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Document 32012R0500

    Regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    GU L 157 del 16.6.2012, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2016; abrog. impl. da 32016R1627

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/500/oj

    16.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 157/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 500/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 giugno 2012

    recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («convenzione»).

    (2)

    Nella sua sedicesima riunione straordinaria del 2008 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («ICCAT»), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 08-05 volta a istituire un nuovo piano di ricostituzione per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo in sostituzione del precedente piano di ricostituzione adottato nel 2006. In previsione dell’entrata in vigore della raccomandazione 08-05, é stato adottato il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (3).

    (3)

    Nella sua diciassettesima riunione straordinaria del 2010 l’ICCAT ha adottato la raccomandazione 10-04, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Al fine di ricostituire lo stock, la raccomandazione 10-04 prevede un’ulteriore riduzione del totale ammissibile di catture, il rafforzamento delle misure intese a ridurre la capacità di pesca e il potenziamento delle misure di controllo, in particolare per quanto concerne le operazioni di trasferimento e ingabbiamento, e prevede inoltre nel 2012 ulteriori pareri del comitato permanente della ricerca e delle statistiche (SCRS) sull’individuazione di zone di riproduzione e sulla creazione di santuari.

    (4)

    La raccomandazione 10-04 è vincolante per l’Unione.

    (5)

    Inoltre, talune disposizioni del regolamento (CE) n. 302/2009 sono diventate obsolete e dovrebbero essere soppresse. Altre disposizioni dovrebbero essere aggiornate per essere adeguate ai cambiamenti della legislazione, in particolare quelli risultanti dall’adozione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (4).

    (6)

    Al fine di prevedere condizioni uniformi per quanto riguarda le operazioni di trasferimento, le operazioni di ingabbiamento e la registrazione e comunicazione delle attività delle tonnare, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (5).

    (7)

    Il termine «Comunità» utilizzato nell’articolato del regolamento (CE) n. 302/2009 dovrebbe essere modificato per tener conto dell’entrata in vigore, il 1o dicembre 2009, del trattato di Lisbona.

    (8)

    La raccomandazione 10-04 ha preso effetto il 13 agosto 2011. Tutte le parti contraenti della convenzione, compresa l’Unione, hanno tuttavia convenuto di applicare le relative disposizioni applicabili alla copertura degli osservatori, nel caso dell’Unione assicurata dagli Stati membri, a decorrere dal 1o gennaio 2011. Di conseguenza, è opportuna l’applicazione retroattiva delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2011.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 302/2009,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 302/2009 è così modificato:

    1)

    all’articolo 1, all’articolo 4, paragrafo 13, all’articolo 9, paragrafi 3, 4, 5, 8, 9 e 10, all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 14, paragrafo 4, all’articolo 15, paragrafo 3, all’articolo 18, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafi 1 e 4, all’articolo 23, paragrafo 6, all’articolo 29, paragrafi 1, 3, 4 e 5, all’articolo 31, paragrafo 4, e all’articolo 34, paragrafi 2 e 3, il termine «Comunità» è sostituito dal termine «Unione», l’aggettivo «comunitario», comunque declinato, è sostituito da «dell’Unione» e, se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale a seguito di queste sostituzioni;

    2)

    all’articolo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «L’obiettivo del piano di ricostituzione che è in vigore dal 2007 fino a tutto il 2022, è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile con una probabilità pari almeno al 60 %.»;

    3)

    l’articolo 2 è così modificato:

    a)

    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    «nave ausiliaria»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia o da una tonnara a un porto designato o a una nave officina;»;

    b)

    la lettera h) è sostituita dalla seguente:

    «h)

    «attività di trasferimento»: qualsiasi trasferimento

    i)

    di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia di trasporto;

    ii)

    di tonno rosso vivo dalla gabbia di trasporto a un’altra gabbia di trasporto;

    iii)

    di una gabbia contenente tonno rosso da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore;

    iv)

    di tonno rosso morto dalla gabbia di trasporto a una nave ausiliaria;

    v)

    da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina o a una nave da trasporto, o di una gabbia contenente tonno rosso da un allevamento all’altro;

    vi)

    di tonno rosso vivo da una tonnara a una gabbia di trasporto»;

    c)

    la lettera l) è sostituita dalla seguente:

    «l)

    «allevamento»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a sei mesi, al fine di aumentarne la biomassa;»;

    d)

    è aggiunta la seguente lettera:

    «q)

    «Stato membro responsabile»: lo Stato membro di bandiera o lo Stato membro nella cui giurisdizione sono situati la tonnara o l’allevamento oppure, se l’allevamento o la tonnara si trovano in alto mare, lo Stato membro in cui ha sede l’operatore della tonnara o dell’allevamento.»;

    4)

    l’articolo 4 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Entro il 30 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca annuale provvisorio per l’anno successivo. La Commissione compila i piani di pesca nazionali provvisori annuali e li integra nel piano di pesca dell’Unione che deve essere trasmesso al segretariato dell’ICCAT per l’approvazione da parte dell’ICCAT.

    Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca annuale definitivo. La Commissione compila i piani di pesca nazionali definitivi annuali e li integra nel piano di pesca dell’Unione che deve essere trasmesso al segretariato dell’ICCAT entro il 1o marzo di ogni anno.»;

    b)

    i paragrafi 12 e 14 sono soppressi;

    5)

    l’articolo 5 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   Fatto salvo il paragrafo 6, la capacità di pesca di cui ai paragrafi 2 e 4 e all’articolo 9 è ridotta in modo da eliminare

    a)

    entro l’inizio del 2010 e per ciascuno Stato membro, almeno il 25 % della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato;

    b)

    entro l’inizio del 2011 e per ciascuno Stato membro, almeno il 75 % della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato;

    c)

    entro l’inizio del 2012 e per ciascuno Stato membro, almeno il 95 % della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato;

    d)

    entro l’inizio del 2013 e per ciascuno Stato membro, il 100 % della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato.

    Il calcolo della riduzione della capacità di pesca si basa sui tassi di cattura annuali per categoria di nave secondo la metodologia approvata nella riunione annuale dell’ICCAT del 2009.

    Questo requisito di riduzione non viene applicato a uno Stato membro in grado di dimostrare che la propria capacità di pesca è commisurata al suo contingente.»;

    b)

    il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

    «9.   Ciascuno Stato membro elabora un piano di gestione riguardante la capacità di pesca per il periodo 2010-2013. Tale piano è presentato alla Commissione entro il 15 agosto 2009 e comprende le informazioni indicate ai paragrafi 2, 4, 6 e 7. Il piano include inoltre informazioni dettagliate relative ai metodi impiegati dagli Stati membri, in aggiunta alla demolizione delle navi, per eliminare la capacità eccessiva. Se necessario, il piano viene modificato e presentato alla Commissione su base annuale entro il 15 agosto di ogni anno.

    La Commissione compila i piani di gestione nazionali e li integra nel piano di gestione della capacità di pesca dell’Unione che deve essere trasmesso all’ICCAT per discussione e approvazione.»;

    6)

    l’articolo 7 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 giugno al 15 maggio.»;

    b)

    il paragrafo 6 è soppresso;

    7)

    all’articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Non è ammessa la trasmissione di elenchi con valore retroattivo. Modifiche successive agli elenchi di cui al paragrafo 1 durante un anno civile sono accettate solo se la nave da pesca notificata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o da ragioni di forza maggiore. In tali circostanze lo Stato membro interessato informa immediatamente del fatto la Commissione e fornisce:

    a)

    tutti i particolari sulla nave o sulle navi da pesca destinate a sostituire una nave di cui al paragrafo 1; e

    b)

    un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.»;

    8)

    all’articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Oltre a conformarsi agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (6), il comandante di una nave da cattura dell’UE annota nel giornale di bordo, se del caso, le informazioni elencate nell’allegato II del presente regolamento.

    9)

    all’articolo 19, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

    «Non sono consentite operazioni di pesca congiunta con altre PCC.»;

    10)

    l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 22

    Operazioni di trasferimento

    1.   Prima di effettuare qualsiasi operazione di trasferimento, il comandante di una nave da cattura o di un rimorchiatore o l’operatore dell’allevamento o della tonnara da cui ha origine il trasferimento in questione trasmette alle autorità competenti del rispettivo Stato membro responsabile una notifica preventiva di trasferimento indicante i dati seguenti:

    a)

    il nome della nave da cattura, dell’allevamento o della tonnara e il numero di registro ICCAT;

    b)

    l’orario previsto di trasferimento;

    c)

    il quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire;

    d)

    informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo nonché i numeri identificabili delle gabbie;

    e)

    il nome del rimorchiatore ricevente, il numero di gabbie rimorchiate e, se del caso, il numero di registro ICCAT;

    f)

    il porto, l’allevamento o la gabbia di destinazione del tonno rosso.

    2.   Le autorità dello Stato membro responsabile decidono se concedere l’autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento. A tal fine, per ciascuna operazione di trasferimento, un numero unico di identificazione è attribuito e comunicato al comandante della nave, o, secondo il caso, all’operatore della tonnara o all’operatore dell’allevamento. Se l’autorizzazione è concessa, detto numero comprende le tre lettere del codice della PCC, le quattro cifre corrispondenti all’anno e le tre lettere «AUT» (autorizzazione), seguite da un numero progressivo. Se l’autorizzazione è negata, il numero comprende le tre lettere del codice della PCC, le quattro cifre corrispondenti all’anno e le tre lettere «NEG» (autorizzazione negata), seguite da un numero progressivo. Le operazioni di trasferimento non hanno inizio senza un’autorizzazione preventiva.

    Il trasferimento è autorizzato o non autorizzato dallo Stato membro responsabile della nave da cattura, del rimorchiatore, dell’allevamento o della tonnara, secondo il caso, entro quarantotto ore dalla trasmissione della notifica preventiva di trasferimento. Lo Stato membro non autorizza il trasferimento qualora, nel ricevere la notifica preventiva di trasferimento, ritenga che:

    a)

    la nave da cattura o la tonnara in relazione alla quale è dichiarata la cattura del pesce non disponga di un contingente sufficiente;

    b)

    il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dall’operatore della tonnara o non sia stato autorizzato all’ingabbiamento, e non sia stato preso in considerazione per il consumo del contingente eventualmente applicabile;

    c)

    la nave che ha dichiarato le catture non sia autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso; o

    d)

    il rimorchiatore dichiarato per ricevere il trasferimento del pesce non sia iscritto nel «registro ICCAT di tutte le altre navi da pesca (escluse le navi da cattura) autorizzate ad effettuare operazioni relative al tonno rosso» di cui all’articolo 14, paragrafo 3, o non sia dotato di sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).

    3.   Nel caso in cui il trasferimento non sia autorizzato:

    a)

    lo Stato membro responsabile della nave da cattura emette un ordine di rilascio del pescato e informa il comandante della nave in questione che il trasferimento non è autorizzato e che il pescato deve essere rilasciato in mare;

    b)

    il comandante della nave da cattura, l’operatore dell’allevamento o l’operatore della tonnara, secondo il caso, provvedono al rilascio in mare del pescato;

    c)

    il rilascio in mare del tonno rosso viene registrato mediante una videocamera e sottoposto ad osservazione da un osservatore regionale dell’ICCAT, che redige una relazione e la trasmette al segretariato dell’ICCAT unitamente alla videoregistrazione.

    4.   Una volta ultimata l’operazione di trasferimento, il comandante di una nave da cattura o di un rimorchiatore, l’operatore della tonnara o l’operatore dell’allevamento compila e trasmette alle autorità competenti dello Stato membro responsabile la dichiarazione di trasferimento ICCAT, secondo il formato figurante nell’allegato VIII bis.

    I moduli per la dichiarazione di trasferimento sono numerati dalle autorità competenti dello Stato membro responsabile della nave, dell’allevamento o della tonnara da cui ha origine il trasferimento in questione. Il sistema di numerazione include il codice a tre lettere della PCC, seguito dalle quattro cifre corrispondenti all’anno, da tre numeri progressivi e dalle tre lettere «ITD» (PCC-20**/xxx/ITD).

    L’originale della dichiarazione di trasferimento accompagna il trasferimento del pesce. Una copia della dichiarazione è conservata dal comandante della nave da cattura, dall’operatore della tonnara, dal comandante del rimorchiatore o dall’operatore dell’allevamento.

    5.   I comandanti delle navi che svolgono operazioni di trasferimento (inclusi i rimorchiatori) registrano giornalmente nel giornale di bordo il peso e il numero di pesci trasferiti, nonché il nome, la bandiera e il numero di registro ICCAT della nave da cattura, il nome e il numero di registro ICCAT di ogni altra nave eventualmente partecipante, la data e la posizione del trasferimento e l’allevamento di destinazione. Il giornale di bordo contiene i dati relativi a tutti i trasferimenti effettuati nel corso della campagna di pesca. Esso è tenuto a bordo ed é accessibile in ogni momento a fini di controllo.

    6.   L’autorizzazione di trasferimento da parte dello Stato di bandiera responsabile non pregiudica l’autorizzazione dell’operazione di ingabbiamento.

    7.   Il comandante della nave da cattura, l’operatore dell’allevamento o l’operatore della tonnara che effettua il trasferimento di tonno rosso provvede affinché le operazioni di trasferimento siano monitorate da una videocamera posta nell’acqua.

    Sono realizzate due copie di ciascuna videoregistrazione dei trasferimenti. Una copia è trasmessa all’osservatore regionale e una all’osservatore della PCC o, secondo il caso, all’osservatore nazionale, presenti a bordo del rimorchiatore. La copia trasmessa all’osservatore della PCC o all’osservatore nazionale accompagna la dichiarazione di trasferimento e le relative catture a cui si riferisce. Il numero ICCAT della dichiarazione di trasferimento è visualizzato all’inizio o alla fine di ciascuna videoregistrazione, per la cui intera durata sono visibili l’ora e la data. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono copie delle videoregistrazioni al comitato scientifico dell’ICCAT.

    8.   L’osservatore regionale dell’ICCAT presente a bordo della nave da cattura, conformemente al programma di osservazione regionale dell’ICCAT di cui all’allegato VII, registra le operazioni di trasferimento svolte e riferisce al riguardo, verifica la posizione della nave da cattura mentre è impegnata in operazioni di trasferimento, osserva e stima le catture trasferite e verifica i dati inseriti nell’autorizzazione preventiva di trasferimento di cui al paragrafo 4 e nella dichiarazione di trasferimento ICCAT di cui al paragrafo 3.

    Qualora la stima della cattura da parte dell’osservatore regionale risulti superiore almeno del 10 % (per numero e/o peso medio) rispetto a quanto dichiarato dal comandante della nave da cattura, lo Stato membro responsabile della nave da cattura avvia un’indagine, che si conclude prima dell’ingabbiamento presso l’allevamento. In attesa dei risultati di questa indagine, l’ingabbiamento non è autorizzato e la sezione del documento di cattura del tonno rosso relativa alla cattura non è convalidata.

    9.   Gli osservatori regionali dell’ICCAT firmano la dichiarazione di trasferimento ICCAT e scrivono in modo chiaro il loro nome e il loro numero ICCAT. Essi verificano che la dichiarazione di trasferimento ICCAT sia stata compilata correttamente e debitamente trasmessa al comandante del rimorchiatore.

    Una volta ultimata l’operazione di trasferimento alla nave da pesca, l’operatore della tonnara compila e trasmette alle autorità competenti del proprio Stato membro la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il formato figurante nell’allegato IV.

    10.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono modalità dettagliate relative alle operazioni di trasferimento di cui ai paragrafi 2 e 7 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38 bis.»;

    11)

    l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 24

    Operazioni di ingabbiamento

    1.   Entro una settimana dal completamento dell’operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell’allevamento trasmette allo Stato membro o alla PCC le cui navi di bandiera hanno pescato il tonno, nonché alla Commissione, un rapporto su tale operazione, convalidato da un osservatore. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT. Il rapporto comprende le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia di cui alla raccomandazione ICCAT 06-07 sull’allevamento del tonno rosso.

    2.   Prima di ogni operazione di ingabbiamento, l’autorità competente dello Stato membro responsabile dell’allevamento informa lo Stato membro responsabile o la PCC di bandiera della nave che ha effettuato le catture in merito al trasferimento in gabbia dei quantitativi catturati dalle navi da cattura battenti la propria bandiera.

    3.   Lo Stato membro responsabile della nave che ha effettuato le catture chiede allo Stato membro o alla PCC responsabile dell’allevamento di sequestrare le catture e rilasciare in mare il pescato se, in base alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, ritiene, al momento di ricevere le informazioni di cui al paragrafo 2, che:

    a)

    la nave che ha dichiarato le catture non disponesse di un sufficiente contingente per il tonno rosso messo in gabbia;

    b)

    il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura e non sia stato preso in considerazione per il calcolo del contingente eventualmente applicabile;

    c)

    la nave che ha dichiarato le catture non sia autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso.

    4.   L’operazione di ingabbiamento può avere inizio solo con la previa autorizzazione della PCC di bandiera o dello Stato membro responsabile della nave da cattura.

    L’operazione di ingabbiamento del tonno rosso deve avvenire prima del 31 luglio, a meno che lo Stato membro o la PCC responsabile dell’allevamento che riceve il pesce fornisca valide motivazioni, anche di forza maggiore. Tali motivazioni sono presentate insieme al rapporto di messa in gabbia.

    5.   Lo Stato membro responsabile dell’allevamento adotta le misure necessarie per vietare la messa in gabbia a fini di allevamento o di ingrasso di tonno rosso che non sia accompagnato dalla documentazione richiesta dall’ICCAT, inclusa quella prevista dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso Thunnus thynnus (7). Tale documentazione deve essere accurata e completa e deve essere stata convalidata.

    6.   L’ingabbiamento è autorizzato o non autorizzato dallo Stato membro responsabile o, secondo il caso, dalla PCC responsabile entro le quarantotto ore successive alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2. Qualora l’ingabbiamento non sia autorizzato, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura emette un ordine di rilascio del pescato allo Stato membro o alla PCC responsabile del rimorchiatore e/o allo Stato membro o alla PCC responsabile dell’allevamento, secondo il caso, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 3.

    7.   Lo Stato membro responsabile dell’allevamento provvede affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate da una videocamera posta nell’acqua.

    Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione. Il numero ICCAT della dichiarazione di trasferimento è visualizzato all’inizio o alla fine di ciascuna videoregistrazione, per la cui intera durata sono visibili l’ora e la data.

    8.   Qualora vi sia una differenza superiore al 10 %, per peso medio o per numero, fra la stima dell’osservatore regionale e quella dell’operatore dell’allevamento, lo Stato membro responsabile dell’allevamento avvia un’indagine in collaborazione con lo Stato di bandiera della nave da cattura. In attesa dei risultati di questa indagine non si procede alla raccolta e la sezione del documento di cattura del tonno rosso relativa all’allevamento non viene convalidata.

    Se l’indagine non è conclusa entro dieci giorni lavorativi o se da essa risulta che il numero o il peso medio del tonno rosso supera di oltre il 10 % quello dichiarato dall’operatore dell’allevamento, la PCC di bandiera o lo Stato membro responsabile della nave da cattura emette un ordine di rilascio per il numero o il peso in eccesso.

    Lo Stato membro responsabile dell’allevamento provvede affinché l’operatore dell’allevamento ottemperi all’ordine di rilascio entro quarantotto ore dall’arrivo di un osservatore regionale. Il rilascio è effettuato secondo le procedure di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

    Qualora la stima finale al momento della messa in gabbia sia superiore alla stima finale al momento del primo trasferimento dalla nave di cattura, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura decide in merito al dato definitivo sull’utilizzazione del contingente da convalidare nel documento o nei documenti in questione relativi alla cattura del tonno rosso.

    9.   Gli Stati membri avviano studi pilota sul modo migliore per stimare sia il numero sia il peso del tonno rosso nel punto di cattura e ingabbiamento, anche con l’uso di sistemi stereoscopici, e ne riferiscono i risultati al comitato scientifico dell’ICCAT. Al momento dell’ingabbiamento viene stabilito un programma di campionamento e/o un programma alternativo al fine di migliorare il conteggio e le stime del peso del pesce messo in gabbia.

    10.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono modalità dettagliate relative alle operazioni di ingabbiamento di cui ai paragrafi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 38 bis.

    12)

    all’articolo 25, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

    «I pescherecci iscritti nel «registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso, di cui all’articolo 14, paragrafo 3» iniziano a trasmettere all’ICCAT dati VMS almeno quindici giorni prima dell’apertura della campagna di pesca e continuano a trasmetterli per almeno quindici giorni dopo la chiusura della medesima, a meno che per un determinato peschereccio non venga trasmessa preventivamente alla Commissione la richiesta di soppressione dal registro ICCAT.

    A fini di controllo, la trasmissione di dati VMS dalle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso non è interrotta quando i pescherecci si trovano in porto, a meno che non sia in funzione un sistema di dichiarazione delle entrate e delle uscite dal porto (sistema «hail»).

    I pescherecci inclusi nel registro ICCAT di tutte le altre navi da pesca (escluse le navi da cattura) autorizzate ad effettuare operazioni relative al tonno rosso, di cui all’articolo 14, paragrafo 3 trasmettono dati VMS all’ICCAT durante tutto il periodo di autorizzazione.»;

    13)

    l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 26

    Registrazione e comunicazione delle attività delle tonnare

    1.   Entro quarantotto ore dalla conclusione di ogni operazione di pesca effettuata con l’uso di tonnare, le catture sono registrate e i dati sono trasmessi, per via elettronica o con altri mezzi, all’autorità competente dello Stato membro responsabile della tonnara interessata. I dati includono la stima dei quantitativi rimasti nella tonnara.

    2.   Non appena ricevute le registrazioni di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro le trasmette per via elettronica alla Commissione. A sua volta, la Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.

    3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono modalità dettagliate relative alla registrazione e comunicazione delle attività delle tonnare a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 38 bis.»;

    14)

    all’articolo 29, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

    «Se, in un determinato momento, più di quindici pescherecci di uno Stato membro sono impegnati in attività di pesca del tonno rosso nella zona della convenzione, lo Stato membro in questione posiziona una nave di ispezione a fini d’ispezione e controllo in mare nella zona della convenzione per tutto il periodo durante il quale i pescherecci si trovano in detta zona. Tale obbligo si considera soddisfatto se più Stati membri collaborano nel posizionare una nave d’ispezione o se una nave d’ispezione dell’UE è posizionata nella zona della convenzione.»;

    15)

    all’articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Riguardo alle navi che praticano la pesca attiva del tonno rosso, ciascuno Stato membro assicura almeno i seguenti livelli di osservazione da parte di osservatori nazionali, espressi come percentuale del numero di navi coperte dall’osservazione:

    a)

    100 % della flotta attiva per le navi da cattura con reti a circuizione di lunghezza pari o inferiore a 24 metri nel 2011;

    b)

    100 % della flotta attiva per le navi da cattura con reti a circuizione di lunghezza pari o inferiore a 20 metri nel 2012;

    c)

    20 % della flotta attiva per le navi da traino pelagiche (di lunghezza superiore a 15 metri);

    d)

    20 % della flotta attiva per le navi da cattura con palangari (di lunghezza superiore a 15 metri);

    e)

    20 % della flotta attiva per le tonniere con lenze a canna (di lunghezza superiore a 15 metri);

    f)

    100 % delle tonnare durante la raccolta;

    g)

    100 % dei rimorchiatori.»;

    16)

    l’articolo 31 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Ciascuno Stato membro assicura che sia presente un osservatore regionale dell’ICCAT:

    a)

    su tutti i pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 24 metri per tutta la durata della campagna di pesca 2011;

    b)

    su tutti i pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 20 metri per tutta la durata della campagna di pesca 2012;

    c)

    su tutti i pescherecci con reti a circuizione, indipendentemente dalla loro lunghezza, per tutta la durata della campagna di pesca dal 2013 in poi.

    I pescherecci di cui alle lettere a), b) e c) che non hanno a bordo un osservatore regionale dell’ICCAT non sono autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso o a effettuare operazioni inerenti a tale pesca.»;

    b)

    al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

    «Se il tonno rosso viene prelevato dalla gabbia e commercializzato come prodotto fresco, l’osservatore regionale dell’ICCAT che osserva il prelievo può essere un cittadino dello Stato membro responsabile dell’allevamento.»;

    17)

    l’articolo 32 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 32

    Accesso alle videoregistrazioni

    1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché le videoregistrazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 7, e all’articolo 24, paragrafo 7, siano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori dell’ICCAT.

    2.   Ciascuno Stato membro responsabile di un allevamento provvede affinché le videoregistrazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 7, e all’articolo 24, paragrafo 7, siano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori dell’Unione.

    3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare ogni sostituzione, rielaborazione o manipolazione della videoregistrazione originale.»;

    18)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 33 bis

    Trasmissione dei piani d’ispezione

    Entro il 30 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il proprio piano di ispezione per l’anno successivo. La Commissione compila i piani di ispezione nazionali provvisori e li integra nel piano di ispezione dell’Unione che deve essere trasmesso al segretariato dell’ICCAT per l’approvazione da parte dell’ICCAT.»;

    19)

    all’articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Sono vietati il commercio nell’Unione, gli sbarchi, le importazioni, le esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata richiesta dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 640/2010.»;

    20)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 38 bis

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

    21)

    l’allegato III è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento;

    22)

    l’allegato VI è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:

    «q)

    effettuare trasbordi in mare.»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    Qualora, durante la presenza a bordo e l’ispezione di una nave da pesca, gli ispettori autorizzati osservino un’attività o una situazione che costituisce una violazione grave secondo la definizione di cui al paragrafo 1, le autorità dello Stato di bandiera delle navi di ispezione ne danno comunicazione immediata allo Stato di bandiera della nave da pesca, direttamente e tramite il segretariato dell’ICCAT. In tali circostanze, gli ispettori ne informano, se possibile, anche le autorità competenti dello Stato di bandiera della nave da pesca, quali notificate al segretariato dell’ICCAT, ed eventuali navi da ispezione dello Stato di bandiera della nave da pesca che si trovino nelle vicinanze.

    Gli ispettori dell’ICCAT registrano le ispezioni realizzate e qualsiasi violazione rilevata nel giornale di bordo della nave da pesca.»;

    c)

    al paragrafo 3, primo comma, il termine «immediatamente» è sostituito da «entro settantadue ore»;

    d)

    il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.

    Fatte salve le disposizioni stabilite al paragrafo 12 del presente allegato, una nave impegnata nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale è tenuta a fermarsi non appena le sia impartito, da una nave avente a bordo un ispettore e salvo il caso in cui siano in corso operazioni di pesca, l’apposito segnale del codice internazionale dei segnali; nel caso in cui siano in corso operazioni di pesca, la nave si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante della nave consente all’ispettore di salire a bordo, eventualmente accompagnato da un testimone, e a tal fine mette a disposizione una scaletta d’imbarco. Il comandante consente all’ispettore di procedere agli accertamenti (esame delle catture o degli attrezzi e di qualsiasi documento pertinente) che l’ispettore ritenga necessari per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata; l’ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria.

    Un gruppo di ispezione è costituito da un massimo di due ispettori dell’ICCAT, a meno che le circostanze non giustifichino un numero supplementare di ispettori. Il gruppo di ispezione può essere accompagnato da un assistente unicamente a fini di tirocinio.»;

    23)

    all’allegato VII, il paragrafo 1 è soppresso;

    24)

    il testo dell’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato VIII bis.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 13 giugno 2012

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    N. WAMMEN


    (1)  GU C 24 del 28.1.2012, pag. 116.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 maggio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 giugno 2012.

    (3)  GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

    (4)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (5)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (6)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.»;

    (7)  GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1.»;


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO III

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    ALLEGATO II

    «ALLEGATO VIII bis

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