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Document 32012R0220

Regolamento di esecuzione (UE) n. 220/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012 , recante deroga al regolamento (CE) n. 967/2006 quanto ai termini per la comunicazione dei quantitativi di zucchero riportati dalla campagna di commercializzazione 2011/12

GU L 75 del 15.3.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/220/oj

15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 220/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2012

recante deroga al regolamento (CE) n. 967/2006 quanto ai termini per la comunicazione dei quantitativi di zucchero riportati dalla campagna di commercializzazione 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (2), stabilisce i termini entro i quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi di zucchero riportati alla campagna successiva.

(2)

In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2012 (3) proroga, per la campagna di commercializzazione 2011/12, i termini entro i quali gli Stati membri fissano la scadenza alla quale gli operatori devono comunicare agli Stati membri la propria decisione di riportare la produzione eccedentaria di zucchero.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza i termini entro i quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi da riportare ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 967/2006.

(4)

È pertanto necessario derogare, per la campagna di commercializzazione 2011/12, ai termini fissati all’articolo 17, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 967/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 17, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 967/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o settembre 2012, i quantitativi di zucchero di barbabietola e di canna della campagna di commercializzazione 2011/12 da riportare alla campagna successiva.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 30 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

(3)   GU L 74 del 14.3.2012, pag. 3.


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