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Document 32012R0675

Regolamento (UE) n. 675/2012 della Commissione, del 23 luglio 2012 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di talco (E 553b) e di cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non sgusciate colorate e l’impiego di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 196 del 24.7.2012, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/675/oj

24.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/52


REGOLAMENTO (UE) N. 675/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2012

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di talco (E 553b) e di cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non sgusciate colorate e l’impiego di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la procedura di aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può essere avviata o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

È stata presentata e resa accessibile agli Stati membri una domanda di autorizzazione all’impiego di talco (E 553b) e di cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non sgusciate colorate e all’impiego di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate.

(5)

Utilizzati sulla superficie di uova sode non sgusciate colorate, gli additivi alimentari talco (E 553b), cera di carnauba (E 903) e gommalacca (E 904) possono svolgere funzioni decorative conferendo un effetto più o meno brillante. Inoltre la gommalacca (E 904), applicata alla superficie delle uova, può contribuire alla migliore conservazione di tutte le uova sode non sgusciate.

(6)

In ragione della loro insolubilità e dell’elevato peso molecolare, si presume che questi additivi alimentari non migrino nella parte interna commestibile delle uova. L’impiego di tali additivi alimentari non può avere un effetto sulla salute umana in quanto le loro cere restano sul guscio delle uova. È quindi opportuno consentire l’impiego del talco (E 553b) e della cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non sgusciate colorate e l’impiego della gommalacca (E 904) su tutte le uova sode non sgusciate, colorate e no.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dal momento che l’autorizzazione all’impiego di talco (E 553b), di cera di carnauba (E 903) e di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(8)

In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (3), l’allegato II che istituisce l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro uso si applica a decorrere dal 1o giugno 2013. Al fine di consentire l’impiego di talco (E 553b) e di cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non sgusciate colorate e l’impiego di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate prima di tale data, è necessario fissare una data di applicazione anteriore per tali additivi alimentari.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 nella categoria di alimenti 10.2 «Uova e ovoprodotti trasformati», dopo la voce E 520-523 sono inserite le seguenti voci:

 

«E 553b

Talco

5 400

 

Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate colorate

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 13 agosto 2012

 

E 903

Cera di carnauba

3 600

 

Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate colorate

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 13 agosto 2012

 

E 904

Gommalacca

quantum satis

 

Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 13 agosto 2012»


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