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Document 32012R0641

    Regolamento (UE) n. 641/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012 , recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

    GU L 187 del 17.7.2012, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/641/oj

    17.7.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 187/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 641/2012 DEL CONSIGLIO

    del 16 luglio 2012

    recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafi 1 e 2,

    vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 356/2010 (2) impone misure restrittive nei confronti delle persone, delle entità e degli organismi indicati nel suo allegato I, conformemente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1844 (2008).

    (2)

    Il 22 febbraio 2012 il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha adottato l’UNSCR 2036 (2012), il cui paragrafo 23 conferma che l’esportazione di carbone di legna dalla Somalia può costituire una minaccia per la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia.

    (3)

    Il 17 febbraio 2012 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza istituito dall’UNSCR 751 (1992) concernente la Somalia ha aggiornato l’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.

    (4)

    Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/388/PESC (3) in applicazione dell’UNSCR 751 (1992) aggiungendo un’altra persona all’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui alla decisione 2010/231/PESC.

    (5)

    Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (6)

    Inoltre, l’UNSCR 2002 (2011) ha chiarito la deroga, già disposta dal regolamento (UE) n. 356/2010, che consente di mettere a disposizione fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche necessari per assicurare l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell’ONU, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria e dei loro partner esecutivi. È opportuno inserire questa precisazione nel regolamento (UE) n. 356/2010.

    (7)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 356/2010,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 356/2010 è così modificato:

    1)

    all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in conformità dell’UNSCR 1844 (2008) in quanto:

    a)

    sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi gli atti che minacciano di violare l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, oppure che minacciano con la forza le autorità federali transitorie o l’AMISOM;

    b)

    hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui al paragrafo 6 dell’UNSCR 1844 (2008);

    c)

    impediscono la fornitura di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia;

    d)

    sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile; o

    e)

    sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili, inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole ed ospedali, sequestri e trasferimenti forzati.»;

    2)

    all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari ad assicurare l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell’ONU, di sue agenzie o programmi specializzati, di organizzazioni umanitarie aventi status di osservatori presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono aiuti umanitari e dei loro partner incaricati dell’attuazione, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano all’Appello consolidato dell’ONU per la Somalia.»;

    3)

    le persone elencate nell’allegato II del presente regolamento sono aggiunte all’elenco delle persone che figura nella sezione I dell’allegato I;

    4)

    l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. ALETRARIS


    (1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

    (2)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.

    (3)  Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO II

    Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIA

    http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRECIA

    http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPAGNA

    http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    ITALIA

    http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.html

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

    UNGHERIA

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

    MALTA

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

    PAESI BASSI

    http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

    PORTOGALLO

    http://www.min-nestrangeiros.pt

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

    SLOVACCHIA

    http://www.foreign.gov.sk

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    www.fco.gov.uk/competentauthorities

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    Commissione europea

    Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

    Ufficio EEAS 02/309

    B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu».


    ALLEGATO II

    Persone di cui all’articolo 1, punto 3

    Jim’ale, Ali Ahmed Nur; (alias: a) Jim’ale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; d) Jim’ale, Ahmad Ali; e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

    Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Eilbur, Somalia. Cittadinanza: somala. Altra cittadinanza: Gibuti. Passaporto: A0181988 (Somalia), scadenza 23 gennaio 2011. Ubicazione: Gibuti, Repubblica di Gibuti. Data di designazione dell’ONU: 17 febbraio 2012.

    Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) ha ricoperto ruoli di primo piano nell’ex Consiglio somalo delle Corti islamiche, noto anche come Unione somala delle Corti islamiche, che è stato un elemento islamista radicale. Gli elementi più radicali dell’Unione delle Corti islamiche hanno costituito il gruppo noto come Al-Shabaab. Nell’aprile 2010 Al-Shabaab era stato inserito nell’elenco dei destinatari di sanzioni mirate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) concernenti la Somalia e l’Eritrea (il «comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea»). Il comitato ha inserito Al-Shabaab nell’elenco in quanto entità coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi, tra l’altro, atti che costituiscono una minaccia per il governo federale di transizione somalo.

    Secondo la relazione stilata il 18 luglio 2011 dal gruppo di monitoraggio del comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea (S/2011/433), Jim’ale, identificato quale imprenditore e figura di spicco nel ciclo commerciale carbone di legna-zucchero di Al-Shabaab, beneficia di un rapporto privilegiato con Al-Shabaab.

    Jim’ale è identificato quale uno dei principali finanziatori di Al-Shabaab ed è ideologicamente allineato a tale gruppo. Jim’ale ha fornito un sostegno politico e finanziario fondamentale a Hassan Dahir Aweys («Aweys»), anch’egli inserito nell’elenco dal comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea. L’ex vice emiro di Al-Shabaab, Muktar Robow, avrebbe continuato ad assumere prese di posizione politiche all’interno dell’organizzazione Al-Shabaab intorno alla metà del 2011. Robow ha coinvolto Aweys e Jim’ale nell’intento di portare avanti i loro obiettivi condivisi e consolidare la loro presa di posizione generale nell’ambito della spaccatura esistente a livello di leadership in seno ad Al-Shabaab.

    Dall’autunno 2007, Jim’ale ha istituito a Gibuti una società di copertura per attività estremistiche denominata il gruppo di investitori. L’obiettivo a breve termine del gruppo era destabilizzare il Somaliland tramite il finanziamento di attività estremistiche e l’acquisto di armi. Il gruppo ha avuto un ruolo nel traffico di armi di piccolo calibro dall’Eritrea attraverso Gibuti nella quinta regione dell’Etiopia dove gli estremisti hanno ricevuto la spedizione. Dalla metà del 2008 Jim’ale ha continuato a operare nel gruppo di investitori.

    Dalla fine del settembre 2010 Jim’ale ha creato la ZAAD, una società per il trasferimento di denaro tramite telefono cellulare e ha raggiunto un accordo con Al-Shabaab per rendere più anonimi i trasferimenti di denaro eliminando l’obbligo di identificazione del cliente.

    Dalla fine del 2009, Jim’ale disponeva di un noto fondo «hawala» dove raccoglieva la «zakat» (elemosina legale) che era trasferita ad Al-Shabaab.


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