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Document 32012R0718

Regolamento di esecuzione (UE) n. 718/2012 della Commissione, del 7 agosto 2012 , recante centosettantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

GU L 211 del 8.8.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/718/oj

8.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 718/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2012

recante centosettantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 26 luglio 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dall’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è depennata dall’elenco «Persone fisiche»:

«Bekkay Harrach (alias (a) Abu Talha al Maghrabi, (b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche («al Hafidh Abu Talha il tedesco»)]. Data di nascita: 4.9.1977. Luogo di nascita: Berkane, Marocco. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 5208116575 (passaporto tedesco rilasciato a Bonn, Germania, valido fino al 7.9.2013). N. di identificazione nazionale: (a) 5209243072 (Bundespersonalausweis (carta d’identità nazionale) tedesca), rilasciata a Bonn, Germania, valida fino al 7.9.2013, (b) J17001W6Z12 (patente tedesca, rilasciata a Bonn, Germania). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.5.2009. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan dall’aprile 2009.»


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