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Document 32012R0694

Regolamento (UE) n. 694/2012 del Consiglio, del 27 luglio 2012 , che stabilisce le possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2012/2013

GU L 203 del 31.7.2012, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/694/oj

31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/26


REGOLAMENTO (UE) N. 694/2012 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2012

che stabilisce le possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2012/2013

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per tutti gli stock o gruppi di stock, nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1).

(2)

A fini di semplificazione e di un’adeguata gestione dello stock, è opportuno fissare un TAC e i contingenti degli Stati membri per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) per una campagna di gestione annuale che vada dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno seguente, piuttosto che per un periodo di gestione corrispondente a un anno civile. Per quanto attiene alle condizioni di utilizzo dei contingenti, è opportuno tuttavia che l’attività di pesca di cui trattasi continui a essere disciplinata dalle disposizioni generali del regolamento (UE) n. 43/2012 (2).

(3)

È opportuno che il TAC per l’acciuga del Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2012/2013 sia fissato sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca.

(4)

Al fine di istituire un piano pluriennale per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia che copra la campagna di pesca e definisca la norma di cattura da applicarsi ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, il 29 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock. Tenuto conto di tale proposta e del fatto che la soggiacente valutazione d’impatto ha rappresentato la più recente valutazione dell’impatto delle decisioni relative alle possibilità di pesca per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia, è opportuno fissare di conseguenza un TAC per tale stock. In base al parere scientifico formulato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel luglio 2012, la biomassa riproduttiva è stimata in circa 68 180 t. Per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pertanto opportuno fissare un TAC di 20 700 t.

(5)

A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (3), è necessario stabilire in quale misura lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sia soggetto alle misure definite in detto regolamento.

(6)

In considerazione della data di inizio della campagna di pesca 2012/2013 e ai fini della dichiarazione annuale delle catture, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente e si applichi a decorrere dal 1o luglio 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia

1.   Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 per lo stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 (4), sono stabiliti come segue (in tonnellate di peso vivo):

Specie

:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona CIEM

:

VIII

(ANE/08.)

Spagna

18 630

TAC analitico.

Francia

2 070

UE

20 700

TAC

20 700

2.   La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l’uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 8, 10 e 13 del regolamento (UE) n. 43/2012.

3.   Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1).

(3)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(4)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).


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