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Document 32012R0333

Regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012 , concernente l’autorizzazione di un preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica al regolamento (CE) n. 492/2006 Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 108 del 20.4.2012, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/08/2022; abrogato da 32022R1374

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/333/oj

20.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 333/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2012

concernente l’autorizzazione di un preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica al regolamento (CE) n. 492/2006

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce condizioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il potassio diformiato, numero CAS 20642-05-1, è stato autorizzato a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione (3). Successivamente detto additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che esso sia classificato nella categoria di additivi «additivi tecnologici». La domanda è corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 13 dicembre 2011 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il potassio diformiato non ha effetti avversi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull’ambiente e che è efficace ai fini dell’aumento del periodo di conservazione del pesce crudo e dei sottoprodotti ittici. Ha inoltre concluso che il preparato non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure protettive adeguate. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del potassio diformiato indica che le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego della sostanza specificata nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Conseguentemente al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente regolamento, occorre sopprimere l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 492/2006 e il relativo allegato III.

(7)

Poiché le modifiche delle condizioni dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi non sono legate a ragioni di sicurezza, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di premiscele e mangimi composti contenenti il preparato in questione, come autorizzato dal regolamento (CE) n. 492/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

L’articolo 3 e l’allegato III del regolamento (CE) n. 492/2006 sono soppressi.

Articolo 3

Le premiscele e i mangimi etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e contenenti potassio diformiato, come autorizzato dal regolamento (CE) n. 492/2006, possono continuare a essere commercializzati e impiegati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 6.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(1):2530.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: conservanti

1a237a

Potassio diformiato

 

Composizione dell’additivo

 

Potassio diformiato: 50 ± 5 %.

 

Acqua: 50 ± 5 %.

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Potassio diformiato

Numero CAS 20642-05-1

C2H3O4K

Prodotto mediante sintesi chimica

 

Metodo di analisi  (1)

 

Determinazione del potassio nell’additivo per mangimi:

EN ISO 6869: spettrofotometria ad assorbimento atomico (AAS) oppure EN 15510: spettrometria di emissione atomica a plasma induttivo (ICP-AES).

 

Determinazione del formiato totale nell’additivo per mangimi: EN 15909: metodo HPLC-UV a fase inversa.

Per la determinazione del formiato totale nelle premiscele e nei mangimi:

Cromatografia liquida ad alte prestazioni a esclusione ionica con rilevazione UV o indice di rifrazione (HPLC-UV/RI) o metodo della cromatografia ionica dotato di rilevatore di conduttività elettrica (IC-ECD).

Tutte le specie animali

1.

Autorizzato solo nel pesce crudo e nei sottoprodotti ittici destinati all’alimentazione degli animali con un tenore massimo di 9 000 mg di potassio diformiato come sostanza attiva per kg di pesce crudo.

2.

Per l’impiego nei mangimi per suini, la miscela delle varie fonti di potassio diformiato non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi di 18 000 mg per kg di alimento completo per i suinetti svezzati e 12 000 mg per kg di alimento completo per le scrofe e i suini da ingrasso.

3.

Indicare nelle istruzioni per l’uso:

«L’impiego contemporaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato».

4.

«Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione, utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi, e guanti».

11 maggio 2022


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


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