (EU) No 718/2012 of 7 August 2012 amending for the 176th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al Qaida network
Regolamento di esecuzione (UE) n. 718/2012 della Commissione, del 7 agosto 2012 , recante centosettantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) n. 718/2012 della Commissione, del 7 agosto 2012 , recante centosettantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
GU L 211 del 8.8.2012, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
8.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 718/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 2012
recante centosettantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 26 luglio 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dall’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
La voce seguente è depennata dall’elenco «Persone fisiche»:
«Bekkay Harrach (alias (a) Abu Talha al Maghrabi, (b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche («al Hafidh Abu Talha il tedesco»)]. Data di nascita: 4.9.1977. Luogo di nascita: Berkane, Marocco. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 5208116575 (passaporto tedesco rilasciato a Bonn, Germania, valido fino al 7.9.2013). N. di identificazione nazionale: (a) 5209243072 (Bundespersonalausweis (carta d’identità nazionale) tedesca), rilasciata a Bonn, Germania, valida fino al 7.9.2013, (b) J17001W6Z12 (patente tedesca, rilasciata a Bonn, Germania). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.5.2009. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan dall’aprile 2009.»