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Document 32012R0558

Regolamento di esecuzione (UE) n. 558/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di funi e cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di funi e cavi d’acciaio spediti, tra l’altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea

GU L 168 del 28.6.2012, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/558/oj

28.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 558/2012 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di funi e cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di funi e cavi d’acciaio spediti, tra l’altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4 e l’articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping su funi e cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi ed esclusi i cavi e le funi di acciaio inossidabile, con una sezione trasversale massima superiore a 3 mm («alcuni tipi di funi e cavi d’acciaio» o «prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 e originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («misure iniziali»). Le misure relative a queste importazioni consistono in un’aliquota di dazio applicabile al prezzo netto cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, pari al 60,4 %.

(2)

Il 12 agosto 2009 e a seguito di una domanda presentata dal comitato di collegamento delle industrie dei trefoli e cavi dell’UE, la Commissione ha avviato un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base. L’inchiesta è stata conclusa con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 (3), con cui il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese (RPC) alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica di Corea («misure estese»). Con lo stesso regolamento, le importazioni del prodotto in esame spedite da alcune società coreane specificamente menzionate sono state escluse da dette misure, non essendo stata constatata alcuna elusione da parte di tali società. Inoltre, anche se alcune società coreane interessate erano collegate alle società della RPC soggette alle misure iniziali, non è dimostrato che tale rapporto sia stato instaurato o utilizzato per eludere le misure in vigore sulle importazioni originarie della RPC (4).

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 (5) e successivamente a un riesame in vista della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha mantenuto dette misure.

B.   APERTURA DI UN RIESAME

(4)

Con il regolamento (UE) n. 969/2011 (6), la Commissione ha avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 allo scopo di determinare la possibilità di concedere un’esenzione da dette misure a un esportatore coreano, Seil Wire & Cable («richiedente»), ha abrogato il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza dal richiedente e ha disposto la registrazione di tali importazioni.

(5)

Il riesame è stato avviato poiché la Commissione ha ritenuto che esistessero sufficienti elementi di prova del fatto che il richiedente fosse un nuovo produttore esportatore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e potesse soddisfare le condizioni per l’esenzione dall’estensione delle misure, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(6)

Per determinare la conformità del richiedente ai criteri di esenzione dalle misure estese, secondo quanto indicato nei considerando da 5 a 7 del regolamento (UE) n. 969/2001, è stato quindi effettuato un esame per verificare se:

i)

non avesse esportato il prodotto in esame nell’Unione europea durante il periodo preso in considerazione nell’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009;

ii)

non avesse eluso le misure applicabili ad alcuni tipi di funi e cavi d’acciaio di origine della RPC;

iii)

avesse iniziato ad esportare il prodotto in esame nell’Unione europea dopo la fine del periodo preso in considerazione nell’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure estese.

(7)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rispetto dei criteri sopramenzionati, effettuando anche una visita di verifica presso la sede del richiedente.

C.   CONCLUSIONI

(8)

Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare la sua conformità ai tre criteri di cui al considerando 6. Ha infatti potuto dimostrare: i) di non aver esportato nell’Unione il prodotto in esame nel periodo tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009; ii) di non aver eluso le misure applicabili ad alcuni tipi di funi e cavi di origine della RPC; e iii) di aver iniziato ad esportare il prodotto in esame nell’Unione europea dopo il 30 giugno 2009. Pertanto, occorre concedere un’esenzione alla società in questione.

D.   MODIFICA DELL’ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN’ESENZIONE DALLE MISURE ESTESE

(9)

Visti i risultati dell’inchiesta di cui al considerando 8, è opportuno aggiungere la società Seil Wire & Cable all’elenco delle società esentate dal dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 sulle importazioni di alcuni tipi di funi e cavi d’acciaio originari dalla Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tipi di funi e cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea. Pertanto, Seil Wire & Cable va aggiunta all’elenco delle società menzionate individualmente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012. Come disposto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010, l’applicazione dell’esenzione è subordinata alla condizione che una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell’allegato di tale regolamento, sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora tale fattura non venga presentata, continuerà ad essere applicato il dazio antidumping.

(10)

Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei risultati dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, che sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 è sostituita dalla seguente:

«Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Repubblica di Corea

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

 

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

 

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A 969

 

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

 

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam

A969

 

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

 

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

A969

 

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

 

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

 

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

 

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

 

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong,Changwon City, Gyungnam

A969»

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 969/2011. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.

(3)  GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 1.

(4)  Cfr. considerando 80 del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010.

(5)  GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1.

(6)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 7.


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