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Document 32012R0272

    Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012 , che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 90 del 28.3.2012, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/272/oj

    28.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 90/6


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 272/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 7 febbraio 2012

    che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 62 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (2), dispone che le entrate dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) sono costituite anche da commissioni pagate all’Aesfem nei casi previsti nella legislazione dell’Unione, oltre che dai contributi delle autorità pubbliche nazionali competenti e da una sovvenzione dell’Unione.

    (2)

    Per garantire un uso efficiente del bilancio dell’Aesfem e, nel contempo, alleviare l’onere finanziario per gli Stati membri e l’Unione, è necessario garantire che le agenzie di rating del credito paghino almeno tutti i costi legati alla loro vigilanza. L’eventuale disavanzo che potrebbe verificarsi in un determinato esercizio viene recuperato dalle agenzie di rating del credito nell’anno successivo.

    (3)

    Una commissione annuale di vigilanza viene imposta alle agenzie di rating del credito il cui fatturato supera una determinata soglia allo scopo di dare certezza, a livello di bilancio, sia all’Aesfem che alle agenzie di rating interessate. Le commissioni annuali di vigilanza non devono diventare un onere per le nuove agenzie che entrano sul mercato del rating del credito. Inoltre, si stima che le piccole agenzie di rating del credito comportino costi di vigilanza nettamente inferiori rispetto a quelle più grandi. Sarebbe pertanto opportuno esentare completamente le piccole agenzie di rating del credito dal pagamento della commissione annuale di vigilanza nei casi in cui il fatturato dell’agenzia di rating o del gruppo di agenzie di rating al quale essa appartiene non superi una determinata soglia.

    (4)

    Per garantire una distribuzione delle commissioni che sia equa e chiara e che allo stesso tempo rifletta l’effettivo onere amministrativo per ciascuna entità vigilata, le commissioni di vigilanza saranno calcolate in funzione del fatturato delle agenzie di rating generato da attività di rating e da servizi accessori, dato che per le agenzie di rating più grandi il costo di vigilanza è superiore rispetto alle agenzie di rating più piccole. Inoltre, la prestazione di servizi accessori richiede uno sforzo di vigilanza supplementare, data la necessità di tenere sotto controllo i possibili conflitti di interessi derivanti dalla prestazione di servizi accessori. È necessario che le agenzie di rating del credito non eludano l’equa distribuzione delle commissioni effettuata in base al presente regolamento ridistribuendo le entrate ad altre entità all’interno del gruppo allo scopo di ridurre i loro contributi alle commissioni. Occorre che l’Aesfem tenga sotto controllo e segnali le criticità rilevate a questo proposito.

    (5)

    Alle agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione europea viene imposta una commissione di registrazione che copre i costi sostenuti dall’Aesfem per elaborare la domanda di registrazione. La complessità di una domanda e i costi legati alla sua valutazione aumentano se un’agenzia di rating del credito chiede di emettere rating per strumenti finanziari strutturati, prevede di avallare rating emessi da agenzie di paesi terzi o possiede succursali. La commissione di registrazione, pertanto, verrà calcolata in funzione di questi fattori. I costi di elaborazione delle domande di registrazione sono anche fortemente dipendenti dalla dimensione dell’agenzia di rating del credito che presenta la domanda. Dato che il futuro fatturato di una nuova agenzia di rating non è noto al momento in cui essa presenta la domanda di registrazione, il numero di dipendenti sostituirà il fatturato come base comune di calcolo per tutte le agenzie di rating.

    (6)

    Il presente regolamento stabilisce di imporre commissioni alle agenzie di rating del credito di paesi terzi che presentano domanda di certificazione nell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 allo scopo di coprire i costi di certificazione e i costi annuali di vigilanza che esse generano. Quando si parla di spesa sostenuta dall’Aesfem a proposito di queste agenzie, ci si riferisce alla spesa sostenuta per la certificazione delle agenzie di rating dei paesi terzi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009, la quale segue una procedura simile a quella applicabile alla registrazione delle agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione, e alla spesa sostenuta per la vigilanza delle agenzie di rating del credito certificate.

    (7)

    In caso di ritiro della domanda nel corso del processo di registrazione o di certificazione, alle agenzie di rating del credito verrà rimborsata una percentuale della commissione richiesta inizialmente per la registrazione o certificazione, dato che in questi casi i costi in cui l’Aesfem incorre per l’elaborazione della domanda sono ridotti.

    (8)

    In vista di possibili sviluppi futuri, è opportuno che le soglie stabilite affinché le agenzie di rating del credito possano essere esentate dal pagamento delle commissioni annuali di vigilanza nonché gli importi delle commissioni di registrazione e di certificazione vengano riveduti e aggiornati come ritenuto necessario. Occorre che la Commissione valuti la corretta applicazione di tali misure entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente regolamento e riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio circa l’eventuale necessità di rivederlo.

    (9)

    Le autorità nazionali competenti sostengono costi quando svolgono compiti che vengono loro delegati dall’Aesfem in conformità con l’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e quando prestano assistenza all’Aesfem negli altri casi specificati in detto regolamento. Le commissioni che l’Aesfem impone alle agenzie di rating del credito coprono anche questi costi. Per evitare che le autorità competenti subiscano perdite o realizzino profitti svolgendo compiti che vengono loro delegati o prestando assistenza all’Aesfem, l’Aesfem rimborsa all’autorità nazionale competente i costi effettivamente sostenuti.

    (10)

    Il presente regolamento costituisce la base su cui si fonda il diritto dell’Aesfem di imporre commissioni alle agenzie di rating del credito. Per rendere immediatamente più efficace e più efficiente l’attività di vigilanza e l’esecuzione, il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme relative alle commissioni che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) impone alle agenzie di rating del credito per la vigilanza, la registrazione e la certificazione.

    Articolo 2

    Recupero totale dei costi di vigilanza

    Le commissioni imposte alle agenzie di rating coprono:

    a)

    tutti i costi legati alla vigilanza esercitata dall’Aesfem sulle agenzie di rating del credito ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, compresi quelli derivanti dalla registrazione e dalla certificazione delle agenzie di rating del credito;

    b)

    tutti i costi legati al rimborso delle autorità competenti alle quali l’Aesfem ha delegato compiti ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1060/2009;

    c)

    tutti i costi legati al rimborso delle autorità competenti che hanno prestato assistenza all’Aesfem ai sensi dell’articolo 23 quater, paragrafo 4, e dell’articolo 23 quinquies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

    Articolo 3

    Fatturato applicabile

    1.   Ai fini del calcolo delle commissioni di cui all’articolo 5, all’articolo 7, paragrafo 1 e all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, il fatturato applicabile per un determinato esercizio (n) è costituito dal fatturato dell’agenzia di rating generato dalle attività di rating e da servizi accessori pubblicato nei suoi conti sottoposti a revisione dell’anno precedente (n-1).

    2.   Qualora l’agenzia di rating non abbia operato nel corso dell’intero anno (n-1), il fatturato applicabile viene stimato sulla base dell’estrapolazione di tale importo per l’intero esercizio.

    CAPO II

    COMMISSIONI

    Articolo 4

    Tipo di commissioni e modalità generali di pagamento

    1.   Alle agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione che chiedono la registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009, vengono imposti i seguenti tipi di commissioni:

    a)

    commissioni annuali di vigilanza ai sensi dell’articolo 5;

    b)

    commissioni di registrazione ai sensi dell’articolo 6.

    2.   Alle agenzie di rating del credito stabilite in paesi terzi che chiedono la registrazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009, vengono imposti i seguenti tipi di commissioni:

    a)

    commissioni annuali di vigilanza fisse ai sensi dell’articolo 7;

    b)

    commissioni di certificazione ai sensi dell’articolo 8.

    3.   Le commissioni sono pagate in euro. Le modalità sono specificate all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 6, all’articolo 7, paragrafo 2 e all’articolo 8, paragrafo 2.

    I ritardi di pagamento comportano una penalità giornaliera pari allo 0,1 % dell’importo dovuto.

    Articolo 5

    Commissione annuale di vigilanza per le agenzie di rating del credito registrate

    1.   Ad un’agenzia di rating del credito registrata viene imposta una commissione annuale di vigilanza.

    In deroga al primo comma, un’agenzia di rating registrata è esentata dal pagamento di una commissione annuale di vigilanza nei casi in cui il suo fatturato totale, pubblicato nei suoi conti sottoposti a revisione più recenti, è inferiore a 10 milioni di EUR, o, se l’agenzia fa parte di un gruppo di agenzie di rating, nei casi in cui il fatturato totale aggregato del gruppo di agenzie di rating è inferiore a 10 milioni di EUR.

    2.   La commissione annuale di vigilanza per un determinato esercizio viene calcolata come segue:

    a)

    la base di calcolo della commissione annuale di vigilanza per un determinato esercizio è rappresentata dalla stima della spesa relativa alla vigilanza delle agenzie di rating del credito che figura nel bilancio dell’Aesfem per l’anno in esame, stabilito e approvato in conformità con l’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1095/2010;

    b)

    l’importo da prendere in considerazione per il calcolo della commissione annuale di vigilanza per un determinato esercizio è la stima della spesa di cui alla lettera a), ridotta delle eventuali commissioni annuali di vigilanza in conformità con l’articolo 7 e maggiorata dell’eventuale disavanzo dell’esercizio precedente;

    c)

    per un’agenzia di rating del credito registrata di cui al paragrafo 1 la commissione annuale di vigilanza è pari alla quota dell’importo da prendere in considerazione corrispondente al rapporto tra il fatturato applicabile dell’agenzia di rating e il fatturato totale applicabile di tutte le agenzie di rating del credito registrate alle quali è imposto il pagamento di una commissione annuale di vigilanza ai sensi del paragrafo 1.

    3.   La commissione annuale di vigilanza per un determinato esercizio viene pagata in due rate.

    La prima rata deve essere versata entro la fine del mese di febbraio dell’esercizio in questione ed è pari a due terzi della commissione annuale di vigilanza stimata. Se in quel momento il fatturato applicabile non è ancora disponibile, l’Aesfem calcola la commissione sulla base del fatturato riportato nei conti sottoposti a revisione più recenti disponibili.

    La seconda rata deve essere versata entro la fine di agosto. L’importo della seconda rata è pari all’importo della commissione annuale di vigilanza calcolata secondo il paragrafo 2 meno l’importo della prima rata.

    L’Aesfem invia alle agenzie di rating le fatture relative alle rate almeno 30 giorni prima delle rispettive date di pagamento.

    Articolo 6

    Commissione di registrazione

    1.   L’importo della commissione di registrazione dovuta dalle singole agenzie di rating del credito che presentano domanda di registrazione è proporzionato alla complessità della domanda e alla dimensione dell’agenzia, come specificato ai paragrafi da 2 a 5.

    2.   Ai fini del calcolo dell’importo della commissione di registrazione, si tiene contro dei seguenti criteri:

    a)

    se un’agenzia di rating del credito intende emettere rating per strumenti finanziari strutturati;

    b)

    se un’agenzia di rating del credito ha una succursale in un altro Stato membro o in un paese terzo;

    c)

    se un’agenzia di rating del credito intende avallare rating.

    3.   Se nessuno dei criteri di cui al paragrafo 2 è applicabile, le commissioni di registrazione vengono calcolate in funzione del numero dei dipendenti, con le seguenti modalità:

    a)

    le agenzie di rating del credito con meno di 15 dipendenti pagano 2 000 EUR;

    b)

    le agenzie di rating del credito con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 49 pagano 15 000 EUR;

    c)

    le agenzie di rating del credito con almeno 50 dipendenti pagano 40 000 EUR.

    4.   Se è applicabile soltanto uno dei criteri di cui al paragrafo 2, le commissioni di registrazione vengono calcolate in funzione del numero dei dipendenti, con le seguenti modalità:

    a)

    le agenzie di rating del credito con meno di 15 dipendenti pagano 10 000 EUR;

    b)

    le agenzie di rating del credito con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 49 pagano 40 000 EUR;

    c)

    le agenzie di rating del credito con almeno 50 dipendenti pagano 100 000 EUR.

    5.   Se sono applicabili almeno due dei criteri di cui al paragrafo 2, le commissioni di registrazione vengono calcolate in funzione del numero dei dipendenti, con le seguenti modalità:

    a)

    le agenzie di rating del credito con meno di 15 dipendenti pagano 30 000 EUR;

    b)

    le agenzie di rating del credito con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 49 pagano 85 000 EUR;

    c)

    le agenzie di rating del credito con almeno 50 dipendenti pagano 125 000 EUR.

    6.   La commissione di registrazione viene versata per intero nel momento in cui l’agenzia di rating presenta domanda di registrazione.

    7.   Se un’agenzia di rating del credito ritira la domanda di registrazione prima che l’Aesfem le abbia notificato che la domanda è completa ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l’Aesfem rimborsa all’agenzia i tre quarti della commissione di registrazione versata. Se la domanda viene ritirata dopo tale data, ma prima che l’Aesfem adotti la decisione di registrazione o di rifiuto della registrazione, debitamente motivata, l’Aesfem rimborsa all’agenzia un quarto della commissione di registrazione versata.

    8.   In deroga all’articolo 5, un’agenzia di rating del credito registrata tenuta a pagare una commissione annuale di vigilanza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, nell’anno della sua registrazione paga una commissione di vigilanza iniziale pari a 500 EUR per ciascun mese completo compreso nel periodo di tempo intercorrente tra la data della registrazione e la fine dell’esercizio. La commissione viene versata per intero quando la registrazione viene notificata all’agenzia di rating del credito.

    Articolo 7

    Commissione annuale di vigilanza fissa per le agenzie di rating del credito certificate

    1.   Ad un’agenzia di rating del credito certificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 viene imposta una commissione annuale di vigilanza pari a 6 000 EUR.

    In deroga al primo comma, un’agenzia di rating certificata è esentata dal pagamento di una commissione annuale di vigilanza nei casi in cui il suo fatturato totale, pubblicato nei suoi conti sottoposti a revisione più recenti, è inferiore a 10 milioni di EUR, o, se l’agenzia fa parte di un gruppo di agenzie di rating, nei casi in cui il fatturato totale aggregato del gruppo di agenzie di rating è inferiore a 10 milioni di EUR.

    2.   Le agenzie di rating del credito certificate sono tenute a versare la commissione annuale di vigilanza entro la fine di febbraio. L’Aesfem invia una fattura alle agenzie di rating almeno 30 giorni prima di tale data.

    Articolo 8

    Commissione di certificazione

    1.   Ad un’agenzia di rating del credito che presenta domanda di certificazione viene imposta una commissione di certificazione pari a 10 000 EUR.

    2.   La commissione di certificazione viene versata per intero nel momento in cui l’agenzia di rating presenta domanda di certificazione.

    3.   Se un’agenzia di rating del credito ritira la domanda di certificazione prima che l’Aesfem le abbia notificato che la domanda è completa ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l’Aesfem rimborsa all’agenzia i tre quarti della commissione di certificazione. Se la domanda viene ritirata dopo tale data, ma prima che l’Aesfem adotti la decisione di certificazione o di rifiuto della certificazione, debitamente motivata, l’Aesfem rimborsa all’agenzia un quarto della commissione di certificazione.

    4.   In deroga all’articolo 7, un’agenzia di rating del credito certificata tenuta a pagare una commissione annuale di vigilanza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, nell’anno della sua certificazione paga una commissione di vigilanza iniziale pari a 500 EUR per ciascun mese completo compreso nel periodo di tempo intercorrente tra la data della certificazione e la fine dell’esercizio. La commissione viene versata per intero quando la certificazione viene notificata all’agenzia di rating del credito.

    Articolo 9

    Rimborso alle autorità competenti

    1.   Soltanto l’Aesfem può imporre alle agenzie di rating del credito commissioni di registrazione, certificazione e vigilanza. Le autorità competenti non impongono commissioni alle agenzie di rating, neanche nei casi in cui tali autorità svolgono compiti per conto dell’Aesfem conformemente all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1060/2009.

    2.   L’Aesfem rimborsa ad un’autorità competente i costi effettivamente sostenuti nello svolgimento di compiti delegatile ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1060/2009 o nell’assistenza prestata all’Aesfem ai sensi dell’articolo 23 quater, paragrafo 4, e dell’articolo 23 quinquies, paragrafo 5, di detto regolamento. I costi da rimborsare comprendono tutti i costi fissi e variabili relativi allo svolgimento di compiti delegati o alla prestazione di assistenza all’Aesfem.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 10

    Commissioni per il 2011

    1.   Le agenzie di rating del credito registrate nel 2011 pagano, per il 2011, una commissione di vigilanza iniziale pari a 500 EUR per ciascun mese completo compreso nel periodo di tempo intercorrente tra la data della registrazione, purché non antecedente al 1o luglio 2011, e il 31 dicembre 2011. Tale commissione viene versata per intero entro la fine di aprile 2012.

    In deroga al primo comma, un’agenzia di rating registrata è esentata dal pagamento di una commissione di vigilanza per il 2011 nei casi in cui il suo fatturato totale, pubblicato nei suoi conti sottoposti a revisione più recenti, è inferiore a 10 milioni di EUR, o, se l’agenzia fa parte di un gruppo di agenzie di rating, nei casi in cui il fatturato totale aggregato del gruppo di agenzie di rating è inferiore a 10 milioni di EUR.

    2.   Le agenzie di rating del credito certificate nel 2011 pagano, per il 2011, una commissione di vigilanza iniziale pari a 500 EUR per ciascun mese completo compreso nel periodo di tempo intercorrente tra la data della certificazione, purché non antecedente al 1o luglio 2011, e il 31 dicembre 2011. Tale commissione viene versata per intero entro la fine di aprile 2012.

    In deroga al primo comma, un’agenzia di rating certificata è esentata dal pagamento di una commissione di vigilanza per il 2011 nei casi in cui il suo fatturato è inferiore a 10 milioni di EUR, o, se l’agenzia fa parte di un gruppo di agenzie di rating, nei casi in cui il fatturato aggregato del gruppo di agenzie di rating è inferiore a 10 milioni di EUR.

    Articolo 11

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


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