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Document 32012R0464

Regolamento (UE) n. 464/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

GU L 149 del 8.6.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/464/oj

8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/1


REGOLAMENTO (UE) N. 464/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Un protocollo d’intesa tra gli Stati Uniti d’America e la Commissione europea, concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti della Comunità europea, è stato approvato dal Consiglio con lettera del 12 maggio 2009 e firmato a Ginevra il 13 maggio 2009 (protocollo d'intesa con gli Stati Uniti). Obiettivo del protocollo d'intesa con gli Stati Uniti è dirimere la controversia di lunga data nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America riguardo agli ormoni nelle carni bovine, «Comunità europee — Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni) (DS 26)».

(2)

Il governo del Canada e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo, come documentato nel protocollo d’intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dal Canada a determinati prodotti dell’Unione europea, firmato a Ginevra il 17 marzo 2011 (protocollo d'intesa con il Canada). Il protocollo d'intesa con il Canada definisce una tabella di marcia relativa alle misure che si intendono adottare riguardo alle importazioni nell’Unione europea di carni bovine di alta qualità e al livello dei dazi maggiorati imposti dal Canada a taluni prodotti dell’Unione in relazione alla controversia nell’ambito dell’OMC «Comunità europee — Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni) (DS 48)».

(3)

Il protocollo di intesa con gli Stati Uniti e il protocollo di intesa con il Canada prevedono meccanismi in tre fasi che abrogano gradualmente le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dal Canada su taluni prodotti dell’Unione ai sensi dell'autorizzazione dell'OMC del 1999. A tale proposito, l’Unione dovrebbe aumentare progressivamente il contingente tariffario autonomo per le carni bovine che non sono trattate con ormoni di crescita e che rispettano pienamente le altre prescrizioni dell'Unione in materia di importazione.

(4)

A seguito della firma del protocollo d’intesa con gli Stati Uniti, un contingente tariffario comunitario annuo per l’importazione di 20 000 tonnellate (fase 1), espresse in peso del prodotto, è stato aperto per le carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, rientranti nei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, mediante il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio (2).

(5)

Il calendario definito nel protocollo d’intesa con gli Stati Uniti prevede un aumento di 25 000 tonnellate del quantitativo annuo di detto contingente tariffario di importazioni, una volta che entrambe le parti abbiano avviato la fase 2 del protocollo d’intesa con gli Stati Uniti, il che comporta che gli Stati Uniti revochino le rimanenti sanzioni applicate dagli stessi.

(6)

Il protocollo d’intesa con il Canada prevede un aumento di 1 500 tonnellate dell’iniziale quantitativo di 20 000 tonnellate di carni bovine di alta qualità. Esso prevede inoltre che il Canada revochi tutte le rimanenti sanzioni subito dopo la firma del protocollo d’intesa con il Canada.

(7)

Il calendario definito nel protocollo d’intesa con il Canada prevede un ulteriore aumento di 1 700 tonnellate del quantitativo annuo del contingente tariffario di importazioni, una volta che entrambe le parti abbiano avviato la fase 2 del protocollo d’intesa con il Canada.

(8)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 617/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. In particolare, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere, totalmente o parzialmente, il contingente tariffario di importazioni qualora gli Stati Uniti o il Canada non adottino o non mantengano le misure previste rispettivamente nel protocollo d’intesa con gli Stati Uniti o nel protocollo di intesa con il Canada. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3).

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 617/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 617/2009 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È aperto un contingente tariffario annuo dell’Unione recante il numero d’ordine 09.4449 per l’importazione di 21 500 tonnellate, espresse in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   A decorrere dal 1o agosto 2012, il contingente tariffario annuo dell’Unione di cui al paragrafo 1 è aumentato di 48 200 tonnellate, espresse in peso del prodotto.»;

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Il contingente tariffario di importazioni di cui all’articolo 1 è gestito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2.

2.   La Commissione può sospendere, totalmente o parzialmente, l’applicazione del contingente tariffario di importazioni di cui all’articolo 1 mediante atti di esecuzione, qualora gli Stati Uniti o il Canada non adottino le misure previste, rispettivamente, dal protocollo d’intesa tra gli Stati Uniti e la Commissione europea (4) o dal protocollo d’intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea (5). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2.

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (6).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 22 maggio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2012.

(2)  GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1.

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)  Protocollo d’intesa tra gli Stati Uniti d’America e la Commissione europea, concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti della Comunità europea, approvato dal Consiglio con lettera del 12 maggio 2009 e firmato a Ginevra il 13 maggio 2009.

(5)  Protocollo d’intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dal Canada a determinati prodotti dell’Unione europea, firmato a Ginevra il 17 marzo 2011.»;

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»


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