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Document 32012R0648

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 201, 27.7.2012, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 209 - 267

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj

27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/1


REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La relazione predisposta su richiesta della Commissione e pubblicata il 25 febbraio 2009, stilata da un gruppo ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière, concludeva che il quadro di vigilanza del settore finanziario dell’Unione doveva essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità, raccomandando riforme profonde della struttura della vigilanza di tale settore, fra cui la creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria composto da tre autorità europee di vigilanza, rispettivamente per il settore banche, per il settore assicurazioni e pensioni aziendali e professionali e per il settore strumenti finanziari e mercati, e la creazione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico.

(2)

La comunicazione della Commissione del 4 marzo 2009, dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», ha proposto di rafforzare il quadro normativo dell’Unione in materia di servizi finanziari. Nella comunicazione del 3 luglio 2009, dal titolo «Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi», la Commissione ha valutato il ruolo svolto dai derivati nella crisi finanziaria e nella comunicazione del 20 ottobre 2009, dal titolo «Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future», ha illustrato le misure che intende adottare per ridurre i rischi associati ai derivati.

(3)

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato tre proposte di regolamento che hanno istituito il Sistema europeo di vigilanza finanziaria e hanno creato tre autorità europee di vigilanza (AEV) con il compito di contribuire all’applicazione uniforme della normativa dell’Unione e all’elaborazione di norme e prassi comuni di elevata qualità di regolamentazione e vigilanza. Le AEV comprendono l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (AEAP) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le AEV svolgeranno un ruolo cruciale nella salvaguardia della stabilità del settore finanziario. È essenziale quindi garantire in ogni momento che l’opera da esse svolta rivesta alta priorità politica e che siano loro assegnate risorse adeguate.

(4)

I derivati negoziati fuori borsa («contratti derivati OTC») mancano di trasparenza, dato che si tratta di contratti negoziati privatamente e le relative informazioni sono di norma accessibili soltanto alle parti contraenti. Tali contratti creano una complessa rete di interdipendenze che può rendere difficile determinare la natura e il livello dei rischi incorsi. La crisi finanziaria ha dimostrato che queste caratteristiche aumentano l’incertezza nei periodi di tensione sui mercati, creando pertanto rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento fissa le condizioni per attenuare tali rischi e migliorare la trasparenza dei contratti derivati.

(5)

In occasione del vertice di Pittsburgh del 26 settembre 2009, i leader del G20 hanno deciso che entro la fine del 2012 tutti i contratti derivati OTC standardizzati dovranno essere compensati mediante una controparte centrale (CCP) e che i contratti derivati OTC dovranno essere segnalati a repertori di dati sulle negoziazioni. Nel giugno 2010 i leader del G20 riuniti a Toronto hanno riaffermato il loro impegno e si sono inoltre impegnati ad accelerare l’applicazione di misure forti per accrescere la trasparenza e la vigilanza regolamentare dei contratti derivati OTC in maniera uniforme a livello internazionale e non discriminatoria.

(6)

La Commissione si impegnerà a fare in modo che questi impegni vengano rispettati nella stessa misura dai partner internazionali dell’Unione ed eserciterà il necessario monitoraggio. La Commissione dovrebbe cooperare con le autorità dei paesi terzi per vagliare soluzioni di assistenza reciproca che assicurino coerenza tra il presente regolamento e i requisiti fissati dai paesi terzi evitando in tal modo ogni eventuale sovrapposizione. Con l’assistenza dell’AESFEM, la Commissione dovrebbe procedere a verifiche e predisporre relazioni per il Parlamento europeo e il Consiglio sull’applicazione a livello internazionale dei principi stabiliti nel presente regolamento. Al fine di evitare potenziali duplicazioni o conflitti normativi, la Commissione potrebbe adottare decisioni sull’equivalenza del quadro delle disposizioni legislative, di vigilanza e di esecuzione dei paesi terzi, qualora siano soddisfatte determinate condizioni. La valutazione che costituisce la base di tali decisioni non dovrebbe inficiare il diritto di una CCP stabilita in un paese terzo e riconosciuta dall’AESFEM di fornire servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, giacché la decisione di riconoscimento dovrebbe essere autonoma rispetto alla valutazione. Analogamente, né la decisione di equivalenza né la valutazione dovrebbero inficiare il diritto di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo e riconosciuto dall’AESFEM di fornire servizi a soggetti stabiliti nell’Unione.

(7)

Con riferimento al riconoscimento di CCP di paesi terzi e in conformità degli obblighi internazionali dell’Unione derivanti dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, compreso l’Accordo generale sugli scambi di servizi, le decisioni volte a stabilire l’equivalenza tra i regimi giuridici di paesi terzi e il regime giuridico dell’Unione dovrebbero essere adottate solo se il regime giuridico del paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici stranieri, conformemente agli obiettivi generali e alle norme di regolamentazione fissati dal G20 nel settembre 2009, di migliorare la trasparenza dei mercati dei derivati, attenuare il rischio sistemico e proteggere dagli abusi di mercato. Tale sistema dovrebbe essere considerato equivalente qualora garantisca che il risultato sostanziale del regime di regolamentazione applicabile è analogo a quello risultante dalle disposizioni dell’Unione e dovrebbe essere considerato effettivo se le regole in questione sono applicate in modo coerente.

(8)

In tale contesto è opportuno e necessario, tenuto conto delle caratteristiche dei mercati dei derivati e del funzionamento delle CCP, verificare l’effettiva equivalenza dei sistemi di regolamentazione stranieri ai fini del rispetto degli obiettivi e delle norme del G20 e per migliorare così la trasparenza dei mercati dei derivati, attenuare il rischio sistemico e proteggere dagli abusi di mercato. La situazione molto particolare delle CCP richiede che le disposizioni relative ai paesi terzi siano organizzate ed operino secondo modalità che sono specifiche alla struttura del mercato di tali soggetti. Pertanto questo approccio non costituisce un precedente per altra normativa.

(9)

Nelle conclusioni del 2 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha concordato sull’esistenza della necessità di rafforzare in misura notevole la attenuazione del rischio di credito di controparte e sull’importanza del rafforzamento della trasparenza, dell’efficienza e dell’integrità delle operazioni su derivati. Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 giugno 2010 dal titolo «Mercati dei derivati: azioni strategiche future», si è espresso a favore dell’introduzione dell’obbligo di compensazione e di segnalazione delle operazioni su contratti derivati OTC.

(10)

L’AESFEM dovrebbe operare nell’ambito di applicazione del presente regolamento, salvaguardando la stabilità dei mercati finanziari in situazioni di emergenza, assicurando l’applicazione uniforme delle norme dell’Unione da parte delle autorità nazionali di vigilanza e risolvendone eventuali disaccordi. Tale Autorità è anche incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e ha un ruolo centrale nell’autorizzazione e nel controllo delle CCP e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

(11)

Uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) è la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In tale ambito, i membri del SEBC attuano la sorveglianza assicurando sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili, CCP comprese. I membri del SEBC sono quindi strettamente coinvolti nell’autorizzazione e nel controllo delle CCP, nel riconoscimento delle CCP dei paesi terzi e nell’approvazione degli accordi di interoperabilità. Sono inoltre strettamente coinvolti anche per quanto riguarda l’elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni. Il presente regolamento fa salva la responsabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e solidi all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi. Di conseguenza, e per evitare che possano essere create normative parallele, l’AESFEM e il SEBC dovrebbero collaborare strettamente nell’elaborazione dei pertinenti progetti di norme tecniche. Inoltre, l’accesso della BCE e delle banche centrali nazionali alle informazioni è fondamentale per l’esecuzione dei loro compiti di sorveglianza sui sistemi di compensazione e di pagamento e per le loro funzioni di banca centrale di emissione.

(12)

Sono necessarie norme uniformi per i contratti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (7).

(13)

Gli incentivi per promuovere il ricorso alle CCP sono risultati insufficienti per assicurare l’effettiva compensazione a livello centralizzato dei contratti derivati OTC standardizzati. Pertanto è necessario imporre un obbligo di compensazione mediante CCP per i contratti derivati OTC che possono essere compensati a livello centralizzato.

(14)

È probabile che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria. Un’applicazione uniforme nell’Unione dell’obbligo di compensazione è necessaria anche per assicurare un livello elevato di protezione degli investitori e per creare pari condizioni di concorrenza tra i partecipanti al mercato.

(15)

Affinché l’obbligo di compensazione riduca effettivamente il rischio sistemico, occorre definire una procedura di individuazione delle categorie di derivati assoggettabili a detto obbligo. Occorre che la procedura tenga conto del fatto che non tutti i contratti derivati OTC compensati mediante CCP sono idonei a essere assoggettati all’obbligo di compensazione mediante CCP.

(16)

Il presente regolamento definisce i criteri per decidere se assoggettare all’obbligo di compensazione le diverse categorie di contratti derivati OTC. Sulla base di progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’AESFEM, la Commissione dovrebbe decidere se una categoria di contratti derivati OTC debba essere assoggettata all’obbligo di compensazione e a decorrere da quando, comprese l’eventuale applicazione graduale e la durata residua minima dei contratti stipulati o novati prima della data di decorrenza dell’obbligo di compensazione, secondo il disposto del presente regolamento. Un’attuazione graduale dell’obbligo di compensazione potrebbe essere definita in termini di tipologie di partecipanti al mercato tenuti al rispetto di tale obbligo. Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all’obbligo di compensazione, l’AESFEM dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche dei contratti derivati OTC conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per le obbligazioni garantite.

(17)

Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all’obbligo di compensazione, l’AESFEM dovrebbe inoltre tener debito conto di altre pertinenti considerazioni — soprattutto dell’interconnessione fra le controparti che fanno uso delle categorie di contratti derivati OTC in questione e dell’impatto sui livelli di rischio di credito di controparte — e promuovere pari condizioni di concorrenza nel mercato interno conformemente all’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(18)

L’AESFEM, laddove abbia accertato che un prodotto derivato OTC è standardizzato e adatto alla compensazione ma che non vi sono CCP disposte a compensarlo, dovrebbe individuarne il motivo.

(19)

Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all’obbligo di compensazione, occorre tenere debito conto delle specificità delle categorie di contratti derivati OTC interessate. Il rischio preponderante nelle operazioni in talune categorie di contratti derivati OTC può essere legato al mancato regolamento, che è affrontato attraverso l’utilizzo di specifiche infrastrutture e può distinguere determinate categorie di contratti derivati OTC (ad esempio su tassi di cambio) da altre. La compensazione mediante CCP affronta specificamente il rischio di credito di controparte e può non essere la soluzione ottimale per il rischio di regolamento. Il regime applicabile a tali contratti dovrebbe fondarsi in particolare su una convergenza internazionale preliminare e sul reciproco riconoscimento delle infrastrutture interessate.

(20)

Per assicurare un’applicazione uniforme e coerente del presente regolamento e condizioni di parità tra operatori del mercato quando una categoria di contratti derivati OTC è dichiarata assoggettata all’obbligo di compensazione, tale obbligo dovrebbe applicarsi anche a tutti i contratti relativi a tale categoria di contratto derivato OTC stipulati a partire dalla data di notifica dell’autorizzazione di una CCP ai fini dell’obbligo di compensazione ricevuta dall’AESFEM, ma prima della data a decorrere dalla quale l’obbligo di compensazione diventa efficace, purché i contratti in questione abbiano una durata residua superiore al minimo stabilito dalla Commissione.

(21)

Nel determinare se una categoria di contratti derivati OTC debba essere assoggettata a obblighi di compensazione, l’AESFEM dovrebbe guardare alla riduzione del rischio sistemico. Ciò comporta la considerazione di elementi di valutazione come il livello di standardizzazione contrattuale e operativa dei contratti, il volume e la liquidità della pertinente categoria di contratti derivati OTC e la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi eque, affidabili e generalmente accettate per la categoria di contratti di cui trattasi.

(22)

Per la compensazione di un contratto derivato OTC occorre che entrambe le parti del contratto siano soggette all’obbligo di compensazione o siano d’accordo. Occorre che le esenzioni dall’obbligo siano concepite in maniera restrittiva, perché esse ridurrebbero l’efficacia dell’obbligo e i vantaggi della compensazione mediante CCP e potrebbero dare luogo ad arbitraggio regolamentare tra gruppi di partecipanti al mercato.

(23)

Al fine di accrescere la stabilità finanziaria nell’Unione, potrebbe essere altresì necessario sottoporre agli obblighi di compensazione e di ricorso alle tecniche di attenuazione dei rischi le operazioni realizzate da soggetti stabiliti in paesi terzi, sempre che queste abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove detti obblighi siano necessari od opportuni per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento.

(24)

I contratti derivati OTC giudicati non idonei per la compensazione mediante CCP comportano un rischio di credito di controparte e operativo, per cui occorre definire norme per la gestione di tale rischio. Per attenuare il rischio di credito di controparte, i partecipanti al mercato soggetti all’obbligo di compensazione dovrebbero seguire procedure di gestione dei rischi che richiedano lo scambio tempestivo e accurato di garanzie adeguatamente segregate. Nel predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino tali procedure di gestione del rischio, l’AESFEM dovrebbe tener conto delle proposte avanzate dagli organismi regolatori internazionali in materia di obblighi di marginazione per i derivati non compensati a livello centrale. In sede di elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino le modalità per uno scambio corretto e accurato di garanzie per la gestione dei rischi connessi alle operazioni non compensate, l’AESFEM dovrebbe tener conto degli ostacoli incontrati dagli emittenti di obbligazioni garantite o dai gruppi di copertura nel fornire garanzie in determinate giurisdizioni territoriali dell’Unione. L’AESFEM dovrebbe anche tener conto del fatto che il diritto di prelazione concesso alle controparti degli emittenti di obbligazioni garantite sugli attivi di questi ultimi fornisce una protezione equivalente contro il rischio di credito di controparte.

(25)

È opportuno che le norme in materia di compensazione dei contratti derivati OTC, di segnalazione delle operazioni sui derivati e di tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP si applichino alle controparti finanziarie, ossia alle imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE, agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed il suo esercizio (8), alle imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (9), alle imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (10), alle imprese di riassicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (11), agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e, se del caso, alle relative società di gestione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (12), agli enti pensionistici aziendali o professionali quali definiti nella direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (13), e ai fondi di investimento alternativi gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (14).

(26)

Di regola, i soggetti che gestiscono schemi pensionistici finalizzati principalmente a fornire prestazioni durante il pensionamento, erogate solitamente sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, ma anche a titolo temporaneo o una tantum, destinano una percentuale minima degli attivi a contante per garantire ai contraenti il massimo possibile di efficienza e di rendimento. L’obbligo per tali soggetti di compensare i contratti derivati OTC a livello centrale implicherebbe quindi il dirottamento da parte loro di una percentuale considerevole di attività verso il contante per rispettare i correnti obblighi di marginazione delle CCP. Per scongiurare il probabile effetto negativo che tale obbligo avrebbe sul reddito dei pensionati futuri, l’obbligo di compensazione non dovrebbe applicarsi ai regimi pensionistici finché le CCP non avranno trovato una soluzione tecnica adeguata al problema del trasferimento di garanzie non in contanti come margini di variazione. Tale soluzione tecnica dovrebbe tener conto della specificità degli schemi pensionistici ed evitare gravi effetti avversi sui pensionati. Nel corso di un periodo di transizione è opportuno assoggettare i contratti derivati OTC stipulati per ridurre i rischi d’investimento direttamente collegati con la solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici non solo all’obbligo di segnalazione, ma anche a obblighi di collateralizzazione bilaterale. Il fine ultimo resta, tuttavia, la compensazione a livello centralizzato non appena le circostanze la consentano.

(27)

È importante assicurare che il trattamento preferenziale si applichi soltanto agli opportuni soggetti e schemi e tener conto della diversità dei sistemi pensionistici operanti nell’Unione, garantendo nel contempo pari condizioni a tutti i fondi pensione. Pertanto, è opportuno concedere la deroga temporanea agli enti pensionistici aziendali o professionali registrati a norma della direttiva 2003/41/CE, compresi i soggetti autorizzati responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, e i soggetti giuridici che sono costituiti a fini d’investimento da detti enti e che operano nel loro esclusivo interesse, e alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali dei soggetti di cui all’articolo 3 della direttiva 2003/41/CE.

(28)

La deroga temporanea dovrebbe applicarsi anche alle attività assimilabili a quelle degli enti pensionistici aziendali o professionali svolte dalle imprese di assicurazione del ramo vita, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano individuate, gestite e organizzate separatamente, senza possibilità di trasferimento. Dovrebbe inoltre applicarsi agli altri enti autorizzati e controllati che operano solo su base nazionale o agli schemi che sono offerti principalmente nel territorio di uno Stato membro, ma soltanto qualora entrambi siano riconosciuti dal diritto nazionale e siano finalizzati in via prioritaria a fornire prestazioni durante il pensionamento. Gli enti e gli schemi di cui al presente considerando dovrebbero essere assoggettati alla decisione dell’autorità competente interessata e, al fine di garantire coerenza ed evitare eventuali asimmetrie ed abusi, al parere dell’AESFEM previa consultazione dell’AEAP. Potrebbero rientrare in questa tipologia i soggetti e gli schemi che, pur senza essere necessariamente collegati ad un programma pensionistico aziendale, sono comunque finalizzati principalmente a fornire un reddito da pensione in base a contributi obbligatori o volontari. Fra i possibili esempi si annoverano i soggetti giuridici che gestiscono schemi pensionistici secondo il principio di capitalizzazione a norma del diritto nazionale, a condizione che investano in base al principio della «diligenza del buon padre di famiglia», e gli schemi pensionistici cui le persone aderiscono direttamente, anche offerti da imprese di assicurazione del ramo vita. Tuttavia, nel caso degli schemi pensionistici cui le persone aderiscono direttamente la deroga non dovrebbe applicarsi ai contratti derivati OTC collegati agli altri prodotti di assicurazione vita dell’impresa che non sono finalizzati principalmente a fornire un reddito da pensione.

Ulteriori esempi potrebbero essere le attività assimilabili a quelle degli enti pensionistici aziendali o professionali svolte dalle imprese di assicurazione di cui alla direttiva 2002/83/CE, a condizione che tutte le attività corrispondenti siano incluse in un registro speciale in conformità all’allegato della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (15), nonché gli schemi pensionistici aziendali o professionali delle imprese di assicurazione basati su contratti collettivi. Anche gli enti istituiti ai fini dell’erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento dovrebbero essere considerati schemi pensionistici ai fini del presente regolamento.

(29)

Ove opportuno, occorre che le norme applicabili alle controparti finanziarie si applichino anche alle controparti non finanziarie. È riconosciuto che le controparti non finanziarie utilizzano i contratti derivati OTC per coprirsi contro i rischi commerciali direttamente legati alle loro attività commerciali o di finanziamento di tesoreria. Di conseguenza, per determinare se una controparte non finanziaria debba essere assoggettata all’obbligo di compensazione, occorre tenere conto dello scopo per il quale utilizza i contratti derivati OTC e dell’entità delle esposizioni detenute in tali strumenti. Per dare ai soggetti non finanziari la possibilità di esprimersi sulle soglie di compensazione, in sede di preparazione delle relative norme tecniche di regolamentazione l’AESFEM dovrebbe procedere a una consultazione pubblica aperta che garantisca la partecipazione dei soggetti non finanziari. L’AESFEM dovrebbe anche consultare tutte le autorità pertinenti, ad esempio l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, affinché siano prese pienamente in considerazione le particolarità di quei settori. Inoltre, entro il 17 agosto 2015 la Commissione dovrebbe valutare l’importanza sistemica delle operazioni di imprese non finanziarie sui contratti derivati OTC in diversi settori, compreso quello dell’energia.

(30)

Nell’accertare se un contratto derivato OTC riduca i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e di tesoreria di una controparte non finanziaria, occorre tener debito conto delle strategie globali di copertura e attenuazione dei rischi di tale controparte. In particolare, occorre valutare se un contratto derivato OTC sia economicamente adatto per la riduzione dei rischi nella condotta e gestione di una controparte non finanziaria, laddove i rischi sono legati alle fluttuazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio, dei tassi d’inflazione o dei prezzi delle materie prime.

(31)

La soglia di compensazione costituisce un dato molto importante per tutte le controparti non finanziarie. Per la definizione di tale soglia occorre tener conto dell’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di contratti derivati OTC. Al riguardo occorre adoperarsi opportunamente per riconoscere i metodi di attenuazione del rischio adottati dalle controparti non finanziarie nel quadro della loro normale attività commerciale.

(32)

I membri del SEBC e gli altri organismi degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe, gli altri organismi pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e la Banca per i regolamenti internazionali dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento per evitare di limitarne la capacità di svolgere i loro compiti di interesse comune.

(33)

Dato che non tutti i partecipanti al mercato soggetti all’obbligo di compensazione possono diventare partecipanti diretti della CCP, occorre dar loro la possibilità di accedervi come clienti oppure, a determinate condizioni, come clienti indiretti.

(34)

L’introduzione di un obbligo di compensazione e la procedura mirante a stabilire quali CCP possano essere utilizzate a tal fine possono comportare distorsioni della concorrenza indesiderate sul mercato dei derivati OTC. Ad esempio, una CCP potrebbe rifiutarsi di compensare operazioni eseguite su determinate sedi di negoziazione perché appartenente a una sede di negoziazione concorrente. Per evitare tali pratiche discriminatorie, occorre che le CCP accettino di compensare le operazioni eseguite in sedi di negoziazione differenti, sempre che queste ultime soddisfino i requisiti tecnici e operativi definiti dalle CCP, a prescindere dalla documentazione contrattuale sulla cui base i contraenti hanno concluso la relativa operazione in derivati OTC, purché tale documentazione sia conforme agli standard di mercato. Le sedi di negoziazione dovrebbero fornire alle CCP flussi di dati sulle negoziazioni in modo trasparente e non discriminatorio. Il diritto di accesso di una CCP a una sede di negoziazione dovrebbe consentire accordi in virtù dei quali molteplici CCP utilizzano flussi di dati della stessa sede di negoziazione. Ciò non dovrebbe tuttavia condurre all’interoperabilità in materia di compensazione dei derivati o creare una frammentazione della liquidità.

(35)

Il presente regolamento non dovrebbe bloccare il libero ed equo accesso tra le sedi di negoziazione e le CCP nel mercato interno, subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente regolamento e nelle norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall’AESFEM e adottate dalla Commissione. È opportuno che la Commissione continui a monitorare da vicino l’evoluzione del mercato dei derivati OTC e intervenga, se necessario, per impedire distorsioni della concorrenza sul mercato interno, al fine di garantire eque condizioni di concorrenza sui mercati finanziari.

(36)

In determinate aree del settore dei servizi finanziari e della negoziazione di contratti derivati possono anche esistere diritti di proprietà commerciale e intellettuale. Nei casi in cui questi diritti si riferiscano a prodotti o servizi che sono divenuti norme di settore o che hanno ripercussioni su tali norme, le licenze dovrebbero essere rese disponibili a condizioni proporzionate, eque, ragionevoli e non discriminatorie.

(37)

Sono necessari dati affidabili per definire le categorie di contratti derivati OTC da assoggettare all’obbligo di compensazione, le soglie e le controparti non finanziarie di importanza sistemica. Pertanto, a fini regolamentari, occorre introdurre a livello dell’Unione un obbligo uniforme di comunicazione dei dati riguardanti i derivati. Si impone inoltre un obbligo di segnalazione ex post, nella misura più ampia possibile, per le controparti sia finanziarie che non finanziarie, onde fornire dati comparati anche all’AESFEM e alle autorità competenti interessate.

(38)

Un’operazione infragruppo è un’operazione tra due imprese che sono integralmente conglobate nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi. Tali imprese aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE, o, nel caso degli enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva, sono entrambe enti creditizi ovvero una è un ente creditizio e l’altra un organismo centrale. I contratti derivati OTC possono essere riconosciuti all’interno di gruppi finanziari o non finanziari nonché di gruppi misti di imprese finanziarie e non finanziarie e se sono considerati un’operazione infragruppo per una controparte, tali contratti dovrebbero essere considerati tali anche per l’altra controparte del contratto. È riconosciuto che le operazioni infragruppo possono essere necessarie per aggregare i rischi all’interno di una struttura di gruppo e che, pertanto, i rischi infragruppo hanno una loro specificità. Poiché assoggettando tali operazioni all’obbligo di compensazione si potrebbe diminuire l’efficienza di tali processi di gestione del rischio infragruppo, può risultare opportuno derogare a tale obbligo per le operazioni infragruppo, purché non ne consegua un aumento del rischio sistemico. Conseguentemente, se utile per attenuare i rischi di credito di controparte infragruppo, per tali operazioni sarebbe opportuno sostituire la compensazione mediante CCP con uno scambio adeguato di garanzie.

(39)

Tuttavia, alcune operazioni infragruppo potrebbero essere esentate, in alcuni casi in base alla decisione delle autorità competenti, dagli obblighi di collateralizzazione purché le rispettive procedure di gestione dei rischi siano sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità delle operazioni e non ci siano impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti. Questi criteri e le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell’applicare le esenzioni dovrebbero essere specificati nelle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente ai regolamenti istitutivi delle AEV. Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, le AEV dovrebbero preparare una valutazione del potenziale impatto sul mercato interno, sui partecipanti al mercato finanziario e in particolare sulle operazioni e la struttura dei gruppi in questione. Tutte le norme tecniche applicabili alle garanzie scambiate nelle operazioni infragruppo, compresi i criteri di esenzione, dovrebbero tener conto delle specificità preminenti di tali operazioni, delle differenze tra controparti finanziarie e non finanziarie e delle rispettive finalità e metodologie d’uso dei derivati.

(40)

Le controparti dovrebbero essere considerate come appartenenti allo stesso consolidamento almeno quando sono entrambe conglobate in un consolidamento ai sensi della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (16) o in base agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, in base ai principi contabili generalmente accettati da un paese terzo riconosciuti come equivalenti agli IFRS in conformità del regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (18) [o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1569/2007], o quando sono entrambe coperte dalla stessa vigilanza consolidata ai sensi della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) oppure, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza consolidata dell’autorità competente di un paese terzo accertata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui all’articolo 143 della direttiva 2006/48/CE o all’articolo 2 della direttiva 2006/49/CE.

(41)

È importante che i partecipanti al mercato comunichino ai repertori di dati sulle negoziazioni tutti i dettagli relativi ai contratti derivati da essi conclusi. In tal modo le informazioni riguardanti i rischi inerenti ai mercati dei derivati saranno centralizzate e facilmente accessibili, tra l’altro, all’AESFEM, alle autorità competenti, al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e alle banche centrali del SEBC interessate.

(42)

La prestazione di servizi di repertori di dati sulle negoziazioni è caratterizzata da economie di scala, che possono ostacolare la concorrenza in questo particolare settore. Al tempo stesso, l’imposizione di un obbligo di segnalazione completo agli operatori del mercato può aumentare il valore delle informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni anche per i terzi che offrono servizi ausiliari come conferma della negoziazione, riscontro delle operazioni, amministrazione degli eventi creditizi, riconciliazione o compressione del portafoglio. È opportuno assicurare che le pari condizioni di concorrenza nel settore della post-negoziazione in senso lato non siano compromesse da un eventuale monopolio naturale nella prestazione di servizi di repertori di dati sulle negoziazioni. Pertanto i repertori di dati dovrebbero essere tenuti a fornire l’accesso alle informazioni detenute nel repertorio a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, fatte salve le necessarie precauzioni in termini di protezione dei dati.

(43)

Per disporre di un quadro completo del mercato, e ai fini della valutazione del rischio sistemico, è opportuno che i contratti derivati, compensati o no mediante CCP, siano segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni.

(44)

È opportuno che le AEV dispongano di risorse sufficienti per assolvere efficacemente i compiti loro assegnati in virtù del presente regolamento.

(45)

Le controparti e le CCP che concludono, modificano o pongono fine a un contratto derivato dovrebbero garantire che le informazioni relative al contratto stesso siano comunicate a un repertorio di dati sulle negoziazioni. Esse dovrebbero poter delegare la segnalazione del contratto ad un altro soggetto. Occorre che i soggetti, o i loro dipendenti, che comunicano le informazioni relative ad un contratto derivato a un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di una controparte, conformemente al presente regolamento, non violino eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni. Nel predisporre i progetti di norme tecniche di regolamentazione in materia di segnalazione, l’AESFEM dovrebbe tener conto dei progressi compiuti relativamente all’adozione di un identificativo unico per contratto e dell’elenco dei dati da notificare che figurano nell’allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 (20) della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE e consultarsi con altre autorità competenti come l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.

(46)

Gli Stati membri, considerati i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sul rafforzamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e gli atti giuridici dell’Unione successivamente adottati in materia, dovrebbero introdurre norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri applichino dette sanzioni in maniera da non ridurne l’efficacia. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse dovrebbero basarsi sugli orientamenti adottati dall’AESFEM per promuovere la convergenza e la coerenza intersettoriale dei regimi sanzionatori applicabili al settore finanziario. Gli Stati membri dovrebbero garantire, laddove opportuno, la pubblicità delle sanzioni imposte e la pubblicazione, a intervalli regolari, di relazioni di valutazione sull’efficacia delle norme vigenti.

(47)

Il presente regolamento dovrebbe permettere lo stabilimento di una CCP in qualunque Stato membro. Nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri dovrebbe essere discriminato, direttamente o indirettamente, quale sede di servizi di compensazione. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe limitare o impedire che una CCP di una giurisdizione compensi un prodotto denominato nella valuta di un altro Stato membro o di un paese terzo.

(48)

Occorre che l’autorizzazione di una CCP sia subordinata alla detenzione di un capitale minimo iniziale. È opportuno che il capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve della CCP, sia in qualsiasi momento proporzionato al rischio che deriva dalle attività della CCP, in modo da assicurare che essa sia adeguatamente capitalizzata per potere far fronte a rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti da risorse finanziarie specifiche e possa procedere, se necessario, a una ristrutturazione o a una liquidazione ordinata delle sue attività.

(49)

Dato che il presente regolamento introduce, a fini regolamentari, un obbligo giuridico di compensazione mediante specifiche CCP, è essenziale assicurare che queste siano sicure e solide e rispettino in ogni momento i rigorosi requisiti organizzativi, di condotta professionale e prudenziali fissati dal presente regolamento. Al fine di assicurare un’applicazione uniforme del presente regolamento, occorre che detti requisiti si applichino alla compensazione di tutti gli strumenti finanziari trattati dalle CCP.

(50)

È pertanto necessario, a fini di armonizzazione e di regolamentazione, fare in modo che le controparti ricorrano soltanto a CCP che rispettino i requisiti fissati dal presente regolamento. Tali requisiti non dovrebbero impedire agli Stati membri di adottare o continuare ad applicare requisiti supplementari per le CCP stabilite nel loro territorio, tra cui determinati requisiti in materia di autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Tuttavia, l’imposizione di tali requisiti supplementari non dovrebbe incidere sul diritto delle CCP autorizzate in altri Stati membri o riconosciute conformemente al presente regolamento di fornire servizi di compensazione ai partecipanti diretti e ai relativi clienti stabiliti nello Stato membro che introduce i requisiti supplementari, in quanto le suddette CCP non sono soggette a tali requisiti e non sono tenute a conformarvisi. Entro il 30 settembre 2014 l’AESFEM dovrebbe redigere una relazione sull’impatto dell’applicazione dei requisiti supplementari da parte degli Stati membri.

(51)

La definizione di norme di applicazione diretta in materia di autorizzazione e di vigilanza delle CCP è un corollario essenziale dell’obbligo di compensazione dei contratti derivati OTC. È opportuno che le autorità competenti conservino la responsabilità per tutti gli aspetti relativi all’autorizzazione e alla vigilanza delle CCP, ivi compresa la responsabilità di verificare il rispetto da parte della CCP richiedente del presente regolamento e della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (21), dato che le autorità competenti nazionali si trovano nella posizione migliore per valutare il funzionamento quotidiano della CCP, per effettuare verifiche regolari e adottare, se necessario, misure idonee.

(52)

Quando una CCP rischia l’insolvenza, la responsabilità di un intervento a carico della finanza pubblica può ricadere prevalentemente sullo Stato membro in cui detta CCP è stabilita. Di conseguenza occorre che le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP siano esercitate dall’autorità competente di detto Stato membro. Tuttavia, dato che i partecipanti diretti di una CCP possono essere stabiliti in differenti Stati membri e che saranno i primi a subire gli effetti dell’inadempimento della CCP, è indispensabile che tutte le autorità competenti e l’AESFEM partecipino alla procedura di autorizzazione e di vigilanza. Questo eviterà misure o prassi nazionali divergenti e la creazione di ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Inoltre, nessuna proposta o misura di un membro di un collegio delle autorità di vigilanza dovrebbe discriminare, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede di servizi di compensazione in qualsiasi valuta. È opportuno che l’AESFEM partecipi a ogni collegio in modo tale da garantire la coerente e corretta applicazione del presente regolamento. Occorre che l’AESFEM coinvolga nell’elaborazione di raccomandazioni e decisioni altre autorità competenti degli Stati membri interessati.

(53)

Stante il ruolo assegnato ai collegi, occorre che tutte le autorità competenti interessate e i membri del SEBC partecipino all’assolvimento dei loro compiti. Il collegio dovrebbe essere composto non solo dalle autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP, ma anche dagli organi di vigilanza dei soggetti sui quali potrebbero avere un impatto le operazioni della CCP, ossia determinati partecipanti diretti, sedi di negoziazione, CCP interoperabili e sistemi di deposito accentrato. Dovrebbero poter far parte del collegio i membri del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP e delle CCP interoperabili e quelli responsabili dell’emissione delle valute di denominazione degli strumenti finanziari compensati dalle CCP. Poiché i soggetti sottoposti a vigilanza o sorveglianza sarebbero stabiliti in un numero limitato di Stati membri in cui opera la CCP, un’unica autorità competente o un unico membro del SEBC potrebbe assumere la responsabilità della vigilanza o della sorveglianza di un certo numero di essi. Per assicurare una collaborazione ordinata tra tutti i membri del collegio, occorre dotarsi di procedure e di meccanismi adeguati.

(54)

Poiché si presume che l’istituzione e il funzionamento del collegio siano basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri, è opportuno conferire loro la prerogativa di determinarne le procedure decisionali, trattandosi di una questione delicata. Pertanto le norme dettagliate sulle procedure di voto dovrebbero essere fissate in un accordo scritto concluso fra i membri del collegio. Tuttavia, per equilibrare adeguatamente gli interessi di tutti i partecipanti al mercato e degli Stati membri interessati, il collegio dovrebbe votare secondo il principio generale di un voto per ciascun membro, a prescindere dal numero di funzioni che svolge a norma del presente regolamento. Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, dovrebbero poter votare non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dovrebbe disporre di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, dovrebbero poter votare non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dovrebbe disporre di un solo voto.

(55)

L’assoluta particolarità della situazione delle CCP impone che i collegi siano organizzati e operino sulla base di modalità specifiche riguardanti la vigilanza delle CCP stesse.

(56)

Le modalità previste dal presente regolamento non costituiscono un precedente per altre normative sulla vigilanza e la sorveglianza delle infrastrutture che operano sui mercati finanziari, specie per quanto riguarda le modalità di voto per il deferimento all’AESFEM.

(57)

L’autorizzazione di una CCP dovrebbe essere rifiutata se tutti i membri del collegio, escluse le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita la CCP, concordano su un parere comune che considera inopportuna l’autorizzazione. Qualora, tuttavia, una maggioranza sufficiente del collegio abbia espresso parere negativo e un’autorità competente interessata, sulla base della maggioranza di due terzi del collegio, abbia sottoposto la questione all’AESFEM, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la CCP dovrebbe rinviare la sua decisione in merito all’autorizzazione e attendere l’eventuale decisione dell’AESFEM sulla conformità al diritto dell’Unione. L’autorità competente dello Stato membro dove è stabilita la CCP dovrebbe decidere in linea con tale decisione dell’AESFEM. Qualora tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro in cui è stabilita la CCP, adottino un parere comune in cui si considera che i requisiti non sono soddisfatti e che la CCP non deve ricevere l’autorizzazione, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la CCP dovrebbe poter sottoporre la questione all’AESFEM affinché decida in merito alla conformità al diritto dell’Unione.

(58)

È necessario rafforzare le disposizioni in materia di scambio di informazioni e di obblighi di assistenza reciproca e di cooperazione tra autorità competenti, AESFEM e altre autorità interessate. Considerato l’intensificarsi dell’attività transfrontaliera, è opportuno che dette autorità si trasmettano reciprocamente le informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni, in modo da assicurare l’applicazione efficace del presente regolamento, anche quando una violazione o una presunta violazione possano interessare le autorità di due o più Stati membri. Occorre che lo scambio di informazioni avvenga nel rispetto rigoroso del segreto professionale. A causa del largo impatto dei contratti derivati OTC, è essenziale che altre autorità interessate, quali le autorità fiscali o le autorità di regolamentazione dell’energia, abbiano accesso alle informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni.

(59)

Tenuto conto del carattere globale dei mercati finanziari, occorre che all’AESFEM sia affidata la competenza diretta per il riconoscimento delle CCP stabilite in paesi terzi, in modo da permettere loro di prestare servizi di compensazione nell’Unione, purché la Commissione abbia riconosciuto l’equivalenza del quadro legislativo e di vigilanza del paese terzo rispetto a quello dell’Unione e che siano soddisfatte talune altre condizioni. Pertanto, le CCP stabilite nei paesi terzi che prestano servizi di compensazione a partecipanti diretti o a sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione dovrebbero essere riconosciute dall’AESFEM. Tuttavia, per non ostacolare l’ulteriore sviluppo delle attività di gestione degli investimenti transfrontalieri nell’Unione, le CCP dei paesi terzi che prestano servizi a clienti stabiliti nell’Unione tramite partecipanti diretti stabiliti in un paese terzo non dovrebbero essere necessariamente riconosciute dall’AESFEM. Al riguardo, gli accordi con i principali partner internazionali dell’Unione saranno particolarmente importanti per assicurare pari condizioni di concorrenza a livello globale e la stabilità finanziaria.

(60)

Il 16 settembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità che l’Unione promuova i suoi interessi e i suoi valori in maniera più assertiva e in uno spirito di reciprocità e mutuo vantaggio nel contesto delle relazioni esterne dell’Unione e intraprenda iniziative anche per assicurare un maggiore accesso al mercato alle imprese europee e approfondire la cooperazione regolamentare con i principali partner commerciali.

(61)

È opportuno che una CCP disponga di solidi dispositivi di governo societario, di un’alta dirigenza che soddisfi i requisiti di onorabilità e di membri indipendenti del consiglio, a prescindere dall’assetto proprietario. Almeno un terzo dei membri del suo consiglio, e comunque non meno di due, dovrebbero essere indipendenti. Tuttavia, la capacità o la volontà delle CCP di effettuare la compensazione di determinati prodotti può essere influenzata dalla diversità dei loro dispositivi di governo societario e dei loro assetti proprietari. È pertanto opportuno che i membri indipendenti del consiglio e il comitato dei rischi che le CCP dovranno istituire si occupino dei potenziali conflitti di interessi che potrebbero emergere nell’ambito della CCP. Occorre che i partecipanti diretti e i clienti siano adeguatamente rappresentati, date le conseguenze che possono avere per loro le decisioni adottate dalle CCP.

(62)

Le CCP possono esternalizzare funzioni. Il comitato dei rischi della CCP dovrebbe pronunziarsi in merito alle esternalizzazioni. Le attività importanti relative alla gestione dei rischi non dovrebbero essere esternalizzate se non con previa approvazione dell’autorità competente.

(63)

È opportuno che i requisiti di partecipazione a una CCP siano trasparenti, proporzionati e non discriminatori e consentano l’accesso in via remota, sempre che ciò non esponga la CCP a rischi aggiuntivi.

(64)

Occorre che ai clienti dei partecipanti diretti che compensano i loro contratti derivati OTC mediante CCP sia accordato un elevato livello di protezione. Il livello effettivo di protezione dipende dal livello di segregazione scelto dal cliente. È opportuno che gli intermediari segreghino le loro attività da quelle dei loro clienti. Pertanto, le CCP dovranno tenere registri aggiornati e facilmente identificabili per semplificare il trasferimento di posizioni e attività dei clienti di un partecipante diretto inadempiente verso un partecipante diretto solvibile o, a seconda dei casi, la liquidazione ordinata delle posizioni dei clienti e la restituzione delle garanzie eccedenti. Le disposizioni stabilite dal presente regolamento in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle attività della clientela dovrebbero pertanto prevalere su ogni diversa disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa degli Stati membri che impedisca alle parti di rispettarle.

(65)

È opportuno che le CCP siano dotate di un solido quadro per la gestione dei rischi di credito, di liquidità, operativi e di altro genere, ivi compresi i rischi in cui incorrono o che fanno incorrere ad altri soggetti a causa di interdipendenze. Occorre che le CCP siano dotate di procedure e di meccanismi adeguati per far fronte all’inadempimento di un partecipante diretto. Per ridurre al minimo il rischio di contagio dell’inadempimento, occorre che le CCP applichino condizioni di partecipazione rigorose, raccolgano adeguati margini iniziali e dispongano di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e di altre risorse finanziarie per la copertura di potenziali perdite. Per assicurarsi di disporre di sufficienti risorse su base continuativa, la CCP dovrebbe fissare un importo che rappresenta la consistenza minima al di sotto della quale, in via generale, il fondo di garanzia in caso di inadempimento non scende. Ciò non dovrebbe tuttavia limitare la capacità della CCP di usare integralmente il fondo di garanzia in caso di inadempimento per coprire le perdite causate dall’inadempimento di un partecipante diretto.

(66)

Nel definire un solido quadro per la gestione dei rischi, le CCP dovrebbero tener conto del rischio potenziale e dell’impatto economico sui partecipanti diretti e sui clienti di questi. Benché lo sviluppo di una solida gestione dei rischi debba rimanere il principale obiettivo, le CCP possono adattare le loro caratteristiche alle attività e ai profili di rischio specifici dei clienti dei partecipanti diretti e, ove giudicato opportuno in base ai criteri specificati nelle norme tecniche di regolamentazione che l’AESFEM dovrà sviluppare, possono includere tra le attività altamente liquide accettate a titolo di garanzia almeno il contante, i titoli di Stato, le obbligazioni garantite a norma della direttiva 2006/48/CE (con adeguati scarti di garanzia), le garanzie escutibili a prima richiesta garantite da un membro del SEBC, le garanzie di banche commerciali a condizioni rigorose, segnatamente per quanto riguarda il merito creditizio del garante e i legami di capitale di quest’ultimo con i partecipanti diretti delle CCP. Se del caso, l’AESFEM può anche considerare l’oro come garanzia accettabile. Le CCP dovrebbero poter accettare, a condizioni rigorose di gestione del rischio, garanzie di banche commerciali da controparti non finanziarie che agiscono come partecipanti diretti.

(67)

Le strategie di gestione del rischio delle CCP dovrebbero essere sufficientemente solide da evitare rischi per il contribuente.

(68)

Le richieste di margini e gli scarti di garanzia possono avere effetti prociclici. È opportuno pertanto che le CCP, le autorità competenti e l’AESFEM adottino misure per prevenire e controllare gli eventuali effetti prociclici delle pratiche di gestione dei rischi adottate dalle CCP, in modo da preservarne la solidità e la sicurezza finanziaria.

(69)

La gestione delle esposizioni è un elemento essenziale della procedura di compensazione. Occorre garantire l’accesso a fonti appropriate per la fissazione dei prezzi e il loro utilizzo, per permettere in generale la prestazione di servizi di compensazione. È opportuno che dette fonti per la fissazione dei prezzi includano le fonti legate a indici utilizzati come riferimento per derivati o altri strumenti finanziari.

(70)

I margini sono la prima linea di difesa di una CCP. Per quanto le CCP debbano investire i margini ricevuti in modo sicuro e prudente, occorre che esse si impegnino in modo particolare affinché detti margini siano adeguatamente protetti per assicurare che vengano restituiti tempestivamente ai partecipanti diretti non inadempienti o, in caso di inadempimento della CCP che li ha raccolti, ad una CCP che ha con essa un rapporto di interoperabilità.

(71)

Per una CCP è essenziale l’accesso ad adeguate risorse di liquidità. La liquidità può provenire dalla banca centrale, da una banca commerciale affidabile e con merito di credito o da una loro combinazione. L’accesso alla liquidità potrebbe derivare da un’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 6 della direttiva 2006/48/CE o altre idonee modalità. Nel valutare l’adeguatezza delle fonti di liquidità, specialmente in situazioni di criticità, la CCP dovrebbe tener conto dei rischi di ottenere liquidità affidandosi solo alle linee di credito delle banche commerciali.

(72)

Il codice di condotta europeo in materia di compensazione e di regolamento del 7 novembre 2006 ha istituito un quadro volontario per la creazione di collegamenti tra le CCP. Tuttavia, il settore della post-negoziazione resta frammentato lungo linee nazionali, il che aumenta i costi delle operazioni transfrontaliere e ne impedisce l’armonizzazione. È pertanto necessario stabilire condizioni per la conclusione di accordi di interoperabilità tra CCP, purché detti accordi non espongano le CCP a rischi non correttamente gestiti.

(73)

Data l’importanza degli accordi di interoperabilità per rafforzare l’integrazione del mercato della post-negoziazione nell’Unione, occorre prevedere una regolamentazione in materia. Tuttavia, poiché gli accordi di interoperabilità possono esporre le CCP a rischi aggiuntivi, è opportuno che queste ultime abbiano ottenuto, per almeno tre anni prima che le autorità competenti possano approvare tali accordi, l’autorizzazione a compensare o siano state riconosciute in conformità del presente regolamento, ovvero abbiano ricevuto l’autorizzazione sulla base di un preesistente regime nazionale di autorizzazione. Inoltre, data l’ulteriore complessità derivante dagli accordi di interoperabilità tra CCP che effettuano la compensazione di contratti derivati OTC, in questa fase è opportuno restringere l’ambito di applicazione di tali accordi ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario. Tuttavia, entro il 30 settembre 2014 l’AESFEM dovrebbe presentare alla Commissione una relazione sull’opportunità di estendere l’ambito di applicazione ad altri strumenti finanziari.

(74)

I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono a fini regolamentari dati che interessano le autorità di tutti gli Stati membri. È opportuno affidare all’AESFEM la responsabilità della registrazione, della sua revoca e della vigilanza sui repertori.

(75)

Dato che le autorità di regolamentazione, le CCP e gli altri partecipanti al mercato dipendono dai dati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni, è opportuno assicurare che i repertori siano soggetti a requisiti operativi, di registrazione e di gestione dei dati improntati a rigore.

(76)

La trasparenza dei prezzi, delle commissioni e dei modelli di gestione dei rischi associati ai servizi prestati dalle CCP, dai loro membri e dai repertori di dati sulle negoziazioni è necessaria per permettere ai partecipanti al mercato di fare una scelta consapevole.

(77)

Per esercitare le proprie funzioni con efficienza, l’AESFEM dovrebbe avere la facoltà di ottenere, su semplice richiesta o con apposita decisione, tutte le informazioni necessarie dai repertori di dati sulle negoziazioni, dalle parti correlate e da terzi cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative. Se l’AESFEM opta per la semplice richiesta, il destinatario di quest’ultima non è tenuto a ottemperarvi, ma, se sceglie volontariamente di farlo, le informazioni che fornisce non dovrebbero essere inesatte o fuorvianti. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione senza indugio.

(78)

Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o fiscale, le autorità competenti, l’AESFEM, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti, che ricevono informazioni riservate possono servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni. Ciò non osta tuttavia all’esercizio, in conformità al diritto nazionale, delle funzioni degli organismi nazionali responsabili della prevenzione, indagine o repressione dei casi di cattiva amministrazione.

(79)

Per esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza, è necessario che l’AESFEM possa svolgere indagini e ispezioni in loco.

(80)

L’AESFEM dovrebbe poter delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente di uno Stato membro, ad esempio nei casi in cui tali compiti richiedano competenze ed esperienza legate alle condizioni locali, più facilmente disponibili a livello nazionale. L’AESFEM dovrebbe poter delegare lo svolgimento di indagini specifiche e le ispezioni in loco. Prima di delegare compiti, l’AESFEM dovrebbe consultare l’autorità competente interessata in merito alle condizioni dettagliate della delega, tra cui la portata dei compiti, i tempi di esecuzione e la trasmissione delle informazioni necessarie dall’AESFEM e all’AESFEM. L’AESFEM dovrebbe compensare le autorità competenti per l’esecuzione di un compito su delega conformemente a un regolamento sulle commissioni adottato dalla Commissione con atto delegato. L’AESFEM non dovrebbe avere le facoltà di delegare il potere di adottare decisioni in materia di registrazione.

(81)

È necessario provvedere affinché le autorità competenti possano chiedere che l’AESFEM accerti se sono soddisfatte le condizioni di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni. L’AESFEM dovrebbe valutare tali richieste e adottare le misure necessarie.

(82)

L’AESFEM dovrebbe poter imporre sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento per obbligare i repertori di dati sulle negoziazioni a porre fine a una violazione, a fornire in maniera completa e accurata le informazioni richieste dall’AESFEM o a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco.

(83)

Occorre inoltre che l’AESFEM possa infliggere sanzioni amministrative pecuniarie ai repertori di dati laddove accerti violazioni del presente regolamento commesse intenzionalmente o per negligenza. Le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero essere irrogate proporzionalmente alla gravità della violazione. Le violazioni dovrebbero essere divise in più categorie, per ciascuna delle quali dovrebbero esistere specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. Al fine del calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per una data violazione, l’AESFEM dovrebbe ricorrere a un sistema articolato in due fasi, consistente nello stabilire un importo di base da modulare, all’occorrenza, in funzione di determinati coefficienti. L’importo di base dovrebbe essere fissato tenendo conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni in questione. L’importo di base dovrebbe essere quindi aumentato o ridotto tramite l’applicazione dei coefficienti pertinenti, conformemente al presente regolamento.

(84)

Il presente regolamento dovrebbe fissare coefficienti modulati in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per dare all’AESFEM gli strumenti necessari per decidere una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità della violazione commessa da un repertorio di dati sulle negoziazioni, tenendo conto delle circostanze in cui è stata commessa la violazione.

(85)

Prima di decidere l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, l’AESFEM dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, al fine di rispettare il loro diritto alla difesa.

(86)

L’AESFEM dovrebbe astenersi dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento laddove una sentenza di assoluzione o condanna per fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

(87)

Le decisioni dell’AESFEM relative all’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento dovrebbero essere esecutive e la loro esecuzione dovrebbe essere soggetta alle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio ha luogo. Le norme di procedura civile non dovrebbero comprendere norme di procedura penale, ma potrebbero comprendere norme di procedura amministrativa.

(88)

In caso di violazione commessa da un repertorio di dati sulle negoziazioni, è opportuno che l’AESFEM abbia la facoltà di adottare una serie di misure di vigilanza, comprese la richiesta al repertorio di dati di porre fine alla violazione e, come ultima ratio, la revoca della registrazione in caso di violazioni gravi o ripetute del presente regolamento. È necessario che le misure di vigilanza siano applicate dall’AESFEM tenendo conto della natura e della gravità della violazione e nel rispetto del principio di proporzionalità. Prima di adottare una decisione in merito a misure di vigilanza, l’AESFEM dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, al fine di rispettare il loro diritto alla difesa.

(89)

È essenziale che gli Stati membri e l’AESFEM tutelino il diritto alla vita privata delle persone fisiche in caso di trattamento di dati personali, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (22), e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (23).

(90)

È importante assicurare la convergenza a livello internazionale degli obblighi imposti alle CCP e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Il presente regolamento segue le vigenti raccomandazioni formulate dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CPSS) e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), tenendo conto del fatto che i principi CPSS/IOSCO per le infrastrutture del mercato finanziario, incluse le CCP, sono stati stabiliti il 16 aprile 2012. Il presente regolamento crea nell’Unione un quadro nel quale le CCP possono operare senza rischi. Occorre che l’AESFEM tenga conto di tali norme esistenti e delle loro future elaborazioni in sede di elaborazione o di proposta di revisione delle norme tecniche di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni previsti dal presente regolamento.

(91)

Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo a modifiche dell’elenco dei soggetti esenti dal presente regolamento; ulteriori norme procedurali relativamente all’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese disposizioni su diritti della difesa, termini, riscossione e termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento; interventi di modifica dell’allegato II per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari; precisazione del tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le loro modalità di pagamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(92)

Al fine di assicurare un’armonizzazione coerente, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione dell’AEV in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per l’applicazione, ai fini del presente regolamento, dei punti da 4 a 10 dell’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE, e al fine di specificare: i contratti derivati OTC che si ritiene abbiano effetti diretti, rilevanti e prevedibili nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento; i tipi di accordi contrattuali indiretti che soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento; le categorie di contratti derivati OTC da assoggettare all’obbligo di compensazione e la data o le date di decorrenza di tale obbligo, compresa ogni eventuale applicazione graduale, le categorie di controparti cui l’obbligo di compensazione si applica e la durata residua minima dei contratti derivati OTC stipulati o novati prima della data di decorrenza dell’obbligo di compensazione; i particolari da indicare nella notifica da parte di un’autorità competente all’AESFEM dell’autorizzazione data a una CCP di compensare una categoria di contratti derivati OTC; categorie particolari di contratti derivati OTC, grado di standardizzazione delle clausole contrattuali e dei processi operativi, volume e liquidità nonché disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi; i dettagli da includere nel registro AESFEM delle categorie dei contratti derivati OTC soggette ad obbligo di compensazione; i contenuti e le tipologie di segnalazione per le varie categorie di derivati; i criteri atti a determinare quali contratti derivati OTC siano oggettivamente misurabili in termini di riduzione dei rischi direttamente connessi all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria e i valori delle soglie di compensazione; le procedure e le disposizioni riguardanti le tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati da una CCP; le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia delle garanzie e alla segregazione e i requisiti di capitale; il concetto di frammentazione della liquidità; i requisiti relativi al capitale, agli utili non distribuiti e alle riserve della CCP; il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario per le CCP; i dettagli relativi ai dati e alle informazioni da conservarsi da parte delle CCP; il contenuto minimo e i requisiti delle politiche di continuità operativa e dei piani di ripristino in caso di disastro delle CCP; le opportune percentuali e scadenze per il periodo di liquidazione e il calcolo della volatilità storica da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari, tenuto conto dell’obiettivo di limitare la prociclicità, nonché le condizioni alle quali possono essere applicate le prassi di marginazione del portafoglio; il quadro atto a definire condizioni di mercato estreme ma plausibili sulla cui base stabilire il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento e le risorse della CCP; la metodologia per il calcolo e il mantenimento del volume di risorse proprie delle CCP; il tipo di garanzie che possono essere considerate altamente liquide, quali i contanti, l’oro, i titoli di Stato, le obbligazioni aziendali di elevata qualità, le obbligazioni garantite e gli scarti di garanzia, nonché le condizioni alle quali le garanzie di banche commerciali possono essere utilizzate come garanzie; gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi, i meccanismi altamente sicuri e i limiti di concentrazione; il tipo di prove di stress che devono essere effettuati dalle CCP per le varie categorie di strumenti finanziari e di portafogli, la partecipazione dei partecipanti diretti o di altre parti alle prove, i loro tempi e frequenza e le informazioni principali che la CCP deve rilasciare sul suo modello di gestione dei rischi e le ipotesi adottate per effettuare le prove; i particolari della richiesta di registrazione fatta dai repertori di dati sulle negoziazioni presso l’AESFEM; la frequenza e il grado di dettaglio delle informazioni che i repertori di dati sulle negoziazioni devono rilasciare in merito alle posizioni aggregate per categoria di contratti derivati OTC; gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori.

(93)

Ogni obbligo prescritto dal presente regolamento che debba essere precisato mediante atti delegati o di esecuzione adottati a norma dell’articolo 290 o 291 TFUE dovrebbe considerarsi applicabile solo a decorrere dalla data di decorrenza degli effetti di tali atti.

(94)

Nel quadro della sua attività di elaborazione di orientamenti tecnici e di norme tecniche di regolamentazione, specie in sede di definizione delle soglie di compensazione per le controparti non finanziarie a norma del presente regolamento, l’AESFEM dovrebbe organizzare audizioni pubbliche dei partecipanti al mercato.

(95)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (24).

(96)

La Commissione dovrebbe monitorare e valutare la necessità di misure opportune per assicurare l’applicazione ed elaborazione coerente ed efficace di regolamenti, norme e prassi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tenendo conto dei risultati dei lavori svolti nelle pertinenti sedi internazionali.

(97)

Viste le norme sull’interoperabilità dei sistemi, si è giudicato opportuno modificare la direttiva 98/26/CE per tutelare i diritti di un operatore del sistema che fornisce garanzie a un operatore di un altro sistema che le riceve, nei casi in cui quest’ultimo sia soggetto a procedura di insolvenza.

(98)

Al fine di promuovere l’efficienza della compensazione, della registrazione, del regolamento e del pagamento, le CCP e i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero integrare nelle rispettive procedure di comunicazione con i partecipanti e le infrastrutture di mercato con cui si interfacciano le opportune procedure e gli opportuni standard di comunicazione internazionali in materia di messaggistica e dati di riferimento.

(99)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la fissazione di obblighi uniformi per i contratti derivati OTC e per l’esercizio delle attività delle CCP e dei repertori di dati sulle negoziazioni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell’azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento fissa obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC»), obblighi di segnalazione per i contratti derivati e obblighi uniformi per l’esercizio delle attività delle controparti centrali («CCP») e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

2.   Il presente regolamento si applica alle CCP e ai loro partecipanti diretti, alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Si applica altresì alle controparti non finanziarie e alle sedi di negoziazione nei casi previsti.

3.   Il titolo V del presente regolamento si applica unicamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettere a) e b), e punto 19, della direttiva 2004/39/CE.

4.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

i membri del SEBC, gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e gli altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

b)

la Banca dei regolamenti internazionali.

5.   Salvo che per l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9, il presente regolamento non si applica ai seguenti soggetti:

a)

banche multilaterali di sviluppo, di cui all’allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE;

b)

enti del settore pubblico ai sensi dell’articolo 4, punto 18, della direttiva 2006/48/CE, che siano di proprietà delle amministrazioni centrali e usufruiscano di espliciti accordi di garanzia da parte di queste ultime;

c)

Fondo europeo di stabilità finanziaria e Meccanismo europeo di stabilità.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

A tal fine, entro il 17 novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento internazionale degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali.

La relazione contiene un’analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali dal quadro normativo di un congruo numero di paesi terzi, fra cui almeno le tre giurisdizioni territoriali più importanti in termini di volume di contratti negoziati, e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti organismi e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione. Se la relazione conclude, specie con riguardo all’analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di quei paesi terzi dagli obblighi di compensazione e di segnalazione, la Commissione le aggiunge all’elenco di cui al paragrafo 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «CCP»: una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente;

2)   «repertorio di dati sulle negoziazioni»: una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;

3)   «compensazione»: la procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette, e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti dalle posizioni;

4)   «sede di negoziazione»: un sistema gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 13, della direttiva 2004/39/CE, diverso da un internalizzatore sistematico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della stessa, che consente l’incontro al suo interno tra interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, dando vita a contratti ai sensi del titolo II o III della suddetta direttiva;

5)   «derivato» o «contratto derivato»: uno strumento finanziario di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006;

6)   «categoria di derivati»: un sottoinsieme di derivati aventi caratteristiche essenziali comuni che includono almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante e la valuta di denominazione del valore nozionale. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse;

7)   «derivato OTC» o «contratto derivato OTC»: un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE;

8)   «controparte finanziaria»: un’impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE, un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE, un’impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 73/239/CEE, un’impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2002/83/CE, un’impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2005/68/CE, un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE, un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE e un fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;

9)   «controparte non finanziaria»: un’impresa stabilita nell’Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1 e 8;

10)   «schemi pensionistici»:

a)

gli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE, comprese le entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, e i soggetti giuridici che sono costituiti per gli investimenti di tali enti ed operano nel solo ed esclusivo interesse di questi;

b)

le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali degli enti di cui all’articolo 3 della direttiva 2003/41/CE;

c)

le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali delle compagnie di assicurazione vita disciplinate dalla direttiva 2002/83CE, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza possibilità di trasferimento;

d)

altri enti autorizzati e controllati o schemi che operano su base nazionale, a condizione che:

i)

siano riconosciuti dal diritto interno; e

ii)

siano finalizzati in via prioritaria a erogare prestazioni pensionistiche;

11)   «rischio di credito di controparte»: rischio che la controparte di un’operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell’operazione;

12)   «accordo di interoperabilità»: accordo tra due o più CCP che prevede l’esecuzione intersistemica delle operazioni;

13)   «autorità competente»: l’autorità competente di cui alla normativa indicata al punto 8 del presente articolo, l’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5, o l’autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 22;

14)   «partecipante diretto»: impresa partecipante a una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;

15)   «cliente»: impresa legata a un partecipante diretto di una CCP da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata;

16)   «gruppo»: il gruppo di imprese composto dall’impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE o il gruppo di imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 80, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2006/48/CE;

17)   «ente finanziario»: impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività elencate ai punti da 2 a 12 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE;

18)   «società di partecipazione finanziaria»: ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o finanziari, quando almeno una di tali imprese figlie è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (25);

19)   «impresa di servizi ausiliari»: un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nell’amministrazione di immobili, nella gestione di servizi di trattamento dati, o in un’attività affine di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di uno o più enti creditizi;

20)   «partecipazione qualificata»: una partecipazione diretta o indiretta in una CCP o in un repertorio di dati sulle negoziazioni pari ad almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (26), tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che consente di esercitare un’influenza notevole sulla gestione della CCP o del repertorio di dati sulle negoziazioni in cui la partecipazione è detenuta;

21)   «impresa madre»: un’impresa madre quale descritta agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

22)   «impresa figlia»: un’impresa figlia quale descritta agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese;

23)   «controllo»: la relazione tra impresa madre e impresa figlia quale descritta all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

24)   «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;

25)   «capitale»: il capitale sottoscritto ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (27), se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;

26)   «riserve»: le riserve ai sensi dell’articolo 9 della Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (28), e gli utili e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio;

27)   «consiglio»: il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto societario nazionale;

28)   «membro indipendente del consiglio»: un membro del consiglio che non ha rapporti d’affari, familiari o di altro tipo che configurino un conflitto di interessi in relazione alla CCP interessata o ai suoi azionisti di controllo, dirigenti o partecipanti diretti, e che non ha avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di membro del consiglio;

29)   «alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività della CCP o il repertorio di dati sulle negoziazioni e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio.

Articolo 3

Operazioni infragruppo

1.   In relazione a una controparte non finanziaria, un’operazione infragruppo è un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi e la controparte sia stabilita nell’Unione o, se stabilita in un paese terzo, che la Commissione abbia adottato nei confronti di tale paese un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2.

2.   In relazione a una controparte finanziaria, un’operazione infragruppo rientra fra uno dei seguenti casi:

a)

un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa le seguenti condizioni:

i)

la controparte finanziaria è stabilita nell’Unione o, se è stabilita in un paese terzo, la Commissione ha adottato nei confronti di tale paese un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2;

ii)

l’altra controparte è una controparte finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un istituto finanziario o un’impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;

iii)

entrambe le controparti sono integralmente incluse nello stesso consolidamento; e

iv)

entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;

b)

un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte se entrambe le controparti aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE, alle condizioni fissate nella lettera a), punto ii), del presente paragrafo;

c)

un contratto derivato OTC stipulato tra enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale o tra un ente creditizio e l’organismo centrale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE; o

d)

un contratto derivato OTC stipulato con una controparte non finanziaria appartenente allo stesso gruppo, purché entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, e la controparte sia stabilita nell’Unione o nella giurisdizione di un paese terzo nei confronti del quale la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2.

3.   Ai fini del presente articolo, le controparti sono considerate incluse nello stesso consolidamento se entrambe sono:

a)

incluse in un consolidamento a norma della direttiva 83/349/CEE o degli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, a norma dei principi contabili generalmente accettati di un paese terzo riconosciuti come equivalenti agli IFRS in base al regolamento (CE) n. 1569/2007 (o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito secondo l’articolo 4 di tale regolamento); o

b)

coperte dalla stessa vigilanza su base consolidata a norma della direttiva 2006/48/CE o 2006/49/CE oppure, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza su base consolidata di un’autorità competente di un paese terzo che sia stata certificata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui all’articolo 143 della direttiva 2006/48/CE o all’articolo 2 della direttiva 2006/49/CE.

TITOLO II

COMPENSAZIONE, SEGNALAZIONE E ATTENUAZIONE DEI RISCHI DEI DERIVATI OTC

Articolo 4

Obbligo di compensazione

1.   Le controparti compensano tutti i contratti derivati OTC appartenenti a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, se tali contratti soddisfano contemporaneamente le seguenti due condizioni:

a)

sono stati conclusi secondo una delle seguenti modalità:

i)

tra due controparti finanziarie;

ii)

tra una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b);

iii)

tra due controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b);

iv)

tra una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe sottoposto all’obbligo di compensazione se fosse stabilito nell’Unione; o

v)

tra due soggetti stabiliti in uno o più paesi terzi che sarebbero sottoposti all’obbligo di compensazione se fossero stabiliti nell’Unione, purché il contratto abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento; e

b)

sono stipulati o novati:

i)

a decorrere dalla data di decorrenza dell’obbligo di compensazione; o

ii)

a decorrere dalla data di comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, ma anteriormente alla data di decorrenza dell’obbligo di compensazione se la durata residua dei contratti è superiore alla durata residua minima stabilita dalla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c).

2.   I contratti derivati OTC che configurano operazioni infragruppo quali descritti all’articolo 3 non sono soggetti all’obbligo di compensazione, fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio ai sensi dell’articolo 11.

L’esenzione di cui al primo comma si applica solo:

a)

se due controparti stabilite nell’Unione e appartenenti allo stesso gruppo abbiano precedentemente notificato per iscritto alle rispettive autorità competenti la propria intenzione di avvalersi dell’esenzione per i contratti derivati OTC fra di esse stipulati. La notifica avviene almeno trenta giorni di calendario prima dell’esercizio dell’esenzione. Nei trenta giorni di calendario successivi al ricevimento della notifica le autorità competenti possono opporsi all’esercizio dell’esenzione se le operazioni fra le controparti non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3, ferma restando la facoltà dell’autorità competente di opporsi dopo la scadenza di detto periodo di trenta giorni se le condizioni in questione non sono più soddisfatte. In caso di dissenso tra le autorità competenti, l’AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo conformemente ai poteri che le sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010;

b)

ai contratti derivati OTC stipulati fra due controparti appartenenti allo stesso gruppo e stabilite in uno Stato membro e in un paese terzo, se la controparte stabilita nell’Unione è stata autorizzata dalla sua autorità competente ad applicare l’esenzione entro trenta giorni di calendario dalla notifica della controparte stabilita nell’Unione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3. L’autorità competente comunica all’AESFEM tale decisione.

3.   I contratti derivati OTC soggetti a compensazione a norma del paragrafo 1 sono compensati presso una CCP autorizzata ai sensi dell’articolo 14 o riconosciuta ai sensi dell’articolo 25 come abilitata a compensare quella categoria di derivati OTC ed elencata nel registro in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

A tal fine una controparte diviene partecipante diretto o cliente oppure stabilisce accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, purché tali accordi non accrescano il rischio di credito di controparte e garantiscano che le attività e le posizioni della controparte beneficino di protezione di effetto equivalente a quella indicata agli articoli 39 e 48.

4.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino i contratti che si ritiene abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento come stabilito al paragrafo 1, lettera a), punto v), e le tipologie di accordi contrattuali indiretti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5

Procedura dell’obbligo di compensazione

1.   Quando un’autorità competente autorizza una CCP a compensare una categoria di derivati OTC ai sensi dell’articolo 14 o 15, essa notifica immediatamente l’autorizzazione all’AESFEM.

Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli da includere nelle notifiche di cui al primo comma.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 o dall’espletamento della procedura di riconoscimento di cui all’articolo 25, l’AESFEM, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il CERS e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, elabora e presenta alla Commissione per approvazione progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino quanto segue:

a)

la categoria di derivati OTC da assoggettare all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4;

b)

la data o le date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione dell’eventuale applicazione graduale, e le categorie di controparti cui l’obbligo si applica; e

c)

la durata residua minima dei contratti derivati OTC di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Di propria iniziativa l’AESFEM, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il CERS e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, individua, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c), e notifica alla Commissione le categorie di derivati che dovrebbero essere soggetti all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4, ma per le quali nessuna CCP ha ancora ottenuto l’autorizzazione.

Dopo la notifica, l’AESFEM pubblica un invito a elaborare proposte per la compensazione di dette categorie di derivati.

4.   Al fine generale di ridurre il rischio sistemico, i progetti di norme tecniche di regolamentazione per la parte di cui al paragrafo 2, lettera a), tengono conto dei seguenti criteri:

a)

il grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi della categoria di derivati OTC interessata;

b)

il volume e la liquidità della categoria di derivati OTC interessata;

c)

la disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di derivati OTC interessata.

Nell’elaborazione di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM può tener conto dell’interrelazione fra le controparti che fanno uso delle categorie di derivati OTC di cui trattasi, del previsto impatto sui livelli di rischio di credito di controparte fra le controparti e dell’impatto sulla concorrenza nell’Unione.

Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente i criteri di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, terzo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.   I progetti di norme tecniche di regolamentazione per la parte di cui al paragrafo 2, lettera b), tengono conto dei seguenti criteri:

a)

il previsto volume della categoria di derivati OTC interessata;

b)

l’esistenza di più di una CCP che compensi già la stessa categoria di derivati OTC;

c)

la capacità delle CCP interessate di gestire il volume previsto e il rischio derivante dalla compensazione della categoria di derivati OTC interessata;

d)

il tipo e il numero di controparti attive sul mercato o prevedibilmente tali, per la categoria di derivati OTC interessata;

e)

il periodo di tempo necessario a una controparte soggetta a obbligo di compensazione per predisporre un meccanismo per compensare i contratti derivati OTC mediante una CCP;

f)

la gestione dei rischi e la capacità giuridica e operativa delle varie controparti attive nel mercato per la categoria di derivati OTC di cui trattasi e interessate dall’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo1.

6.   Se una categoria di contratti derivati OTC non dispone più di una CCP autorizzata o riconosciuta per la loro compensazione a norma del presente regolamento, non è più soggetta all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4. Si applica al riguardo il paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 6

Registro pubblico

1.   L’AESFEM istituisce, tiene e aggiorna un registro pubblico per individuare correttamente e inequivocabilmente le categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione. Il registro pubblico è messo a disposizione sul sito web dell’AESFEM.

2.   Il registro comprende:

a)

le categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4;

b)

le CCP autorizzate o riconosciute ai fini dell’obbligo di compensazione;

c)

le date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione di ogni applicazione graduale;

d)

le categorie di derivati OTC individuate dall’AESFEM in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3;

e)

la durata residua minima dei contratti derivati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

f)

le CCP notificate all’AESFEM dall’autorità competente ai fini dell’obbligo di compensazione, con indicazione per ciascuna di esse della data della notifica.

3.   Se una CCP non è più autorizzata o riconosciuta in base al presente regolamento come abilitata a compensare una determinata categoria di derivati, l’AESFEM la elimina immediatamente dal registro pubblico in relazione a tale categoria di derivati OTC.

4.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le informazioni da includere nel registro pubblico di cui al paragrafo 1.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7

Accesso alle CCP

1.   Le CCP autorizzate a compensare contratti derivati OTC accettano di compensare tali contratti su base non discriminatoria e trasparente, indipendentemente dalla sede di negoziazione.

Una CCP può prescrivere che una sede di negoziazione sia in regola con i requisiti tecnico-operativi da essa fissati, compresi i requisiti relativi alla gestione del rischio.

2.   Una CCP accoglie o respinge una richiesta formale di accesso da parte di una sede di negoziazione entro tre mesi dalla richiesta.

3.   Se rifiuta l’accesso richiesto a norma del paragrafo 2, la CCP fornisce alla sede di negoziazione una motivazione esauriente del rifiuto.

4.   Eccezion fatta per il caso in cui l’autorità competente della sede di negoziazione e quella della CCP rifiutino l’accesso e fatto salvo il disposto del secondo comma, la CCP accorda l’accesso entro tre mesi dalla decisione di accogliere la richiesta formale di accesso fatta da una sede di negoziazione a norma del paragrafo 2.

L’autorità competente della sede di negoziazione e quella della CCP possono negare l’accesso alla CCP formalmente richiesto dalla sede di negoziazione soltanto qualora questo minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico.

5.   L’AESFEM dirime ogni eventuale controversia fra le autorità competenti in conformità con i suoi poteri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Accesso a una sede di negoziazione

1.   Una sede di negoziazione offre in modo trasparente e non discriminatorio flussi di dati sulle negoziazioni alla CCP autorizzata a compensare i contratti derivati OTC negoziati nella sede di negoziazione stessa, su richiesta della CCP.

2.   La sede di negoziazione che riceva una richiesta formale di accesso da parte di una CCP risponde alla richiesta entro tre mesi.

3.   Se la sede di negoziazione nega l’accesso, ne informa opportunamente la CCP, fornendo motivazioni esaustive.

4.   Fatta salva la decisione delle autorità competenti della sede di negoziazione e della CCP, la sede di negoziazione rende possibile l’accesso entro tre mesi dall’accoglimento della relativa richiesta.

L’accesso della CCP alla sede di negoziazione è concesso solo se non richiede interoperabilità né pregiudica l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, e se la sede di negoziazione ha messo a punto adeguati meccanismi per evitare tale frammentazione.

5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la nozione di frammentazione della liquidità.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Obbligo di segnalazione

1.   Le controparti e le CCP assicurano che le informazioni relative ai contratti derivati che hanno concluso e a qualsiasi modifica o cessazione del contratto siano trasmesse ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all’articolo 55 o riconosciuto conformemente all’articolo 77. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.

Tale obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati:

a)

stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in essere a tale data;

b)

stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012.

Le controparti o le CCP soggette all’obbligo di segnalazione possono delegare la segnalazione delle informazioni sul contratto derivato.

Le controparti e le CCP provvedono a che le informazioni relative ai contratti derivati siano segnalate senza generare duplicazioni.

2.   Le controparti conservano i dati relativi ai contratti derivati conclusi e alle relative modifiche per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione.

3.   Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non è disponibile per la registrazione delle informazioni relative al contratto derivato, le controparti e le CCP provvedono a che tali informazioni siano segnalate all’AESFEM.

In questo caso l’AESFEM provvede a che tutti i soggetti competenti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, abbiano accesso a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui hanno bisogno per assolvere i rispettivi compiti e mandati.

4.   La controparte o la CCP che segnala le informazioni relative a un contratto derivato a un repertorio di dati sulle negoziazioni o all’AESFEM o un’entità che segnala tali informazioni per conto di una controparte o di una CCP non è considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il soggetto che effettua la segnalazione o i suoi amministratori o dipendenti sono esclusi da ogni responsabilità derivante dalla divulgazione.

5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni e le tipologie di segnalazione di cui ai paragrafi 1 e 3 per le differenti categorie di derivati.

Le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 specificano almeno:

a)

le parti del contratto derivato e, se diverso, il titolare dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto stesso;

b)

le principali caratteristiche dei contratti derivati, compresi il tipo, la scadenza sottostante, il valore nozionale, il prezzo e la data di regolamento.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 3, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:

a)

formato e frequenza delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 per le diverse categorie di derivati;

b)

la data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati, con indicazione di eventuali applicazioni graduali, per i contratti stipulati prima che si applichi l’obbligo di segnalazione.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 10

Controparti non finanziarie

1.   Quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC e tali posizioni superano la soglia di compensazione di cui al paragrafo 3,

a)

lo notifica immediatamente all’AESFEM e all’autorità competente di cui al paragrafo 5;

b)

diviene soggetta all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4 per i contratti futuri se la media mobile a trenta giorni lavorativi delle sue posizioni supera la soglia; e

c)

compensa tutti i contratti futuri interessati entro quattro mesi dalla data alla quale diviene soggetta all’obbligo di compensazione.

2.   Una controparte non finanziaria divenuta soggetta all’obbligo di compensazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), e che dimostri successivamente all’autorità designata ai sensi del paragrafo 5 che la media mobile a trenta giorni lavorativi delle sue posizioni non supera la soglia di compensazione non è più soggetta all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4.

3.   In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte non finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa stessa o da altri soggetti non finanziari del gruppo cui la controparte non finanziaria appartiene per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo.

4.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

a)

i criteri in base ai quali stabilire per quali contratti derivati OTC sia oggettivamente misurabile la capacità di attenuare i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria di cui al paragrafo 3; e

b)

i valori delle soglie di compensazione determinate tenendo conto dell’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC.

Dopo aver svolto una consultazione pubblica aperta, l’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’AESFEM, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie e, se del caso, propone le norme tecniche di regolamentazione necessarie per la loro modifica.

5.   Ciascuno Stato membro designa l’autorità responsabile dell’osservanza dell’obbligo di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP

1.   Le controparti finanziarie e non finanziarie che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante CCP assicurano con la debita diligenza che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e attenuare il rischio operativo e il rischio di credito di controparte, che prevedano almeno:

a)

la conferma tempestiva, con mezzi elettronici ove disponibili, delle condizioni del contratto derivato OTC interessato;

b)

processi formalizzati solidi, resilienti e controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l’individuazione rapida di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere.

2.   Le controparti finanziarie e non finanziarie di cui all’articolo 10 utilizzano ogni giorno la valutazione a prezzi correnti di mercato per determinare il valore dei contratti in essere. Laddove le condizioni di mercato impediscano la valutazione a prezzi correnti di mercato, si ricorre a una valutazione in base a un modello prudenziale e affidabile.

3.   Le controparti finanziarie adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012. Le controparti non finanziarie di cui all’articolo 10 adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dalla data di superamento della soglia di compensazione.

4.   Le controparti finanziarie detengono un importo di capitale adeguato e proporzionato per gestire il rischio non coperto da un adeguato scambio di garanzie.

5.   Gli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo non si applicano alle operazioni infragruppo di cui all’articolo 3 concluse tra controparti stabilite nello stesso Stato membro, se non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

6.   Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) o c), conclusa tra controparti stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione favorevole di entrambe le autorità competenti interessate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b)

non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

Se le autorità competenti non pervengono a una decisione favorevole entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della domanda di esenzione, l’AESFEM può assistere tali autorità affinché raggiungano un accordo nel quadro dei suoi poteri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra controparti non finanziarie stabilite in Stati membri diversi è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b)

non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

Le controparti non finanziarie comunicano la loro intenzione di applicare l’esenzione alle autorità competenti di cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, una delle autorità competenti notificate manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b).

8.   Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), conclusa tra una controparte stabilita nell’Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione positiva dell’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte stabilita nell’Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b)

non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

9.   Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra una controparte non finanziaria stabilita nell’Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b)

non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

La controparte non finanziaria comunica la sua intenzione di applicare l’esenzione all’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, l’autorità competente notificata non manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b).

10.   Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra una controparte non finanziaria e una controparte finanziaria stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione positiva dell’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b)

non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

L’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria notifica eventuali decisioni in questo senso all’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che l’autorità competente notificata non manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b). In caso di dissenso tra le autorità competenti, l’AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo nel quadro dei suoi poteri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   La controparte di un’operazione infragruppo esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 rende pubbliche le informazioni sull’esenzione.

L’autorità competente notifica all’AESFEM le decisioni adottate ai sensi dei paragrafi 6, 8 o 10 o altre notifiche ricevute ai sensi dei paragrafi 7, 9 o 10 e fornisce all’AESFEM le informazioni dettagliate dell’operazione infragruppo in questione.

12.   Gli obblighi stabiliti ai paragrafi da 1 a 11 si applicano ai contratti derivati OTC stipulati tra enti di paesi terzi che sarebbero soggetti a tali obblighi se fossero stabiliti nell’Unione, purché detti contratti abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento.

13.   L’AESFEM esercita un regolare monitoraggio delle attività in derivati non ammissibili alla compensazione, onde individuare i casi in cui una particolare categoria di derivati potrebbe presentare rischi sistemici e prevenire l’arbitraggio regolamentare fra operazioni compensate e non compensate. In particolare l’AESFEM, previa consultazione del CERS, interviene in base all’articolo 5, paragrafo 3, o riesamina le norme tecniche di regolamentazione in materia di margini di cui al paragrafo 14 del presente articolo e all’articolo 41.

14.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1;

b)

le condizioni di mercato che impediscono la valutazione a prezzi correnti di mercato e i criteri per il ricorso alla valutazione in base a un modello di cui al paragrafo 2;

c)

le modalità delle operazioni infragruppo esenti da inserire nella notifica di cui ai paragrafi 7, 9 e 10;

d)

le informazioni dettagliate sulle operazioni infragruppo esentate di cui al paragrafo 11;

e)

i contratti che si ritiene abbiano effetti diretti, rilevanti e prevedibili nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento secondo quanto indicato al paragrafo 12.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

15.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni per specificare:

a)

le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie e alla segregazione, richieste ai fini della conformità al disposto del paragrafo 3;

b)

il livello di capitale richiesto ai fini della conformità al disposto del paragrafo 4;

c)

le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell’applicare le esenzioni di cui ai paragrafi da 6 a 10;

d)

i criteri applicabili di cui ai paragrafi da 5 a 10, fra cui le fattispecie da considerare impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri o al rimborso di passività tra le controparti.

Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

In funzione della natura giuridica della controparte, alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.

Articolo 12

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente titolo e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l’applicazione. Le sanzioni includono almeno sanzioni amministrative. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti finanziarie e, se necessario, delle controparti non finanziarie rendano pubbliche tutte le sanzioni irrogate per la violazione degli articoli 4, 5 e da 7 a 11, salvo il caso in cui la loro divulgazione possa perturbare gravemente i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti interessate. Gli Stati membri pubblicano con periodicità regolare relazioni sull’efficacia delle norme relative alle sanzioni applicate. Le informazioni divulgate e pubblicate non contengono dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE.

Entro il 17 febbraio 2013, gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1. Essi ne comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica.

3.   Una violazione delle norme del presente titolo non inficia la validità di un contratto derivato OTC o la facoltà delle parti di farne applicare le disposizioni. Una violazione delle norme del presente titolo non genera alcun diritto a un indennizzo nei confronti di una parte di un contratto derivato OTC.

Articolo 13

Meccanismi per evitare duplicazioni o conflitti di norme

1.   La Commissione è assistita dall’AESFEM nella sua attività di monitoraggio e di preparazione di relazioni per il Parlamento europeo e il Consiglio sull’applicazione a livello internazionale dei principi stabiliti agli articoli 4, 9, 10 e 11, con specifico riguardo alle potenziali duplicazioni o conflitti fra le norme concernenti i partecipanti al mercato, e raccomanda un possibile intervento.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo:

a)

sono equivalenti alle disposizioni stabilite agli articoli 4, 9, 10 e 11 del presente regolamento;

b)

garantiscono una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel presente regolamento; e

c)

sono applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci delle norme nel paese terzo in questione;

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2.

3.   Un atto di esecuzione sull’equivalenza ai sensi del paragrafo 2 implica che si considera che le controparti che effettuano un’operazione soggetta al presente regolamento abbiano rispettato gli obblighi di cui agli articoli 4, 9, 10 e 11 se almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione.

4.   La Commissione, in collaborazione con l’AESFEM, controlla l’effettiva attuazione, da parte dei paesi terzi per i quali è stato adottato un atto di esecuzione sull’equivalenza, di disposizioni equivalenti a quelle stabilite negli articoli 4, 9, 10 e 11 e riferisce al riguardo regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora la relazione riveli un’applicazione insufficiente o incoerente delle disposizioni equivalenti da parte delle autorità del paese terzo, entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della relazione la Commissione ritira il riconoscimento dell’equivalenza del quadro normativo del paese terzo in questione. Se l’atto di esecuzione sull’equivalenza è ritirato, le controparti sono nuovamente soggette ipso iure a tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DELLE CCP

CAPO 1

Condizioni e procedure di autorizzazione delle CCP

Articolo 14

Autorizzazione delle CCP

1.   Se una persona giuridica stabilita nell’Unione intende offrire servizi di compensazione come CCP, presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita (l’autorità competente della CCP), secondo la procedura di cui all’articolo 17.

2.   L’autorizzazione accordata in base all’articolo 17 è valida in tutto il territorio dell’Unione.

3.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa solo per attività correlate alla compensazione e specifica i servizi o le attività che la CCP è autorizzata a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte da tale autorizzazione.

4.   Le CCP rispettano in ogni momento le condizioni necessarie per l’autorizzazione.

Le CCP notificano senza ingiustificati ritardi alle autorità competenti ogni modifica importante avente un’incidenza sulle condizioni di rilascio dell’autorizzazione.

5.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di adottare o continuare ad applicare requisiti supplementari per le CCP stabilite nel loro territorio, tra cui determinati requisiti in materia di autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

Articolo 15

Estensione delle attività e dei servizi

1.   Le CCP che intendono estendere il proprio ambito operativo a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall’autorizzazione iniziale ne fanno richiesta all’autorità competente della CCP. Si considera estensione dell’autorizzazione iniziale la prestazione di servizi di compensazione per i quali la CCP non ha già ottenuto l’autorizzazione.

L’estensione dell’autorizzazione è accordata in conformità della procedura di cui all’articolo 17.

2.   Quando una CCP intende estendere l’attività in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita, l’autorità competente della CCP ne informa immediatamente l’autorità competente dell’altro Stato membro.

Articolo 16

Requisiti patrimoniali

1.   Per ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 14, le CCP hanno un capitale iniziale permanente e disponibile di almeno 7,5 milioni di EUR.

2.   Il capitale della CCP, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, è proporzionato al rischio derivante dalle sue attività. Tale capitale è in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività in un lasso di tempo adeguato e un’adeguata protezione della CCP dai rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 41 a 44.

3.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ABE, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell’AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti relativi a capitale, utili non distribuiti e riserve delle CCP di cui al paragrafo 2.

L’ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 17

Procedure di concessione e di rifiuto dell’autorizzazione

1.   La CCP richiedente presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.

2.   La CCP richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere all’autorità competente di accertare che la CCP richiedente abbia adottato, al momento del rilascio dell’autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. L’autorità competente trasmette immediatamente tutte le informazioni ricevute dalla CCP richiedente all’AESFEM e al collegio di cui all’articolo 18, paragrafo 1.

3.   Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente accerta che la stessa sia completa. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. Una volta accertato che la domanda è completa, l’autorità competente ne dà comunicazione alla CCP richiedente, ai membri del collegio istituito conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, e all’AESFEM.

4.   L’autorità competente concede l’autorizzazione soltanto se ha la piena certezza che la CCP richiedente rispetta tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento ed è notificata in quanto sistema ai sensi della direttiva 98/26/CE.

L’autorità competente tiene debitamente conto del parere del collegio emesso a norma dell’articolo 19. Se l’autorità competente della CCP non concorda con il parere favorevole espresso dal collegio, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo dal parere positivo.

L’autorizzazione alla CCP non è concessa se tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP è stabilita, adottano di comune accordo un parere comune, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione alla CCP. Il parere espone per iscritto e in modo completo e dettagliato le ragioni per cui il collegio ritiene che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o di altra normativa dell’Unione non siano soddisfatti.

Se non si riesce a raggiungere un accordo su un parere comune secondo il disposto del terzo comma e in caso di parere negativo di una maggioranza dei due terzi del collegio, una delle autorità competenti interessate, sostenuta da detta maggioranza di due terzi del collegio, può rinviare la questione all’AESFEM ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro trenta giorni di calendario dall’adozione del parere negativo.

La decisione di rinvio espone per iscritto in modo completo e dettagliato le ragioni per cui i membri del collegio in questione ritengono che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o di altra normativa dell’Unione non siano soddisfatti. In tal caso l’autorità competente della CCP rinvia la propria decisione di autorizzazione, in attesa che l’AESFEM decida sull’autorizzazione conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’autorità competente prende una decisione conforme alla decisione dell’AESFEM. Scaduto il termine di trenta giorni di cui al quarto comma, la questione non può più essere rinviata all’AESFEM.

Qualora tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP è stabilita, adottino di comune accordo un parere comune ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente della CCP può rinviare la questione all’AESFEM ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’autorità competente dello Stato membro dove la CCP è stabilita trasmette la decisione alle altre autorità competenti interessate.

5.   Qualora l’autorità competente della CCP non abbia applicato le disposizioni del presente regolamento o le abbia applicate in manifesta violazione del diritto dell’Unione, l’AESFEM agisce conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’AESFEM può indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione su richiesta di un membro del collegio o di propria iniziativa, previa informazione dell’autorità competente.

6.   Nessuna azione svolta da qualsiasi membro del collegio nell’assolvimento delle sue funzioni discrimina, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede di servizi di compensazione in qualunque valuta.

7.   Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’autorità competente comunica per iscritto alla CCP richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

Articolo 18

Collegio

1.   Entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della domanda completa in conformità dell’articolo 17, l’autorità competente della CCP istituisce, gestisce e presiede un collegio per facilitare l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 15, 17, 49, 51 e 54.

2.   Il collegio è composto da:

a)

l’AESFEM;

b)

l’autorità competente della CCP;

c)

le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che, su base aggregata e nell’arco di un anno, danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP previsto all’articolo 42;

d)

le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione servite dalla CCP;

e)

le autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

f)

le autorità competenti responsabili della vigilanza dei sistemi di deposito accentrato a cui è collegata la CCP;

g)

i membri del SEBC responsabili della sorveglianza della CCP e i membri del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

h)

le banche centrali che emettono le principali valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati.

3.   L’autorità competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

4.   Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, il collegio assicura:

a)

la redazione del parere di cui all’articolo 19;

b)

lo scambio di informazioni, ivi comprese le richieste di informazioni di cui all’articolo 84;

c)

l’accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;

d)

il coordinamento di programmi di esame prudenziale basati sulla valutazione dei rischi della CCP; e

e)

l’elaborazione delle procedure e dei piani di emergenza da attuare nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 24.

5.   L’istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

L’accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese le regole dettagliate sulle procedure di voto di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e può precisare i compiti da delegare all’autorità competente della CCP o ad un altro membro del collegio.

6.   Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi in tutta l’Unione, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali le valute dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera h), sono da considerare le principali e precisare le modalità pratiche di cui al paragrafo 5.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 19

Parere del collegio

1.   Entro quattro mesi dalla presentazione della domanda completa da parte della CCP a norma dell’articolo 17, l’autorità competente della CCP effettua una valutazione del rischio di tale CCP e presenta una relazione al collegio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione e sulla base delle sue risultanze, il collegio adotta un parere comune in cui indica se la CCP richiedente soddisfa tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 4, quarto comma, e se non è possibile adottare un parere comune in conformità del secondo comma, il collegio adotta un parere a maggioranza semplice entro lo stesso termine.

2.   L’AESFEM facilita l’adozione del parere comune in linea con la sua funzione di coordinamento generale di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Il parere di maggioranza del collegio è adottato a maggioranza semplice dei suoi membri. Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, votano non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, votano non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. L’AESFEM non ha diritto di voto sui pareri del collegio.

Articolo 20

Revoca dell’autorizzazione

1.   Fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 3, l’autorità competente della CCP revoca l’autorizzazione qualora la CCP:

a)

non abbia utilizzato l’autorizzazione entro dodici mesi, rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;

b)

abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbia adottato la misura correttiva richiesta dall’autorità competente della CCP entro un termine stabilito;

d)

abbia violato gravemente e sistematicamente qualsiasi disposizione stabilita dal presente regolamento.

2.   Se ritiene che ricorra una delle circostanze di cui al paragrafo 1, l’autorità competente della CCP ne dà comunicazione all’AESFEM e ai membri del collegio entro cinque giorni lavorativi.

3.   L’autorità competente della CCP consulta i membri del collegio sulla necessità di revocare l’autorizzazione della CCP, salvo nel caso in cui si richieda una decisione urgente.

4.   Ogni membro del collegio può chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente della CCP di verificare se quest’ultima continui a rispettare le condizioni di rilascio dell’autorizzazione.

5.   L’autorità competente della CCP può limitare la revoca a un servizio, un’attività o a una categoria di strumenti finanziari particolare.

6.   L’autorità competente della CCP trasmette all’AESFEM e ai membri del collegio la propria decisione, pienamente motivata, che tiene conto delle riserve dei membri del collegio.

7.   La decisione di revoca dell’autorizzazione è valida in tutta l’Unione.

Articolo 21

Riesame e valutazione

1.   Fatto salvo il ruolo del collegio, le autorità competenti di cui all’articolo 22 riesaminano le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalle CCP per conformarsi al presente regolamento e valuta i rischi ai quali le CCP sono o potrebbero essere esposte.

2.   Il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 riguardano tutti i requisiti previsti dal presente regolamento per le CCP.

3.   Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l’accuratezza della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell’importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività delle CCP interessate. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l’anno.

Le CCP sono soggette a ispezioni in loco.

4.   Le autorità competenti informano il collegio regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, dei risultati, del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese eventuali azioni correttive intraprese o sanzioni comminate.

5.   Le autorità competenti esigono che la CCP che non soddisfi i requisiti stabiliti dal presente regolamento adotti tempestivamente l’azione o le misure che la situazione richiede.

6.   L’AESFEM assolve un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, di garantire uniformità di procedure e coerenza di approccio e di giungere a risultati di vigilanza più uniformi.

Ai fini del primo comma l’AESFEM, con periodicità almeno annuale:

a)

conduce un’analisi inter pares delle attività di vigilanza di tutte le autorità competenti in relazione all’autorizzazione e alla vigilanza delle CCP, come previsto dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010; e

b)

avvia e coordina in tutta l’Unione le valutazioni sulla resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati, come previsto dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se una valutazione ai sensi del secondo comma, lettera b), rivela l’insufficiente resilienza di una o più CCP, l’AESFEM emette le necessarie raccomandazioni ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO 2

Vigilanza e sorveglianza delle CCP

Articolo 22

Autorità competente

1.   Ogni Stato membro designa l’autorità competente incaricata di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP stabilite sul proprio territorio e ne informa la Commissione e l’AESFEM.

Qualora uno Stato membro designi più di un’autorità competente, specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l’AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l’ABE e i membri interessati del SEBC, ai sensi degli articoli 23, 24, 83 e 84.

2.   Gli Stati membri assicurano che l’autorità competente disponga dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle sue funzioni.

3.   Gli Stati membri assicurano che possano essere adottate o imposte misure amministrative idonee, in conformità del diritto nazionale, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili del mancato rispetto del presente regolamento.

Tali misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive e possono comprendere la richiesta di azioni correttive entro un termine stabilito.

4.   L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.

CAPO 3

Cooperazione

Articolo 23

Cooperazione tra autorità

1.   Le autorità competenti collaborano strettamente tra di loro e con l’AESFEM, nonché, ove necessario, con il SEBC.

2.   Nell’esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti considerano debitamente l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 24, sulla base delle informazioni disponibili al momento.

Articolo 24

Situazioni di emergenza

L’autorità competente della CCP o qualsiasi altra autorità informa l’AESFEM, il collegio, i membri interessati del SEBC e le altre autorità competenti, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione a una CCP, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la CCP o uno dei suoi partecipanti diretti sono stabiliti.

CAPO 4

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 25

Riconoscimento delle CCP di paesi terzi

1.   Solo le CCP stabilite nei paesi terzi riconosciute dall’AESFEM possono prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione.

2.   L’AESFEM, previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 3, può riconoscere le CCP stabilite nei paesi terzi che hanno presentato domanda di riconoscimento per offrire taluni servizi o attività di compensazione se:

a)

la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 6;

b)

la CCP è autorizzata nel paese terzo in questione ed è soggetta a vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme che garantiscono il pieno rispetto dei requisiti prudenziali ivi applicabili;

c)

sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 7;

d)

la CCP è stabilita o autorizzata in un paese terzo che dispone di sistemi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo considerati equivalenti a quelli dell’Unione conformemente ai criteri indicati nell’intesa comune tra gli Stati membri sull’equivalenza dei paesi terzi ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (29).

3.   Nel valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, l’AESFEM consulta:

a)

l’autorità competente dello Stato membro in cui la CCP fornisce o intende fornire servizi di compensazione e che quest’ultima ha selezionato;

b)

le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che su base aggregata nell’arco di un anno danno o la CCP prevede che diano il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP previsto dall’articolo 42;

c)

le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione situate nell’Unione che la CCP serve o servirà;

d)

le autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP stabilite nell’Unione con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

e)

i membri interessati del SEBC degli Stati membri in cui la CCP presta o intende prestare servizi di compensazione e i membri interessati del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP con cui sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

f)

le banche centrali che emettono le valute dell’Unione più rilevanti avendo riguardo alla denominazione degli strumenti finanziari compensati o da compensare.

4.   La CCP di cui al paragrafo 1 presenta domanda all’AESFEM.

La CCP richiedente fornisce all’AESFEM tutte le informazioni necessarie ai fini del riconoscimento. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento, l’AESFEM accerta che la domanda sia completa. Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

La decisione di riconoscimento si basa sulle condizioni indicate al paragrafo 2 ed è indipendente da qualsiasi valutazione a sostegno della decisione sull’equivalenza di cui all’articolo 13, paragrafo 3.

L’AESFEM consulta le autorità e i soggetti di cui al paragrafo 3 prima di decidere.

Entro centottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l’AESFEM informa per iscritto la CCP richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco delle CCP riconosciute conformemente al presente regolamento.

5.   L’AESFEM, previa consultazione delle autorità e dei soggetti di cui al paragrafo 3, riesamina il riconoscimento della CCP stabilita in un paese terzo se questa abbia esteso la gamma delle sue attività e dei suoi servizi nell’Unione. Il riesame è svolto conformemente ai paragrafi 2 e 3 e 4. L’AESFEM può revocare il riconoscimento della CCP se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatte e nelle stesse situazioni di quelle descritte nell’articolo 20.

6.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, con cui stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che le CCP ivi autorizzate soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del presente regolamento, che le CCP sono soggette nel paese terzo su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme e che il quadro normativo del paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi.

7.   L’AESFEM conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi il cui quadro normativo e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento conformemente al paragrafo 6. Detti accordi precisano almeno:

a)

il meccanismo di scambio delle informazioni tra l’AESFEM e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l’accesso a tutte le informazioni richieste dall’AESFEM relativamente alle CCP autorizzate nei paesi terzi;

b)

il meccanismo di rapida notifica all’AESFEM se l’autorità competente di un paese terzo ritiene che la CCP sotto la sua vigilanza violi le condizioni di autorizzazione o altre disposizioni legislative a cui è tenuta a conformarsi;

c)

il meccanismo di rapida notifica all’AESFEM da parte dell’autorità competente di un paese terzo se la CCP assoggettata alla sua vigilanza ha ottenuto il diritto di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o clienti stabiliti nell’Unione;

d)

le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, nel caso, ispezioni in loco.

8.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino le informazioni che la CCP deve trasmettere all’AESFEM nella sua domanda di riconoscimento.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO IV

REQUISITI DELLE CCP

CAPO 1

Requisiti organizzativi

Articolo 26

Disposizioni generali

1.   Le CCP si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

2.   Le CCP adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.

3.   Le CCP mantengono e gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività. Esse utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.

4.   Le CCP mantengono una chiara separazione nell’ambito della struttura gerarchica tra le linee di responsabilità per la gestione dei rischi e quelle per altre attività.

5.   Le CCP adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all’allentamento delle norme in materia di rischio.

6.   Le CCP mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l’integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.

7.   Le CCP rendono gratuitamente accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che le disciplinano nonché i loro criteri di ammissione per i partecipanti diretti.

8.   Le CCP sono soggette frequentemente a verifiche indipendenti. I risultati di tali verifiche sono comunicati al consiglio e sono messi a disposizione dell’autorità competente.

9.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario di cui ai paragrafi da 1 a 8.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 27

Alta dirigenza e consiglio

1.   L’alta dirigenza della CCP possiede i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per assicurare una gestione sana e prudente della CCP.

2.   Le CCP hanno un consiglio. Almeno un terzo dei membri del consiglio, ma non meno di due di essi, sono indipendenti. I rappresentanti dei clienti dei partecipanti diretti sono invitati alle riunioni del consiglio per le questioni afferenti agli articoli 38 e 39. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio non è legata ai risultati economici della CCP.

I membri del consiglio della CCP, compresi i membri indipendenti, possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità necessari in materia di servizi finanziari, gestione dei rischi e servizi di compensazione.

3.   Le CCP stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell’autorità competente e dei revisori i verbali delle riunioni.

Articolo 28

Comitato dei rischi

1.   La CCP istituisce un comitato dei rischi, composto da rappresentanti dei partecipanti diretti, dei membri indipendenti del consiglio e da rappresentanti dei suoi clienti. Il comitato dei rischi può invitare i dipendenti della CCP e gli esperti esterni indipendenti ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto. Le autorità competenti possono chiedere di poter partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto e di essere debitamente informate delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi. I pareri formulati dal comitato dei rischi sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti della CCP. Nessuno dei gruppi di rappresentanti dispone della maggioranza in seno al comitato dei rischi.

2.   La CCP stabilisce chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l’indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e prevedono almeno che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente.

3.   Il comitato dei rischi formula pareri all’attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP, quali le modifiche importanti del modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di ammissione dei partecipanti diretti, la compensazione di nuove categorie di strumenti o l’esternalizzazione di funzioni. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della CCP. In situazioni di emergenza sarà compiuto ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi.

4.   Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.

5.   La CCP informa immediatamente l’autorità competente di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi.

Articolo 29

Conservazione dei dati

1.   Le CCP conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all’autorità competente di controllare il rispetto del presente regolamento.

2.   Le CCP conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo di almeno dieci anni dopo la risoluzione. Le informazioni permettono almeno di determinare le condizioni originarie di un’operazione prima della compensazione mediante CCP.

3.   Le CCP mettono a disposizione dell’autorità competente, dell’AESFEM e dei membri interessati del SEBC, su richiesta, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni.

4.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in dettaglio i dati e le informazioni da notificare ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato dei dati e delle informazioni da conservare.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 30

Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate

1.   L’autorità competente concede l’autorizzazione a una CCP solo qualora abbia ottenuto informazioni sull’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi delle partecipazioni.

2.   L’autorità competente rifiuta di autorizzare una CCP se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente della CCP, non è convinta dell’idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate.

3.   Quando esistono stretti legami tra la CCP e altre persone fisiche o giuridiche, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

4.   Se le persone di cui al paragrafo 1 esercitano un’influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, l’autorità competente adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione, che possono comprendere la revoca dell’autorizzazione alla CCP.

5.   L’autorità competente rifiuta di concedere l’autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili a una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la CCP ha stretti legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Articolo 31

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

1.   La controparte centrale informa la propria autorità competente di ogni cambiamento a livello dirigenziale e le trasmette tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma

Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, l’autorità competente adotta le misure appropriate, che possono includere l’esclusione del membro interessato del consiglio.

2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica («candidato acquirente»), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in una CCP in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10 %, 20 %, 30 % o 50 % o che la CCP divenga una sua impresa figlia («progetto di acquisizione») ne dà previa notifica scritta all’autorità competente della CCP nella quale intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata, indicando l’entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all’articolo 32, paragrafo 4.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP («candidato venditore») ne dà previa notifica scritta all’autorità competente, indicando l’entità di tale partecipazione. Essa è parimenti tenuta a informare l’autorità competente qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che la CCP cessi di essere un’impresa figlia.

L’autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al presente paragrafo, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 3, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica.

L’autorità competente dispone di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all’elenco di cui all’articolo 32, paragrafo 4 («periodo di valutazione»), per effettuare la valutazione di cui all’articolo 32, paragrafo 1 («valutazione»).

L’autorità competente informa il candidato acquirente o il venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

3.   Durante il periodo di valutazione, l’autorità competente può, se del caso, ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Il periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell’autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non possono dare luogo a una sospensione del periodo di valutazione.

4.   L’autorità competente può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 3, secondo comma, fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi nei casi in cui il candidato acquirente o il venditore:

a)

risieda fuori dall’Unione o sia soggetto a regolamentazione esterna all’Unione; o

b)

sia una persona fisica o giuridica non soggetta alla vigilanza ai sensi del presente regolamento o della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (30), o delle direttive 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE o 2011/61/UE.

5.   Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, l’autorità competente, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. L’autorità competente ne informa il collegio di cui all’articolo 18. Fatta salva la legislazione nazionale, un’adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Gli Stati membri possono comunque autorizzare l’autorità competente a rendere pubblica tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente.

6.   Il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato se l’autorità competente non si oppone al progetto di acquisizione entro il periodo di valutazione.

7.   L’autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso.

8.   Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all’autorità competente e l’approvazione da parte di quest’ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

Articolo 32

Valutazione

1.   Nel valutare la notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, l’autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della CCP cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sulla CCP, l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di quanto segue:

a)

la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;

b)

la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività della CCP;

c)

se la CCP sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare il presente regolamento;

d)

l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l’autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nella CCP in cui si propone l’acquisizione.

Nel valutare la capacità della CCP di rispettare il presente regolamento, l’autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui la CCP diverrà parte presenti una struttura che renda possibile l’esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l’assegnazione delle responsabilità tra queste autorità.

2.   Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3.   Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4.   Gli Stati membri pubblicano l’elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e da fornire alle autorità competenti all’atto della notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e sono adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5.   In deroga all’articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4, quando all’autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa CCP, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

6.   Le autorità competenti interessate cooperano strettamente quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:

a)

un’altra CCP, un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;

b)

l’impresa madre di un’altra CCP, di un ente creditizio, di un’impresa di assicurazione, di un’impresa di riassicurazione, di un’impresa di investimento, di un gestore di mercato, di un operatore di un sistema di regolamento titoli, di una società di gestione di OICVM o di un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;

c)

una persona fisica o giuridica che controlla un’altra CCP, un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro.

7.   Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell’autorità competente che ha autorizzato la CCP alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall’autorità competente responsabile del candidato acquirente.

Articolo 33

Conflitti di interesse

1.   Le CCP mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente il controllo o stretti legami con esse, e i loro partecipanti diretti o i loro clienti noti alle CCP stesse. Esse mantengono e attuano adeguate procedure finalizzate a risolvere potenziali conflitti di interessi.

2.   Se le disposizioni organizzative o amministrative di una CCP per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un partecipante diretto o di un cliente, essa informa chiaramente il partecipante diretto della natura generale o delle fonti dei conflitti di interesse prima di accettare nuove operazioni da parte del partecipante diretto. Se conosce il cliente, la CCP informa il cliente e il partecipante diretto il cui cliente è interessato.

3.   Se la CCP è un’impresa madre o un’impresa figlia, le disposizioni scritte tengono conto anche delle circostanze di cui la CCP è o dovrebbe essere a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

4.   Le disposizioni scritte fissate conformemente al paragrafo 1 includono quanto segue:

a)

le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più partecipanti diretti o clienti;

b)

le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tale conflitto.

5.   Le CCP adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei loro sistemi e impediscono l’utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche. Una persona fisica avente stretti legami con una CCP o una persona giuridica avente con una CCP un rapporto di impresa madre o di impresa figlia non utilizza le informazioni riservate conservate presso tale CCP a fini commerciali senza previa autorizzazione scritta del cliente cui appartengono tali informazioni riservate.

Articolo 34

Continuità operativa

1.   Le CCP adottano, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento delle obbligazioni della CCP. Il piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla CCP di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista.

2.   Le CCP adottano, attuano e mantengono un’apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca dell’autorizzazione a seguito di una decisione a norma dell’articolo 20, le attività e le posizioni del cliente e del partecipante diretto siano regolarmente e tempestivamente liquidate o trasferite.

3.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo e i requisiti della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 35

Esternalizzazione

1.   Se esternalizza funzioni operative, servizi o attività, la CCP resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento e si assicura in ogni momento che:

a)

l’esternalizzazione non comporti esonero dalla sua responsabilità;

b)

il rapporto e gli obblighi della CCP nei confronti dei suoi partecipanti diretti o, a seconda del caso, dei loro clienti restino invariati;

c)

le condizioni di rilascio dell’autorizzazione della CCP non cambino;

d)

l’esternalizzazione non ostacoli l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, ivi incluso l’accesso in loco per ottenere informazioni pertinenti necessarie per assolvere tali compiti;

e)

l’esternalizzazione non abbia per effetto di privare la CCP dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposta;

f)

il prestatore di servizi applichi standard di continuità operativa equivalenti a quelli che la CCP deve rispettare a norma del presente regolamento;

g)

la CCP conservi le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti e la capacità organizzativa e l’adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all’esternalizzazione e vigili su tali funzioni e gestisca tali rischi su base continuativa;

h)

la CCP abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti delle funzioni esternalizzate;

i)

il prestatore di servizi collabori con l’autorità competente in merito alle attività esternalizzate;

j)

il prestatore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative alla CCP, ai partecipanti diretti e ai clienti o, qualora sia stabilito in un paese terzo, garantisca che le norme in materia di protezione dei dati di tale paese, o quelle figuranti nell’accordo concluso tra le parti interessate, siano comparabili alle norme in materia di protezione dei dati in vigore nell’Unione.

La CCP non esternalizza le attività principali relative alla gestione dei rischi a meno che tale esternalizzazione sia approvata dall’autorità competente.

2.   L’autorità competente impone alla CCP di definire e ripartire chiaramente con un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi.

3.   Le CCP mettono a disposizione dell’autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità dell’esecuzione delle attività esternalizzate al presente regolamento.

CAPO 2

Norme sulla condotta negli affari

Articolo 36

Disposizioni generali

1.   Quando fornisce servizi ai partecipanti diretti e, se del caso, ai loro clienti, la CCP agisce in modo corretto e professionale a tutela degli interessi di tali partecipanti diretti e clienti e di una solida gestione dei rischi.

2.   Le CCP si dotano di norme accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami.

Articolo 37

Requisiti di partecipazione

1.   Le CCP stabiliscono, se del caso per tipo di prodotto compensato, le categorie di partecipanti diretti ammissibili e i criteri di ammissione, previo parere del comitato dei rischi a norma dell’articolo 28, paragrafo 3. I criteri sono non discriminatori, trasparenti e oggettivi per garantire un accesso equo e aperto alla CCP e assicurare che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP. Criteri che restringono l’accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale la CCP è esposta.

2.   Le CCP assicurano l’applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 su base continuativa e dispongono di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per tale valutazione. Le CCP effettuano, almeno una volta all’anno, un esame completo del rispetto del presente articolo da parte dei partecipanti diretti.

3.   I partecipanti diretti che compensano operazioni per conto di clienti dispongono delle risorse finanziarie e della capacità operativa supplementari richieste per esercitare detta attività. Le norme applicate dalle CCP ai partecipanti diretti consentono loro di raccogliere informazioni utili essenziali al fine di individuare, tenere sotto controllo e gestire le pertinenti concentrazioni di rischio derivanti dalla prestazione di servizi ai clienti. Su richiesta, i partecipanti diretti informano la CCP dei criteri e delle misure da essi adottati per permettere ai clienti l’accesso ai servizi della CCP. La responsabilità di garantire che i clienti rispettino i loro obblighi spetta ai partecipanti diretti.

4.   Le CCP si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti diretti che non soddisfano più i criteri di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.

5.   Le CCP possono rifiutare l’accesso a partecipanti diretti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di un’analisi completa dei rischi.

6.   Le CCP possono imporre requisiti supplementari specifici a carico dei partecipanti diretti, ad esempio la partecipazione all’asta delle posizioni di partecipanti diretti inadempienti. I requisiti supplementari sono proporzionati al rischio creato dal partecipante diretto e non limitano la partecipazione ad alcune categorie di partecipanti diretti.

Articolo 38

Trasparenza

1.   Le CCP e i loro partecipanti diretti rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Le CCP consentono ai propri partecipanti diretti e, se del caso, ai clienti di questi ultimi l’accesso separato ai servizi specifici forniti.

Le CCP conteggiano separatamente i costi e i ricavi attinenti alla fornitura di servizi e comunicano tali informazioni alle autorità competenti.

2.   Le CCP informano i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti.

3.   Le CCP comunicano ai loro partecipanti diretti e alla loro autorità competente le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti.

Le CCP rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti compensata dalle CCP stesse su base aggregata.

4.   Le CCP rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell’interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici di cui all’articolo 7.

5.   Le CCP rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti diretti dei criteri di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nei casi in cui l’autorità competente, previa consultazione dell’AESFEM, ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Articolo 39

Segregazione e portabilità

1.   Le CCP tengono registri e contabilità separati che consentano loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di distinguere nei conti presso la CCP stessa le attività e le posizioni detenute per conto di un partecipante diretto da quelle detenute per conto di ogni altro partecipante diretto e dalle proprie attività.

2.   Le CCP offrono di tenere registri e contabilità separati che consentano a ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso la CCP le attività e le posizioni del partecipante diretto stesso da quelle detenute per conto dei clienti di quest’ultimo («segregazione omnibus»).

3.   Le CCP offrono di tenere registri e contabilità separati che consentano ad ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso le CCP le attività e le posizioni detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti («segregazione per singolo cliente»). Le CCP offrono ai partecipanti diretti, su richiesta, la possibilità di aprire più conti a loro nome o per contro dei loro clienti.

4.   I partecipanti diretti tengono registri e contabilità separati che consentano loro di distinguere sia nei conti detenuti presso la CCP sia nei propri conti le loro attività e posizioni da quelle detenute per conto dei loro clienti presso la CCP.

5.   I partecipanti diretti offrono ai loro clienti, almeno, la scelta tra «segregazione omnibus» e «segregazione per singolo cliente» e li informano dei costi e del livello di protezione di cui al paragrafo 7 associati a ciascuna opzione. Il cliente conferma tale scelta per iscritto.

6.   Quando un cliente sceglie la segregazione per singolo cliente, anche gli eventuali margini eccedenti quelli dovuti dal cliente sono depositati presso la CCP, sono distinti dai margini di altri clienti o partecipanti diretti e non sono esposti a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto.

7.   Le CCP e i partecipanti diretti rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono e offrono tali servizi a condizioni commerciali ragionevoli. I dettagli dei diversi livelli di segregazione comprendono una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile nelle giurisdizioni competenti.

8.   Le CCP possono utilizzare i margini o i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento raccolti mediante contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (31), purché il ricorso a tali contratti sia previsto nel regolamento operativo delle CCP. Il partecipante diretto conferma per iscritto la sua accettazione del regolamento operativo. Le CCP rendono pubblico tale diritto di utilizzo, che è esercitato conformemente all’articolo 47.

9.   Il requisito di distinguere le attività e posizioni presso la CCP nei conti è soddisfatto se:

a)

le attività e posizioni sono registrate in conti separati;

b)

è impedita la compensazione di posizioni registrate in conti separati;

c)

le attività a copertura delle posizioni registrate in un conto non sono esposte a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto.

10.   Le attività si riferiscono a garanzie detenute a copertura delle posizioni e comprendono il diritto di trasferire attività equivalenti a tali garanzie o i proventi della realizzazione delle garanzie, ma non comprendono i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

CAPO 3

Requisiti prudenziali

Articolo 40

Gestione delle esposizioni

Le CCP misurano e valutano, in tempo quasi reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni partecipante diretto e, se del caso, nei confronti di un’altra CCP con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità. Le CCP hanno accesso tempestivamente e su base non discriminatoria alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni. Ciò avviene sulla base di un costo ragionevole.

Articolo 41

Requisiti in materia di margini

1.   Per limitare le proprie esposizioni creditizie, le CCP impongono, richiedono e riscuotono margini dai propri partecipanti diretti e, se del caso, dalle CCP con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità. I margini sono sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le CCP ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni. Essi sono sufficienti anche a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato e assicurano che la CCP copra completamente con garanzie le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti delle CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera. Le CCP controllano e, se necessario, rivedono il livello dei loro margini in modo da riflettere le attuali condizioni di mercato tenendo conto dei potenziali effetti prociclici di tali revisioni.

2.   Per la determinazione dei margini, le CCP adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell’intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell’operazione. I modelli e i parametri sono convalidati dall’autorità competente e sono oggetto di un parere ai sensi dell’articolo 19.

3.   Le CCP richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite.

4.   Le CCP richiedono e riscuotono margini adeguati a coprire i rischi derivanti dalle posizioni registrate in ogni conto detenuto in conformità dell’articolo 39 per quanto riguarda gli strumenti finanziari specifici. Le CCP possono calcolare i margini rispetto a un portafoglio di strumenti finanziari a condizione che la metodologia impiegata sia prudente e solida.

5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la percentuale e il periodo di tempo appropriati per il periodo di liquidazione e il calcolo della volatilità storica, di cui al paragrafo 1, da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziarie, tenuto conto dell’obiettivo di limitare la prociclicità, nonché le condizioni alle quali possono essere applicate le pratiche di marginazione del portafoglio di cui al paragrafo 4.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 42

Fondo di garanzia in caso di inadempimento

1.   Al fine di limitare ulteriormente le proprie esposizioni nei confronti dei propri partecipanti diretti, le CCP costituiscono un fondo di garanzia prefinanziato in caso di inadempimento per coprire le perdite superiori alle perdite coperte dai requisiti in materia di margini stabiliti dall’articolo 41, derivanti dall’inadempimento di uno o più partecipanti diretti, ivi compresa l’apertura di una procedura di insolvenza.

Le CCP fissano un importo minimo al di sotto del quale il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento non deve scendere in alcun caso.

2.   Le CCP fissano il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni partecipante diretto. I contributi sono proporzionali alle esposizioni di ogni partecipante diretto.

3.   Il fondo di garanzia in caso di inadempimento consente alla CCP, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all’inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione o all’inadempimento del secondo e del terzo partecipante diretto nei confronti dei quali ha la più maggiore, se la somma delle loro esposizioni è superiore. Le CCP sviluppano scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili. Tali scenari includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le CCP prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali. Essi tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato.

4.   Le CCP possono creare più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti che compensano.

5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il quadro atto a definire le condizioni di mercato estreme ma plausibili di cui al paragrafo 3, da utilizzarsi al momento di stabilire il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento e le altre risorse finanziarie di cui all’articolo 43.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 43

Altre risorse finanziarie

1.   Le CCP si dotano di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti per coprire le perdite potenziali che superano le perdite da coprire mediante i margini di cui all’articolo 41 e il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all’articolo 42. Le risorse finanziarie prefinanziate includono le risorse dedicate delle CCP, sono messe gratuitamente a disposizione della CCP e non sono usate per soddisfare i requisiti patrimoniali di cui all’articolo 16.

2.   Il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all’articolo 42 e le altre risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo permettono in qualsiasi momento alle CCP di far fronte all’inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

3.   Le CCP possono esigere dai partecipanti diretti non inadempienti di fornire fondi aggiuntivi in caso di inadempimento di un altro partecipante diretto. I partecipanti diretti di una CCP hanno un’esposizione limitata nei confronti della CCP.

Articolo 44

Controlli relativi al rischio di liquidità

1.   Le CCP hanno in ogni momento accesso a una liquidità adeguata per prestare i propri servizi e svolgere le proprie attività. A tal fine ottengono le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire il loro fabbisogno di liquidità nei casi in cui le risorse finanziarie a loro disposizione non siano immediatamente disponibili. Un partecipante diretto, l’impresa madre o l’impresa figlia di quel partecipante diretto non possono fornire insieme più del 25 % delle linee di credito necessarie alla CCP.

Le CCP misurano su base giornaliera il loro fabbisogno di liquidità. Tengono conto del rischio di liquidità derivante dall’inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni.

2.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione delle autorità competenti e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il quadro atto a gestire il rischio di liquidità che le CCP devono sostenere in conformità del paragrafo 1.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 45

Linee di difesa in caso di inadempimento

1.   Le CCP utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie.

2.   Quando i margini costituiti dal partecipante diretto inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite della CCP, essa ricorre a tal fine al contributo versato dal partecipante inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

3.   Le CCP utilizzano i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento dei partecipanti diretti non inadempienti e le altre risorse finanziarie di cui all’articolo 43, paragrafo 1, soltanto dopo avere esaurito i contributi del partecipante diretto inadempiente.

4.   Le CCP usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento dai partecipanti diretti non inadempienti. Le CCP non utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall’inadempimento di un altro partecipante diretto.

5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione delle autorità competenti interessate e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di calcolo e gestione dell’ammontare delle risorse proprie delle CCP da utilizzarsi conformemente al paragrafo 4.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 46

Requisiti in materia di garanzie

1.   Le CCP accettano garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti. Nel caso delle controparti non finanziarie, le CCP possono accettare garanzie bancarie, tenendone conto nel calcolo della propria esposizione verso la banca che ha fornito la garanzia e che è anche partecipante diretto. Esse applicano al valore delle attività adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell’intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate. Ai fini della determinazione delle garanzie accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, esse tengono conto del rischio di liquidità risultante dall’inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare.

2.   Se adeguato e sufficientemente prudente, le CCP possono accettare, a titolo di garanzia a copertura del margine, il sottostante del contratto derivato o lo strumento finanziario che determina l’esposizione della CCP.

3.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE, del CERS e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

il tipo di garanzie che potrebbero essere considerate altamente liquide, quali i contanti, l’oro, i titoli di Stato, le obbligazioni aziendali di elevata qualità e le obbligazioni garantite;

b)

gli scarti di garanzia di cui al paragrafo 1; e

c)

le condizioni alle quali le garanzie di banche commerciali possono essere utilizzate come garanzie ai sensi del paragrafo 1.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 47

Politica di investimento

1.   Le CCP investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Gli investimenti di una CCP devono poter essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

2.   L’importo del capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve della CCP che non vengono investiti ai sensi del paragrafo 1, non è preso in considerazione per gli scopi previsti dall’articolo 16, paragrafo 2, o dall’articolo 45, paragrafo 4.

3.   Gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine o a titolo di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento sono depositati, quando disponibili, presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale di tali strumenti finanziari. In alternativa ci si può avvalere di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati.

4.   I depositi in contanti di una CCP sono costituiti attraverso meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati oppure, in alternativa, attraverso l’uso di depositi presso le banche centrali o altri strumenti paragonabili previsti dalle banche centrali.

5.   Una CCP, qualora depositi attività presso terzi, provvede affinché che le attività appartenenti ai partecipanti diretti siano tenute distinte dalle attività appartenenti alla CCP e da quelle appartenenti a terzi attraverso conti intestati diversamente nei libri contabili di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione. Le CCP hanno rapidamente accesso agli strumenti finanziari, se necessario.

6.   Le CCP non investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti stabiliti agli articoli 41, 42, 43 o 44 in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia.

7.   Le CCP tengono conto della propria esposizione complessiva al rischio di credito nei confronti di singoli debitori quando prendono decisioni di investimento e assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni debitore rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

8.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi come previsto al paragrafo 1, i meccanismi altamente sicuri di cui ai paragrafi 3 e 4 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 7.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 48

Procedure in caso di inadempimento

1.   Le CCP dispongono di procedure dettagliate da seguire nel caso in cui un partecipante diretto non rispetti i requisiti di participazione delle CCP di cui all’articolo 37 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle CCP. Queste definiscono dettagliatamente le procedure da seguire nel caso in cui l’inadempimento di un partecipante diretto non sia dichiarato da esse stesse. Tali procedure sono soggette a riesame annuale.

2.   Le CCP intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all’inadempimento e assicurano che la liquidazione delle posizioni di un partecipante diretto non perturbi le proprie attività e non esponga i partecipanti diretti non inadempienti a perdite che questi non possono né prevedere né controllare.

3.   Se ritiene che il partecipante diretto non sia in grado di adempiere le sue obbligazioni future, la CCP informa prontamente l’autorità competente prima che le procedure di inadempimento siano dichiarate o avviate. L’autorità competente comunica prontamente l’informazione all’AESFEM, ai membri interessati del SEBC e all’autorità competente per la vigilanza del partecipante diretto inadempiente.

4.   Le CCP verificano il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento. Adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del partecipante diretto inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del partecipante diretto inadempiente.

5.   Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nei conti di una CCP in quanto detenute per conto dei clienti di un partecipante diretto inadempiente conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, la CCP, come minimo, si impegna per contratto ad avviare le procedure per il trasferimento delle attività e delle posizioni detenute per conto dei clienti dal partecipante diretto inadempiente a un altro partecipante diretto designato dall’insieme dei clienti, su richiesta di questi ultimi e senza il consenso del partecipante diretto inadempiente. L’altro partecipante diretto è tenuto ad accettare le suddette attività e posizioni solo se ha precedentemente instaurato con i clienti un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se il trasferimento a quest’altro partecipante diretto non è avvenuto per qualsiasi motivo entro un termine prestabilito per il trasferimento specificato nelle modalità operative, la CCP può prendere tutte le misure consentite dal proprio regolamento per gestire attivamente il rischio relativamente a queste posizioni, compresa la liquidazione delle attività e posizioni detenute dal partecipante diretto inadempiente per conto dei propri clienti.

6.   Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nei conti di una CCP in quanto detenute per conto del cliente di un partecipante diretto inadempiente conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, la CCP, come minimo, si impegna per contratto ad avviare le procedure per il trasferimento delle attività e delle posizioni detenute per conto del cliente dal partecipante diretto inadempiente a un altro partecipante diretto designato dal cliente, su richiesta di quest’ultimo e senza il consenso del partecipante diretto inadempiente. L’altro partecipante diretto è tenuto ad accettare le suddette attività e posizioni solo se ha precedentemente instaurato con il cliente un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se il trasferimento a quest’altro partecipante diretto non è avvenuto per qualsiasi motivo entro un termine prestabilito per il trasferimento specificato nel regolamento operativo, la CCP può prendere tutte le misure consentite dal proprio regolamento per gestire attivamente il rischio relativamente a queste posizioni, compresa la liquidazione delle attività e posizioni detenute dal partecipante diretto inadempiente per conto del cliente.

7.   Le garanzie dei clienti distinte conformemente all’articolo 39, paragrafi 2 e 3, sono usate esclusivamente a copertura delle posizioni detenute per loro conto. Eventuali rimanenze dovute dalla CCP al momento in cui ha concluso la procedura di gestione dell’inadempimento del partecipante diretto sono prontamente restituite ai clienti, se noti alla CCP o, in caso contrario, al partecipante diretto per conto dei suoi clienti.

Articolo 49

Esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori

1.   Le CCP riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Esse sottopongono frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettuano prove a posteriori per valutare l’affidabilità del metodo adottato. Le CCP ottengono una convalida indipendente, informano la loro autorità competente e l’AESFEM dei risultati delle prove effettuate e ne ottengono la convalida prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri.

I modelli e i parametri adottati, compresa ogni modifica significativa, sono oggetto di un parere del collegio di cui all’articolo 19.

L’AESFEM provvede affinché le informazioni sui risultati delle prove di stress siano trasmesse alle AEV onde permettere loro di valutare l’esposizione delle imprese finanziarie all’inadempimento delle CCP.

2.   Le CCP verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento e adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i partecipanti diretti le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento.

3.   Le CCP rendono pubbliche le informazioni essenziali sul loro modello di gestione dei rischi e le ipotesi prese in considerazione per effettuare le prove di stress di cui al paragrafo 1.

4.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE, delle altre autorità competenti interessate e dei membri del SECB, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

il tipo di prove da effettuare per le diverse categorie di strumenti finanziari e di portafogli;

b)

la partecipazione alle prove dei partecipanti diretti o di altre parti;

c)

la frequenza delle prove;

d)

il periodo di tempo oggetto delle prove;

e)

le informazioni essenziali di cui al paragrafo 3.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 50

Regolamento

1.   Le CCP utilizzano, laddove conveniente e disponibile, moneta di banca centrale per il regolamento delle loro operazioni. Qualora non sia utilizzata moneta di banca centrale, sono adottate misure per limitare rigorosamente i rischi del regolamento in contanti.

2.   Le CCP indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l’obbligo di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se indennizzano i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna.

3.   Quando ha l’obbligo di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari, la CCP elimina il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento.

TITOLO V

ACCORDI DI INTEROPERABILITÀ

Articolo 51

Accordi di interoperabilità

1.   Le CCP possono concludere accordi di interoperabilità con altre CCP a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti agli articoli 52, 53 e 54.

2.   Quando concludono un accordo di interoperabilità con altre CCP per fornire servizi ad una particolare sede di negoziazione, le CCP beneficiano di un accesso non discriminatorio sia ai dati necessari per esercitare le loro funzioni da tale sede di negoziazione, a condizione di rispettare i requisiti tecnici e operativi stabiliti da quest’ultima sia al sistema di regolamento interessato.

3.   La conclusione di accordi di interoperabilità o l’accesso a flussi di dati o a un sistema di regolamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono rifiutati o soggetti a restrizioni dirette o indirette soltanto per limitare eventuali rischi derivanti dall’accordo o dall’accesso.

Articolo 52

Gestione dei rischi

1.   Le CCP che concludono un accordo di interoperabilità:

a)

attuano politiche, procedure e sistemi adeguati per individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi derivanti dall’accordo, in modo da potere adempiere tempestivamente le obbligazioni da esse assunte;

b)

fissano i diritti e gli obblighi rispettivi, compreso il diritto applicabile al loro rapporto;

c)

individuano, sorvegliano e gestiscono efficacemente i rischi di credito e di liquidità in modo che l’inadempimento di un partecipante diretto di una CCP non influisca sulle CCP interoperanti;

d)

individuano, sorvegliano e gestiscono potenziali interdipendenze e correlazioni derivanti dall’accordo di interoperabilità che potrebbero incidere sui rischi di credito e di liquidità associati alle concentrazioni di partecipanti diretti e sulle risorse finanziarie messe in comune.

Ai fini del primo comma, lettera b), le CCP applicano le stesse regole in materia di momento di immissione degli ordini di trasferimento nei rispettivi sistemi e di momento di irrevocabilità ai sensi della direttiva 98/26/CE, se del caso.

Ai fini del primo comma, lettera c), le condizioni dell’accordo precisano la procedura da seguire per la gestione delle conseguenze dell’inadempimento di una delle CCP firmatarie dell’accordo di interoperabilità.

Ai fini del primo comma, lettera d), le CCP esercitano un controllo rigoroso sul reimpiego delle garanzie dei partecipanti diretti nel quadro dell’accordo, se autorizzato dalle loro autorità competenti. L’accordo precisa il modo in cui questi rischi sono stati presi in considerazione tenendo conto della necessità di garantire una copertura sufficiente e limitare il contagio.

2.   Quando i modelli di gestione dei rischi utilizzati dalle CCP a copertura delle esposizioni nei confronti dei partecipanti diretti o delle reciproche esposizioni sono diversi, le CCP individuano le differenze, valutano i rischi che possono risultarne e prendono misure, compreso l’assicurare risorse finanziarie supplementari, che ne limitino l’impatto sull’accordo di interoperabilità, nonché le potenziali conseguenze in termini di rischio di contagio, e assicurano che le differenze non influiscano sulla capacità di ogni CCP di gestire le conseguenze dell’inadempimento di un partecipante diretto.

3.   Gli eventuali costi associati ai paragrafi 1 e 2 sono sostenuti dalle CCP che chiedono l’interoperabilità o l’accesso, salvo diversamente concordato dalle parti.

Articolo 53

Predisposizione di margini fra le CCP

1.   Le CCP distinguono nei conti le attività e le posizioni detenute per conto delle CCP con le quali hanno concluso un accordo di interoperabilità.

2.   Se la CCP che conclude un accordo di interoperabilità con un’altra CCP predispone solo i margini iniziali per quella CCP in base a un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, la CCP beneficiaria non ha diritto di usare i margini predisposti dall’altra CCP.

3.   Le garanzie ricevute sotto forma di strumenti finanziari sono depositate presso gli operatori di sistemi di regolamento titoli previsti dalla direttiva 98/26/CE.

4.   Le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disponibili per la CCP beneficiaria solo in caso di inadempimento della CCP che ha fornito la garanzia nell’ambito di un accordo di interoperabilità.

5.   In caso di inadempimento della CCP che ha ricevuto le garanzie nell’ambito di un accordo di interoperabilità, le garanzie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono prontamente restituite alla CCP che le aveva fornite.

Articolo 54

Approvazione degli accordi di interoperabilità

1.   Gli accordi di interoperabilità sono soggetti all’approvazione preliminare delle autorità competenti delle CCP interessate. Si applica la procedura di cui all’articolo 17.

2.   Le autorità competenti approvano l’accordo di interoperabilità soltanto se le CCP coinvolte sono state autorizzate a compensare a norma dell’articolo 17 o sono riconosciute a norma dell’articolo 25 o sono state autorizzate in base a un regime di autorizzazione nazionale preesistente per un periodo minimo di tre anni, se sono rispettati i requisiti stabiliti dall’articolo 52, se le condizioni tecniche per la compensazione delle operazioni ai sensi dell’accordo consentono un funzionamento regolare e ordinato dei mercati finanziari e se l’accordo non pregiudica l’efficacia della vigilanza.

3.   Se ritiene che non siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 2, l’autorità competente trasmette per iscritto le sue considerazioni sui rischi alle altre autorità competenti e alle CCP interessate. Informa anche l’AESFEM, che formula un parere sulla reale validità delle considerazioni sui rischi come motivo del rifiuto dell’approvazione dell’accordo di interoperabilità. Il parere dell’AESFEM è messo a disposizione di tutte le CCP interessate. Se il parere dell’AESFEM differisce dalla valutazione dell’autorità competente interessata, tale autorità competente riesamina la sua posizione alla luce del parere dell’AESFEM.

4.   Entro il 31 dicembre 2012 l’AESFEM emana orientamenti o formula raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità, conformemente alla procedura di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’AESFEM elabora i progetti degli orientamenti o delle raccomandazioni previa consultazione dei membri del SEBC.

TITOLO VI

REGISTRAZIONE E SUPERVISIONE DEI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

CAPO 1

Condizioni e procedure di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 55

Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.   Ai fini dell’articolo 9 i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l’AESFEM.

2.   Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell’Unione e soddisfare i requisiti stabiliti al titolo VII.

3.   La registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell’Unione.

4.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l’AESFEM di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.

Articolo 56

Domanda di registrazione

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni presentano domanda di registrazione all’AESFEM.

2.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM verifica se la domanda è completa.

Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della domanda, l’AESFEM ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.

3.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi del paragrafo 1, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato della domanda di registrazione all’AESFEM.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 57

Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione

1.   Se il repertorio di dati sulle negoziazioni che chiede la registrazione è un soggetto autorizzato o registrato dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l’AESFEM procede senza indugio alla notifica e alla consultazione di detta autorità prima di registrare il repertorio di dati sulle negoziazioni.

2.   L’AESFEM e l’autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni e per la vigilanza sul soddisfacimento, da parte del soggetto, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilito.

Articolo 58

Esame della domanda

1.   Entro quaranta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, l’AESFEM esamina la domanda di registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui agli articoli da 78 a 81 e adotta una decisione di registrazione o una decisione di rifiuto accompagnate da una motivazione circostanziata.

2.   Gli effetti della decisione emessa dall’AESFEM a norma del paragrafo 1 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla data dell’adozione.

Articolo 59

Notifica della decisione dell’AESFEM relativa alla registrazione

1.   L’AESFEM notifica la decisione di registrazione o una decisione che rifiuta o revoca la registrazione al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.

L’AESFEM notifica senza indugio la decisione all’autorità competente interessata di cui all’articolo 57, paragrafo 1.

2.   L’AESFEM comunica alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.

3.   L’AESFEM pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 60

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 61 a 63

I poteri conferiti all’AESFEM, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa AESFEM dagli articoli da 61 a 63 non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 61

Richiesta di informazioni

1.   Con semplice richiesta, o tramite decisione, l’AESFEM può imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni e a terzi collegati cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.

2.   Nell’inviare una semplice richiesta d’informazioni di cui al paragrafo 1, l’AESFEM:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

dichiara la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e)

informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte né fuorvianti; e

f)

indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 65 in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.

3.   Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l’AESFEM:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

dichiara la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e)

indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66 laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f)

indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 65 in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti; e

g)

indica il diritto di proporre ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’AESFEM e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   L’AESFEM trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 62

Indagini generali

1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’AESFEM ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall’AESFEM sono abilitati a:

a)

esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b)

prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c)

convocare e chiedere alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all’indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;

d)

interpellare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

e)

richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2.   I funzionari e altre persone autorizzate dall’AESFEM allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66 qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte a quesiti sottoposti alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 65 in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera b), qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3.   Le persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4.   L’AESFEM informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente interessata, su richiesta dell’AESFEM, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5.   Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

6.   Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 5, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’AESFEM sospetta una violazione del presente regolamento e sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’AESFEM. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’AESFEM secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 63

Ispezioni in loco

1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’AESFEM ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali aziendali o gli immobili delle persone giuridiche di cui all’articolo 61, paragrafo 1. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, l’AESFEM può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso.

2.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’AESFEM a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali o agli immobili delle persone giuridiche soggette all’indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall’AESFEM e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all’articolo 62, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri contabili e registri per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’AESFEM a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’indagine. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’AESFEM avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta.

4.   Le persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini in loco disposte da una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine, specifica la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. L’AESFEM adotta tali decisioni dopo aver consultato l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione.

5.   I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’AESFEM, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

6.   L’AESFEM può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’articolo 62, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell’AESFEM, quali definiti dal presente articolo e dall’articolo 62, paragrafo 1.

7.   Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’AESFEM constatino che una persona si oppone ad un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

8.   Se il diritto nazionale richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

9.   Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 8, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie, né sproporzionate rispetto all’oggetto dell’ispezione. Al fine di controllare la proporzionalità delle misure, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi che la portano a sospettare una violazione del presente regolamento, oltre che sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l’autorità giudiziaria nazionale non può contestare la necessità dell’ispezione, né chiedere che le siano fornite informazioni contenute nel fascicolo dell’AESFEM. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’AESFEM secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 64

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell’eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’allegato I, l’AESFEM nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dall’AESFEM.

2.   Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all’AESFEM un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 61 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 62 e 63. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’articolo 60.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall’AESFEM nelle attività di vigilanza.

3.   Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all’AESFEM, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

4.   Quando trasmette all’AESFEM il fascicolo contenente i risultati dei lavori, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

5.   In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all’articolo 67, l’AESFEM decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all’allegato I, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 73 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 65.

6.   Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell’AESFEM, né interviene altrimenti nel processo decisionale dell’AESFEM.

7.   La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni temporanee e raccolta di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni.

Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 82.

8.   L’AESFEM si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’AESFEM si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 65

Sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Qualora, conformemente all’articolo 64, paragrafo 5, constati che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell’allegato I, l’AESFEM adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da un repertorio di dati sulle negoziazioni se l’AESFEM ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che il repertorio di dati sulle negoziazioni o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2.   L’importo di base delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 si situa tra le soglie seguenti:

a)

per le violazioni di cui all’allegato I, sezione I, lettera c), all’allegato I, sezione II, lettere da c) a g), e all’allegato I, sezione III, lettere a) e b), le sanzioni amministrative pecuniarie si collocano tra EUR 10 000 ed EUR 20 000;

b)

per le violazioni di cui all’allegato I, sezione I, lettere a) e b) e da d) a h), e all’allegato I, sezione II, lettere a), b) e h), le sanzioni amministrative pecuniarie si collocano tra EUR 5 000 ed EUR 10 000.

Per decidere se l’importo base delle sanzioni amministrative pecuniarie debba collocarsi al livello più basso, intermedio o più alto delle soglie indicate nel primo comma, 1’AESFEM tiene conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell’esercizio precedente. L’importo base si colloca al livello più basso per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è inferiore a 1 milione di EUR, al livello medio per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è compreso tra 1 e 5 milioni di EUR e al livello più alto per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è superiore a 5 milioni di EUR.

3.   Gli importi base di cui al paragrafo 2 sono adeguati, se necessario, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all’allegato II.

I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all’importo base.

I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all’importo base.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria non supera il 20 % del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell’esercizio precedente, ma, qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all’importo del beneficio.

Se l’azione o omissione di un repertorio di dati sulle negoziazioni costituisce più di una violazione di cui all’allegato I, si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3 e relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 66

Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.   L’AESFEM infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:

a)

il repertorio di dati sulle negoziazioni a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 73, paragrafo 1, lettera a); o

b)

la persona di cui all’articolo 61, paragrafo 1:

i)

a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 61;

ii)

a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 62; o

iii)

a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 63.

2.   La sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è efficace e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo.

3.   In deroga al paragrafo 2, l’importo delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

4.   Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’AESFEM. Al termine di tale periodo l’AESFEM rivede la misura.

Articolo 67

Audizione delle persone interessate

1.   Prima di prendere la decisione di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione ai sensi degli articoli 65 e 66, l’AESFEM dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’AESFEM basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

2.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’AESFEM.

Articolo 68

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.   L’AESFEM comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell’inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 65 e 66, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 65 e 66 sono di natura amministrativa.

3.   Qualora l’AESFEM decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.

4.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 65 e 66 costituiscono titolo esecutivo.

L’applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio ha luogo. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l’AESFEM e la Corte di giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell’interessato, quest’ultimo può ottenere l’applicazione richiedendola direttamente all’organo competente, secondo il diritto nazionale.

L’esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità delle procedure esecutive è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

5.   Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 69

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’AESFEM ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento irrogata.

Articolo 70

Modifiche dell’allegato II

Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 riguardo alle misure per modificare l’allegato II.

Articolo 71

Revoca della registrazione

1.   Fatto salvo l’articolo 73, l’AESFEM revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni se questo:

a)

rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti;

b)

ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione.

2.   L’AESFEM notifica senza indugio all’autorità competente interessata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.

3.   Se l’autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all’AESFEM di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione del repertorio in questione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l’AESFEM fornisce una motivazione circostanziata.

4.   L’autorità competente di cui al paragrafo 3 è l’autorità designata ai sensi dell’articolo 22.

Articolo 72

Commissioni di vigilanza

1.   L’AESFEM impone ai repertori di dati sulle negoziazioni il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall’AESFEM per la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’articolo 74.

2.   L’importo delle commissioni a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall’AESFEM per le sue operazioni di registrazione e vigilanza ed è proporzionato al fatturato del repertorio in questione.

3.   La Commissione adotta atti delegati a norma dell’articolo 82 per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 73

Misure di vigilanza dell’AESFEM

1.   Qualora constati, conformemente all’articolo 64, paragrafo 5, che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso una violazione figurante nell’allegato I, l’AESFEM prende una o più delle decisioni seguenti:

a)

richiedere al repertorio di dati sulle negoziazioni di porre fine alla violazione;

b)

infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 65;

c)

emanare una comunicazione pubblica;

d)

in ultima istanza, revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.

2.   L’AESFEM, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a)

la durata e la frequenza della violazione;

b)

se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell’impresa;

c)

se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

d)

se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o con colpa.

3.   L’AESFEM notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 al repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate.

Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, l’AESFEM rende altresì pubblico il diritto del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione di ricorso dell’AESFEM può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 74

Delega dei compiti dell’AESFEM alle autorità competenti

1.   Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza, l’AESFEM può delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 61 e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’articolo 62 e dell’articolo 63, paragrafo 6.

2.   Prima di delegare compiti l’AESFEM consulta l’autorità competente interessata. La consultazione riguarda:

a)

la portata del compito da delegare;

b)

i tempi di esecuzione del compito; e

c)

la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’AESFEM e all’AESFEM stessa.

3.   Conformemente al regolamento relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 72, paragrafo 3, l’AESFEM rimborsa all’autorità competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4.   L’AESFEM riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

5.   La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell’AESFEM e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l’attività delegata. Le responsabilità di vigilanza ai sensi del presente regolamento, incluse le decisioni relative alla registrazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle infrazioni non sono delegabili.

CAPO 2

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 75

Equivalenza e accordi internazionali

1.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione con il quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che:

a)

i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;

b)

che i repertori di dati sulle negoziazioni sono assoggettati nel paese terzo, su base continuativa, ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme; e

c)

vi sono garanzie di segretezza professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, almeno equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.

Tale atto di esecuzione è adottato in conformità con la procedura di esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2.

2.   Se opportuno, e comunque dopo aver adottato un atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio per la negoziazione di accordi internazionali con i paesi terzi interessati sull’accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in tali paesi terzi, nonché sullo scambio di informazioni riguardanti detti contratti, in modo da assicurare che le autorità dell’Unione, AESFEM compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.

3.   In seguito alla conclusione e in conformità degli accordi di cui al paragrafo 2, l’AESFEM conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo interessato. Detti accordi precisano almeno:

a)

il meccanismo di scambio delle informazioni tra l’AESFEM e altre autorità dell’Unione che esercitano responsabilità ai sensi del presente regolamento, da un lato, e le autorità competenti interessate dei paesi terzi in questione, dall’altro, e

b)

le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

4.   L’AESFEM applica il regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda il trasferimento di dati personali a un paese terzo.

Articolo 76

Accordi di cooperazione

Le autorità interessate di paesi terzi nella cui giurisdizione non sono stabiliti repertori di dati sulle negoziazioni possono contattare l’AESFEM al fine di concludere accordi di cooperazione relativi all’accesso alle informazioni su contratti derivati detenute nei repertori di dati sulle negoziazioni dell’Unione.

L’AESFEM può concludere accordi di cooperazione con tali autorità interessate in merito all’accesso alle informazioni su contratti derivati detenute nei repertori di dati dell’Unione di cui dette autorità necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi, a condizione che esistano garanzie in materia di segreto professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi.

Articolo 77

Riconoscimento dei repertori di dati sulla negoziazione

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo può proporre servizi e attività a soggetti stabiliti nell’Unione ai fini dell’articolo 9 soltanto dopo il suo riconoscimento da parte dell’AESFEM conformemente al paragrafo 2.

2.   Il repertorio di dati di cui al paragrafo 1 presenta all’AESFEM la domanda di riconoscimento corredata dalle informazioni necessarie, comprese almeno quelle necessarie a verificare che il repertorio è autorizzato e assoggettato a vigilanza efficace in un paese terzo:

a)

di cui la Commissione, con l’atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, ha riconosciuto l’equivalenza e l’esecutività del quadro legislativo e di vigilanza;

b)

che ha concluso un accordo internazionale con l’Unione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2; e

c)

che ha concluso accordi di cooperazione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 3, per assicurare che le autorità dell’Unione, AESFEM compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie.

Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM accerta che sia completa. Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale il repertorio di dati richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

Entro centottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l’AESFEM informa per iscritto il repertorio di dati richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

L’AESFEM pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti conformemente al presente regolamento.

TITOLO VII

REQUISITI DEI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

Articolo 78

Requisiti generali

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide, che impediscano qualsiasi diffusione di informazioni riservate.

2.   I repertori di dati mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire qualsiasi potenziale conflitto di interessi concernente i suoi dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente stretti legami con essi.

3.   I repertori di dati sulle negoziazioni adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti.

4.   I repertori di dati sulle negoziazioni mantengono e gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.

5.   Qualora offra servizi ausiliari quali conferma della negoziazione, riscontro delle operazioni, amministrazione degli eventi creditizi, servizio di riconciliazione o di compressione del portafoglio, il repertorio di dati sulle negoziazioni mantiene tali servizi ausiliari separati operativamente dalla funzione del repertorio che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati.

6.   L’alta dirigenza e i membri del consiglio del repertorio di dati sulle negoziazioni possiedono l’onorabilità e l’esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del repertorio di dati sulle negoziazioni.

7.   I repertori di dati sulle negoziazioni dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso di imprese assoggettate all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9. I repertori di dati sulle negoziazioni garantiscono ai fornitori di servizi l’accesso non discriminatorio alle informazioni conservate presso i repertori stessi, previo consenso delle controparti interessate. Criteri che restringono l’accesso sono autorizzati soltanto nella misura in cui il loro scopo è controllare il rischio al quale sono esposti i dati conservati dal repertorio di dati sulle negoziazioni.

8.   I repertori di dati sulle negoziazioni rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici. I prezzi e le commissioni praticati dal repertorio di dati sulle negoziazioni sono basati sui costi.

Articolo 79

Affidabilità operativa

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni individuano le fonti di rischio operativo e le riducono sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati. Detti sistemi sono affidabili e sicuri e sono dotati di capacità adeguate per trattare le informazioni ricevute.

2.   I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti. Il piano prevede almeno l’istituzione di dispositivi di backup.

3.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni cui sia stata revocata le registrazione provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati e l’indirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni.

Articolo 80

Salvaguardia e registrazione

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni assicurano la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9.

2.   I repertori di dati sulle negoziazioni possono utilizzare i dati che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali unicamente previo consenso delle controparti interessate.

3.   I repertori di dati sulle negoziazioni registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9 e le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati. Essi utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate.

4.   I repertori di dati sulle negoziazioni calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell’articolo 9.

5.   I repertori di dati sulle negoziazioni permettono alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente.

6.   I repertori di dati sulle negoziazioni adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi.

Una persona fisica avente stretti legami con un repertorio di dati sulle negoziazioni o una persona giuridica avente con un repertorio di dati sulle negoziazioni un rapporto di impresa madre o di impresa figlia non utilizza le informazioni riservate conservate presso tale repertorio di dati sulle negoziazioni a fini commerciali.

Articolo 81

Trasparenza e disponibilità dei dati

1.   Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso posizioni aggregate per categoria di derivati.

2.   I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e conservano i dati ed assicurano che i soggetti di cui al paragrafo 3 abbiano accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.

3.   I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti per permettere loro di assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi:

a)

l’AESFEM;

b)

il CERS;

c)

l’autorità competente per la vigilanza delle CCP che accedono ai repertori di dati sulle negoziazioni;

d)

l’autorità competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione dei contratti derivati;

e)

i membri interessati del SEBC;

f)

le autorità competenti dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l’Unione di cui all’articolo 75;

g)

le autorità di vigilanza nominate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (32);

h)

le autorità competenti degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione;

i)

le autorità competenti dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale di cooperazione con l’AESFEM di cui all’articolo 76;

j)

l’Agenzia per la cooperazione degli organismi di regolamentazione nel settore dell’energia.

4.   L’AESFEM condivide con le altre autorità dell’Unione interessate le informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni.

5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 nonché gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e per permettere ai soggetti di cui al paragrafo 3 di avere accesso alle necessarie informazioni. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione assicurano che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 non siano atte a identificare le parti di alcun contratto.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 82

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 1, paragrafo 6, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 70, all’articolo 72, paragrafo 3, e all’articolo 85, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione provvede a consultare l’AESFEM.

4.   La delega di potere di cui all’articolo 1, paragrafo 6, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 70, all’articolo 72, paragrafo 3, e all’articolo 85, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, dell’articolo 64, paragrafo 7, dell’articolo 70, dell’articolo 72, paragrafo 3, e dell’articolo 85, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 83

Segreto professionale

1.   Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 22 e per le autorità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, per l’AESFEM, o per i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall’AESFEM. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, in modo da rendere impossibile l’identificazione di singole CCP, repertori di dati sulle negoziazioni o di qualsiasi altro soggetto, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario o dal presente regolamento.

2.   Qualora una CCP sia stata dichiarata fallita o sia assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.

3.   Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario, le autorità competenti, l’AESFEM, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti, nell’ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni, o entrambe. Qualora l’AESFEM, l’autorità competente o un’altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l’autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi non commerciali.

4.   Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tuttavia, tali disposizioni non ostano a che l’AESFEM, le autorità competenti o le banche centrali interessate si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del presente regolamento e delle altre normative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli OICVM, ai GEFIA, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altri con l’assenso dell’autorità competente o altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l’informazione.

5.   I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che le autorità competenti si scambino o trasmettano, in conformità del diritto nazionale, informazioni riservate che non siano pervenute da un’autorità competente di un altro Stato membro.

Articolo 84

Scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti, l’AESFEM e le altre autorità interessate si comunicano reciprocamente e immediatamente le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

2.   Le autorità competenti, l’AESFEM, le altre autorità interessate e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento se ne servono solo nell’esercizio delle loro funzioni.

3.   Le autorità competenti trasmettono ai membri interessati del SEBC le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 85

Relazioni e riesame

1.   Entro il 17 agosto 2015 la Commissione riesamina e redige una relazione generale sul presente regolamento. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

In particolare la Commissione:

a)

valuta, in cooperazione con i membri del SEBC, l’esigenza di eventuali misure per facilitare l’accesso delle CCP agli strumenti di liquidità della banca centrale;

b)

valuta, in coordinamento con l’AESFEM e le autorità settoriali interessate, l’importanza sistemica delle operazioni in derivati OTC di imprese non finanziarie e, in particolare, l’impatto del presente regolamento sull’utilizzo di derivati OTC da parte di imprese non finanziarie;

c)

valuta, alla luce dell’esperienza maturata nel funzionamento del quadro di vigilanza per le CCP, compresa l’efficacia dei collegi di vigilanza, le rispettive modalità di voto stabilite dall’articolo 19, paragrafo 3, e il ruolo dell’AESFEM, in particolare durante la procedura di autorizzazione per le CCP;

d)

valuta, in cooperazione con l’AESFEM e il CERS, l’efficacia degli obblighi di marginazione nel limitare la prociclicità nonché la necessità di definire capacità d’intervento aggiuntive in questo settore;

e)

valuta, in cooperazione con l’AESFEM, l’evoluzione delle politiche delle CCP sui margini di garanzia collaterale e gli obblighi di garanzia e la loro adeguatezza rispetto alle attività e ai profili di rischio dei loro utenti.

La valutazione di cui al primo comma, lettera a), tiene conto dei risultati derivanti dalle attività in atto tra banche centrali a livello dell’Unione e internazionale. La valutazione tiene altresì conto del principio d’indipendenza delle banche centrali e del loro diritto di fornire accesso agli strumenti di liquidità a propria discrezione, nonché del potenziale effetto indesiderato sul comportamento delle CCP o sul mercato interno. Le eventuali proposte di accompagnamento non discriminano, direttamente o indirettamente, alcuno Stato membro o gruppo di Stati membri in quanto sede di servizi di compensazione.

2.   Entro il 17 agosto 2014, la Commissione elabora una relazione, previa consultazione dell’AESFEM e dell’AEAP, atta a valutare i progressi e gli sforzi compiuti dalle CCP nello sviluppo di soluzioni tecniche per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie non in contanti, come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure miranti a favorire tale soluzione. Se la Commissione ritiene che non siano stati realizzati i necessari sforzi atti a sviluppare le opportune soluzioni tecniche e che restino immutati gli effetti negativi della compensazione centrale di contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei pensionati futuri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 per estendere una volta di due anni e una volta di un anno il periodo di tre anni di cui all’articolo 89, paragrafo 1.

3.   L’AESFEM presenta alla Commissione le relazioni:

a)

sull’applicazione dell’obbligo di compensazione previsto al titolo II con particolare riguardo alla mancanza di tale obbligo per i contratti derivati OTC stipulati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

b)

sull’applicazione della procedura di individuazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3;

c)

sull’applicazione dei requisiti di segregazione stabiliti dall’articolo 39;

d)

sull’estensione dell’ambito di applicazione degli accordi di interoperabilità previsti al titolo V a operazioni in categorie di strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario;

e)

sull’accesso delle CCP alle sedi di negoziazione, sugli effetti sulla competitività di talune pratiche nonché sull’impatto sulla frammentazione della liquidità;

f)

sulle esigenze dell’AESFEM in termini di personale e risorse derivanti dall’assunzione dei compiti e delle prerogative previsti dal presente regolamento;

g)

sull’impatto dell’applicazione dei requisiti supplementari da parte degli Stati membri ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5.

Ai fini del paragrafo 1, le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2014. Tali relazioni sono altresì trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   La Commissione redige, in cooperazione con gli Stati membri e con l’AESFEM, previo parere del CERS, una relazione annuale in cui valuta i rischi sistemici e le implicazioni possibili sul piano dei costi degli accordi di interoperabilità.

La relazione ha ad oggetto almeno il numero e la complessità degli accordi e l’adeguatezza dei sistemi e dei modelli di gestione dei rischi. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il CERS fornisce alla Commissione la sua valutazione delle eventuali implicazioni di rischio sistemico degli accordi di interoperabilità.

5.   L’AESFEM presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle sanzioni irrogate dalle autorità competenti, comprese le misure di vigilanza, le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento.

Articolo 86

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (33). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 87

Modifica della direttiva 98/26/CE

1.   all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE, è aggiunto il comma seguente:

«Quando l’operatore di un sistema ha fornito una garanzia all’operatore di un altro sistema in relazione a un sistema interoperabile, i diritti dell’operatore del sistema che ha fornito la garanzia in relazione alla garanzia fornita non sono pregiudicati da procedure di insolvenza avviate nei confronti dell’operatore del sistema che ha ricevuto le garanzie.»

2.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al paragrafo 1 entro il 17 agosto 2014. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla direttiva 98/26/CE o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 88

Siti Internet

1.   L’AESFEM tiene un sito web che fornisce le indicazioni seguenti:

a)

i contratti assoggettabili all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 5;

b)

le sanzioni applicate per violazioni degli articoli 4, 5 e da 7 a 11;

c)

le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell’Unione che siano stabilite nell’Unione e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall’autorizzazione;

d)

le sanzioni applicate per violazioni dei titoli IV e V;

e)

le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell’Unione stabilite in paesi terzi e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall’autorizzazione;

f)

i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati a offrire servizi o attività nell’Unione;

g)

le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento applicate in conformità degli articoli 65 e 66;

h)

il registro pubblico di cui all’articolo 6.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), le autorità competenti tengono siti web che sono collegati al sito web dell’AESFEM.

3.   Tutti i siti web di cui al presente articolo sono accessibili al pubblico, sono regolarmente aggiornati e forniscono informazioni in un formato chiaro.

Articolo 89

Disposizioni transitorie

1.   Per tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, l’obbligo di compensazione previsto dall’articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la attenuazione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti dall’articolo 2, paragrafo 10. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell’erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento.

I contratti derivati OTC stipulati dai suddetti enti in tale periodo che sarebbero altrimenti assoggettati all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 sono assoggettati ai requisiti stabiliti dall’articolo 11.

2.   Per quanto riguarda gli schemi pensionistici di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) e d), l’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è accordata dall’autorità competente interessata a seconda del tipo di enti o di schemi. Una volta ricevuta la richiesta, l’autorità competente la notifica all’AESFEM e all’AEAP. Entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della notifica, l’AESFEM, previa consultazione dell’AEAP, valuta in un parere la conformità del tipo di enti o del tipo di schemi con l’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) o d), adducendo i motivi per cui l’esenzione è giustificata per le difficoltà incontrate nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L’autorità competente concede l’esenzione solo se ha accertato che il tipo di enti o il tipo di schemi soddisfano l’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) o d), e che incontrano difficoltà nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L’autorità competente adotta una decisione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere dell’AESFEM, tenendone debitamente conto. Se l’autorità competente non concorda con il parere dell’AESFEM, ne dà pienamente conto nella decisione spiegando i punti in cui si discosta sensibilmente dal parere.

L’AESFEM pubblica sul proprio sito web l’elenco dei tipi di enti e dei tipi di schemi di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) e d), che sono stati esentati conformemente al primo comma. Per rafforzare l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza, l’AESFEM effettua verifiche inter pares degli enti inseriti nell’elenco ogni anno conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Una CCP autorizzata nello Stato membro di stabilimento a prestare servizi di compensazione secondo il diritto interno di tale Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 4, 5, da 8 a 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 e 81 chiede l’autorizzazione di cui all’articolo 14 prevista nel presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49.

Una CCP stabilita in un paese terzo che sia stata riconosciuta per prestare servizi di compensazione in uno Stato membro secondo il diritto interno di tale Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49 chiede il riconoscimento di cui all’articolo 25 previsto nel presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49.

4.   Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento di una CCP ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento delle CCP e l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare sulla CCP.

5.   Qualora un’autorità competente abbia autorizzato una CCP a compensare una determinata categoria di derivati secondo il diritto interno del suo Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 e 49, l’autorità competente di detto Stato membro comunica all’AESFEM tale autorizzazione entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

Qualora un’autorità competente abbia dato il riconoscimento ad una CCP stabilita in un paese terzo a fornire servizi di compensazione secondo il diritto interno del suo Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 e 49, l’autorità competente di detto Stato membro comunica all’AESFEM tale riconoscimento entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

6.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia stato autorizzato o registrato nel suo Stato membro di stabilimento a raccogliere e conservare registri di derivati secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 9, 56 e 81 chiede la registrazione ai sensi dell’articolo 55 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare registri di derivati in uno Stato membro secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 9, 56 e 81 chiede la registrazione ai sensi dell’articolo 77 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

7.   Fino alla decisione di registrazione o riconoscimento di un repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione, registrazione e riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni e l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare su detto repertorio di dati.

8.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia stato autorizzato o registrato nel suo Stato membro di stabilimento a raccogliere e conservare registri di derivati secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 56 e 81 può essere utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di cui all’articolo 9 fino all’adozione della decisione di registrazione del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento.

Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare registri di derivati in uno Stato membro secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 56 e 81 può essere utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di cui all’articolo 9 fino all’adozione della decisione di riconoscimento del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento.

9.   In deroga all’articolo 81, paragrafo 3, lettera f), in assenza di un accordo internazionale tra un paese terzo e l’Unione di cui all’articolo 75, i repertori di dati sulle negoziazioni possono mettere le informazioni necessarie a disposizione delle autorità competenti di tale paese terzo fino al 17 agosto 2013 purché ne informino l’AESFEM.

Articolo 90

Personale e risorse dell’AESFEM

Entro il 31 dicembre 2012, l’AESFEM valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall’assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 91

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 57, del 23.2.2011, p. 1.

(2)  GU C 54, del 19.2.2011, p. 44.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 luglio 2012.

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(5)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(6)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(7)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(8)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(9)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(10)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

(11)  GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

(12)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(13)  GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(14)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

(15)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.

(16)  Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1)

(18)  Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).

(19)  Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201).

(20)  GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.

(21)  GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

(22)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(23)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1

(24)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(25)  GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

(26)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(27)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(28)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(29)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(30)  GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

(31)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

(32)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

(33)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.


ALLEGATO I

Elenco delle violazioni di cui all’articolo 65, paragrafo 1

I.

Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:

a)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 1, allorché non si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide, che impediscano la diffusione di informazioni riservate;

b)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 2, allorché non mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte per identificare e gestire eventuali conflitti di interesse concernenti i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente stretti legami con essi;

c)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 3, allorché non adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti;

d)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 4, allorché non mantengono o gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività dei repertori stessi;

e)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 5, allorché non separano operativamente i loro servizi accessori dalla loro funzione che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;

f)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 6, allorché non assicurano che l’alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano l’onorabilità e l’esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente dei repertori stessi;

g)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 7, allorché non dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso di fornitori e imprese di servizi assoggettati all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9;

h)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 8, allorché non rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento, né permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici o applicano prezzi e commissioni non basati sui costi.

II.

Violazioni connesse ai requisiti operativi:

a)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 79, paragrafo 1, allorché non individuano le fonti di rischio operativo o non limitano al massimo tali rischi sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati;

b)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 79, paragrafo 2, allorché non stabiliscono, attuano o mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti;

c)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 1, allorché non assicurano la riservatezza, l’integrità o la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9;

d)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 2, allorché utilizzano i dati che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali senza il previo consenso delle controparti interessate;

e)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 3, allorché non registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9 o non le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati o non utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate;

f)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 4, allorché non calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell’articolo 9;

g)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 5, allorché non permettono alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente;

h)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 6, allorché non adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi.

III.

Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni:

a)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 81, paragrafo 1, allorché, per i contratti loro segnalati, non pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso le posizioni aggregate per categoria di derivati;

b)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 81, paragrafo 2, allorché non permettono alle autorità competenti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, di avere accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.

IV.

Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza:

a)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 61, paragrafo 1, allorché forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta d’informazioni dell’AESFEM ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, o in risposta a una decisione dell’AESFEM di richiesta d’informazioni ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3;

b)

i repertori di dati sulle negoziazioni forniscono risposte inesatte o fuorvianti in risposta a quesiti sottoposti ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c);

c)

i repertori di dati sulle negoziazioni non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza adottate dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 73.


ALLEGATO II

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 3

I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all’articolo 65, paragrafo 2:

I.

Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

a)

se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta è applicato un coefficiente aggiuntivo di 1,1;

b)

se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato un coefficiente di 1,5;

c)

se la violazione ha evidenziato debolezze sistemiche nell’organizzazione del repertorio di dati sulle negoziazioni, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno, è applicato un coefficiente di 2,2;

d)

se la violazione ha un impatto negativo sulla qualità dei dati conservati dal repertorio è applicato un coefficiente di 1,5;

e)

se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato un coefficiente di 2;

f)

se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell’accertata violazione è applicato un coefficiente di 1,7;

g)

se l’alta dirigenza del repertorio di dati sulla negoziazione non ha cooperato con l’AESFEM nello svolgimento delle indagini è applicato un coefficiente di 1,5.

II.

Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

a)

se la violazione è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi è applicato un coefficiente di 0,9;

b)

se l’alta dirigenza del repertorio di dati sulle negoziazioni può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione è applicato un coefficiente di 0,7;

c)

se il repertorio di dati sulle negoziazioni ha riferito rapidamente, con efficacia e completezza la violazione all’AESFEM è applicato un coefficiente di 0,4;

d)

se il repertorio di dati sulle negoziazioni ha spontaneamente adottato misure per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro è applicato un coefficiente di 0,6.


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