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Document 32012R0471

    Regolamento (UE) n. 471/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di lisozima (E 1105) nella birra Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 144 del 5.6.2012, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/471/oj

    5.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 144/19


    REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 4 giugno 2012

    che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di lisozima (E 1105) nella birra

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 30, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.

    (2)

    Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può avvenire o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

    (4)

    È stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione all’impiego di lisozima (E 1105) come conservante nella birra.

    (5)

    I birrifici utilizzano per lo più i metodi della filtrazione sterilizzante o della pastorizzazione per evitare il deterioramento batterico della birra durante lo stoccaggio prima di essere consumata. Per alcuni tipi di birre speciali, come le birre ad alta fermentazione con rifermentazione, ad esempio la «cask-conditioned beer» (birra confezionata in barile) e la «bottle-conditioned beer» (birra confezionata in bottiglia), tali trattamenti non sono possibili in quanto i microrganismi vitali presenti sono tra i fattori del processo di produzione di tali birre. Il lisozima (E 1105), aggiunto al prodotto finito, si è rivelato un agente antibatterico adatto alla fabbricazione della birra ed un efficace inibitore dello sviluppo di batteri lattici.

    (6)

    Il lisozima (E 1105) appartiene al gruppo degli additivi per i quali non è stata specificata la dose giornaliera ammissibile (3). Ciò significa che l’impiego di tale additivo ai livelli necessari per ottenere l’effetto tecnologico desiderato non presenta rischi per la salute. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di lisozima (E 1105) per la conservazione di birra non sottoposta a pastorizzazione né a filtraggio sterilizzante.

    (7)

    Conformemente alla direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (4), il lisozima (E 1105) è ottenuto dall’albume d’uovo di gallina. Le uova e i prodotti a base di uova figurano nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (5). La presenza di tale enzima nella birra deve essere indicato sull’etichetta conformemente alle disposizioni della medesima direttiva.

    (8)

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare se gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Dal momento che l’autorizzazione all’impiego del lisozima (E 1105) come conservante nella birra costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

    (9)

    In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (6), l’allegato II che istituisce l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo si applica a decorrere dal 1o giugno 2013. Al fine di autorizzare l’impiego del lisozima (E 1105) nella birra prima di tale data, è necessario fissare per tale additivo alimentare una data di applicazione anteriore.

    (10)

    Pertanto, occorre modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

    (2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

    (3)  Relazione della Commissione sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell’Unione europea [COM(2001) 542 definitivo].

    (4)  GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1.

    (5)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

    (6)  GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.


    ALLEGATO

    Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 nella categoria di alimenti 14.2.1 «Birra e bevande a base di malto», dopo la voce E 962 è aggiunta la seguente voce:

     

    «E 1105

    Lisozima

    quantum satis

     

    Solo in birre che non saranno sottoposte a pastorizzazione o filtrazione sterilizzante.

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 25 giugno 2012»


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