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Document 32012R0401
Commission Implementing Regulation (EU) No 401/2012 of 7 May 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 401/2012 della Commissione, del 7 maggio 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 401/2012 della Commissione, del 7 maggio 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 124 del 11.5.2012, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
11.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 124/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 401/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Articolo di forma conica (di circa 40 cm di altezza), costituito da due pannelli triangolari in materiale non tessuto di colore rosso cuciti assieme, con un bordo di colore bianco alla base e un pompon bianco sulla sommità. (Copricapo) (Si veda la fotografia n. 658) (1) |
6505 00 90 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 6505 e 6505 00 90. Oltre ai copricapo per bambole, altri copricapo giocattolo o articoli di carnevale, tutti gli altri copricapo, a prescindere dai materiali di cui sono costituiti e dall'uso previsto, sono classificati nel capitolo 65 (si vedano inoltre le note esplicative del sistema armonizzato, capitolo 65, considerazioni generali, primo paragrafo). I copricapo costituiti da pizzi, feltro o altri prodotti tessili in pezzi sono classificati alla voce 6505 (cfr. inoltre le note esplicative del sistema armonizzato, voce 6505, primo paragrafo). In virtù della nota 1, lettera o) della sezione XI (Materie tessili e loro manufatti), i copricapo del capitolo 65 sono esclusi da tale sezione. Gli articoli tessili aventi una funzione pratica sono esclusi dal capitolo 95 anche quando siano destinati ad essere indossati in feste particolari (si vedano inoltre le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 9505, lettera (A), ultimo paragrafo). La classificazione alla sottovoce 9505 10 90 come altri oggetti per feste di Natale è pertanto esclusa. L’articolo possiede chiaramente le caratteristiche di un copricapo ed è destinato ad essere indossato come tale. L’articolo va pertanto classificato al codice NC 6505 00 90 come copricapo. |
(1) La fotografia ha carattere puramente indicativo.