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Document 32012R0355

Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2012 della Commissione, del 24 aprile 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

GU L 113 del 25.4.2012, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R2072

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/355/oj

25.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 355/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera h),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (2) riconosce alcuni Stati membri o alcune zone di Stati membri quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In taluni casi il riconoscimento è stato concesso temporaneamente per consentire allo Stato membro interessato di fornire le informazioni complete necessarie a dimostrare l’assenza dell’organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o di completare gli sforzi per la sua eradicazione.

(2)

L’intero territorio della Spagna, eccetto la comunità autonoma di Castilla y León, era stato riconosciuto zona protetta nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Spagna ha presentato informazioni da cui risulta che la comunità autonoma dell’Extremadura non dovrebbe più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo. Il riconoscimento della comunità autonoma dell’Extremadura come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo dovrebbe pertanto essere revocato.

(3)

L’Irlanda, la Lituania e alcune regioni e parti di regioni dell’Italia, della Slovacchia e della Slovenia sono state riconosciute zone protette nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 31 marzo 2012.

(4)

Dalle informazioni ricevute da Irlanda, Lituania, Italia e Slovenia sui risultati delle indagini condotte nel 2010 e nel 2011 si evince che le zone protette in questione devono essere riconosciute tali per altri due anni, affinché tali Stati membri dispongano del tempo necessario a presentare informazioni che confermino l’assenza dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione.

(5)

Dalle informazioni ricevute dalla Slovacchia sui risultati delle indagini condotte nel 2010 e nel 2011 si evince che l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è attualmente radicata nel comune di Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), appartenente alla zona protetta. Questo comune, pertanto, non deve più essere riconosciuto come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. In base ai risultati di tali indagini, è opportuno estendere di altri due anni il riconoscimento delle altre zone della Slovacchia come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo, affinché la Slovacchia disponga del tempo necessario a presentare informazioni che confermino l’assenza dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione.

(6)

L’intero territorio del Portogallo, ad eccezione di Madera, era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei). Il Portogallo ha presentato informazioni da cui risulta che il virus Citrus tristeza (ceppi europei) si è diffuso in maniera significativa nella regione dell’Algarve, dove la sua eradicazione non è più possibile, e ha richiesto la revoca dello status di zona protetta per questa parte del suo territorio. La regione dell’Algarve, pertanto, non deve più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo.

(7)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 690/2008.

(8)

L’attuale riconoscimento di alcune delle zone protette sopraccitate scade il 31 marzo 2012. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dal 1o aprile 2012 in modo da consentire un riconoscimento senza interruzioni di tutte le zone protette.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è così modificato:

1)

alla lettera b), il punto 2 è così modificato:

a)

alla seconda colonna, primo trattino, le parole «Spagna (eccetto la comunità autonoma di Castilla y León)» sono sostituite da «Spagna (eccetto le comunità autonome di Castilla y León ed Extremadura)»;

b)

nella seconda colonna, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

e, fino al 31 marzo 2014: Irlanda, Italia [Puglia, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani e Masi in provincia di Padova e l’area situata a sud dell’autostrada A4 in provincia di Verona)], Lituania, Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), Slovacchia [esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)]»;

2)

alla lettera d), punto 3, seconda colonna, le parole «Portogallo (esclusa Madera)» sono sostituite da «Portogallo (esclusi Algarve e Madera)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1.


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