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Document 32012R0563

Regolamento (UE) n. 563/2012 della Commissione, del 27 giugno 2012 , che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 168 del 28.6.2012, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/563/oj

28.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/24


REGOLAMENTO (UE) N. 563/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2012

che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti, per la salute degli animali e per gli animali vivi. L'elenco dei laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti si trova nell'allegato VII, parte I, di tale regolamento.

(2)

La direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (2) fissa le misure di controllo per le sostanze e i gruppi di residui elencati nell’allegato I di tale direttiva.

(3)

A seguito di una riorganizzazione delle attività di laboratorio nei Paesi Bassi, tutte le funzioni, ivi compresi infrastrutture e personale, del Rijksinstituut voor Volksgezondheid en del Milieu (RIVM), attualmente figurante come laboratorio comunitario di riferimento per residui di medicinali veterinari e contaminanti in alimenti di origine animale per i residui indicati nell’allegato I, categoria A 1, 2, 3, 4, categoria B 2 (d) e B 3 (d) della direttiva 96/23/CE, sono state trasferite al RIKILT – Institute of Food Safety. I compiti svolti dal RIVM sono stati assegnati al RIKILT nell'ambito di un contratto quadro, che si è concluso il 31 dicembre 2011.

(4)

Poiché il contratto del RIVM era in corso di conclusione, per sostituirlo è stato lanciato un invito a partecipare alla selezione di un laboratorio di riferimento dell'UE. Il RIKILT – Institute of Food Safety è stato selezionato in quanto soddisfaceva tutti i criteri necessari, e designato come tale.

(5)

Data l’importanza delle sostanze nella categoria A da (1) a (4) nell’allegato I della direttiva 96/23/CE e il fatto che il RIKILT – Institute of Food Safety è stato selezionato in quanto soddisfaceva tutti i criteri necessari, esso dovrebbe essere designato quale laboratorio di riferimento competente dell'Unione europea per i residui di medicinali veterinari e contaminanti in alimenti di origine animale per i residui indicati nell’allegato I, categoria A 1, 2, 3, 4, categoria B 2(d) e B 3(d) della direttiva 96/23/CE a decorrere dal 1o gennaio 2012. Il presente regolamento si applica con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012.

(6)

L’allegato VII, parte I del regolamento (CE) n. 882/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 12, lettera a) è sostituito dal seguente:

«(a)

Per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4 e nella categoria B, punti 2(d) e 3(d):

RIKILT – Institute of Food Safety, parte di Wageningen UR

Wageningen

Paesi Bassi»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.


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