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Document 32012R0605

Regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012 , relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonnare immatricolate in Spagna

GU L 177 del 7.7.2012, pp. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/605/oj

7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 605/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2012

relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonnare immatricolate in Spagna

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali, fissa il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura nel 2012 nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (2), impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, per le navi di lunghezza inferiore a 24 m e per le tonnare, i contingenti assegnati alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo.

(3)

La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel rispetto del principio precauzionale.

(4)

In conformità dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri o di altre informazioni in suo possesso, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l'Unione europea, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite per uno o più attrezzi o flotte pescherecce, ne informa gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.

(5)

Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, le possibilità di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo, assegnate alle tonnare immatricolate in Spagna, si considerano esaurite al 20 giugno. La Commissione ne ha informato la Spagna.

(6)

In data 7, 14 e 21 giugno, la Spagna ha informato la Commissione di aver imposto un fermo di pesca alle sue quattro tonnare dedite nel 2012 alla pesca del tonno rosso, con effetto a decorrere dall'8 giugno per due tonnare e rispettivamente dal 14 e dal 21 giugno per le altre due; tutte le attività di pesca sono state quindi vietate a decorrere dalle ore 14.00 del 21 giugno.

(7)

Fatte salve le misure summenzionate adottate dalla Spagna, è necessario che la Commissione confermi il divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45o di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo, a decorrere dal 21 giugno, per le tonnare immatricolate in Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte delle tonnare immatricolate in Spagna è vietata a decorrere, al più tardi, dalle ore 14.00 del 21 giugno 2012.

A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle suddette tonnare.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

László ANDOR

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.


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